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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5455/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
( ) rappresentata e difesa, per P_ C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GENNARI MARCELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i coniugi SI.ri ed Parte_1 P_
, ut supra rappresentati e difesi: DICHIARANO E COMUNICANO
[...] espressamente di rinunciare alla loro comparizione personale, e CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova Voglia pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione di residenza e con obbligo del IG. di provvedervi entro e non Pt_1 oltre giorni 30 dal deposito del presente ricorso congiunto. 2) Assegnarsi la casa coniugale, sita Castiglione delle Stiviere (MN), Via Isabella D'Este, n. 40 lettera A interno 2, di proprietà di entrambi i coniugi, alla SI.ra
, la quale vi vivrà unitamente alle figlie, fino al raggiungimento P_ dell'indipendenza economica da parte di entrambe le figlie. Le parti danno atto che il IG. ha già prelevato, prima d'ora, ogni suo bene ed effetto Pt_1 personale dalla casa familiare. La SI.ra procederà alla P_ volturazione di tutte le utenze a suo nome entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. Si precisa che in considerazione del fatto che l'immobile è fruito da mesi unicamente dalla moglie unitamente alle figlie, eventuali utenze successivamente conguagliate, riferibili a data antecedenti al deposito del presente ricorso, CP_ saranno comunque a carico della SI.ra .
3) Le figlie minore e saranno affidate in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all educazione ed alla salute delle medesime, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati, senza pernottamento almeno fino a quando non disporrà di un'abitazione idonea a tenerle con sé con pernottamento. In particolare, il padre concorderà direttamente con la figlia le modalità e le tempistiche di permanenza in considerazione Per_1 dell'età della stessa (quasi diciassettenne), mentre per quanto riguarda , Per_2 salvo diverso accordo, nelle settimane in cui il padre presta il turno lavorativo in fascia mattutina o notturna, andrà a prendere all'uscita da scuola alle Per_2 16,30, la terrà con sé e la riporterà presso l'abitazione materna alle 18,00, mentre nelle settimane in cui presterà il turno lavorativo in fascia pomeridiana, il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna in prima mattinata, e il Per_2 padre andrà a prenderla all'uscita da scuola della medesima giornata. In caso di CP_ impedimento del padre, il SI. ne darà comunicazione alla SI.ra la Pt_1 quale si onererà di andare a prendere la figlia all'uscita da scuola. In caso di impedimenti lavorativi che non consentano al padre di tenere con sé le minori nelle modalità sopra indicate, egli avrà cura di darne congruo preavviso alla madre (possibilmente con un preavviso di almeno due giorni). Durante le ferie estive, il padre trascorrerà con le figlie due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno: in caso di disaccordo il padre potrà indicare i periodi di ferie prescelti per gli anni pari e la madre potrà indicare i periodi di ferie prescelti per gli anni dispari;
durante le vacanze Natalizie, il padre terrà con sé le figlie nel giorno della S. Vigilia alternandolo, di anno in anno, con quello di Natale nonché del 31 dicembre con il primo giorno dell'anno, mentre durante le festività pasquali, il padre terrà con sé le figlie alternando, di anno in anno, i giorni di Pasqua al Lunedi dell'Angelo.
4) Quanto ai viaggi all'estero delle minori, sarà in ogni caso richiesto il previo consenso dell'altro genitore all'espatrio. Il consenso a viaggi all'estero non può ritenersi presunto e dovrà di volta in volta essere concordato tra i genitori per iscritto, così come il rilascio del passaporto o altro documento valido per
2 l'espatrio delle minori.
CP_ 5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra il 50% del rateo del Pt_1 mutuo relativo all'immobile cointestato, entro il giorno 10 di ogni mese, con specifica causale “pagamento pro quota del mutuo”.
6) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, si obbliga a Pt_1 versare alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese e con P_ decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile di euro 150,00 per ciascuna figlia e, così, complessivamente di € 300,00 (Trecento euro/00) da corrispondersi a mezzo bonifico, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dal mese di ottobre 2024, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il medesimo IG. si Pt_1 obbliga, altresì, al pagamento della quota-parte pari al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, secondo il seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio sanitario Nazionale;
D) Ticket sanitari. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) accertamenti trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
B) cure non convenzionali;
E) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media superiore ed alle Università imposte dagli istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento;
D) trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: A) tasse d'iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
C) spese conseguimento patente di guida. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
B) Spese di custodia (Babysitter); C) viaggi e vacanze non accompagnati dai genitori;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Si precisa che le spese relative al dopo-scuola privato frequentato da , devono intendersi Per_2 spese straordinarie, già previamente autorizzate, ed i coniugi continueranno a suddividerle al 50%. Il padre potrà conguagliare i relativi importi con i pagamenti relativi ai ratei del mutuo.
3 7) I coniugi concordano che l'assegno unico delle figlie venga percepito in via esclusiva ed integrale dalla IG.ra . P_
8) I coniugi dichiarano di avere così definito ogni rapporto patrimoniale fra loro e di null'altro avere più a pretendere, l'uno dall'altra, per alcuna ragione e/o titolo, avendo definito e tacitato ogni pregresso rapporto patrimoniale, anche per quanto concerne la comunione legale dei beni, e per qualsivoglia altro rapporto dipendente e non dipendente dal coniugio;
con unica eccezione per la comproprietà paritaria della casa familiare.
9) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita delle figlie minori, sono rispondenti al loro interesse e solo per tale motivo non ne è stata disposta l'audizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 octies c.c.
10) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà tra i Legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in REGGIO CALABRIA in data 12/08/2005 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 400, Parte II, Serie A, Anno 2005) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5455/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/11/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
( ) rappresentata e difesa, per P_ C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GENNARI MARCELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i coniugi SI.ri ed Parte_1 P_
, ut supra rappresentati e difesi: DICHIARANO E COMUNICANO
[...] espressamente di rinunciare alla loro comparizione personale, e CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova Voglia pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione di residenza e con obbligo del IG. di provvedervi entro e non Pt_1 oltre giorni 30 dal deposito del presente ricorso congiunto. 2) Assegnarsi la casa coniugale, sita Castiglione delle Stiviere (MN), Via Isabella D'Este, n. 40 lettera A interno 2, di proprietà di entrambi i coniugi, alla SI.ra
, la quale vi vivrà unitamente alle figlie, fino al raggiungimento P_ dell'indipendenza economica da parte di entrambe le figlie. Le parti danno atto che il IG. ha già prelevato, prima d'ora, ogni suo bene ed effetto Pt_1 personale dalla casa familiare. La SI.ra procederà alla P_ volturazione di tutte le utenze a suo nome entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso. Si precisa che in considerazione del fatto che l'immobile è fruito da mesi unicamente dalla moglie unitamente alle figlie, eventuali utenze successivamente conguagliate, riferibili a data antecedenti al deposito del presente ricorso, CP_ saranno comunque a carico della SI.ra .
3) Le figlie minore e saranno affidate in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all educazione ed alla salute delle medesime, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati, senza pernottamento almeno fino a quando non disporrà di un'abitazione idonea a tenerle con sé con pernottamento. In particolare, il padre concorderà direttamente con la figlia le modalità e le tempistiche di permanenza in considerazione Per_1 dell'età della stessa (quasi diciassettenne), mentre per quanto riguarda , Per_2 salvo diverso accordo, nelle settimane in cui il padre presta il turno lavorativo in fascia mattutina o notturna, andrà a prendere all'uscita da scuola alle Per_2 16,30, la terrà con sé e la riporterà presso l'abitazione materna alle 18,00, mentre nelle settimane in cui presterà il turno lavorativo in fascia pomeridiana, il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna in prima mattinata, e il Per_2 padre andrà a prenderla all'uscita da scuola della medesima giornata. In caso di CP_ impedimento del padre, il SI. ne darà comunicazione alla SI.ra la Pt_1 quale si onererà di andare a prendere la figlia all'uscita da scuola. In caso di impedimenti lavorativi che non consentano al padre di tenere con sé le minori nelle modalità sopra indicate, egli avrà cura di darne congruo preavviso alla madre (possibilmente con un preavviso di almeno due giorni). Durante le ferie estive, il padre trascorrerà con le figlie due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno: in caso di disaccordo il padre potrà indicare i periodi di ferie prescelti per gli anni pari e la madre potrà indicare i periodi di ferie prescelti per gli anni dispari;
durante le vacanze Natalizie, il padre terrà con sé le figlie nel giorno della S. Vigilia alternandolo, di anno in anno, con quello di Natale nonché del 31 dicembre con il primo giorno dell'anno, mentre durante le festività pasquali, il padre terrà con sé le figlie alternando, di anno in anno, i giorni di Pasqua al Lunedi dell'Angelo.
4) Quanto ai viaggi all'estero delle minori, sarà in ogni caso richiesto il previo consenso dell'altro genitore all'espatrio. Il consenso a viaggi all'estero non può ritenersi presunto e dovrà di volta in volta essere concordato tra i genitori per iscritto, così come il rilascio del passaporto o altro documento valido per
2 l'espatrio delle minori.
CP_ 5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra il 50% del rateo del Pt_1 mutuo relativo all'immobile cointestato, entro il giorno 10 di ogni mese, con specifica causale “pagamento pro quota del mutuo”.
6) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, si obbliga a Pt_1 versare alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese e con P_ decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile di euro 150,00 per ciascuna figlia e, così, complessivamente di € 300,00 (Trecento euro/00) da corrispondersi a mezzo bonifico, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dal mese di ottobre 2024, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il medesimo IG. si Pt_1 obbliga, altresì, al pagamento della quota-parte pari al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, secondo il seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio sanitario Nazionale;
D) Ticket sanitari. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) accertamenti trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
B) cure non convenzionali;
E) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media superiore ed alle Università imposte dagli istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento;
D) trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: A) tasse d'iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
C) spese conseguimento patente di guida. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
B) Spese di custodia (Babysitter); C) viaggi e vacanze non accompagnati dai genitori;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Si precisa che le spese relative al dopo-scuola privato frequentato da , devono intendersi Per_2 spese straordinarie, già previamente autorizzate, ed i coniugi continueranno a suddividerle al 50%. Il padre potrà conguagliare i relativi importi con i pagamenti relativi ai ratei del mutuo.
3 7) I coniugi concordano che l'assegno unico delle figlie venga percepito in via esclusiva ed integrale dalla IG.ra . P_
8) I coniugi dichiarano di avere così definito ogni rapporto patrimoniale fra loro e di null'altro avere più a pretendere, l'uno dall'altra, per alcuna ragione e/o titolo, avendo definito e tacitato ogni pregresso rapporto patrimoniale, anche per quanto concerne la comunione legale dei beni, e per qualsivoglia altro rapporto dipendente e non dipendente dal coniugio;
con unica eccezione per la comproprietà paritaria della casa familiare.
9) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita delle figlie minori, sono rispondenti al loro interesse e solo per tale motivo non ne è stata disposta l'audizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 octies c.c.
10) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà tra i Legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in REGGIO CALABRIA in data 12/08/2005 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 400, Parte II, Serie A, Anno 2005) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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