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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1495 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MATTIOZZI VALENTINA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...] con l'avv. RANIERI FRANCESCO
e
CP_2 con l'avv. Gianfranco Ceci
- RESISTENTI –
Oggetto: mansione e jus variandi e delibere stato di crisi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 2/09/2022, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro, il relativo Consorzio e la committente, al fine di
- accertate l'adibizione all'appalto per tutto il rapporto di lavoro, CP_2
1 - in via principale, accertare il diritto al superiore inquadramento a livello IV del CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative di facchinaggio dal 3.04.2018 o in subordine il
V livello, e per l'effetto
- condannare in solido le convenute al pagamento di € 20.400,31 oltre incidenza sul TFR per € 1.511,34 per come quantificate all'aprile 2022, o sulla prospettazione subordinata €
17.206.81 oltre accantonamento TFR per € 1.274,57 con riserva per le differenze che si matureranno successivamente,
- accertare il diritto al pagamento delle integrali retribuzioni e relativa incidenza sul tfr pari a € 7.926,88 oltre incidenza sul TFR per € 587,17, con conseguente condanna in solido della datrice di lavoro del consorzio del committente . Controparte_1 CP_1 CP_2
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente, in fatto, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze di Org_1
- di essere stato assunto dal 3.4.18 alle dipendenze di Controparte_1
- di essere stato inquadrato nel VI livello Junior CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative di facchinaggio e contratto di lavoro a tempo pieno,
- di essere stato promosso al V livello dall'aprile 2022
- di essere stato assegnato all'appalto presso lo stabilimento di Basiano, Controparte_2
- di aver svolto mansioni di “carico e scarico della merce, di spunta dei documenti, di picking, di prelievo e di approntamento merci anche con l'ausilio di carrelli elevatori.” Riconducibili al profilo professionale di cui al IV livello del CCNL applicato “gli operai con mansioni multiple di magazzino (carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”
- di aver subito delle illegittime trattenute a titolo di “quota sociale”, “quota sociale AP” e
“quota soc. rip. perdite” pari a complessivi € 7.926,88.
***
Si costituivano ritualmente in giudizio e il , eccependo Controparte_1 CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese con vittoria di spese, diritti e onorari.
In fatto, la datrice di lavoro esponeva che il ricorrente
- ha formulato volontaria istanza di affiliazione e associazione alla con il Controparte_1
pagamento contestuale della quota associativa (€ 50,00) dichiarando, tra l'altro, di
2 conoscere ed impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno della
Org_2
- era stato adibito all'appalto di Basiano,
- era addetto alla preparazione manuale della merce in partenza dal deposito, un semplice facchino, essendo alla sua prima esperienza in magazzino necessitava di un addestramento pratico,
- aveva usato saltuariamente, un transpallet che costituisce mezzo semplice e mai mezzi di sollevamento complessi per l'utilizzo dei quali è necessario il patentino che il ricorrente non possiede,
- era stato tempestivamente convocato per partecipare alle assemblee.
La convenuta, inoltre, evidenzia che le trattenute operate sono legittime, in quanto applicate in attuazione di un piano di crisi aziendale regolarmente approvato in data 1.4.17, prima dell'ingresso del ricorrente nella compagine sociale e da lui accettato e poi in forza di successive delibere legittime e, in ogni caso, eccepiva la decadenza dall'impugnazione.
***
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e Controparte_2 in diritto delle domande di cui al ricorso e il beneficio della preventiva discussione del datore di lavoro e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e chiedeva di esser manlevato, in quanto gli artt. 13 e 16 del contratto di appalto stipulato prevedono la clausola di manleva del CP_1
, escludeva che le quote sociali trattenute potessero essere ricomprese nella solidarietà ex
[...] art. 29 in quanto non trattamenti retributivi. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'udienza del 10.11.22, l'avv. Ranieri ha accettato il contraddittorio sulla domanda di manleva.
