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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11822/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 11822/2018 R.G.
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Napoletano
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 Controparte_2
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Corvaglia e A. Maria Bono
CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 novembre 2018 Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi a questo Parte_3 Parte_4
Tribunale e per sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare, in solido, al risarcimento iure hereditatis dei danni occorsi alla persona della loro madre quantificati in complessivi € 10.627,00, Parte_5
allorquando il giorno 7 luglio 2017, giunta in prossimità della camera n. 110 assegnatale dall' era caduta in terra a causa del gradino di accesso dell'area Controparte_1
antistante la predetta camera, nonché al risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale dagli stessi patito per la perdita del rapporto parentale, quantificato complessivamente in € 221.280,00, per essere la loro madre deceduta a seguito di detta rovinosa caduta.
Al riguardo esponevano che, a seguito del sinistro, era stata Parte_5
immediatamente soccorsa dalla figlia e dal genero nonché Pt_2 Controparte_3
dai dipendenti dell'albergo e da altri ospiti della struttura, e trasportata presso l'Ospedale di Tricase, ove le era stato diagnosticato un “trauma cranico facciale non commotivo, con ematoma sottocutaneo fronto-orbitario sx. Frattura branca ischio- pubica sx.”; che la stessa era stata poi trasferita presso l'Ospedale R. Dimiccoli di
Barletta, ove era rimasta ricoverata fino al giorno 26 luglio 2017; che per il sopraggiungere di complicanze correlate alla caduta, era stata costretta ad un allettamento continuo e all'ulteriore ricovero presso l'Ospedale di Barletta, cui pochi giorni dopo le dimissioni, era seguito il decesso in data 16 ottobre 2017.
Deducevano pertanto la responsabilità di e Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali soggetti rispettivamente gestore e
[...]
proprietario della struttura ove si era verificato il sinistro, e -in quanto tali- preposti alla sua custodia e messa in sicurezza.
Si costituivano in corso di causa entrambe le società convenute e preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione passiva di per mancanza di prova Controparte_2
della qualifica di proprietaria della struttura alberghiera;
deducevano inoltre, la genericità della domanda e concludevano per il rigetto della stessa, poiché infondata sia nell'an che nel quantum.
Il giudizio veniva istruito documentalmente, con prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) e con consulenza medico-legale; quindi, all'udienza del 15 gennaio
2025, precisate le conclusioni, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dalle convenute, di genericità della domanda come proposta dagli attori.
2 Non sussiste, invero, genericità della domanda se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della causa petendi è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuito al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Nella specie, parte attrice, nel riferire quanto accaduto il giorno 7 luglio 2017 nei locali dell'hotel convenuto, ha individuato puntualmente sia i fatti che hanno dato luogo all'inabilità, prima, ed alla morte, poi, di con i correlati danni, sia Parte_5
le responsabilità direttamente collegate alla verificazione del sinistro occorso;
le stesse difese dei convenuti, peraltro, hanno analiticamente controdedotto, in ordine ai detti fatti, dimostrando così la determinatezza e specificità della domanda;
né occorre ricorrere al potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuito al giudice, posto che nell'atto di citazione (pag. 7) è correttamente chiarito che la pretesa è stata avanzata nei confronti delle convenute a titolo di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..
Va rigettata anche l'eccezione sollevata dalle convenute concernente la carenza di legittimazione passiva in capo ad per mancanza di prova della qualifica Controparte_2
di proprietaria della struttura alberghiera.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla qualificazione di detta eccezione come di carenza di legittimazione passiva (risolvendosi invero detta eccezione in una contestazione in ordine alla titolarità passiva del rapporto sostanziale in questione, e quindi in una questione di merito), va al riguardo rilevato che la stessa
[...]
nella raccomandata n. 15052881908-2 prodotta in atti, si è Controparte_2
dichiarata espressamente proprietaria della struttura (in particolare, v. raccomandata del
16 ottobre 2017, a firma del legale rappresentate p.t. di in cui si legge Controparte_2 testualmente: “si comunica che questa – proprietaria dell' Parte_6 [...]
– è assicurata per la responsabilità civile”); né risulta che su tale circostanza CP_1
la convenuta abbia fornito prova contraria.
Nel merito la domanda è fondata, e pertanto va accolta.
L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione che, prescindendo da qualunque connotato di colpa, opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra
3 la cosa e l'evento dannoso nonché della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass. n. 2481/2018; Cass. n. 2477/2018); di conseguenza, il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie parte attrice, danneggiata, ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, fornendo la prova del detto nesso causale.
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso che i fatti di causa si sono verificati così come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, nelle circostanze di tempo e luogo ivi descritte.
Segnatamente, i legali rappresentanti di entrambe le società convenute, in sede di interrogatorio formale, hanno concordemente dichiarato di essere a conoscenza, seppur perché riferito loro dal personale della struttura, che era caduta su Parte_5
un attraversamento dell'albergo, uscendo dalla camera 110, ed hanno altresì confermato che tutta la pavimentazione della struttura era uniforme, compresa quella del gradino di accesso alla camera;
nella stessa direzione convergono anche le dichiarazioni del testimone , che ha riferito di aver sentito parlare altri ospiti, Testimone_1 al momento del suo arrivo nell' in data 8 luglio 2017, di una caduta Controparte_1
occorsa il giorno precedente nella stanza n. 110 e di aver visto personalmente qualcuno apporre delle strisce vicino al battiscopa del gradino all'esterno della predetta stanza (v. verbale udienza del 13 gennaio 2020).
A ulteriore conferma di quanto sostenuto da parte attrice, la scheda paziente n. 599181 del 7 luglio 2017 attesta che il servizio 118 è intervenuto in soccorso della Parte_5
proprio alla via Paolo Borsellino snc, in Santa Cesarea Terme, ove è ubicato l
[...]
. CP_1
In ogni modo, è la stessa parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, non contesta, anzi ammette il verificarsi del sinistro di cui è causa, per poi contestarlo solo in sede di comparsa conclusionale;
in particolare, nella comparsa di costituzione, afferma che l'ammonimento sulla presenza dello scalino, rivolto dalla dipendente della struttura agli odierni attori, non è stato sufficiente ad evitare la caduta, così confermando l'effettiva verificazione della caduta stessa.
4 Di contro, le convenute non hanno dimostrato né che detto avvertimento sia stato effettivamente reso agli odierni attori, né che le stesse abbiano adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno;
tantomeno hanno in altro modo fornito in giudizio prova del caso fortuito, inteso anche come fatto colposo dello stesso danneggiato.
Sul punto, va chiarito che la mera allegazione di circostanze astrattamente idonee ad integrare la colpa del danneggiato non è sufficiente ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c..
Le convenute, infatti, negli scritti difensivi hanno sostenuto che il sinistro si era verificato unicamente per la condotta imprudente della che, pur consapevole Parte_5
della situazione ambientale fattale presente, delle sue precarie condizioni di salute e della sua avanzata età non ha tenuto un comportamento che sarebbe stato da solo in grado di evitare l'evento dannoso.
A dette asserzioni, come detto, non è tuttavia corrisposto alcun assolvimento dell'onere probatorio.
In proposito giova rammentare che, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi del fortuito la condotta del danneggiato che risulti abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (cfr. Cass. n. 15761/2016).
Al riguardo invero non si ravvisa alcuna peculiare imprevedibilità nella condotta di un ospite che, avanzando su un attraversamento dell'albergo, non si accorge della presenza di un gradino avente pavimentazione omogenea al resto della struttura, privo di segnalazione e di sistemi antisdrucciolo, come risulta dalle fotografie in atti e dalle prove orali, tale da costituire una vera e propria insidia, un pericolo per gli avventori della struttura.
Conseguentemente, considerato l'uso cui il gradino è destinato, e soprattutto l'uso del pubblico (inteso come avventori), si deve ritenere sussistente in capo al proprietario l'obbligo di predisporre adeguate cautele e protezioni.
In mancanza, lo stesso proprietario e il gestore dell'albergo vanno ritenuti responsabili in solido, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli eventi dannosi conseguenti al mantenimento dello stato dei luoghi nella condizione descritta e, quindi, responsabili della omessa custodia ovvero manutenzione degli stessi, in quanto entrambi soggetti capaci di esercitare un concreto potere di custodia, controllo e vigilanza sulla res al fine di evitare
5 l'insorgenza di situazioni di pericolo, come quella occorsa nel caso di specie;
gli stessi, infatti, sono entrambi tenuti ad adottare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, le iniziative necessarie ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza appropriate, e ad assicurarsi che le stesse siano costantemente applicate.
Accertata la responsabilità esclusiva delle convenute nella verificazione dell'evento dannoso, occorre a questo punto esaminare le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.
Orbene, la CTU medica espletata in corso di causa dal dott. – con Persona_1
argomentazioni logiche e condivise dal Tribunale – ha consentito di evidenziare che a seguito del sinistro di cui è causa, ha riportato un trauma cranico Parte_5
non commotivo, un trauma al bacino con frattura della branca ischio-pubica di destra e un trauma all'arto inferiore sinistro con frattura periprotesica del femore (quest'ultima misconosciuta dai sanitari durante il primo ricovero, ma già evidente nei radiogrammi eseguiti lo stesso giorno del sinistro); che tali lesioni, del tutto compatibili con la dinamica del sinistro, hanno richiesto trattamento ospedaliero, un lungo periodo di allettamento assoluto e la necessità di un successivo trattamento riabilitativo;
che la danneggiata era già un soggetto fragile perché affetto da patologie preesistenti (diabete mellito, ipertensione, encefalopatia degenerativa cronica, pregressa protesizzazione anca destra e sinistra) e che, pertanto, le lesioni subite nel sinistro hanno comportato un progressivo scadimento delle condizioni generali, tali da considerarsi concausa dell'evento morte, in quanto elemento scatenante;
che, in altre parole, l'età avanzata della signora e le condizioni generali non avrebbero, secondo il criterio del “più probabile che non”, provocato la morte se non fossero sopravvenute le lesioni che hanno causato l'insorgenza di una sindrome ipocinetica da immobilizzazione prolungata ed il conseguente scompenso multi organo che ha comportato il decesso.
In una siffatta situazione di concorrenza di cause, l'una ascrivibile a un fattore naturale
(pregressa situazione patologica della danneggiata) e l'altra ascrivibile alla condotta umana (il sinistro occorso per la mancata messa in sicurezza della struttura da parte delle convenute), l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità materiale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da un evento naturale, il quale può invece rilevare ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti,
6 ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. 13037/2023; 2635/2025; 26851/2023, secondo cui
“qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato).
Nel caso di specie, atteso quanto sopra, si ritiene che le riscontrate patologie preesistenti abbiano avuto, sul piano della causalità giuridica, un'influenza del 50%, sicché le somme spettanti ai convenuti, come saranno determinate in seguito, vanno ridotte del
50%.
Ciò premesso, è necessario ora procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dagli attori.
La richiesta risarcitoria avanzata dagli attori iure hereditatis concerne il danno non patrimoniale patito dal de cuius nel lasso temporale intercorso fra l'evento lesivo e la morte;
siffatto danno, atteso che le lesioni, dopo apprezzabile lasso di tempo, sono esitate nel decesso, va liquidato equitativamente alla stregua dei valori monetari indicati come parametro per la valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (conf.
Cassazione; da ultimo, Cass. 4658/2024, secondo cui “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi”).
7 Orbene, alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, deve ritenersi che sussista un'invalidità temporanea assoluta di 100 giorni, decorrente dal 7 luglio 2017 (giorno della verificazione del sinistro) sino al 16 ottobre 2017 (data del decesso), e che, ai fini della liquidazione del danno in parola, tenuto conto sia di detta massima intensità sia delle preesistenti patologie di cui soffriva possa essere adottato Parte_5
quale parametro di riferimento il valore monetario individuato dalle Tabelle per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (cfr. Cass. 1553/2019 e 8532/2020); dette tabelle prevedono, in particolare, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta,
l'importo di € 115,00.
In applicazione dei sopra citati criteri, detto danno da inabilità temporanea assoluta va liquidato in complessivi euro € 11.500,00 (importo risultante dalla moltiplicazione tra il valore monetario standard di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea totale, pari ad € 115,00, ed il numero dei giorni di inabilità totale, pari a 100 giorni;
tanto in assenza di allegate e comprovate peculiarità (cd. personalizzazione) tali da giustificare un aumento;
detta somma (euro 11.500,00), da ripartirsi tra gli attori, in ragione delle rispettive quote ereditarie, è destinata a risarcire l'intero danno non patrimoniale subito dal de cuius e rivendicato iure hereditatis dagli attori;
allo stesso va poi aggiunta la somma di € 827,00, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche documentate, per la somma complessiva di euro 12.327,00; detta somma poi, per quanto su considerato in ordine al concorso con la causa naturale costituita dalle patologie preesistenti, va ridotta del 50%, per un totale di euro 6.163,50.
In ordine, poi, alla domanda di risarcimento del danno patito iure proprio dagli attori per la perdita del congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), va innanzitutto evidenziato che detto danno va inteso unitariamente nelle sue due componenti della interiore sofferenza morale soggettiva e della sofferenza che si riflette sul piano dinamico-relazionale, entrambe determinate dalla morte del congiunto (Cass.
28989/2019, secondo cui “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la
8 gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”; v., da ultimo, anche
Cass. 761 del 2025).
Con riferimento poi, in particolare, all'onere probatorio gravante in capo ai danneggiati, va rilevato che “in materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete e contrarie - imperniate non sulla mera mancanza di convivenza che può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione - dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. n. 25541/2022; Cass. 29784/2018).
Nel caso in esame, considerato lo stretto rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può ragionevolmente dubitarsi che il decesso di Parte_5
abbia determinato uno sfasamento della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare, e quindi abbia interessato entrambe le su indicate componenti del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.
In ordine alla liquidazione in via equitativa del danno, si ritiene che le somme per come richieste in citazione ed espresse in moneta al valore attuale (euro 65.886,12 per ciascuno dei figli) siano in linea con i valori indicati nelle tabelle in uso al Tribunale di
Milano, da utilizzare come parametro per detta valutazione equitativa, soprattutto in considerazione dell'età (87 anni) della vittima primaria al momento del decesso;
dette somme vanno ridotte del 50%, attesa la detta incidenza, come concausa, delle patologie preesistenti.
Non ricorrono nella specie ragioni per ulteriori interventi correttivi
(“personalizzazione”), non risultando allegate peculiarità o circostanze di fatto da cui possa inferirsi in via presuntiva un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento.
9 Le somme su indicate riconosciute a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea totale e a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sono liquidate all'attualità e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendo agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi, tra le tante, Cass. 22607/2016;
18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del decesso del de cuius, e quindi dal 16 ottobre 2017, sino alla data della presente sentenza (Cass. S.U., n. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. n.
5503/2003; Cass. n. 1193771997; Cass. n. 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte del de cuius (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza -
l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto del
12 novembre 2018 da e Parte_2 Parte_1 Parte_4
10 nei confronti di Parte_3 Controparte_4
, così provvede:
[...]
in accoglimento della domanda, dichiara le convenute responsabili esclusive dell'incidente occorso a il 7-7-2017 e, per l'effetto condanna in Parte_5
solido le convenute al pagamento, in favore degli attori, quali eredi della defunta e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, dell'importo Parte_5
complessivo di euro 6.163,50, a titolo di risarcimento del danno subito dal de cuius, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
condanna altresì in solido le convenute al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito iure proprio dagli attori, in favore di ciascuno degli attori della somma di euro
32.943,06, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
condanna le convenute in solido al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in euro 19.975,27, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Napoletano, antistatario;
pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico delle convenute in solido.
Lecce, 29-4-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 11822/2018 R.G.
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Napoletano
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 Controparte_2
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Corvaglia e A. Maria Bono
CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 novembre 2018 Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi a questo Parte_3 Parte_4
Tribunale e per sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare, in solido, al risarcimento iure hereditatis dei danni occorsi alla persona della loro madre quantificati in complessivi € 10.627,00, Parte_5
allorquando il giorno 7 luglio 2017, giunta in prossimità della camera n. 110 assegnatale dall' era caduta in terra a causa del gradino di accesso dell'area Controparte_1
antistante la predetta camera, nonché al risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale dagli stessi patito per la perdita del rapporto parentale, quantificato complessivamente in € 221.280,00, per essere la loro madre deceduta a seguito di detta rovinosa caduta.
Al riguardo esponevano che, a seguito del sinistro, era stata Parte_5
immediatamente soccorsa dalla figlia e dal genero nonché Pt_2 Controparte_3
dai dipendenti dell'albergo e da altri ospiti della struttura, e trasportata presso l'Ospedale di Tricase, ove le era stato diagnosticato un “trauma cranico facciale non commotivo, con ematoma sottocutaneo fronto-orbitario sx. Frattura branca ischio- pubica sx.”; che la stessa era stata poi trasferita presso l'Ospedale R. Dimiccoli di
Barletta, ove era rimasta ricoverata fino al giorno 26 luglio 2017; che per il sopraggiungere di complicanze correlate alla caduta, era stata costretta ad un allettamento continuo e all'ulteriore ricovero presso l'Ospedale di Barletta, cui pochi giorni dopo le dimissioni, era seguito il decesso in data 16 ottobre 2017.
Deducevano pertanto la responsabilità di e Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali soggetti rispettivamente gestore e
[...]
proprietario della struttura ove si era verificato il sinistro, e -in quanto tali- preposti alla sua custodia e messa in sicurezza.
Si costituivano in corso di causa entrambe le società convenute e preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione passiva di per mancanza di prova Controparte_2
della qualifica di proprietaria della struttura alberghiera;
deducevano inoltre, la genericità della domanda e concludevano per il rigetto della stessa, poiché infondata sia nell'an che nel quantum.
Il giudizio veniva istruito documentalmente, con prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) e con consulenza medico-legale; quindi, all'udienza del 15 gennaio
2025, precisate le conclusioni, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dalle convenute, di genericità della domanda come proposta dagli attori.
2 Non sussiste, invero, genericità della domanda se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della causa petendi è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuito al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Nella specie, parte attrice, nel riferire quanto accaduto il giorno 7 luglio 2017 nei locali dell'hotel convenuto, ha individuato puntualmente sia i fatti che hanno dato luogo all'inabilità, prima, ed alla morte, poi, di con i correlati danni, sia Parte_5
le responsabilità direttamente collegate alla verificazione del sinistro occorso;
le stesse difese dei convenuti, peraltro, hanno analiticamente controdedotto, in ordine ai detti fatti, dimostrando così la determinatezza e specificità della domanda;
né occorre ricorrere al potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuito al giudice, posto che nell'atto di citazione (pag. 7) è correttamente chiarito che la pretesa è stata avanzata nei confronti delle convenute a titolo di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..
Va rigettata anche l'eccezione sollevata dalle convenute concernente la carenza di legittimazione passiva in capo ad per mancanza di prova della qualifica Controparte_2
di proprietaria della struttura alberghiera.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla qualificazione di detta eccezione come di carenza di legittimazione passiva (risolvendosi invero detta eccezione in una contestazione in ordine alla titolarità passiva del rapporto sostanziale in questione, e quindi in una questione di merito), va al riguardo rilevato che la stessa
[...]
nella raccomandata n. 15052881908-2 prodotta in atti, si è Controparte_2
dichiarata espressamente proprietaria della struttura (in particolare, v. raccomandata del
16 ottobre 2017, a firma del legale rappresentate p.t. di in cui si legge Controparte_2 testualmente: “si comunica che questa – proprietaria dell' Parte_6 [...]
– è assicurata per la responsabilità civile”); né risulta che su tale circostanza CP_1
la convenuta abbia fornito prova contraria.
Nel merito la domanda è fondata, e pertanto va accolta.
L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione che, prescindendo da qualunque connotato di colpa, opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra
3 la cosa e l'evento dannoso nonché della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass. n. 2481/2018; Cass. n. 2477/2018); di conseguenza, il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie parte attrice, danneggiata, ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, fornendo la prova del detto nesso causale.
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso che i fatti di causa si sono verificati così come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, nelle circostanze di tempo e luogo ivi descritte.
Segnatamente, i legali rappresentanti di entrambe le società convenute, in sede di interrogatorio formale, hanno concordemente dichiarato di essere a conoscenza, seppur perché riferito loro dal personale della struttura, che era caduta su Parte_5
un attraversamento dell'albergo, uscendo dalla camera 110, ed hanno altresì confermato che tutta la pavimentazione della struttura era uniforme, compresa quella del gradino di accesso alla camera;
nella stessa direzione convergono anche le dichiarazioni del testimone , che ha riferito di aver sentito parlare altri ospiti, Testimone_1 al momento del suo arrivo nell' in data 8 luglio 2017, di una caduta Controparte_1
occorsa il giorno precedente nella stanza n. 110 e di aver visto personalmente qualcuno apporre delle strisce vicino al battiscopa del gradino all'esterno della predetta stanza (v. verbale udienza del 13 gennaio 2020).
A ulteriore conferma di quanto sostenuto da parte attrice, la scheda paziente n. 599181 del 7 luglio 2017 attesta che il servizio 118 è intervenuto in soccorso della Parte_5
proprio alla via Paolo Borsellino snc, in Santa Cesarea Terme, ove è ubicato l
[...]
. CP_1
In ogni modo, è la stessa parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, non contesta, anzi ammette il verificarsi del sinistro di cui è causa, per poi contestarlo solo in sede di comparsa conclusionale;
in particolare, nella comparsa di costituzione, afferma che l'ammonimento sulla presenza dello scalino, rivolto dalla dipendente della struttura agli odierni attori, non è stato sufficiente ad evitare la caduta, così confermando l'effettiva verificazione della caduta stessa.
4 Di contro, le convenute non hanno dimostrato né che detto avvertimento sia stato effettivamente reso agli odierni attori, né che le stesse abbiano adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno;
tantomeno hanno in altro modo fornito in giudizio prova del caso fortuito, inteso anche come fatto colposo dello stesso danneggiato.
Sul punto, va chiarito che la mera allegazione di circostanze astrattamente idonee ad integrare la colpa del danneggiato non è sufficiente ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c..
Le convenute, infatti, negli scritti difensivi hanno sostenuto che il sinistro si era verificato unicamente per la condotta imprudente della che, pur consapevole Parte_5
della situazione ambientale fattale presente, delle sue precarie condizioni di salute e della sua avanzata età non ha tenuto un comportamento che sarebbe stato da solo in grado di evitare l'evento dannoso.
A dette asserzioni, come detto, non è tuttavia corrisposto alcun assolvimento dell'onere probatorio.
In proposito giova rammentare che, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi del fortuito la condotta del danneggiato che risulti abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (cfr. Cass. n. 15761/2016).
Al riguardo invero non si ravvisa alcuna peculiare imprevedibilità nella condotta di un ospite che, avanzando su un attraversamento dell'albergo, non si accorge della presenza di un gradino avente pavimentazione omogenea al resto della struttura, privo di segnalazione e di sistemi antisdrucciolo, come risulta dalle fotografie in atti e dalle prove orali, tale da costituire una vera e propria insidia, un pericolo per gli avventori della struttura.
Conseguentemente, considerato l'uso cui il gradino è destinato, e soprattutto l'uso del pubblico (inteso come avventori), si deve ritenere sussistente in capo al proprietario l'obbligo di predisporre adeguate cautele e protezioni.
In mancanza, lo stesso proprietario e il gestore dell'albergo vanno ritenuti responsabili in solido, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli eventi dannosi conseguenti al mantenimento dello stato dei luoghi nella condizione descritta e, quindi, responsabili della omessa custodia ovvero manutenzione degli stessi, in quanto entrambi soggetti capaci di esercitare un concreto potere di custodia, controllo e vigilanza sulla res al fine di evitare
5 l'insorgenza di situazioni di pericolo, come quella occorsa nel caso di specie;
gli stessi, infatti, sono entrambi tenuti ad adottare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, le iniziative necessarie ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza appropriate, e ad assicurarsi che le stesse siano costantemente applicate.
Accertata la responsabilità esclusiva delle convenute nella verificazione dell'evento dannoso, occorre a questo punto esaminare le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.
Orbene, la CTU medica espletata in corso di causa dal dott. – con Persona_1
argomentazioni logiche e condivise dal Tribunale – ha consentito di evidenziare che a seguito del sinistro di cui è causa, ha riportato un trauma cranico Parte_5
non commotivo, un trauma al bacino con frattura della branca ischio-pubica di destra e un trauma all'arto inferiore sinistro con frattura periprotesica del femore (quest'ultima misconosciuta dai sanitari durante il primo ricovero, ma già evidente nei radiogrammi eseguiti lo stesso giorno del sinistro); che tali lesioni, del tutto compatibili con la dinamica del sinistro, hanno richiesto trattamento ospedaliero, un lungo periodo di allettamento assoluto e la necessità di un successivo trattamento riabilitativo;
che la danneggiata era già un soggetto fragile perché affetto da patologie preesistenti (diabete mellito, ipertensione, encefalopatia degenerativa cronica, pregressa protesizzazione anca destra e sinistra) e che, pertanto, le lesioni subite nel sinistro hanno comportato un progressivo scadimento delle condizioni generali, tali da considerarsi concausa dell'evento morte, in quanto elemento scatenante;
che, in altre parole, l'età avanzata della signora e le condizioni generali non avrebbero, secondo il criterio del “più probabile che non”, provocato la morte se non fossero sopravvenute le lesioni che hanno causato l'insorgenza di una sindrome ipocinetica da immobilizzazione prolungata ed il conseguente scompenso multi organo che ha comportato il decesso.
In una siffatta situazione di concorrenza di cause, l'una ascrivibile a un fattore naturale
(pregressa situazione patologica della danneggiata) e l'altra ascrivibile alla condotta umana (il sinistro occorso per la mancata messa in sicurezza della struttura da parte delle convenute), l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità materiale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da un evento naturale, il quale può invece rilevare ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti,
6 ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. 13037/2023; 2635/2025; 26851/2023, secondo cui
“qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato).
Nel caso di specie, atteso quanto sopra, si ritiene che le riscontrate patologie preesistenti abbiano avuto, sul piano della causalità giuridica, un'influenza del 50%, sicché le somme spettanti ai convenuti, come saranno determinate in seguito, vanno ridotte del
50%.
Ciò premesso, è necessario ora procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dagli attori.
La richiesta risarcitoria avanzata dagli attori iure hereditatis concerne il danno non patrimoniale patito dal de cuius nel lasso temporale intercorso fra l'evento lesivo e la morte;
siffatto danno, atteso che le lesioni, dopo apprezzabile lasso di tempo, sono esitate nel decesso, va liquidato equitativamente alla stregua dei valori monetari indicati come parametro per la valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (conf.
Cassazione; da ultimo, Cass. 4658/2024, secondo cui “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi”).
7 Orbene, alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, deve ritenersi che sussista un'invalidità temporanea assoluta di 100 giorni, decorrente dal 7 luglio 2017 (giorno della verificazione del sinistro) sino al 16 ottobre 2017 (data del decesso), e che, ai fini della liquidazione del danno in parola, tenuto conto sia di detta massima intensità sia delle preesistenti patologie di cui soffriva possa essere adottato Parte_5
quale parametro di riferimento il valore monetario individuato dalle Tabelle per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (cfr. Cass. 1553/2019 e 8532/2020); dette tabelle prevedono, in particolare, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta,
l'importo di € 115,00.
In applicazione dei sopra citati criteri, detto danno da inabilità temporanea assoluta va liquidato in complessivi euro € 11.500,00 (importo risultante dalla moltiplicazione tra il valore monetario standard di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea totale, pari ad € 115,00, ed il numero dei giorni di inabilità totale, pari a 100 giorni;
tanto in assenza di allegate e comprovate peculiarità (cd. personalizzazione) tali da giustificare un aumento;
detta somma (euro 11.500,00), da ripartirsi tra gli attori, in ragione delle rispettive quote ereditarie, è destinata a risarcire l'intero danno non patrimoniale subito dal de cuius e rivendicato iure hereditatis dagli attori;
allo stesso va poi aggiunta la somma di € 827,00, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche documentate, per la somma complessiva di euro 12.327,00; detta somma poi, per quanto su considerato in ordine al concorso con la causa naturale costituita dalle patologie preesistenti, va ridotta del 50%, per un totale di euro 6.163,50.
In ordine, poi, alla domanda di risarcimento del danno patito iure proprio dagli attori per la perdita del congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), va innanzitutto evidenziato che detto danno va inteso unitariamente nelle sue due componenti della interiore sofferenza morale soggettiva e della sofferenza che si riflette sul piano dinamico-relazionale, entrambe determinate dalla morte del congiunto (Cass.
28989/2019, secondo cui “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la
8 gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”; v., da ultimo, anche
Cass. 761 del 2025).
Con riferimento poi, in particolare, all'onere probatorio gravante in capo ai danneggiati, va rilevato che “in materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete e contrarie - imperniate non sulla mera mancanza di convivenza che può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione - dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. n. 25541/2022; Cass. 29784/2018).
Nel caso in esame, considerato lo stretto rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può ragionevolmente dubitarsi che il decesso di Parte_5
abbia determinato uno sfasamento della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare, e quindi abbia interessato entrambe le su indicate componenti del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.
In ordine alla liquidazione in via equitativa del danno, si ritiene che le somme per come richieste in citazione ed espresse in moneta al valore attuale (euro 65.886,12 per ciascuno dei figli) siano in linea con i valori indicati nelle tabelle in uso al Tribunale di
Milano, da utilizzare come parametro per detta valutazione equitativa, soprattutto in considerazione dell'età (87 anni) della vittima primaria al momento del decesso;
dette somme vanno ridotte del 50%, attesa la detta incidenza, come concausa, delle patologie preesistenti.
Non ricorrono nella specie ragioni per ulteriori interventi correttivi
(“personalizzazione”), non risultando allegate peculiarità o circostanze di fatto da cui possa inferirsi in via presuntiva un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento.
9 Le somme su indicate riconosciute a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea totale e a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sono liquidate all'attualità e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendo agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi, tra le tante, Cass. 22607/2016;
18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del decesso del de cuius, e quindi dal 16 ottobre 2017, sino alla data della presente sentenza (Cass. S.U., n. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. n.
5503/2003; Cass. n. 1193771997; Cass. n. 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte del de cuius (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza -
l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto del
12 novembre 2018 da e Parte_2 Parte_1 Parte_4
10 nei confronti di Parte_3 Controparte_4
, così provvede:
[...]
in accoglimento della domanda, dichiara le convenute responsabili esclusive dell'incidente occorso a il 7-7-2017 e, per l'effetto condanna in Parte_5
solido le convenute al pagamento, in favore degli attori, quali eredi della defunta e nei limiti delle rispettive quote ereditarie, dell'importo Parte_5
complessivo di euro 6.163,50, a titolo di risarcimento del danno subito dal de cuius, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
condanna altresì in solido le convenute al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito iure proprio dagli attori, in favore di ciascuno degli attori della somma di euro
32.943,06, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
condanna le convenute in solido al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in euro 19.975,27, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Napoletano, antistatario;
pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico delle convenute in solido.
Lecce, 29-4-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
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