Ordinanza collegiale 2 luglio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2021, proposto da ON IC, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Fornaro, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Perpetua in Napoli, via Loggia dei Pisani 25, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Antonietta Colantuoni, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima in Napoli, Via dei Tribunali n. 181, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- Dell’Ordinanza n. 5 del 9.02.2021, che dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva con relativa area di sedime e pertinenze, con riferimento all’immobile sito in Sant’Anastasia, località Preziosa, censito al catasto comunale nel foglio 2, P.lla n. 728.
- nonché, in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto o connesso.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Anastasia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori Pasquale Fornaro per il ricorrente e Antonietta Colantuoni per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ON IC ha esposto in fatto di essere comproprietario, nella qualità di coerede, di un immobile sito a Sant’Anastasia, in località Preziosa, censito al catasto comunale nel foglio 2, particella n. 728. Tale immobile era stato acquistato dai genitori IC GI e AI EM in data 31 luglio 1995, con rogito notarile registrato con repertorio n. 15726, raccolta n. 2064, e a seguito del decesso di IC GI erano subentrati nella proprietà dell’immobile i figli, IC ON, IC NI e IC IA MB.
Con il presente ricorso, depositato in data 20 aprile 2021 il IC ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 5 del 9 febbraio 2021, con la quale il Comune di Sant’Anastasia ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale del suddetto immobile.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Sant’Anastasia con atto meramente formale. Ha poi depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
Alla camera di consiglio del 3 maggio 2022 il Presidente, vista l’istanza versata in atti, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
Entrambe le parti hanno prodotto una memoria per l’udienza di discussione.
Parte resistente ha, tra l’altro, rappresentato che l’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 28/2007 era stata notificata a IC GI ed a sua moglie AI EM, corresponsabile dell’abuso, mediante consegna di copie dell’atto nelle mani del figlio IC ON, odierno ricorrente, che verosimilmente era a conoscenza del contenuto dell'atto. Inoltre IC GI e AI EM avevano proposto ricorso al TAR Campania avverso la predetta ingiunzione a demolire, poi dichiarato perento. Nel merito ha sostenuto che, essendo l’immobile in questione andato in successione pro indiviso tra gli eredi di IC GI, ne conseguirebbe che sui singoli proprietari ricadrebbe l’obbligazione solidale della demolizione del manufatto abusivo.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 4077 del 2 luglio 2024 questa Sezione,
“ RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire il verbale prot. n. 14/2007 della Ripartizione di Polizia Urbana del Comune di Sant’Anastasia di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. 28/2007, in quanto nel provvedimento impugnato è rappresentato solo “a carico del” e quindi manca il nominativo a carico del quale è stato elevato il verbale stesso; ”,
ha ordinato al Comune di Sant’Anastasia di adempiere al suddetto incombente istruttorio entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza o dalla notificazione (ove antecedente) ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla udienza pubblica dell’11 marzo 2025.
In data 25 luglio 2024 il Comune di Santa Anastasia, in esecuzione della citata ordinanza istruttoria, ha depositato il verbale di inottemperanza n. 14/2007 del 7 settembre 2007 del locale Corpo di Polizia Municipale, con le relative notifiche a carico di IC GI, AI EM, dei due direttori dei lavori e del responsabile legale della ditta Edil-Anastasia.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, riconducibili alla natura delle argomentazioni spese dal ricorrente, sono state dedotte le seguenti censure: I. violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, mancata notifica dell’ordine di demolizione, mancata comunicazione del procedimento di acquisizione, intrasmissibilità della sanzione amministrativa agli eredi estranei e inconsapevoli dell’abuso.
Parte ricorrente ha lamentato che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile di cui egli risulta comproprietario in seguito a successione ereditaria, sarebbe illegittima in quanto relativa alla inottemperanza all’ordine di demolizione irrogato nei confronti del de cuius , responsabile dell’abuso, e mai conosciuto o notificato nei suoi confronti. Egli sarebbe non solo totalmente estraneo all’abuso, ma non sarebbe stato nemmeno edotto circa l’esistenza dell’ordine di demolizione e di conseguenza della sua inottemperanza. Ha sostenuto che la misura dell’acquisizione gratuita - o della demolizione pubblica in danno - potrebbe essere rivolta soltanto all’autore della violazione ovvero a chi, subentrato nella titolarità del bene, sia stato destinatario dell’ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge, mentre nel caso di specie l’ordine di demolizione era stato notificato non a loro, bensì al loro dante causa quando ancora era in vita. Essendo mancata, in sede di rinnovazione del procedimento, la comunicazione dell’ordinanza di demolizione nei suoi confronti quale successore mortis causa , l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima.
II. Illegittimità del provvedimento per estraneità dei destinatari all’abuso, erroneità dell’iter procedimentale, violazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, mancata comunicazione del procedimento di acquisizione.
Parte ricorrente ha lamentato che l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per la sua estraneità assoluta alla realizzazione dell’abuso. In particolare ha rappresentato di non essere responsabile dell’abuso e ha ribadito di non aver avuto la notifica dell’ordine di demolizione; essendo l’acquisizione una misura prevista per l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essa postulerebbe comunque l’inottemperanza da parte di chi ne subisce le conseguenze. Il contrario sarebbe stato se, a norma dell’art. 31, comma 4, l’Amministrazione, previa notifica dell’atto all’interessato, avesse provveduto, prima della morte di IC GI, alla trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Infine ha lamentato che nella fattispecie in esame sarebbe mancata anche la comunicazione di avvio del procedimento acquisitivo.
I motivi sono infondati.