***
Il Giudice ha proposto alle parti di definire la controversia alle seguenti condizioni: corresponsione alla parte ricorrente della somma lorda di € 10.000,00 oltre un contributo per le spese di lite. La parte ricorrente ha aderito, ma la datrice di lavoro e il non hanno CP_1 accettato, pertanto si è dato ingresso all'istruttoria testimoniale.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito della conclusione dell'istruttoria testimoniale, ha ordinato alle parti di redigere conteggi congiunti entro il 15.6.23 secondo i seguenti parametri:
3 - livello V fino al marzo 2020
- livello IV dall'aprile 2020 effettuando un doppio conteggio applicando o non applicando le trattenute derivanti dallo stato di crisi.
Il Giudice, disposta la trattazione scritta dell'udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Le trattenute operate dalle datrici di lavoro
Il ricorrente ha lamentato di nulla sapere delle asserite delibere dello stato di crisi dedotte dalle datrici di lavoro convenute.
In primo luogo, sono applicabili al ricorrente solo quelle successive alla sua assunzione, in quanto le datrici di lavoro convenute non hanno dato prova della conoscenza e benché meno dell'accettazione dei piani di crisi approvati con delibere adottate prima dell'assunzione del ricorrente.
Il documento 1 della memoria riporta i contratti di lavoro a termine e le Controparte_1 successive proroghe e l'espressa approvazione del regolamento e della delibera dello stato di CP_ crisi del 28.6.17 (cfr. pag. 7 del doc. 1 della memoria e . CP_1
Di conseguenza, è applicabile al ricorrente la delibera dello stato di crisi del 2017, essendo stata accettata dal ricorrente al momento dell'assunzione.
Per quanto riguarda le delibere assembleari assunte in corso del rapporto di lavoro del ricorrente, vi è prova che al ricorrente è stata inviata la convocazione per tutte le successive assemblee.
La parte ricorrente non contesta di aver ricevuto le raccomandate, ma che il contenuto della busta fosse la convocazione.
Tale eccezione non può essere accolta per due ordini di ragioni.
Si evidenzia che tutte le raccomandate recano nell'intestazione proprio la dicitura
“convocazione”, inoltre la circostanza che siano inviate ad una molteplicità di soci con unica consegna all'ufficio postale è sono idonea prova del fatto che il contenuto di tali comunicazioni, essendo appunto massive, non poteva che essere una comunicazione da rivolgersi a tutti i soci e data la contiguità temporale con la data dell'assemblea appare evidente che dovesse trattarsi proprio della convocazione per partecipare ad essa.
4 A fronte di tali indizi gravi precisi e concordanti sarebbe stato onere della parte ricorrente contestare con precisione e allegare quale altra comunicazione abbia ricevuto nella raccomandata o almeno addurre qualche altra ragione per la quale la datrice di lavoro avrebbe dovuto inviare una raccomandata a ciascun socio in quel periodo.
Va allora ricordato, innanzi tutto, il principio di carattere generale secondo cui “in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza
"in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione” (cass. civ., ord. 2967/21).
Ed in tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la Suprema
Corte ha chiarito che “la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima; invece la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., giacché, per quanto viziato, quell'elemento essenziale comunque sussiste” (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9364 del
11/06/2003).
In senso analogo si è espressa la giurisprudenza di merito, ritenendo che “il vizio di nullità della delibera in quanto , previsto dal terzo comma dell'art. 2479 ter per le decisioni adottate dai soci delle S.r.l., si risolve, nel caso di deliberazione assembleare, nella completa carenza di convocazione del socio, riecheggiando, in materia di
S.r.l., l'analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di nel primo CP_2 comma dell'art. 2379 c.c. in riferimento ai casi di (cfr.
Trib. Milano, sent. 9438 del 20 settembre 2018). Viceversa, ogni qual volta è configurabile una irregolarità ovvero un vizio che inficia la convocazione, la conseguenza non è la radicale inesistenza o nullità della delibera, bensì quella dell'annullabilità (cfr. Trib. Milano, sent. 11591 del 21 ottobre 2016; Cass. ord. 22987 del 2019)” (così Trib. Bologna, 14 giugno 2021, n. 1470,
5 nonchè, in materia di delibere condominiali, SS.UU. n. 4806 del 07/03/2005 secondo cui “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”) conformi: Trib. Bergamo, sez. lav. n. 144/2023, dott.ssa Bertoncini;
Trib. Bergamo, sez. Lav. n. 438/2023, dott.ssa Bertoncini;
Trib. Bergamo,
Sez. Lav., n. 646/2023, Dott. Lapenta.
Stante la convocazione del ricorrente, il termine di impugnazione delle delibere di stato di crisi è decorso.
Va precisato, infine, che le delibere del piano di crisi difettano del necessario requisito della temporaneità dello stato di crisi che, infatti, per come emerge dalla stessa narrativa della parte convenuta e delle datrici di lavoro e dal tenore stesso delle delibere assembleari CP_1 prodotte nei fascicoli delle parti resistenti si protrae indistintamente dalla costituzione di ciascuna cooperativa e viene rinnovato di anno in anno comportando un illegittimo trattamento economico deteriore dei soci lavoratori rispetto ai minimi tabellari (Cassazione civile sez. lav.,
08/02/2021, n.2967).
6 Le delibere però non sono state tempestivamente impugnate, pertanto non può esserne accertata l'illegittimità avendo il convenuto tempestivamente eccepito la decadenza, pertanto nulla è dovuto al ricorrente a titolo di restituzione delle quote sociali.
II. Il superiore inquadramento e le differenze retributive
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento sin dall'inizio del rapporto di lavoro di mansioni riconducibili al 4° livello a fronte di un formale inquadramento al 6J livello e per le connesse differenze retributive.
***
È pacifico tra le parti che il ricorrente veniva assunto dalla inquadrato al Org_1
6J livello del C.C.N.L. applicato dalla cooperativa.
La committente afferma che, essendo l'appalto genuino, non ha contezza né CP_2 dei lavoratori adibiti all'appalto né delle mansioni da loro svolte né delle modalità di gestione del rapporto, ma di essere al committente di tutti gli appalti al quale il ricorrente asserisce di essere stato adibito.
Il ricorrente esponeva di aver sempre svolto attività di “carico e scarico della merce, di spunta dei documenti, di picking, di prelievo e di approntamento merci anche con l'ausilio di carrelli elevatori.” riconducibili al profilo professionale di cui al IV livello del CCNL applicato “gli operai con mansioni multiple di magazzino (carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”
***
Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale (art. 6 CCNL)
- Al 6 livello J
“lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi. Norma transitoria: Il personale inquadrato alla data del 26 gennaio 2011 nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello. Il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6° livello. Il personale assunto nel 6° livello prima dell'entrata in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla
7 progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29 gennaio 2005”,
- Al 5° livello del CCNL “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
”
- Al 4 J livello del CCNL
“
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi
Operai
- Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.
- al 4° livello: “
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-
8 operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai
• Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
• operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
• gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
• lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
• altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
• preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
• facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
• conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci);
• operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche;
• addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
• personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
• aiuto macchinisti frigoristi;
• trattoristi (CCNL Assologistica);
• carrellisti (CCNL Assologistica);
• attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
• altri capisquadra.”.
9 In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, terzo comma, CCNL stabilisce che “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 ccnl prevede che “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti”.
***
Il ricorrente deduce di aver diritto ad essere inquadrato al 4° livello sin dall'inizio del rapporto essendo già stato abbondantemente formato durante il precedente rapporto di lavoro presso Organizzazione_3
Poste queste necessarie premesse, può ora procedersi all'accertamento delle mansioni in concreto assegnate all'odierno ricorrente.
Sarà possibile verificare, in questo modo, a quale fattispecie astrattamente prevista nel CCNL applicato possa essere ricondotta l'attività lavorativa concretamente svolta dal ricorrente dall'inizio del rapporto, con conseguente definizione del trattamento retributivo spettante.
***
Ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte e degli strumenti utilizzati, è stata esperita l'istruttoria testimoniale.
I testi hanno riferito un mutamento delle mansioni dispiegate dal ricorrente nell'aprile 2020:
- il teste di parte ricorrente ha riferito “Lui sotto sardegna prima faceva il Testimone_1 pickerista circa nel 2018 poi negli ultimi due anni in cui io ero lì, ossia dal 2020 ha iniziato a fare il carrellista.”, il teste si era dimesso da circa un anno al momento della testimonianza ossia all'udienza del 9.3.23 “lavoro per sardegna da circa 5 anni, ora mi sono dimesso da circa un anno.”, quindi si è dimesso circa nel mese di marzo 2022 e ha riferito che nei 2 anni precedenti alle dimissioni il ricorrente ha iniziato a fare il carrellista, quindi circa da marzo 2020;
- il testimone di parte resistente “da 2020 il ha iniziato a fare Testimone_2 Per_1
il carrellista, guidava il retrattile. si guida seduto e le forche si alzano. All'inizio gli chiedevo di dare mano a scaricare 3 – 4 ore ogni tanto anche tutta la giornata, intendo 2020. Scaricava con papalini.
10 poi solo carrellista.”, conferma la modifica della mansione e la progressiva prevalenza di essa,
- il testimone di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente ha fatto picking per due Tes_3
anni circa e poi fatto carrellista con retrattile. io mi sono dimesso ad aprlie 2022 e faceva il carrellista.”
Ed essendo stato assunto nel 2018 si conferma che dal 2020 il ricorrente ha modificato le proprie mansioni svolgendo quelle di carrellista.
Quanto alle mansioni di pickerista svolte dal ricorrente dall'assunzione fino all'aprile 2020 esse comportano l'utilizzo del transpallet elettrico con guida in piedi:
- il teste di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente come pickerista usava il Testimone_1
transpallet elettrico e faceva movimentazione manuale, il ricorrente prendeva le merci con le mani e le caricava sul transpallet manualmente e poi passava in altra area a caricare sempre manualmente sul transpallet. Il transpallet che usava era seduto e le forche non salivano. ADR precisa che il transpallet si usa in piedi.”;
- testimone di parte resistente faceva il preparatore, ossia Testimone_2 Per_1
picking, usava i papalini ossia il commissionatore orizzontale, è a uomo in piedi e le forche si alzano solo per non far strusciare a terra il carico. ha un codice suo personale, tramite le cuffie e un Per_1 lettore si collega con il pc e mettendo il proprio codice personale, va a prendere gli ordini. le cuffie ti mandano in giusto corridoio a prelevare. La merce la prelevi con le mani e la carichi su bancale, poi finito tutti i colli, si incelophano e si fa la stampa alla stampatrice più comoda di tutto l'ordine e tramite cuffia ti dicono in che rampa portare il carico. Il ricorrente di regola occupa più tempo a caricare manualmente, anzi diciamo che i tempi sono uguali tra prelievo manuale e guida mezzo.
l'incelophanatura è manuale il ricorrente fa molti bancali.”
- il testimone di parte ricorrente ha riferito “Con il picking guidava il papalino, con Tes_3 le cuffie e un palmare, mi dicono che colli prelevare quantità e dove, la preleviamo manualmente, poi raccogliamo tutti i colli, poi lo incelophaniamo a mano, poi stampiamo, poi andiamo alla ribalta che ci dicono le cuffie. la maggior parte del tempo lo impieghiamo in guida ” Pt_2
Quanto alle mansioni di carrellista svolte dal ricorrente dall'aprile 2020 esse comportano l'utilizzo del carrello elevatore frontale:
11 - il teste di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente ha iniziato a fare il carrelista, Testimone_1
lui prendeva il bancale e lo metteva in scaffali ad altezza di anche 10-12 metri e lì guidava il carrello elevatore frontale. Non usava il retrattile. faceva questa mansione tutto il giorno, magari faceva 1 o 2 ore di spostamento manuale.”
- il testimone di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente quando faceva carrellista, Tes_3 prendeva la merce dagli scaffali con il carrello retrattile. faceva solo questa mansione. non usava più le cuffie, ma la pistola. c'è uno schermo su retrattile che dice che merce prendere e dove posizionarla. su schermo c'è scritto azione da fare ossia ti dice dove prendere la merce, poi spari codice del collo, e poi ti dice dove portarla. io non ho mai fatto carrellista, ma ho usato retrattile.”
I testi hanno confermato come già nella memoria della datrice di lavoro che il ricorrente è sempre stato adibito a cantieri “io ho lavorato per tanto tempo in se manca qualcuno CP_2 CP_2 mi chiamavano a anche il ricorrente come me” (teste e è il Gigante. Pt_3 Tes_3 Pt_3 CP_2 lavora per il Gigante. gestisce il ricevimento per il Gigante, sono due uffici diverse, l'altro ufficio è il CP_2 carico e c'è il gigante.” e il ricorrente “non sa caricare” (teste parte convenuta Tes_2
.
[...]
Sebbene i testi di parte ricorrente abbiano in corso un contezioso con la convenuta, come molti altri lavoratori nell'ambito del medesimo appalto, ciò non può inficiare la loro credibilità e l'attendibilità delle loro testimonianze la cui veridicità risulta corroborata dalla coerenza delle deposizioni, ma non sovrapponibilità delle stesse, il che esclude che siano state concordate e dal fatto che la medesima ricostruzione delle mansioni del ricorrente è stata fornita anche dal teste di parte resistente.
Dall'istruttoria è, quindi, emerso che il ricorrente, per come illustrato dal teste di parte resistente, particolarmente attendibile essendo il preposto dell'odierno ricorrente, ha svolto
- da aprile 2020 come mansione prevalente il “carrellista”,
- prima del carrellista è stato al picking.
Il livello IV del CCNL applicato prevede tra le figure esemplificative il “carrellista”, pertanto sicuramente al ricorrente potrà essere riconosciuto il livello 4 richiesto e dovranno essere corrisposte le conseguenti differenze retributive dall'aprile 2020. Inoltre, si rileva che il carrello elettrico utilizzato dal ricorrente per come emerso in istruttoria non è certo quello della fotografia introdotta nella memoria e pertanto, anche dalle deduzioni della datrice di lavoro che
12 limita gli strumenti semplici di sollevamento al quello riprodotto nell'immagine a pagina della memoria si deduce a contrario che lo strumento usato dal ricorrente non è “semplice” e, pertanto, correttamente deve essere inquadrato al livello 4 e ha diritto per tutto il rapporto di lavoro alle relative differenze retributive.
Quanto alle mansioni di picking svolte per i primi due anni del rapporto con cooperativa, esse sono sussumibili nel 5° livello del CCNL applicato, considerata la figura professionale “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e le figure esemplificative degli operai addetti ad
“attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura)”. Invece, il 6° livello risulta riduttivo rispetto alle mansioni svolte e considerato che è emerso che il ricorrente non svolgeva attività manuali e i mezzi non semplici utilizzati.
Quanto alla dedotta assenza dei presupposti teorici, si rileva che tali competenze teoriche, alla luce della stessa lettera del CCNL applicato, possono essere ottenute anche “l'esperienza di lavoro”.
Per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato
- al quinto livello del CCNL applicato dall'inizio del rapporto al marzo 2020,
- al quarto livello del CCNL dall'aprile 2020.
La datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento.
***
Il conteggio condiviso delle differenze retributive sul superiore inqudramento effettuato sulla scorta dei criteri indicati dal Tribunale è corretto e comunque non contestato dalle parti essendo stato tra loro condiviso.
Le convenute contestano l'an della quantificazione delle differenze per lavoro straordinario, ferie maturate e non godute asserendo che non vi è prova delle voci, ma le voci sono quelle risultanti dalla busta paga alle quali la parte ricorrente applica i minimi retributivi conseguenti al corretto inquadramento.
***
13 Considerato l'accertamento del superiore livello, il ricorrente risulta creditore della somma risultante dal conteggio condiviso depositato in data 15.6.23 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole debenze al saldo. Nulla è invece dovuto, per come già argomentato, a titolo di restituzione delle trattenute operate in forza delle delibere di stato di crisi.
