Sentenza 1 luglio 2025
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Edilizia e urbanistica: illegittimo il no all'istanza di condono o sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto, se risulta che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla P.A. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 febbraio 2026, n. 852 Edilizia: in caso di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre da quando l'istanza di sanatoria dell'abuso è corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo dovuto Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2026, n. 345 Edilizia e urbanistica: la "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio non è una sanatoria Consiglio di Stato, sezione VII, 13 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 01141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2021, proposto da
NC CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente di conseguire la ripetizione delle somme versate titolo di oneri concessori e di oblazione in relazione alla domanda, respinta, di condono per l'illecito edilizio commesso presso l'abitazione sita in via Rohlfs 13, ex via Vecchia Frigole, lotto 11, n. 142, registrata al Prot. 138795 del 13.12.2004 del Comune di Lecce e condanna delle Amministrazioni, Comunale e Finanziaria, per quanto di ragione, alla restituzione di quanto versato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’accertamento del proprio diritto alla ripetizione delle somme versate, a titolo di oneri concessori e di oblazione, in relazione alla domanda di condono, respinta con provvedimento del 05.02.2019 e la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione di quanto corrisposto alle stesse.
Il Comune di Lecce e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 25.06.2025, previo avviso, ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a., della possibile parziale inammissibilità del ricorso limitatamente alla domanda restitutoria delle somme versate a titolo di oblazione, la causa è stata introitata in decisione.
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di oblazione va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Collegio, sul punto, ritiene di aderire all'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 29291/2008, n. 12899/2013 e n. 11986/2011) secondo cui la controversia sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo ai sensi della L. n. 47/1985 (estensibile anche alle successive discipline normative in tema di condoni edilizi), nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 35 co. 16 della medesima legge (che concerne, ad esempio, le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione da parte della p.a.), bensì alla giurisdizione del Giudice ordinario.
E ciò in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma - alla luce dell'art. 103, co. 1, Cost. (il quale richiede che la P.A. abbia agito in veste di autorità) e dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 -, che non consente di ricomprendere nella giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo in tema di oblazione le controversie nelle quali, essendo assente ogni profilo riconducibile all'esercizio di poteri autoritativi, le parti vengono a porsi in una posizione sostanzialmente paritaria.
Infatti “ nel caso in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di concessione o di autorizzazione che costituiva la causa dell'oblazione … alla parte che agisce per la restituzione dell'indebito si contrappone una pubblica amministrazione che, esaurito il procedimento cui aveva dato luogo la domanda della controparte, non è qualificata in ordine ai tempi ed ai modi del pagamento delle somme richieste da alcun residuo potere, che valga a ricomprendere la controversia relativa al diritto alla restituzione nella materia "oblazione", attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo soltanto in ragione dell'esercizio rispetto ad essa di una attività discrezionale dell'amministrazione coinvolgente anche i diritti soggettivi dell'interessato ” (Cass. SS.UU. n. 29291/2008).
Tale orientamento è ormai fatto proprio dall’indirizzo prevalente della stessa giurisprudenza amministrativa che ha ribadito - con una motivazione che questo Collegio ritiene del tutto condivisibile - che le controversie sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo ai sensi della l. n. 47 del 1985, non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 35 comma 16, della medesima legge, dato che " questa è limitata al solo caso in cui alle controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione. Ove, invece, l'amministrazione concluda il procedimento, adottando un definitivo diniego sull'istanza, la sua azione non è qualificata, in ordine ai tempi e modi di restituzione delle somme, da alcun potere autoritativo, per cui le parti si trovano in una posizione di sostanziale parità, con devoluzione delle relative controversie al giudice dei diritti, dovendosi, più specificamente, qualificare la fattispecie in esame come ipotesi di ordinario indebito oggettivo " (TAR, Lazio Roma, Sez. II quater, 12.01.2022, n. 264, id TAR Campania - Salerno, sez. II, n. 1897/2020, id. TAR, id. TAR Napoli, sez. III, 5.10.2022, n. 6175, TAR Latina n. 17 del 13.1.2025).
Con riferimento, invece, alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori, al Tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione dell’avvenuto integrale rimborso, per quanto documentato in atti, degli importi dovuti dall’Amministrazione comunale.
In conclusione, per le ragioni esposte:
-quanto alla domanda restitutoria delle somme versate a titolo di oblazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo adito Giudice Amministrativo, dovendosi indicare nel Giudice Ordinario l’autorità munita di giurisdizione in materia dinanzi alla quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a;
-per il resto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni esposte in parte motiva, lo dichiara, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nel Giudice Ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. e, per il resto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO