Sentenza 30 maggio 2006
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2006, n. 12832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12832 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 18 aprile 2003 da:
Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Benevento - in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
LO MI e LO IA - elettivamente domiciliati in Cerreto Sannita, alla via del Sannio, n. 13, presso l'avv. Fraenza Antonio;
- intimati -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 1350 del 23 gennaio 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2006 dal Consigliere, Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Benevento con sentenza del 23 gennaio 2003 accolse l'opposizione proposta da LO MI e LO IA avverso il verbale n. 925195 di accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, perché, il giorno 27 settembre 2002 il primo alla guida dell'autovettura tg. AY652LT, di proprietà del secondo, in c.da Roseto dell'agro di Benevento superava di km/h 35,9 il limite massimo di velocità consentito sulla S.S. n. 88, osservando che il telelaser LYI 20/20 utilizzato per il rilievo non costituiva uno strumento idoneo, secondo il disposto dell'art. 345 reg. C.d.S., a fissare in modo chiaro ed oggettivamente accettabile la velocità di un veicolo, perché il suo numero di targa e le sue caratteristiche venivano rilevati visivamente dai verbalizzanti.
Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Benevento è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e gli intimati LO non hanno resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, lett. d), della L. n. 689 del 1981, art. 13 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 343, nonché l'omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la sentenza impugnata, omettendo di valutare la fede pubblica del verbale attestante i rilievi degli organi di polizia e l'assenza di prova contraria, abbia escluso l'attendibilità dell'accertamento compiuto dai verbalizzanti sull'erroneo assunto che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità debbano per disposizione normativa fissare in modo chiaro ed accettabile non soltanto la velocità, ma anche i dati identificativi del veicolo che i limiti abbia superato.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha diffusamente esaminato, anche di recente (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 2 agosto 2005, n. 16143; Cass. civ., sez. 2^, sent. 26 aprile 2005, n. 8675; Cass. civ., sez. 2^, sent. 20 aprile 2005, n. 8232; Cass. civ., sez. 1^, sent. 20 gennaio 2005, n. 1234), la disciplina applicabile alle violazione dell'art. 142 C.d.S., accertate, come nella specie, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121, mediante l'apparecchiatura denominata telelaser, e ha costantemente ribadito la validità degli accertamenti.
L'art. 142 C.d.S., comma 6, si limita a prescrivere, infatti, che le apparecchiature elettroniche possono costituire fonte di prova se debitamente omologate e la norma regolamentare alla quale essa rinvia, contenuta nel D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, nell'individuare i requisiti ai quali l'omologazione è subordinata, stabilisce unicamente che le apparecchiature devono consentire di rilevare la velocità del veicolo in modo chiaro e accettabile. Detto requisito, hanno precisato le sentenze, presuppone unicamente, dunque, che la velocità venga determinata in modo inequivoco e non esclude che la determinazione possa essere ricollegata visivamente ad uno specifico veicolo dall'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come si evince, del resto, dalla circostanza che l'art. 345 cit., da un lato, prescrive che per l'accertamento della violazioni in esame le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi della polizia stradale ed essere nella loro disponibilità e, dall'altro, non fa alcun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo.
Va aggiunto che, costituisce un orientamento consolidato del giudice di legittimità, che nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza dell'efficacia privilegiata attribuito all'atto pubblico dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale.
Pertanto, l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi delle apparecchiature previste dall'art. 142, cit., e delle dirette osservazioni degli agenti operanti e, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell'effettuazione dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di quest'ultima non possono essere disattese le risultanze del verbale che ha accertato l'infrazione.
La sentenza impugnata, che non ha correttamente applicato questo condiviso principio, deve essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'opposizione proposta avverso il verbale che ha accertato l'infrazione.
Le spese seguono la soccombenza liquidate in dispositivo per il solo giudizio di legittimità, non risultando costituito il Prefetto davanti al giudice di pace.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2006