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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3057 del RGAC dell'anno 2016 vertente tra
(p iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Arturo Bova (c.f. ) – pec: C.F._1 Email_1
- parte attrice opponente -
Contro
(p.iva ), rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Ruberto (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
) pec: C.F._2 Email_2
- parte convenuta opposta– nonché
Controparte_2
- terzo chiamato da parte opponente contumace -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 251/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
19.04.2016
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 20.09.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni
20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'impresa si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si ingiungeva Parte_1 di pagare la somma di € 11.080,00 oltre interessi come richiesti in ricorso, a titolo di saldo del prezzo pagato per l'autocarro Iveco tg DC091KS venduto da alla Impresa opponente in Controparte_1 data 15.01.2025. In particolare il ricorrente monitorio ha dedotto che a fronte del prezzo di € 17.080,00 (di cui alla fattura n.01/15) veniva corrisposto un acconto di solo € 6.000,00 mediante pagamento di due cambiali. Parte opponente ha eccepito di avere pagato l'intero prezzo in diverse soluzioni e cioè la somma di
€ 8.080,00 in contanti a mani del sig. e poi emettendo tre cambiali a saldo per un Controparte_2 importo totale di € 9.000,00. Per una di esse con scadenza 30.08.2015 l'impresa Bova Rosa provvedeva a corrispondere sempre in contanti la somma a mani di . Quest'ultimo Controparte_2
è stato, peraltro, chiamato in causa per essere garantito in merito all'avvenuto pagamento di € 11.080,00. Ha, infine, proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita dell'autocarro per inadempimento del venditore , in quanto il mezzo, dotato di Controparte_1 braccio escavatore, era privo della documentazione necessaria a soddisfare i requisiti ISPEL CP_ (Circolare 1088 del 5.2.2003), peraltro non più rinvenibile in quanto la casa costruttrice era fallita. 1.1 Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'opposizione e di confermare Controparte_1 integralmente il decreto ingiuntivo. In particolare ha evidenziato di avere conferito mandato a vendere l'autocarro a , giusta delega del 14.07.14 e non ad altri cosi come da CP_4 documentazione versata in atti. Pertanto l'eventuale pagamento operato nelle mani del CP_2 sarebbe stato errato e non avrebbe liberato il debitore ex art. 1188 cc.
In merito ai presunti vizi dell'autocarro, ha contestato la genericità dell'eccezione e, comunque, dalla documentazione prodotta in atti (certificato di approvazione della MTC di Catanzaro del
18.10.15 nonché copia del libretto) si evince che il veicolo era utilizzabile.
1.2 Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultimo, sebbene evocato in giudizio Controparte_2 con notifica del 19 luglio 2018, non ha provveduto a costituirsi.
1.3 Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti (fratello di , che ha _1 Parte_1 confermato di avere consegnato, per conto dell' , in diverse soluzioni la somma Parte_1 di € 11.080,00 ad dipendente della concessionaria di , senza però CP_5 Controparte_2 farsi rilasciare alcuna ricevuta attesi i rapporti di amicizia tra i due. Ha anche aggiunto di avere più volte contattato la concessionaria per ottenere la documentazione attestante la CP_2 conformità della Gru meccanica ai requisiti CE, senza avere mai alcuna risposta (vedi udienza del
21.5.2021).
, dipendente della ditta ha riferito di non avere mai visto usare Testimone_2 Parte_1
l'automezzo in quanto gli era stato riferito che non c'erano i documenti (vedi udienza del
17.12.2021).
1.4 Con ordinanza resa all'udienza del 19.7.2024 è stata revocata la precedente ordinanza istruttoria con cui si ammetteva il capitolo 5) della memoria ex art. 183 VI comma n.2 di parte opponente (vedi meglio ultra sub 5).
1.5 Le parti, poi, hanno precisato le rispettive conclusioni e quindi la causa all'udienza del 20.09.2024
è stata trattenuta in decisione
2. Va subito rigettata l'eccezione di parte opposta secondo cui l'opponente avrebbe dovuto citare direttamente senza attendere l'autorizzazione del Giudice. Al contrario è stato Controparte_2 più volte ribadito che l'opponente a decreto ingiuntivo, che voglia chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, come è avvenuto nel caso di specie, di essere a ciò autorizzato nell'atto di opposizione (cfr. Cass civ I sez, ordinanza 23965 del 25 giugno 2023).
3. Prima di entrare nel merito della vicenda va ricordato che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di fatture commerciali - come avvenuto nel caso di specie -
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cassazione
n. 299 del 12.01.2016).
Va aggiunto che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle e che, in qualità di creditrice, è tenuta unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare - ma non anche provare - l'inadempimento del debitore.
4. Orbene per consolidata giurisprudenza, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (n.
13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, ma anche per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, sulla quale grava l'onere della prova del fatto estintivo modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr tra le tante Cass. 5128/2022).
4.1 Nel caso di specie non è contestato né il contratto di vendita dell'autocarro nè il prezzo concordato. Pertanto, una volta allegato l'inadempimento del compratore, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'avvenuto pagamento del saldo pari ad € 11.080,00.
4.2 Parte opposta ha affidato la prova del pagamento di € 3.000,00 al possesso di una cambiale (la terza) con scadenza 30.08.2015 di importo pari ad € 3.000,00 allegata in atti.
Sul punto parte opposta in realtà non ha specificatamente eccepito l'inesistenza dell'emissione di una terza cambiale, limitandosi a rilevare che l'allegazione dell'opponente appare generica.
In realtà il riferimento alla cambiale è abbastanza preciso, in quanto parte opponente riferisce la data di scadenza (30.08.2015) provvedendo poi ad allegarne l'originale insieme a quelli delle altre due cambiali, quest'ultime incontestabilmente pagate anche per il creditore.
Orbene tale pagamento può ritenersi provato alla luce della giurisprudenza, richiamata peraltro anche da parte opponente, secondo cui il possesso in originale della cambiale da parte del debitore dimostra l'avvenuto pagamento, in difetto di prova che giustifichi il possesso del titolo per ragioni diverse dall'adempimento.
Infatti, stante la mancata contestazione sul rilascio della terza cambiale tornata nel possesso del debitore, hanno scarso rilievo l'eccezione di parte opposta relativa all'anomalia del pagamento in contanti e l'erroneo pagamento eventualmente operato a persona non legittimata a riceverlo (i.e.
). Controparte_2
5. La prova del restante pagamento di € 8.080,00 è affidata, invece, alla sola testimonianza di _1
, la cui attendibilità è tuttavia di scarso valore probatorio. A parte il suo stretto vincolo familiare
[...] con parte attrice (fratello di ), la sua deposizione è generica, in quanto non indica le Parte_1 circostanze di tempo e di luogo in cui avrebbe effettuato i pagamenti per conto della sorella, né appare verosimile che non abbia la ricevuta del pagamento per gli asseriti rapporti di amicizia con
, che avrebbe ricevuto il denaro contante. Come noto, infatti, il pagamento in contanti CP_5 senza ricevuta può essere ritenuto verosimile solo in casi eccezionali, quali ad esempio lo strettissimo legame familiare tra le parti. Da ultimo - come già rilevato nell'ordinanza del 19.07.2024
– la circostanza del pagamento nelle mani di contraddice con quanto affermato dalla CP_5 stessa parte opponente - a pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione - di avere provveduto a versare in diverse soluzioni “a mani del sig. ” (con veste grafica sottolineata ed in Controparte_2 grassetto) l'importo di € 8.080,00.
Pertanto tale capo della domanda va rigettata in quanto sfornita di prova.
6. Per quanto attiene alla domanda di risoluzione del contratto per difetto di certificazione del braccio meccanico, va ricordato che a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 3 maggio 2019 n.
11748, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Il vizio deve, quindi, essere provato dal compratore che invoca il rimedio, in quanto rappresenta uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia. Le Sezioni Unite del 2019 fanno leva anche su altri argomenti a sostegno della soluzione in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Infatti, l'opzione ermeneutica che pone a carico del compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta soddisfa anche le esigenze di carattere pratico espresse dal principio della vicinanza della prova e si appalesa armonica rispetto alle analoghe elaborazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione.
6.1 Parte opposta si è limitata ad evidenziare, solo dopo avere rigettato con raccomandata ar del
14.07.2015 (cioè sette mesi dopo l'acquisto) le richieste di pagamento del venditore, di avere sottoposto a revisione l'autocarro. In quella occasione si accorgeva che il veicolo non era dotato della documentazione necessaria a soddisfare i requisiti ISPESL, citando a tal fine la circolare 1008 del
5.2.2003, in assenza dei quali l'escavatore non poteva essere utilizzato.
6.2 Orbene in tal caso la contestazione appare generica. Non viene indicato, ad esempio, quando sarebbe avvenuta la cd revisione né viene allegata documentazione o altra prova che ne dimostri l'esito negativo. Inoltre non è stato fornito riscontro probatorio in merito al fallimento della ditta costruttrice, circostanza che non avrebbe consentito di recuperare la predetta documentazione.
La genericità della contestazione è, poi, confermata dal fatto che parte opposta non deduce quali siano le caratteristiche della gru che renderebbero obbligatorio per il datore di lavoro la verifica prevista per gli impianti di sollevamento ex art. 71 comma 3 del Dlgs 81-2008 (ad esempio sono esclusi gli impianti di sollevamento motorizzati che non superano i 200 Kg di portata massima).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale appare infondata in quanto priva di prova.
7. Infine la domanda di manleva nei confronti di non può essere accolta in quanto Controparte_2
- come già rilevato - parte opponente non ha provato l'avvenuto pagamento.
8. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'opposizione appare fondata solo limitatamente alla somma di € 3.000,00. Ciò, però, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto recante una somma superiore a quella da riconoscere nel presente giudizio di opposizione (i.e. € 8.080,00 per effetto della decurtazione della somma non riconosciuta).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ed – espunta la voce relativa alla fase istruttoria assente nel caso di specie – vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n.
55 in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite (scaglione applicato da € 5.200,01 ad € 26.000,00); tenuto conto della parziale fondatezza della opposizione – se ne dispone la dimidiazione.
9.1 Per quanto riguarda le spese del monitorio esse - alla luce dell'esito dell'opposizione - vanno ridotte del 30%, condividendo questo Giudice il dictum secondo cui: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (Cassazione civile, Sentenza n. 14818 del 18/10/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 8.080,00 oltre interessi come da ricorso, oltre al pagamento delle spese dell'odierno procedimento, che – per le ragioni indicate in parte motiva – si liquidano in € 1.617,50 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre ancora IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonchè alle spese già liquidate in fase di monitorio ridotte del 30%.
Rigetta le altre domande proposte da parte opposta.
Catanzaro, li 09.02.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3057 del RGAC dell'anno 2016 vertente tra
(p iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Arturo Bova (c.f. ) – pec: C.F._1 Email_1
- parte attrice opponente -
Contro
(p.iva ), rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Ruberto (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
) pec: C.F._2 Email_2
- parte convenuta opposta– nonché
Controparte_2
- terzo chiamato da parte opponente contumace -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 251/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
19.04.2016
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 20.09.2024 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni
20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'impresa si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si ingiungeva Parte_1 di pagare la somma di € 11.080,00 oltre interessi come richiesti in ricorso, a titolo di saldo del prezzo pagato per l'autocarro Iveco tg DC091KS venduto da alla Impresa opponente in Controparte_1 data 15.01.2025. In particolare il ricorrente monitorio ha dedotto che a fronte del prezzo di € 17.080,00 (di cui alla fattura n.01/15) veniva corrisposto un acconto di solo € 6.000,00 mediante pagamento di due cambiali. Parte opponente ha eccepito di avere pagato l'intero prezzo in diverse soluzioni e cioè la somma di
€ 8.080,00 in contanti a mani del sig. e poi emettendo tre cambiali a saldo per un Controparte_2 importo totale di € 9.000,00. Per una di esse con scadenza 30.08.2015 l'impresa Bova Rosa provvedeva a corrispondere sempre in contanti la somma a mani di . Quest'ultimo Controparte_2
è stato, peraltro, chiamato in causa per essere garantito in merito all'avvenuto pagamento di € 11.080,00. Ha, infine, proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita dell'autocarro per inadempimento del venditore , in quanto il mezzo, dotato di Controparte_1 braccio escavatore, era privo della documentazione necessaria a soddisfare i requisiti ISPEL CP_ (Circolare 1088 del 5.2.2003), peraltro non più rinvenibile in quanto la casa costruttrice era fallita. 1.1 Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'opposizione e di confermare Controparte_1 integralmente il decreto ingiuntivo. In particolare ha evidenziato di avere conferito mandato a vendere l'autocarro a , giusta delega del 14.07.14 e non ad altri cosi come da CP_4 documentazione versata in atti. Pertanto l'eventuale pagamento operato nelle mani del CP_2 sarebbe stato errato e non avrebbe liberato il debitore ex art. 1188 cc.
In merito ai presunti vizi dell'autocarro, ha contestato la genericità dell'eccezione e, comunque, dalla documentazione prodotta in atti (certificato di approvazione della MTC di Catanzaro del
18.10.15 nonché copia del libretto) si evince che il veicolo era utilizzabile.
1.2 Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultimo, sebbene evocato in giudizio Controparte_2 con notifica del 19 luglio 2018, non ha provveduto a costituirsi.
1.3 Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti (fratello di , che ha _1 Parte_1 confermato di avere consegnato, per conto dell' , in diverse soluzioni la somma Parte_1 di € 11.080,00 ad dipendente della concessionaria di , senza però CP_5 Controparte_2 farsi rilasciare alcuna ricevuta attesi i rapporti di amicizia tra i due. Ha anche aggiunto di avere più volte contattato la concessionaria per ottenere la documentazione attestante la CP_2 conformità della Gru meccanica ai requisiti CE, senza avere mai alcuna risposta (vedi udienza del
21.5.2021).
, dipendente della ditta ha riferito di non avere mai visto usare Testimone_2 Parte_1
l'automezzo in quanto gli era stato riferito che non c'erano i documenti (vedi udienza del
17.12.2021).
1.4 Con ordinanza resa all'udienza del 19.7.2024 è stata revocata la precedente ordinanza istruttoria con cui si ammetteva il capitolo 5) della memoria ex art. 183 VI comma n.2 di parte opponente (vedi meglio ultra sub 5).
1.5 Le parti, poi, hanno precisato le rispettive conclusioni e quindi la causa all'udienza del 20.09.2024
è stata trattenuta in decisione
2. Va subito rigettata l'eccezione di parte opposta secondo cui l'opponente avrebbe dovuto citare direttamente senza attendere l'autorizzazione del Giudice. Al contrario è stato Controparte_2 più volte ribadito che l'opponente a decreto ingiuntivo, che voglia chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, come è avvenuto nel caso di specie, di essere a ciò autorizzato nell'atto di opposizione (cfr. Cass civ I sez, ordinanza 23965 del 25 giugno 2023).
3. Prima di entrare nel merito della vicenda va ricordato che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di fatture commerciali - come avvenuto nel caso di specie -
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cassazione
n. 299 del 12.01.2016).
Va aggiunto che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle e che, in qualità di creditrice, è tenuta unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare - ma non anche provare - l'inadempimento del debitore.
4. Orbene per consolidata giurisprudenza, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (n.
13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, ma anche per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, sulla quale grava l'onere della prova del fatto estintivo modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr tra le tante Cass. 5128/2022).
4.1 Nel caso di specie non è contestato né il contratto di vendita dell'autocarro nè il prezzo concordato. Pertanto, una volta allegato l'inadempimento del compratore, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'avvenuto pagamento del saldo pari ad € 11.080,00.
4.2 Parte opposta ha affidato la prova del pagamento di € 3.000,00 al possesso di una cambiale (la terza) con scadenza 30.08.2015 di importo pari ad € 3.000,00 allegata in atti.
Sul punto parte opposta in realtà non ha specificatamente eccepito l'inesistenza dell'emissione di una terza cambiale, limitandosi a rilevare che l'allegazione dell'opponente appare generica.
In realtà il riferimento alla cambiale è abbastanza preciso, in quanto parte opponente riferisce la data di scadenza (30.08.2015) provvedendo poi ad allegarne l'originale insieme a quelli delle altre due cambiali, quest'ultime incontestabilmente pagate anche per il creditore.
Orbene tale pagamento può ritenersi provato alla luce della giurisprudenza, richiamata peraltro anche da parte opponente, secondo cui il possesso in originale della cambiale da parte del debitore dimostra l'avvenuto pagamento, in difetto di prova che giustifichi il possesso del titolo per ragioni diverse dall'adempimento.
Infatti, stante la mancata contestazione sul rilascio della terza cambiale tornata nel possesso del debitore, hanno scarso rilievo l'eccezione di parte opposta relativa all'anomalia del pagamento in contanti e l'erroneo pagamento eventualmente operato a persona non legittimata a riceverlo (i.e.
). Controparte_2
5. La prova del restante pagamento di € 8.080,00 è affidata, invece, alla sola testimonianza di _1
, la cui attendibilità è tuttavia di scarso valore probatorio. A parte il suo stretto vincolo familiare
[...] con parte attrice (fratello di ), la sua deposizione è generica, in quanto non indica le Parte_1 circostanze di tempo e di luogo in cui avrebbe effettuato i pagamenti per conto della sorella, né appare verosimile che non abbia la ricevuta del pagamento per gli asseriti rapporti di amicizia con
, che avrebbe ricevuto il denaro contante. Come noto, infatti, il pagamento in contanti CP_5 senza ricevuta può essere ritenuto verosimile solo in casi eccezionali, quali ad esempio lo strettissimo legame familiare tra le parti. Da ultimo - come già rilevato nell'ordinanza del 19.07.2024
– la circostanza del pagamento nelle mani di contraddice con quanto affermato dalla CP_5 stessa parte opponente - a pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione - di avere provveduto a versare in diverse soluzioni “a mani del sig. ” (con veste grafica sottolineata ed in Controparte_2 grassetto) l'importo di € 8.080,00.
Pertanto tale capo della domanda va rigettata in quanto sfornita di prova.
6. Per quanto attiene alla domanda di risoluzione del contratto per difetto di certificazione del braccio meccanico, va ricordato che a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 3 maggio 2019 n.
11748, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Il vizio deve, quindi, essere provato dal compratore che invoca il rimedio, in quanto rappresenta uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia. Le Sezioni Unite del 2019 fanno leva anche su altri argomenti a sostegno della soluzione in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Infatti, l'opzione ermeneutica che pone a carico del compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta soddisfa anche le esigenze di carattere pratico espresse dal principio della vicinanza della prova e si appalesa armonica rispetto alle analoghe elaborazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione.
6.1 Parte opposta si è limitata ad evidenziare, solo dopo avere rigettato con raccomandata ar del
14.07.2015 (cioè sette mesi dopo l'acquisto) le richieste di pagamento del venditore, di avere sottoposto a revisione l'autocarro. In quella occasione si accorgeva che il veicolo non era dotato della documentazione necessaria a soddisfare i requisiti ISPESL, citando a tal fine la circolare 1008 del
5.2.2003, in assenza dei quali l'escavatore non poteva essere utilizzato.
6.2 Orbene in tal caso la contestazione appare generica. Non viene indicato, ad esempio, quando sarebbe avvenuta la cd revisione né viene allegata documentazione o altra prova che ne dimostri l'esito negativo. Inoltre non è stato fornito riscontro probatorio in merito al fallimento della ditta costruttrice, circostanza che non avrebbe consentito di recuperare la predetta documentazione.
La genericità della contestazione è, poi, confermata dal fatto che parte opposta non deduce quali siano le caratteristiche della gru che renderebbero obbligatorio per il datore di lavoro la verifica prevista per gli impianti di sollevamento ex art. 71 comma 3 del Dlgs 81-2008 (ad esempio sono esclusi gli impianti di sollevamento motorizzati che non superano i 200 Kg di portata massima).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale appare infondata in quanto priva di prova.
7. Infine la domanda di manleva nei confronti di non può essere accolta in quanto Controparte_2
- come già rilevato - parte opponente non ha provato l'avvenuto pagamento.
8. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'opposizione appare fondata solo limitatamente alla somma di € 3.000,00. Ciò, però, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto recante una somma superiore a quella da riconoscere nel presente giudizio di opposizione (i.e. € 8.080,00 per effetto della decurtazione della somma non riconosciuta).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ed – espunta la voce relativa alla fase istruttoria assente nel caso di specie – vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n.
55 in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite (scaglione applicato da € 5.200,01 ad € 26.000,00); tenuto conto della parziale fondatezza della opposizione – se ne dispone la dimidiazione.
9.1 Per quanto riguarda le spese del monitorio esse - alla luce dell'esito dell'opposizione - vanno ridotte del 30%, condividendo questo Giudice il dictum secondo cui: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (Cassazione civile, Sentenza n. 14818 del 18/10/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 8.080,00 oltre interessi come da ricorso, oltre al pagamento delle spese dell'odierno procedimento, che – per le ragioni indicate in parte motiva – si liquidano in € 1.617,50 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre ancora IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonchè alle spese già liquidate in fase di monitorio ridotte del 30%.
Rigetta le altre domande proposte da parte opposta.
Catanzaro, li 09.02.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo