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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12377/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCAROLI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. COSTA MARCO ( ), elettivamente domiciliato in VIA SANTO C.F._2
STEFANO, 23 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CECCAROLI LUCA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERLINI Controparte_1 C.F._3
ELENA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MERLINI ELENA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 23.9.2023 (Bologna, 16.10.1989) chiede pronunciarsi la separazione dalla Parte_1 moglie (Bologna, 9.2.1989) con la quale si è sposata con rito civile il 19.12.2019 Controparte_1
a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.613, Parte
1, anno 2019. Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente, pur attribuendo alla moglie una relazione extra-coniugale, non domanda l'addebito della separazione alla CP_1
Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'assegnazione a sé della casa familiare (si tratta della casa familiare in comunione pro-indiviso al 50% tra i coniugi, esclude un assegno di mantenimento per la moglie. pagina 1 di 7 Si è costituita – successivamente - la convenuta associandosi alla sola domanda sul vincolo;
anch'essa, pur attribuendo al marito una relazione extra-coniugale, non domanda l'addebito della separazione al coniuge.
Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, il rigetto della domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale, ed un assegno maritale per sé di €.1.500.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
Alla prima udienza 6.2.2024 era presente il solo con il proprio difensore, che esibiva ricorso e Pt_1 decreto di fissazione udienza (ex art.473-bis. 14 c.p.c.) notificati nei confronti della convenuta, effettuata presso l'indirizzo di residenza comune delle parti, perfezionatasi per compiuta giacenza. Il ricorrente personalmente dichiarava:
“Mia moglie probabilmente non vive più lì. Non so dove viva ora;
non viviamo più insieme da settembre/ottobre 2023. Da un anno ormai io le avevo chiesto di separarci, abbiamo tentato anche la negoziazione assistita, ma con lei non si riusciva a parlare. È andata via di casa perché probabilmente ha la sua vita, non mi ha detto nulla quando è andata via. Lei ha ancora le chiavi di casa. Che io sappia lavora. So che lavorava in un ufficio assicurativo. So che mia moglie ha un altro compagno. Ho saputo di questa relazione extraconiugale circa un anno fa. Nel 2022 le cose andavano molto male tra noi, mia moglie usava parole molto pesanti nei miei confronti;
mi offendeva se ad esempio dimenticavo di acquistare qualcosa quando andavo a fare la spesa. Ha alzato le mani su di me a gennaio 2023, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho scoperto della relazione extraconiugale quando ho trovato nell'automobile una foto di mia moglie abbracciata al suo istruttore di paddle, era un abbraccio intimo. Ne ho parlato con lei, e lei ha negato la relazione extraconiugale. L'ho incrociata sotto casa a ottobre 2023. Non ci siamo rivisti da quando è andata via di casa. Non ci siamo neppure sentiti. Non le avevo detto che avrei instaurato questo giudizio, lo davo per scontato dato l'esito negativo della negoziazione assistita.”
Il giudice relatore provvedeva, all'esito con ordinanza 7.2.2024:
“La notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza è stata effettuata presso la residenza della convenuta, che è la stessa casa coniugale in cui abita ancora il marito ricorrente, essendosene allontanata la donna (così come ha riferito lo stesso al giudice in Pt_1 udienza 6.2.2024); ritenuto che il ricorrente ha anche riferito di conoscere il luogo in cui lavora la moglie (o presso, quanto meno fino alla rottura della loro relazione, ella lavorava); ritenuto che – alla luce delle stesse affermazioni del marito – non si può affermare che la moglie abbia conoscenza del procedimento;
ritenuto che
è onere del notificante anche attivarsi per la ricerca del luogo di effettiva residenza della controparte.”
RINVIA per gli stessi incombenti all'udienza del 28.5.2024 ore 10.00.
Alla successiva udienza 28.5.2024 era presente anche la moglie che aveva avuto conoscenza del processo.
Su richiesta della procuratrice della convenuta era disposto un paravento in udienza, per garantire la presenza delle parti in contraddittorio, ma senza che la moglie (mostratasi particolarmente emotivamente provata) vedesse il marito: allo scopo di garantire anche la genuinità delle dichiarazioni delle parti evitando ogni suggestione condizionante.
pagina 2 di 7 Il verbale dell'udienza:
Viene dunque sentito il ricorrente, che dichiara:
“Noi ci siamo sposati nel dicembre del 2019. A fine 2021 e fino a fine 2022 le cose non sono andate benissimo. Avevamo strade di vita completamente diverse. Io volevo formare una famiglia. Lei mi trattava molto male, parole molto forti.”
Si dà atto che la convenuta inizia a piangere e che quindi la situazione non consente di proseguire l'udienza con la contestuale presenza delle parti. La convenuta esce dall'aula alle ore 11:01 e l'interrogatorio libero delle parti prosegue separatamente.
Il ricorrente continua:
“Mia moglie parlava male di me, con i miei amici e con la mia famiglia. Poi, a dicembre 2022-gennaio 2023, ho scoperto che mia moglie aveva un'altra relazione. Ho trovato una foto sulla mia auto – sulla maniglia – che ritraeva mia moglie e il suo istruttore di padel. Viviamo ancora insieme. Io lavoro, sono consulente vendite per grandi aziende a Bologna-concessionario Il mio reddito è composto CP_2 da stipendio fisso di 1400 euro e poi le variabili trimestrali per cui posso o meno guadagnare dei benefit, anche per 5000-5500 euro netti. Ora, dopo una diminuzione di questi benefit, da inizio anno sono sui 3000 euro netti al mese. Stiamo pagando un mutuo con rata di 1400 euro al mese (tasso variabile). Finiremo di pagarlo nel 2050 circa. Questa rata del mutuo l'ho sempre pagata solamente io. Lei non riusciva a contribuire alle spese della casa. Ho un altro bene immobili di proprietà: la casa di mia nonna, dove lei invalida vive, è per 1/6 di un ¼ mia (era di mia nonna la 50% per cento e il 25% era di mio padre e di suo fratello;
mio padre è morto). Non ho altri beni immobili né altre entrate. Non ho finanziamenti né investimenti”.
A questo punto (ore 11:09) su invito del giudice il ricorrente si allontana dall'aula e viene fatta entrare la convenuta.
La convenuta, sentita personalmente, dichiara:
“La nostra relazione è entrata in crisi sicuramente perché dopo la morte di mia madre io ho avuto problemi personali caratteriali. Lui voleva figli, io invece volevo riordinare la mia vita. Quel momento lì ci ha allontanato. Io sono andata a risolverli tramite un medico (problemi di natura psicologica).
Non è vero che ho tradito mio marito. La circostanza della foto non è veritiera. Non ho avuto alcun tipo di relazione con altri. Lui invece sì, aveva un'altra donna (l'ho scoperto tramite le telefonate che lui faceva anche in casa). L'ho scoperto più o meno nel mese di aprile 2023, ma lui ha ammesso che la sentiva da gennaio 2023. Io vivo a Casalecchio-via nella casa familiare. Noi quindi Parte_2 non viviamo più insieme, perché da gennaio 2024 lui è andato via e abita con l'altra donna. Prima eravamo quasi sempre insieme ma periodicamente evitavo di rientrare a casa per non incontrare mio marito, questo perché non stavo bene personalmente, avevo scoperto appunto che aveva un'altra relazione. Vivevamo praticamente da separati in casa. Io lavoro come assicuratrice. Il mio stipendio netto è di 1400 euro mensili per 14 mensilità. Non ho altre entrate. La nostra casa è in comunione, paghiamo una rata del mutuo di 1300-1400 euro mensili. Io e mio marito avevamo trovato un accordo per pagarla (era di 900 euro, ma il tasso è variabile): io pagavo da 250 a 300 e lui il restante. Poi le cose sono cambiate da gennaio 2023 e il mutuo è pagato al 50% da allora. Adesso però da gennaio 2024 la rata la paga tutta lui e io pago le utenze. Non ho in atto finanziamenti o investimenti”.
Rientra alle ore 11:21 il ricorrente su invito del giudice.
A.d.r. del giudice il ricorrente dichiara:
pagina 3 di 7 “Io vivo nella casa coniugale di . Stanotte ad esempio ho dormito lì. La casa è di 120 metri Parte_3 quadri. Non ci incontriamo”.
Il Giudice esperisce il tentativo di conciliazione, che dà esito negativo.
Il giudice prende atto del contrasto sul mutuo nonché della mancanza di domande di addebito. Dando atto che oltre al vincolo l'altro aspetto è l'assegno alla moglie, il Giudice invita le parti a tentare di prendere un accordo sul punto, tenendo conto del mutuo al 50%. Il Giudice fa presente che è necessario interrompere la convivenza.
Parte ricorrente fa presente di essere disposto a dare euro 200-250 mensili a titolo di assegno di mantenimento alla moglie.
Parte convenuta fa presente di essere disposta ad accettare euro 900-1000 mensili allo stesso titolo.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il giudice provvedeva con ordinanza riservata del seguente tenore.
(Bologna, 16.10.1989) ricorre nei confronti della moglie Parte_1 Controparte_1
(Bologna, 9.2.1989) per la loro separazione. Hanno contratto matrimonio civile il 19.12.2019 a Bologna - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.613, Parte 1, dell'anno 2019. Non hanno figli. Il ricorrente domanda, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'assegnazione della casa familiare (si tratta della casa familiare in comunione pro-indiviso al 50% tre i coniugi), escludendo alcun diritto della moglie ad un eventuale assegno maritale. Si è costituita la associandosi alla domanda sul vincolo, ma domandando un assegno di CP_1 mantenimento per sé di €.
1.500 e chiedendo, a sua volta, l'assegnazione della casa familiare. All'udienza di comparizione personale, le parti hanno ribadito le loro rispettive tesi. La moglie è apparsa molto provata. Avendo richiesto di essere sentita separatamente dal marito, a fronte della decisa opposizione del procuratore di controparte (invero priva di una reale motivazione, in quanto nessuna violazione del contraddittorio ne sarebbe derivata), il giudice disponeva la collocazione di un separé in aula. Nonostante ciò, nel corso del libero interrogatorio del marito la moglie iniziava a piangere, tanto che il giudice, a quel punto, disponeva d'ufficio l'ascolto delle parti singolarmente. Vi è tra esse una grande e profonda ostilità che non emerge dagli atti, ma che si è appresa in maniera palese all'udienza. Anche se nessuna di loro avanza domanda di addebito per infedeltà, esse si accusano reciprocamente di tradimenti che sarebbero alla base della fine della loro relazione matrimoniale. Si ribadisce, in ogni caso, che non avendo avanzato, né l'uno, né l'altra, domanda di addebito, la questione non riveste rilevanza processuale alcuna.
Entrambi avanzano domanda inammissibile di assegnazione della casa familiare, nonostante non abbiano figli;
espongono una ricostruzione fattuale antitetica, tanto che vi è certezza che uno di loro abbia scientemente mentito a questo giudice: condotta processualmente grave (art.116, 2° co. c.p.c.), che dimostra la totale assenza di rispetto per l'esercizio della giurisdizione e per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini che si rivolgono al giudice per l'affermazione di un loro diritto soggettivo, peraltro, nella materia in esame di natura personalissima. Tale condotta sarà tenuta in debita considerazione in sede di condanna alle spese di lite. La moglie ha dichiarato che il marito non vive in casa, quanto meno, dall'inizio dell'anno 2024; il marito ha sostenuto di viverci tuttora. Alla domanda specifica del giudice di dove avesse dormito la notte precedente l'udienza 28.5.2024, il marito ha risposto affermando di avere dormito nella casa familiare (Casalecchio di Reno, via Papa Giovanni XXIII n.5), mentre la moglie ha negato la circostanza.
Alcuni elementi di palese contrasto.
pagina 4 di 7 Premesso che entrambi i coniugi risultano formalmente risiedere allo stesso indirizzo (quello appena indicato) – cfr. rispettivi certificati di residenza: entrambi sostengono di vivere all'indirizzo di Casalecchio di Reno, via Papa Giovanni XXIII n.5, negando che il coniuge vi abiti. Il ricorrente ha affermato, all'udienza 6.2.2024, che la moglie non abita più a quell'indirizzo da settembre/ottobre 2023; la moglie, a sua volta, sostiene che il marito viva altrove (probabilmente, a suo dire, con un'altra donna) dall'inizio del 2024. Alla prima udienza 6.2.2024 la moglie non compariva e non era costituita. La notifica del ricorso era stata tentata all'indirizzo della casa familiare (Casalecchio di Reno, via Papa Giovanni XXIII n.5) a mezzo di servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza (plico raccomandato non ritiro dall'interessata presso l'ufficio postale in cui era in giacenza entro il termine di legge). Il marito, alla stessa udienza del 6.2.2024, affermava che la moglie non abitava più lì e di non sapere dove vivesse al momento, tanto che il giudice, ritenuto non vi fosse certezza della ritualità della notifica, ne disponeva il rinnovo, indicando la possibilità di effettuazione presso il luogo di lavoro della donna: la notifica così effettata aveva esito positivo.
Nel costituirsi, tuttavia, la procuratrice della esordiva, in comparsa di risposta, scrivendo di CP_1 non avere mai avuto conoscenza della prima notifica. Le parti – comproprietarie al 50% della casa – hanno redditi da lavoro subordinato. Dall'esame della documentazione che hanno depositato risulta che: il ricorrente (assicuratore) ha percepito redditi mensili netti (nell'ultimo triennio) di circa €.4.700 (nell'anno d'imposta 2020), €.5.300 (nell'anno d'imposta 2021), €.6.300 (nell'anno d'imposta 2022); la convenuta, dal canto suo, ha percepito redditi mensili netti (nell'ultimo triennio) di circa €.1.250 (nell'anno d'imposta 2020), €.1.300 (nell'anno d'imposta 2021), €.1.400 (nell'anno d'imposta 2022). Reddito costante per la per lo il reddito è maggiormente fluttuante a causa dei CP_1 Pt_1 benefit. Vi è divario tra i redditi, ma il matrimonio è durato meno di quattro anni. Il marito, da gennaio 2024, paga interamente la rata del mutuo (di circa €.1.400), mentre la moglie paga le utenze. Il tentativo di conciliazione del giudice ha dato esito negativo, tuttavia, all'udienza 28.5.2024 le parti – su sollecitazione del giudice – hanno fatto le seguenti reciproche proposte: il ricorrente si è dichiarato disposto a versare, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, una somma di e.200/250; la dal canto suo, ha ridotto la sua inziale pretesa ad €.900/1.000. CP_1
Come già accennato, i diritti sulla casa familiare non attengono al presente giudizio di separazione non essendo di competenza del tribunale adito. Sulle richieste istruttorie le prove costituende chieste ed articolare dalle parti devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze pacifiche, o irrilevanti, o rappresentanti una valutazione, ovvero da provarsi documentalmente.
In virtù della natura della sola domanda sulla quale il tribunale è chiamato a decidere (oltre, ovviamente, alla pronuncia sul vincolo): la richiesta della moglie di un assegno di mantenimento, la causa potrà essere presa in decisione già alla prossima udienza;
ne discende che non si procede ad una più puntuale calendarizzazione della causa.
P.Q.M.
Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
NON AMMETTE le prove richieste e ritenuta la causa matura per la decisione.
La causa era, quindi, rinviata per la decisione.
Le conclusioni finali delle parti
pagina 5 di 7 attore oltre al vincolo, nulla alla moglie, in subordine assegno maritale di €.250 convenuta oltre al vincolo, un assegno di mantenimento di €.500
La decisione del Collegio è limitata – oltre alla pronuncia sul vincolo (che non è oggetto di contestazione tra le parti) – alla determinazione di un eventuale assegno maritale in favore della moglie convenuta.
La domanda sul vincolo
Così limitata oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La domanda di assegno maritale avanzata dalla convenuta
Ad avviso del Collegio, il divario di reddito tra le parti è indice del maggior contributo economico del marito in costanza di matrimonio (connesso a ciò il buon tenore di vita). In effetti, le parti hanno dichiarato che la rata del muto (di circa €.1.400) della casa familiare (di proprietà al 50%) viene, da tempo (almeno dall'inizio del 2024), pagata interamente dal marito, mentre la moglie paga le utenze, a dimostrazione del maggior contributo economico fornito dal ricorrente.
Al fine della quantificazione dell'assegno (ex art.156, 1° co. c.c.) per la moglie, si deve tener conto che ella comunque lavora e percepisce adeguato reddito e che il matrimonio (senza figli) ha avuto la durata di circa 4 anni.
I loro redditi documentati Ricorrente
CU 2021 = al mese netti circa €.4.750
Mod.730/2022 = al mese netti circa €.5.300
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.6.300
Convenuta CU 2021 = al mese netti circa €.1.260
CU 2022 = al mese netti circa €.1.300
CU 2023 = al mese netti circa €.1.420
Sulla scorta di tali elementi appare congruo un assegno maritale di euro 250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(Bologna, 16.10.1989) Parte_1
e
(Bologna, 9.2.1989) Controparte_1 unitisi con matrimonio civile il 19.12.2019 a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.613, Parte 1, anno 2019;
pagina 6 di 7 ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
con decorrenza dalla pronuncia dell'ordinanza 11.6.2024, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro
250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.12.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12377/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCAROLI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. COSTA MARCO ( ), elettivamente domiciliato in VIA SANTO C.F._2
STEFANO, 23 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CECCAROLI LUCA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERLINI Controparte_1 C.F._3
ELENA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MERLINI ELENA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 23.9.2023 (Bologna, 16.10.1989) chiede pronunciarsi la separazione dalla Parte_1 moglie (Bologna, 9.2.1989) con la quale si è sposata con rito civile il 19.12.2019 Controparte_1
a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.613, Parte
1, anno 2019. Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente, pur attribuendo alla moglie una relazione extra-coniugale, non domanda l'addebito della separazione alla CP_1
Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'assegnazione a sé della casa familiare (si tratta della casa familiare in comunione pro-indiviso al 50% tra i coniugi, esclude un assegno di mantenimento per la moglie. pagina 1 di 7 Si è costituita – successivamente - la convenuta associandosi alla sola domanda sul vincolo;
anch'essa, pur attribuendo al marito una relazione extra-coniugale, non domanda l'addebito della separazione al coniuge.
Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, il rigetto della domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale, ed un assegno maritale per sé di €.1.500.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
Alla prima udienza 6.2.2024 era presente il solo con il proprio difensore, che esibiva ricorso e Pt_1 decreto di fissazione udienza (ex art.473-bis. 14 c.p.c.) notificati nei confronti della convenuta, effettuata presso l'indirizzo di residenza comune delle parti, perfezionatasi per compiuta giacenza. Il ricorrente personalmente dichiarava:
“Mia moglie probabilmente non vive più lì. Non so dove viva ora;
non viviamo più insieme da settembre/ottobre 2023. Da un anno ormai io le avevo chiesto di separarci, abbiamo tentato anche la negoziazione assistita, ma con lei non si riusciva a parlare. È andata via di casa perché probabilmente ha la sua vita, non mi ha detto nulla quando è andata via. Lei ha ancora le chiavi di casa. Che io sappia lavora. So che lavorava in un ufficio assicurativo. So che mia moglie ha un altro compagno. Ho saputo di questa relazione extraconiugale circa un anno fa. Nel 2022 le cose andavano molto male tra noi, mia moglie usava parole molto pesanti nei miei confronti;
mi offendeva se ad esempio dimenticavo di acquistare qualcosa quando andavo a fare la spesa. Ha alzato le mani su di me a gennaio 2023, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho scoperto della relazione extraconiugale quando ho trovato nell'automobile una foto di mia moglie abbracciata al suo istruttore di paddle, era un abbraccio intimo. Ne ho parlato con lei, e lei ha negato la relazione extraconiugale. L'ho incrociata sotto casa a ottobre 2023. Non ci siamo rivisti da quando è andata via di casa. Non ci siamo neppure sentiti. Non le avevo detto che avrei instaurato questo giudizio, lo davo per scontato dato l'esito negativo della negoziazione assistita.”
Il giudice relatore provvedeva, all'esito con ordinanza 7.2.2024:
“La notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza è stata effettuata presso la residenza della convenuta, che è la stessa casa coniugale in cui abita ancora il marito ricorrente, essendosene allontanata la donna (così come ha riferito lo stesso al giudice in Pt_1 udienza 6.2.2024); ritenuto che il ricorrente ha anche riferito di conoscere il luogo in cui lavora la moglie (o presso, quanto meno fino alla rottura della loro relazione, ella lavorava); ritenuto che – alla luce delle stesse affermazioni del marito – non si può affermare che la moglie abbia conoscenza del procedimento;
ritenuto che
è onere del notificante anche attivarsi per la ricerca del luogo di effettiva residenza della controparte.”
RINVIA per gli stessi incombenti all'udienza del 28.5.2024 ore 10.00.
Alla successiva udienza 28.5.2024 era presente anche la moglie che aveva avuto conoscenza del processo.
Su richiesta della procuratrice della convenuta era disposto un paravento in udienza, per garantire la presenza delle parti in contraddittorio, ma senza che la moglie (mostratasi particolarmente emotivamente provata) vedesse il marito: allo scopo di garantire anche la genuinità delle dichiarazioni delle parti evitando ogni suggestione condizionante.
pagina 2 di 7 Il verbale dell'udienza:
Viene dunque sentito il ricorrente, che dichiara:
“Noi ci siamo sposati nel dicembre del 2019. A fine 2021 e fino a fine 2022 le cose non sono andate benissimo. Avevamo strade di vita completamente diverse. Io volevo formare una famiglia. Lei mi trattava molto male, parole molto forti.”
Si dà atto che la convenuta inizia a piangere e che quindi la situazione non consente di proseguire l'udienza con la contestuale presenza delle parti. La convenuta esce dall'aula alle ore 11:01 e l'interrogatorio libero delle parti prosegue separatamente.
Il ricorrente continua:
“Mia moglie parlava male di me, con i miei amici e con la mia famiglia. Poi, a dicembre 2022-gennaio 2023, ho scoperto che mia moglie aveva un'altra relazione. Ho trovato una foto sulla mia auto – sulla maniglia – che ritraeva mia moglie e il suo istruttore di padel. Viviamo ancora insieme. Io lavoro, sono consulente vendite per grandi aziende a Bologna-concessionario Il mio reddito è composto CP_2 da stipendio fisso di 1400 euro e poi le variabili trimestrali per cui posso o meno guadagnare dei benefit, anche per 5000-5500 euro netti. Ora, dopo una diminuzione di questi benefit, da inizio anno sono sui 3000 euro netti al mese. Stiamo pagando un mutuo con rata di 1400 euro al mese (tasso variabile). Finiremo di pagarlo nel 2050 circa. Questa rata del mutuo l'ho sempre pagata solamente io. Lei non riusciva a contribuire alle spese della casa. Ho un altro bene immobili di proprietà: la casa di mia nonna, dove lei invalida vive, è per 1/6 di un ¼ mia (era di mia nonna la 50% per cento e il 25% era di mio padre e di suo fratello;
mio padre è morto). Non ho altri beni immobili né altre entrate. Non ho finanziamenti né investimenti”.
A questo punto (ore 11:09) su invito del giudice il ricorrente si allontana dall'aula e viene fatta entrare la convenuta.
La convenuta, sentita personalmente, dichiara:
“La nostra relazione è entrata in crisi sicuramente perché dopo la morte di mia madre io ho avuto problemi personali caratteriali. Lui voleva figli, io invece volevo riordinare la mia vita. Quel momento lì ci ha allontanato. Io sono andata a risolverli tramite un medico (problemi di natura psicologica).
Non è vero che ho tradito mio marito. La circostanza della foto non è veritiera. Non ho avuto alcun tipo di relazione con altri. Lui invece sì, aveva un'altra donna (l'ho scoperto tramite le telefonate che lui faceva anche in casa). L'ho scoperto più o meno nel mese di aprile 2023, ma lui ha ammesso che la sentiva da gennaio 2023. Io vivo a Casalecchio-via nella casa familiare. Noi quindi Parte_2 non viviamo più insieme, perché da gennaio 2024 lui è andato via e abita con l'altra donna. Prima eravamo quasi sempre insieme ma periodicamente evitavo di rientrare a casa per non incontrare mio marito, questo perché non stavo bene personalmente, avevo scoperto appunto che aveva un'altra relazione. Vivevamo praticamente da separati in casa. Io lavoro come assicuratrice. Il mio stipendio netto è di 1400 euro mensili per 14 mensilità. Non ho altre entrate. La nostra casa è in comunione, paghiamo una rata del mutuo di 1300-1400 euro mensili. Io e mio marito avevamo trovato un accordo per pagarla (era di 900 euro, ma il tasso è variabile): io pagavo da 250 a 300 e lui il restante. Poi le cose sono cambiate da gennaio 2023 e il mutuo è pagato al 50% da allora. Adesso però da gennaio 2024 la rata la paga tutta lui e io pago le utenze. Non ho in atto finanziamenti o investimenti”.
Rientra alle ore 11:21 il ricorrente su invito del giudice.
A.d.r. del giudice il ricorrente dichiara:
pagina 3 di 7 “Io vivo nella casa coniugale di . Stanotte ad esempio ho dormito lì. La casa è di 120 metri Parte_3 quadri. Non ci incontriamo”.
Il Giudice esperisce il tentativo di conciliazione, che dà esito negativo.
Il giudice prende atto del contrasto sul mutuo nonché della mancanza di domande di addebito. Dando atto che oltre al vincolo l'altro aspetto è l'assegno alla moglie, il Giudice invita le parti a tentare di prendere un accordo sul punto, tenendo conto del mutuo al 50%. Il Giudice fa presente che è necessario interrompere la convivenza.
Parte ricorrente fa presente di essere disposto a dare euro 200-250 mensili a titolo di assegno di mantenimento alla moglie.
Parte convenuta fa presente di essere disposta ad accettare euro 900-1000 mensili allo stesso titolo.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il giudice provvedeva con ordinanza riservata del seguente tenore.
(Bologna, 16.10.1989) ricorre nei confronti della moglie Parte_1 Controparte_1
(Bologna, 9.2.1989) per la loro separazione. Hanno contratto matrimonio civile il 19.12.2019 a Bologna - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.613, Parte 1, dell'anno 2019. Non hanno figli. Il ricorrente domanda, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'assegnazione della casa familiare (si tratta della casa familiare in comunione pro-indiviso al 50% tre i coniugi), escludendo alcun diritto della moglie ad un eventuale assegno maritale. Si è costituita la associandosi alla domanda sul vincolo, ma domandando un assegno di CP_1 mantenimento per sé di €.
1.500 e chiedendo, a sua volta, l'assegnazione della casa familiare. All'udienza di comparizione personale, le parti hanno ribadito le loro rispettive tesi. La moglie è apparsa molto provata. Avendo richiesto di essere sentita separatamente dal marito, a fronte della decisa opposizione del procuratore di controparte (invero priva di una reale motivazione, in quanto nessuna violazione del contraddittorio ne sarebbe derivata), il giudice disponeva la collocazione di un separé in aula. Nonostante ciò, nel corso del libero interrogatorio del marito la moglie iniziava a piangere, tanto che il giudice, a quel punto, disponeva d'ufficio l'ascolto delle parti singolarmente. Vi è tra esse una grande e profonda ostilità che non emerge dagli atti, ma che si è appresa in maniera palese all'udienza. Anche se nessuna di loro avanza domanda di addebito per infedeltà, esse si accusano reciprocamente di tradimenti che sarebbero alla base della fine della loro relazione matrimoniale. Si ribadisce, in ogni caso, che non avendo avanzato, né l'uno, né l'altra, domanda di addebito, la questione non riveste rilevanza processuale alcuna.
Entrambi avanzano domanda inammissibile di assegnazione della casa familiare, nonostante non abbiano figli;
espongono una ricostruzione fattuale antitetica, tanto che vi è certezza che uno di loro abbia scientemente mentito a questo giudice: condotta processualmente grave (art.116, 2° co. c.p.c.), che dimostra la totale assenza di rispetto per l'esercizio della giurisdizione e per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini che si rivolgono al giudice per l'affermazione di un loro diritto soggettivo, peraltro, nella materia in esame di natura personalissima. Tale condotta sarà tenuta in debita considerazione in sede di condanna alle spese di lite. La moglie ha dichiarato che il marito non vive in casa, quanto meno, dall'inizio dell'anno 2024; il marito ha sostenuto di viverci tuttora. Alla domanda specifica del giudice di dove avesse dormito la notte precedente l'udienza 28.5.2024, il marito ha risposto affermando di avere dormito nella casa familiare (Casalecchio di Reno, via Papa Giovanni XXIII n.5), mentre la moglie ha negato la circostanza.
Alcuni elementi di palese contrasto.
pagina 4 di 7 Premesso che entrambi i coniugi risultano formalmente risiedere allo stesso indirizzo (quello appena indicato) – cfr. rispettivi certificati di residenza: entrambi sostengono di vivere all'indirizzo di Casalecchio di Reno, via Papa Giovanni XXIII n.5, negando che il coniuge vi abiti. Il ricorrente ha affermato, all'udienza 6.2.2024, che la moglie non abita più a quell'indirizzo da settembre/ottobre 2023; la moglie, a sua volta, sostiene che il marito viva altrove (probabilmente, a suo dire, con un'altra donna) dall'inizio del 2024. Alla prima udienza 6.2.2024 la moglie non compariva e non era costituita. La notifica del ricorso era stata tentata all'indirizzo della casa familiare (Casalecchio di Reno, via Papa Giovanni XXIII n.5) a mezzo di servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza (plico raccomandato non ritiro dall'interessata presso l'ufficio postale in cui era in giacenza entro il termine di legge). Il marito, alla stessa udienza del 6.2.2024, affermava che la moglie non abitava più lì e di non sapere dove vivesse al momento, tanto che il giudice, ritenuto non vi fosse certezza della ritualità della notifica, ne disponeva il rinnovo, indicando la possibilità di effettuazione presso il luogo di lavoro della donna: la notifica così effettata aveva esito positivo.
Nel costituirsi, tuttavia, la procuratrice della esordiva, in comparsa di risposta, scrivendo di CP_1 non avere mai avuto conoscenza della prima notifica. Le parti – comproprietarie al 50% della casa – hanno redditi da lavoro subordinato. Dall'esame della documentazione che hanno depositato risulta che: il ricorrente (assicuratore) ha percepito redditi mensili netti (nell'ultimo triennio) di circa €.4.700 (nell'anno d'imposta 2020), €.5.300 (nell'anno d'imposta 2021), €.6.300 (nell'anno d'imposta 2022); la convenuta, dal canto suo, ha percepito redditi mensili netti (nell'ultimo triennio) di circa €.1.250 (nell'anno d'imposta 2020), €.1.300 (nell'anno d'imposta 2021), €.1.400 (nell'anno d'imposta 2022). Reddito costante per la per lo il reddito è maggiormente fluttuante a causa dei CP_1 Pt_1 benefit. Vi è divario tra i redditi, ma il matrimonio è durato meno di quattro anni. Il marito, da gennaio 2024, paga interamente la rata del mutuo (di circa €.1.400), mentre la moglie paga le utenze. Il tentativo di conciliazione del giudice ha dato esito negativo, tuttavia, all'udienza 28.5.2024 le parti – su sollecitazione del giudice – hanno fatto le seguenti reciproche proposte: il ricorrente si è dichiarato disposto a versare, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, una somma di e.200/250; la dal canto suo, ha ridotto la sua inziale pretesa ad €.900/1.000. CP_1
Come già accennato, i diritti sulla casa familiare non attengono al presente giudizio di separazione non essendo di competenza del tribunale adito. Sulle richieste istruttorie le prove costituende chieste ed articolare dalle parti devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze pacifiche, o irrilevanti, o rappresentanti una valutazione, ovvero da provarsi documentalmente.
In virtù della natura della sola domanda sulla quale il tribunale è chiamato a decidere (oltre, ovviamente, alla pronuncia sul vincolo): la richiesta della moglie di un assegno di mantenimento, la causa potrà essere presa in decisione già alla prossima udienza;
ne discende che non si procede ad una più puntuale calendarizzazione della causa.
P.Q.M.
Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
NON AMMETTE le prove richieste e ritenuta la causa matura per la decisione.
La causa era, quindi, rinviata per la decisione.
Le conclusioni finali delle parti
pagina 5 di 7 attore oltre al vincolo, nulla alla moglie, in subordine assegno maritale di €.250 convenuta oltre al vincolo, un assegno di mantenimento di €.500
La decisione del Collegio è limitata – oltre alla pronuncia sul vincolo (che non è oggetto di contestazione tra le parti) – alla determinazione di un eventuale assegno maritale in favore della moglie convenuta.
La domanda sul vincolo
Così limitata oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La domanda di assegno maritale avanzata dalla convenuta
Ad avviso del Collegio, il divario di reddito tra le parti è indice del maggior contributo economico del marito in costanza di matrimonio (connesso a ciò il buon tenore di vita). In effetti, le parti hanno dichiarato che la rata del muto (di circa €.1.400) della casa familiare (di proprietà al 50%) viene, da tempo (almeno dall'inizio del 2024), pagata interamente dal marito, mentre la moglie paga le utenze, a dimostrazione del maggior contributo economico fornito dal ricorrente.
Al fine della quantificazione dell'assegno (ex art.156, 1° co. c.c.) per la moglie, si deve tener conto che ella comunque lavora e percepisce adeguato reddito e che il matrimonio (senza figli) ha avuto la durata di circa 4 anni.
I loro redditi documentati Ricorrente
CU 2021 = al mese netti circa €.4.750
Mod.730/2022 = al mese netti circa €.5.300
Mod.730/2023 = al mese netti circa €.6.300
Convenuta CU 2021 = al mese netti circa €.1.260
CU 2022 = al mese netti circa €.1.300
CU 2023 = al mese netti circa €.1.420
Sulla scorta di tali elementi appare congruo un assegno maritale di euro 250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(Bologna, 16.10.1989) Parte_1
e
(Bologna, 9.2.1989) Controparte_1 unitisi con matrimonio civile il 19.12.2019 a Bologna, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.613, Parte 1, anno 2019;
pagina 6 di 7 ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
con decorrenza dalla pronuncia dell'ordinanza 11.6.2024, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro
250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 18.12.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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