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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5775 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore giusta delibera assembleare del 29.4.2013, rappresentata e difesa, CP_1
giusta mandato in atti, dagli avv.ti Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, presso cui domicilia in Roma, alla Via Sardegna n. 50
- Attrice -
E
(c.f./p.iva ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa - in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio
– Rep. n. 26327 del 2.2.2018 – dagli avv.ti Claudia Vuolo ed Emma Tortora, Persona_1
unitamente alle quali è elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146 CP_2
- Convenuta –
1 NONCHÉ
c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. e nella qualità Controparte_3 P.IVA_3
di cessionaria di , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dagli avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sardegna n. 50
- Intervenuta -
OGGETTO: cessione di crediti / pagamento.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che nel mese di marzo 2009 il provvedeva ad Parte_2
eseguire, in favore degli utenti del distretto territorialmente facente capo alla , Parte_3
in conformità del contratto individuale sottoscritto in data 15.6.2007 e della normativa vigente, prestazioni per le quali maturava un credito complessivo di € 33.392,98,
contabilizzato mediante l'emissione della fattura n. 6 B del 7.4.2009; che detto credito veniva ceduto dal laboratorio alla Detto Factor s.p.a. con atto di cessione di tutti i crediti Pt_2
Parte presenti e futuri dalla stessa vantati nei confronti della convenuta;
tanto premesso, la conveniva in giudizio la predetta Parte_1 Controparte_2
al fine di vederla condannare al pagamento della somma sopra indicata,
[...]
incrementata con interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02.
Con comparsa depositata in data 7.12.2020, si costituiva in giudizio l' Parte_3
eccependo l'inesistenza di validi ed efficaci atti di cessione di crediti, l'assenza di notifica di dette cessioni nei propri confronti e la nullità del rapporto sotteso al credito azionato, per superamento dei tetti di spesa.
2 Acquisita documentazione varia, con ordinanza del 6.7.2021 veniva ordinata all'
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto sottoscritto tra la Micron S.r.l. e la Pt_3 [...]
in data 4.3.2008, avente ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle Pt_3
prestazioni di assistenza distrettuale per la branca Patologia Clinica, come da Protocollo
siglato in data 15.6.2007, e rinviata la causa all'udienza del 24.1.2022 per il detto incombente.
In corso di giudizio, con comparsa depositata in data 10.7.2023, interveniva la divenuta, nelle more, cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3 [...]
Parte_1
La causa, presentando natura eminentemente documentale, veniva rinviata all'udienza del 2.10.2023 per la precisazione delle conclusioni ed introitata per la decisione dalla scrivente con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda è fondata e merita,
pertanto, accoglimento.
Parte attrice ha provato il credito e la propria legittimazione attiva con la documentazione allegata al proprio atto di citazione, ossia l'autorizzazione n. 02/2007 del
26.6.2007 del Laboratorio Analisi Cliniche “Micron” S.r.l. a svolgere prestazioni in favore
Parte dell'utenza in regime di accreditamento presso l' la Fattura n. 6 B del 7.4.2009 emessa per le prestazioni rese dalla a favore dell'utenza tra l'11.3.2009 ed il 31.3.2009; il Pt_2
Parte Contratto di accreditamento ex D.Lgs. 502/92 stipulato dal laboratorio Micron con l' in data 15.6.2007; l'Atto di cessione dei crediti dal laboratorio Micron alla Detto Factor s.r.l.,
stipulato con atto notarile del 5.8.2008 e notificato all'ASL debitrice.
Parte L' diversamente, non ha provato le argomentazioni e circostanze su cui ha fondato la propria difesa.
Ha eccepito, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
poiché la stessa non avrebbe provato l'esistenza di validi ed efficaci atti di cessione di crediti né la notifica di dette cessioni ad essa convenuta.
3 Tuttavia, l'attrice ha allegato l'atto notarile del 5.8.2008 di cessione a suo favore dei
Parte crediti presenti e futuri vantati dal cedente nei confronti dell' Parte_2
Parte notificato alla debitrice in data 11.8.2008.
Il credito oggetto di questo giudizio rientra tra quelli futuri, poiché venuto ad esistenza successivamente alla data della cessione. Ma la questione della ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico della cessione di crediti futuri è stata superata positivamente con l'emanazione della legge sul factoring n. 52/1991, art.
3. In tal senso si richiamano ex
multis Cass. civile - ordinanza n. 30611 del 27.11.2018 - a mente della quale “In tema di
"factoring", ai fini della determinatezza dell'oggetto della cessione in massa di crediti futuri, regolata
dall'art. 3 l. n. 52 del 1991, occorre che sia indicato il debitore ceduto in ordine a crediti che sorgeranno
da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi, ma non è
necessario anche che i crediti sorgano nel biennio di durata del contratto”, e Cass. civile - sentenza n. 3829 del 15.2.2013, per cui “Ai contratti di "factoring" caratterizzati da una cessione dei crediti
di impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trova applicazione l'art. 3 della legge n.
52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di una cessione in massa che si considera ad
oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto
già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non
superiore a ventiquattro mesi”.
Ebbene, risultano soddisfatte queste condizioni. Infatti, nell'atto notarile risulta specificato che oggetto della cessione sono i crediti vantati dal laboratorio nei Pt_2
confronti della;
inoltre, il credito è maturato pochi mesi dopo la stipula dell'atto Parte_3
di cessione.
L' ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto sottostante da cui ha tratto Parte_3
origine il credito oggetto di causa, ma anche tale rilievo risulta essere infondato: la Detto
Factor ha allegato il contratto di accreditamento stipulato tra l ed il Controparte_2
laboratorio in data 15.6.2007, sulla cui scorta venivano rese le prestazioni di cui alla Pt_2
fattura n. 6 B del 2009, prestazioni di cui la convenuta non ha contestato l'effettiva erogazione.
4 Parte Infine, l' ha richiamato tutte le condizioni legali per il pagamento delle prestazioni rese in regime di accreditamento, previste dall'art. 8 della L. n. 502/92 con riferimento – in estrema sintesi – al rispetto della programmazione finanziaria regionale per ogni branca ed alla regressione tariffaria in caso di superamento dei tetti di spesa per la
Parte branca in cui opera la struttura accreditata. Tuttavia, l' si è limitata a richiamare tali norme in astratto, senza dimostrare, in concreto, che le prestazioni di cui alla fattura n. 6 B
del 2009 fossero state rese quando era già stato superato il tetto di spesa per la branca
“patologia clinica” in cui operava il laboratorio Micron.
Parte L' che ha formulato l'eccezione era tenuta a dimostrare tale circostanza secondo il criterio della “vicinanza della prova” (Cass SU n 13533 del 2001 “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento
ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui
sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di
inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il
risarcimento”).
5 Infatti la struttura accreditata, se non è a conoscenza del superamento del budget di spesa per l'intera branca in cui esercitano anche altri operatori accreditati, continua a fornire
Parte prestazioni all'utenza; spetta quindi all' dimostrare di aver comunicato alla struttura che il budget è stato esaurito per cui non avrebbe rimborsato ulteriori prestazioni rese all'utenza in accreditamento, ma l' non ha allegato alcuna documentazione sul Parte_3
punto con la comparsa di costituzione, né ha provveduto ad ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Parte Pertanto, la domanda va accolta, con condanna dell' al pagamento della fattura posta a fondamento della domanda, incrementata con interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.
Parte L' va condannata altresì alla rifusione delle spese di lite, secondo soccombenza,
nei confronti solo dell'attrice originaria, avendo la spiegato intervento Controparte_3
volontario nel processo – peraltro con gli stessi difensori della – solo al Parte_1
fine di ottenere che la sentenza spiegasse gli effetti richiesti dall'attrice in proprio favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Condanna l' al pagamento, in favore della della Parte_3 Controparte_3
somma di € 33.392,98, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della
[...]
liquidazione, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso Parte_1
spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
3) Compensa le spese di lite tra la convenuta e la parte intervenuta.