Ed invero occorre premettere che nell’ordinanza di acquisizione impugnata il Comune di Sant’Anastasia ha rappresentato che l’atto ingiuntivo di demolizione n. 28 del 17 aprile 2007 era stato emesso a carico di IC GI e AI EM nella qualità di proprietari, unitamente ai tecnici incaricati dalla ditta esecutrice dei lavori; che il ricorso al TAR Campania avverso la suddetta ordinanza di demolizione era stato dichiarato perento; che ha dato atto che, con verbale prot. n. 14/2007 del 7 settembre 2007, la Ripartizione di Polizia Urbana del Comune di Sant’Anastasia aveva accertato l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione a carico di IC GI, IO EM, dei due direttori dei lavori e del responsabile legale della ditta Edil-Anastasia; che IC GI era deceduto e, vista la dichiarazione di successione del 12 novembre 2018, aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile nei confronti di AI EM, IC ON, IC NI e IC IA MB, in qualità di attuali proprietari.
Alla luce di quanto sopra, essendo stato il ricorrente destinatario dell’ordinanza in qualità di proprietario erede di IC GI, destinatario unitamente a AI EM della presupposta ordinanza di demolizione, ne discende che il medesimo ricorrente è subentrato automaticamente in locum et ius nella posizione patrimoniale del de cuius ovvero è succeduto automaticamente in tutti i rapporti attivi e passivi rientranti nel patrimonio del suo dante causa e nella stessa posizione di quest’ultimo, ad ogni effetto giuridico (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400 e 17 giugno 2021, n. 4167).
Al riguardo si richiama la giurisprudenza anche della Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 16 settembre 2024, n. 4973 e 22 maggio 2024, n. 3320) alla luce della quale “ La misura dell'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all'accertamento del carattere illegittimo di un manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha carattere reale, in quanto è volta a ripristinare l'ordine prima ancora materiale che giuridico, alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del manufatto, cioè di una cosa, priva di un giusto titolo, non già a sanzionare il comportamento che ha dato luogo a quella cosa; la misura tende quindi all'eliminazione degli effetti materiali dell'avvenuta ingiustificata alterazione dell'ordine urbanistico; per questa ragione, la misura demolitoria è opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito, ad esempio gli eredi o aventi causa dell'autore dell'abuso, sicché non è dato dubitare, per costante, consolidata e risalente giurisprudenza, della trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione ripristinatoria insita nell'ordine di demolizione dell'opera abusiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 1373, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 11 gennaio 2019, n. 34; Cons. Stato, VI, 7 aprile 2014, n. 3392, 10 febbraio 2015, n. 708 e 15 aprile 2015, n. 1927).
Al riguardo anche la Cassazione Penale, richiamata anche dal Comune resistente nella memoria difensiva, ha da ultimo ribadito che “ 1.5. Come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili (cfr. Sez. U Civili, n. 25021 del 16/04/2019, in motivazione), l'immobile abusivo oggetto di demolizione è parte dell'asse ereditario, si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria, salvo il caso della rinuncia, che nel caso in esame non risulta effettuata.
1.5.1. Secondo le Sezioni Unite Civili, la comunione ereditaria "... ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite). La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità..." ” (Cassazione Penale sez. III, 21 febbraio 2023, n.16141).
Ciò posto, il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione adottato dal Comune resistente, in relazione all’abuso contestato al de cuius , opera su di un piano meramente oggettivo, trattandosi di sanzione a carattere reale, che, per sua natura, si trasferisce in via automatica agli eredi che abbiano accettato l’eredità (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400 cit.), così come avvenuto nel caso de quo .
Né rileva la circostanza che l’amministrazione comunale resistente non avesse provveduto, prima della morte di IC GI, alla trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Ciò per la risolutiva circostanza che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 11 ottobre 2023, n. 16, peraltro richiamata dalla stessa parte ricorrente nell’ultima memoria difensiva ai fini dell’accoglimento del ricorso, “ alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ”; l’accertamento della inottemperanza certifica il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico del bene che “ si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico – con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31, ” – “ novanta giorni dall'ingiunzione ” ai sensi del comma 3 – “ salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione. ”.
Pertanto deve ritenersi che l’effetto acquisitivo al patrimonio comunale del Comune di Sant’Anastasia, trattandosi di acquisto a titolo originario al patrimonio pubblico (su tale punto cfr. Cass. Civ. n. 21672 dell’1.8.2024; TAR Lazio – Roma n. 278 dell’8.1.2024; TAR Campania – Napoli n. 7453 del 29.11.2022), fosse avvenuto addirittura prima che l’odierno ricorrente acquisisse formalmente la qualità di erede, per cui il trasferimento della proprietà del bene non avrebbe potuto aver luogo in forza del noto brocardo “Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”.
L’acquisto ipso iure a titolo originario da parte del Comune comporta conseguenze anche sul piano civilistico ed in particolare l’applicabilità dell’art. 2053 del codice civile, sulla responsabilità del proprietario nei confronti dei terzi per i danni derivanti dalla rovina dell’edificio, salva l’applicazione dell’art. 2051 dello stesso codice, sulla responsabilità di chi continui a possedere l’edificio abusivo, fin quando l’Amministrazione si sia immessa nel possesso, in esecuzione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 11 ottobre 2023, n. 16 cit.).
Deve infine ritenersi infondata anche la censura con cui il ricorrente ha lamentato l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento acquisitivo.
Al riguardo deve rilevarsi non è necessario comunicare l’avvio del procedimento per i provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi, aventi natura vincolata “ poiché il provvedimento di acquisizione costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza, non è necessario che venga preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 (da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. II quater, 08 ottobre 2018, n. 9799) ” - T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 703.
Comunque ai sensi dall’art. 21 octies, della L. n. 241/1990, comma 2, il provvedimento impugnato amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento avendo l’amministrazione dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo IA Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo IA Liguori |
IL SEGRETARIO