Così deciso in Salerno il 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5775 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore giusta delibera assembleare del 29.4.2013, rappresentata e difesa, CP_1
giusta mandato in atti, dagli avv.ti Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, presso cui domicilia in Roma, alla Via Sardegna n. 50
- Attrice -
E
(c.f./p.iva ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa - in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio
– Rep. n. 26327 del 2.2.2018 – dagli avv.ti Claudia Vuolo ed Emma Tortora, Persona_1
unitamente alle quali è elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146 CP_2
- Convenuta –
1 NONCHÉ
c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. e nella qualità Controparte_3 P.IVA_3
di cessionaria di , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dagli avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sardegna n. 50
- Intervenuta -
OGGETTO: cessione di crediti / pagamento.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che nel mese di marzo 2009 il provvedeva ad Parte_2
eseguire, in favore degli utenti del distretto territorialmente facente capo alla , Parte_3
in conformità del contratto individuale sottoscritto in data 15.6.2007 e della normativa vigente, prestazioni per le quali maturava un credito complessivo di € 33.392,98,
contabilizzato mediante l'emissione della fattura n. 6 B del 7.4.2009; che detto credito veniva ceduto dal laboratorio alla Detto Factor s.p.a. con atto di cessione di tutti i crediti Pt_2
Parte presenti e futuri dalla stessa vantati nei confronti della convenuta;
tanto premesso, la conveniva in giudizio la predetta Parte_1 Controparte_2
al fine di vederla condannare al pagamento della somma sopra indicata,
[...]
incrementata con interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02.
Con comparsa depositata in data 7.12.2020, si costituiva in giudizio l' Parte_3
eccependo l'inesistenza di validi ed efficaci atti di cessione di crediti, l'assenza di notifica di dette cessioni nei propri confronti e la nullità del rapporto sotteso al credito azionato, per superamento dei tetti di spesa.
2 Acquisita documentazione varia, con ordinanza del 6.7.2021 veniva ordinata all'
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto sottoscritto tra la Micron S.r.l. e la Pt_3 [...]
in data 4.3.2008, avente ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle Pt_3
prestazioni di assistenza distrettuale per la branca Patologia Clinica, come da Protocollo
siglato in data 15.6.2007, e rinviata la causa all'udienza del 24.1.2022 per il detto incombente.
In corso di giudizio, con comparsa depositata in data 10.7.2023, interveniva la divenuta, nelle more, cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3 [...]
Parte_1
La causa, presentando natura eminentemente documentale, veniva rinviata all'udienza del 2.10.2023 per la precisazione delle conclusioni ed introitata per la decisione dalla scrivente con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda è fondata e merita,
pertanto, accoglimento.
Parte attrice ha provato il credito e la propria legittimazione attiva con la documentazione allegata al proprio atto di citazione, ossia l'autorizzazione n. 02/2007 del
26.6.2007 del Laboratorio Analisi Cliniche “Micron” S.r.l. a svolgere prestazioni in favore
Parte dell'utenza in regime di accreditamento presso l' la Fattura n. 6 B del 7.4.2009 emessa per le prestazioni rese dalla a favore dell'utenza tra l'11.3.2009 ed il 31.3.2009; il Pt_2
Parte Contratto di accreditamento ex D.Lgs. 502/92 stipulato dal laboratorio Micron con l' in data 15.6.2007; l'Atto di cessione dei crediti dal laboratorio Micron alla Detto Factor s.r.l.,
stipulato con atto notarile del 5.8.2008 e notificato all'ASL debitrice.
Parte L' diversamente, non ha provato le argomentazioni e circostanze su cui ha fondato la propria difesa.
Ha eccepito, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
poiché la stessa non avrebbe provato l'esistenza di validi ed efficaci atti di cessione di crediti né la notifica di dette cessioni ad essa convenuta.
3 Tuttavia, l'attrice ha allegato l'atto notarile del 5.8.2008 di cessione a suo favore dei
Parte crediti presenti e futuri vantati dal cedente nei confronti dell' Parte_2
Parte notificato alla debitrice in data 11.8.2008.
Il credito oggetto di questo giudizio rientra tra quelli futuri, poiché venuto ad esistenza successivamente alla data della cessione. Ma la questione della ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico della cessione di crediti futuri è stata superata positivamente con l'emanazione della legge sul factoring n. 52/1991, art.
3. In tal senso si richiamano ex
multis Cass. civile - ordinanza n. 30611 del 27.11.2018 - a mente della quale “In tema di
"factoring", ai fini della determinatezza dell'oggetto della cessione in massa di crediti futuri, regolata
dall'art. 3 l. n. 52 del 1991, occorre che sia indicato il debitore ceduto in ordine a crediti che sorgeranno
da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi, ma non è
necessario anche che i crediti sorgano nel biennio di durata del contratto”, e Cass. civile - sentenza n. 3829 del 15.2.2013, per cui “Ai contratti di "factoring" caratterizzati da una cessione dei crediti
di impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trova applicazione l'art. 3 della legge n.
52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di una cessione in massa che si considera ad
oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto
già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non
superiore a ventiquattro mesi”.
Ebbene, risultano soddisfatte queste condizioni. Infatti, nell'atto notarile risulta specificato che oggetto della cessione sono i crediti vantati dal laboratorio nei Pt_2
confronti della;
inoltre, il credito è maturato pochi mesi dopo la stipula dell'atto Parte_3
di cessione.
L' ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto sottostante da cui ha tratto Parte_3
origine il credito oggetto di causa, ma anche tale rilievo risulta essere infondato: la Detto
Factor ha allegato il contratto di accreditamento stipulato tra l ed il Controparte_2
laboratorio in data 15.6.2007, sulla cui scorta venivano rese le prestazioni di cui alla Pt_2
fattura n. 6 B del 2009, prestazioni di cui la convenuta non ha contestato l'effettiva erogazione.
4 Parte Infine, l' ha richiamato tutte le condizioni legali per il pagamento delle prestazioni rese in regime di accreditamento, previste dall'art. 8 della L. n. 502/92 con riferimento – in estrema sintesi – al rispetto della programmazione finanziaria regionale per ogni branca ed alla regressione tariffaria in caso di superamento dei tetti di spesa per la
Parte branca in cui opera la struttura accreditata. Tuttavia, l' si è limitata a richiamare tali norme in astratto, senza dimostrare, in concreto, che le prestazioni di cui alla fattura n. 6 B
del 2009 fossero state rese quando era già stato superato il tetto di spesa per la branca
“patologia clinica” in cui operava il laboratorio Micron.
Parte L' che ha formulato l'eccezione era tenuta a dimostrare tale circostanza secondo il criterio della “vicinanza della prova” (Cass SU n 13533 del 2001 “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento
ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui
sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di
inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il
risarcimento”).
5 Infatti la struttura accreditata, se non è a conoscenza del superamento del budget di spesa per l'intera branca in cui esercitano anche altri operatori accreditati, continua a fornire
Parte prestazioni all'utenza; spetta quindi all' dimostrare di aver comunicato alla struttura che il budget è stato esaurito per cui non avrebbe rimborsato ulteriori prestazioni rese all'utenza in accreditamento, ma l' non ha allegato alcuna documentazione sul Parte_3
punto con la comparsa di costituzione, né ha provveduto ad ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Parte Pertanto, la domanda va accolta, con condanna dell' al pagamento della fattura posta a fondamento della domanda, incrementata con interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.
Parte L' va condannata altresì alla rifusione delle spese di lite, secondo soccombenza,
nei confronti solo dell'attrice originaria, avendo la spiegato intervento Controparte_3
volontario nel processo – peraltro con gli stessi difensori della – solo al Parte_1
fine di ottenere che la sentenza spiegasse gli effetti richiesti dall'attrice in proprio favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Condanna l' al pagamento, in favore della della Parte_3 Controparte_3
somma di € 33.392,98, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della
[...]
liquidazione, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso Parte_1
spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA
come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
3) Compensa le spese di lite tra la convenuta e la parte intervenuta.
Così deciso in Salerno il 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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