III. La solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e la clausola di manleva
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità solidale di né le datrici di lavoro Controparte_2 coop., né il , cui appartengono le cooperative hanno contestato l'operatività CP_1 dell'art. 29 d.lgs. 276/03 in relazione al contratto di appalto stipulato tra , per cui Controparte_2
in base all'art. 16 del contratto di appalto, avrà diritto di essere manlevata dal Controparte_2
da quanto venga condannata a pagare in favore del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
29 d.lgs. 276/03, tenuto conto che né le cooperative, né il hanno contestato CP_1 che il ricorrente sia sempre stato addetto presso l'appalto ed in questo senso Controparte_2 anche le deposizioni testimoniali ( teste di parte resistete “faceva il ricevimento in ma Tes_4 CP_2
a volte se eravamo in difficoltà lo andavo a prendere. l'ho preso qualche volta.” e il teste di parte resistenti
“lavorava nel cantiete . Tes_5 CP_2
La committente eccepisce che non possano essere ricondotti alla propria responsabilità solidale ex articolo 29 decreto legislativo 276 2003 le somme oggetto di trattenute in forza delle delibere di piano di crisi aziendale, in quanto esse sarebbero somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno.
L'eccezione di relativa alla circostanza che la quota sociale trattenuta non CP_2 possa essere ricompresa nella solidarietà dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 deve essere disattesa in quanto la somma che non è stata corrisposta al ricorrente è proprio parte della retribuzione e le ragioni della mancata corresponsione non incidono sulla natura del credito. Le somme, infatti, devono essere restituite alla parte ricorrente sotto il titolo di omissioni retributive e pertanto sono perfettamente comprese nell'alveo della responsabilità solidale del committente.
***
All'esito di tale disamina il e la committente devono essere condannati in solido CP_1 alla corresponsione a favore del ricorrente delle complessive somme dovute in solido con le datrici di lavoro per ciascun periodo.
***
14 La domanda di manleva avanzata dalla committente nei confronti del , alla CP_1 luce dell'art. 16 del contratto di appalto (doc. 2 della memoria , è fondata. CP_2
***
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto altresì che si tratta ormai di contenzioso di carattere seriale e che, ex art. 420 c.p.c., le datrici di lavoro non hanno aderito alla proposta dell'ufficio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al V livello CCNL applicato fino al marzo 2020
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al IV livello CCNL applicato dall'aprile 2020,
- per l'effetto, condanna in solido con il e Controparte_1 CP_1
a corrispondere al ricorrente le connesse differenze retributive sul Controparte_2 superiore inquadramento risultanti dal conteggio condiviso, nonchè interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al saldo effettivo,
- rigetta la domanda in punto di restituzione delle trattenute operate in forza delle delibere di stato di crisi,
- condanna tutte le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge,
- condanna il a tenere indenne in forza della clausola di CP_1 CP_2 manleva, di quanto quest'ultima dovesse corrispondere al ricorrente in forza del presente accertamento.
Bergamo, 17 aprile 2024
Il Giudice
Giulia Bertolino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MATTIOZZI VALENTINA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...] con l'avv. RANIERI FRANCESCO
e
CP_2 con l'avv. Gianfranco Ceci
- RESISTENTI –
Oggetto: mansione e jus variandi e delibere stato di crisi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 2/09/2022, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro, il relativo Consorzio e la committente, al fine di
- accertate l'adibizione all'appalto per tutto il rapporto di lavoro, CP_2
1 - in via principale, accertare il diritto al superiore inquadramento a livello IV del CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative di facchinaggio dal 3.04.2018 o in subordine il
V livello, e per l'effetto
- condannare in solido le convenute al pagamento di € 20.400,31 oltre incidenza sul TFR per € 1.511,34 per come quantificate all'aprile 2022, o sulla prospettazione subordinata €
17.206.81 oltre accantonamento TFR per € 1.274,57 con riserva per le differenze che si matureranno successivamente,
- accertare il diritto al pagamento delle integrali retribuzioni e relativa incidenza sul tfr pari a € 7.926,88 oltre incidenza sul TFR per € 587,17, con conseguente condanna in solido della datrice di lavoro del consorzio del committente . Controparte_1 CP_1 CP_2
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente, in fatto, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze di Org_1
- di essere stato assunto dal 3.4.18 alle dipendenze di Controparte_1
- di essere stato inquadrato nel VI livello Junior CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative di facchinaggio e contratto di lavoro a tempo pieno,
- di essere stato promosso al V livello dall'aprile 2022
- di essere stato assegnato all'appalto presso lo stabilimento di Basiano, Controparte_2
- di aver svolto mansioni di “carico e scarico della merce, di spunta dei documenti, di picking, di prelievo e di approntamento merci anche con l'ausilio di carrelli elevatori.” Riconducibili al profilo professionale di cui al IV livello del CCNL applicato “gli operai con mansioni multiple di magazzino (carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”
- di aver subito delle illegittime trattenute a titolo di “quota sociale”, “quota sociale AP” e
“quota soc. rip. perdite” pari a complessivi € 7.926,88.
***
Si costituivano ritualmente in giudizio e il , eccependo Controparte_1 CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese con vittoria di spese, diritti e onorari.
In fatto, la datrice di lavoro esponeva che il ricorrente
- ha formulato volontaria istanza di affiliazione e associazione alla con il Controparte_1
pagamento contestuale della quota associativa (€ 50,00) dichiarando, tra l'altro, di
2 conoscere ed impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno della
Org_2
- era stato adibito all'appalto di Basiano,
- era addetto alla preparazione manuale della merce in partenza dal deposito, un semplice facchino, essendo alla sua prima esperienza in magazzino necessitava di un addestramento pratico,
- aveva usato saltuariamente, un transpallet che costituisce mezzo semplice e mai mezzi di sollevamento complessi per l'utilizzo dei quali è necessario il patentino che il ricorrente non possiede,
- era stato tempestivamente convocato per partecipare alle assemblee.
La convenuta, inoltre, evidenzia che le trattenute operate sono legittime, in quanto applicate in attuazione di un piano di crisi aziendale regolarmente approvato in data 1.4.17, prima dell'ingresso del ricorrente nella compagine sociale e da lui accettato e poi in forza di successive delibere legittime e, in ogni caso, eccepiva la decadenza dall'impugnazione.
***
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e Controparte_2 in diritto delle domande di cui al ricorso e il beneficio della preventiva discussione del datore di lavoro e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e chiedeva di esser manlevato, in quanto gli artt. 13 e 16 del contratto di appalto stipulato prevedono la clausola di manleva del CP_1
, escludeva che le quote sociali trattenute potessero essere ricomprese nella solidarietà ex
[...] art. 29 in quanto non trattamenti retributivi. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'udienza del 10.11.22, l'avv. Ranieri ha accettato il contraddittorio sulla domanda di manleva.
***
Il Giudice ha proposto alle parti di definire la controversia alle seguenti condizioni: corresponsione alla parte ricorrente della somma lorda di € 10.000,00 oltre un contributo per le spese di lite. La parte ricorrente ha aderito, ma la datrice di lavoro e il non hanno CP_1 accettato, pertanto si è dato ingresso all'istruttoria testimoniale.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito della conclusione dell'istruttoria testimoniale, ha ordinato alle parti di redigere conteggi congiunti entro il 15.6.23 secondo i seguenti parametri:
3 - livello V fino al marzo 2020
- livello IV dall'aprile 2020 effettuando un doppio conteggio applicando o non applicando le trattenute derivanti dallo stato di crisi.
Il Giudice, disposta la trattazione scritta dell'udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Le trattenute operate dalle datrici di lavoro
Il ricorrente ha lamentato di nulla sapere delle asserite delibere dello stato di crisi dedotte dalle datrici di lavoro convenute.
In primo luogo, sono applicabili al ricorrente solo quelle successive alla sua assunzione, in quanto le datrici di lavoro convenute non hanno dato prova della conoscenza e benché meno dell'accettazione dei piani di crisi approvati con delibere adottate prima dell'assunzione del ricorrente.
Il documento 1 della memoria riporta i contratti di lavoro a termine e le Controparte_1 successive proroghe e l'espressa approvazione del regolamento e della delibera dello stato di CP_ crisi del 28.6.17 (cfr. pag. 7 del doc. 1 della memoria e . CP_1
Di conseguenza, è applicabile al ricorrente la delibera dello stato di crisi del 2017, essendo stata accettata dal ricorrente al momento dell'assunzione.
Per quanto riguarda le delibere assembleari assunte in corso del rapporto di lavoro del ricorrente, vi è prova che al ricorrente è stata inviata la convocazione per tutte le successive assemblee.
La parte ricorrente non contesta di aver ricevuto le raccomandate, ma che il contenuto della busta fosse la convocazione.
Tale eccezione non può essere accolta per due ordini di ragioni.
Si evidenzia che tutte le raccomandate recano nell'intestazione proprio la dicitura
“convocazione”, inoltre la circostanza che siano inviate ad una molteplicità di soci con unica consegna all'ufficio postale è sono idonea prova del fatto che il contenuto di tali comunicazioni, essendo appunto massive, non poteva che essere una comunicazione da rivolgersi a tutti i soci e data la contiguità temporale con la data dell'assemblea appare evidente che dovesse trattarsi proprio della convocazione per partecipare ad essa.
4 A fronte di tali indizi gravi precisi e concordanti sarebbe stato onere della parte ricorrente contestare con precisione e allegare quale altra comunicazione abbia ricevuto nella raccomandata o almeno addurre qualche altra ragione per la quale la datrice di lavoro avrebbe dovuto inviare una raccomandata a ciascun socio in quel periodo.
Va allora ricordato, innanzi tutto, il principio di carattere generale secondo cui “in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza
"in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione” (cass. civ., ord. 2967/21).
Ed in tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la Suprema
Corte ha chiarito che “la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima; invece la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., giacché, per quanto viziato, quell'elemento essenziale comunque sussiste” (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9364 del
11/06/2003).
In senso analogo si è espressa la giurisprudenza di merito, ritenendo che “il vizio di nullità della delibera in quanto , previsto dal terzo comma dell'art. 2479 ter per le decisioni adottate dai soci delle S.r.l., si risolve, nel caso di deliberazione assembleare, nella completa carenza di convocazione del socio, riecheggiando, in materia di
S.r.l., l'analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di nel primo CP_2 comma dell'art. 2379 c.c. in riferimento ai casi di (cfr.
Trib. Milano, sent. 9438 del 20 settembre 2018). Viceversa, ogni qual volta è configurabile una irregolarità ovvero un vizio che inficia la convocazione, la conseguenza non è la radicale inesistenza o nullità della delibera, bensì quella dell'annullabilità (cfr. Trib. Milano, sent. 11591 del 21 ottobre 2016; Cass. ord. 22987 del 2019)” (così Trib. Bologna, 14 giugno 2021, n. 1470,
5 nonchè, in materia di delibere condominiali, SS.UU. n. 4806 del 07/03/2005 secondo cui “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”) conformi: Trib. Bergamo, sez. lav. n. 144/2023, dott.ssa Bertoncini;
Trib. Bergamo, sez. Lav. n. 438/2023, dott.ssa Bertoncini;
Trib. Bergamo,
Sez. Lav., n. 646/2023, Dott. Lapenta.
Stante la convocazione del ricorrente, il termine di impugnazione delle delibere di stato di crisi è decorso.
Va precisato, infine, che le delibere del piano di crisi difettano del necessario requisito della temporaneità dello stato di crisi che, infatti, per come emerge dalla stessa narrativa della parte convenuta e delle datrici di lavoro e dal tenore stesso delle delibere assembleari CP_1 prodotte nei fascicoli delle parti resistenti si protrae indistintamente dalla costituzione di ciascuna cooperativa e viene rinnovato di anno in anno comportando un illegittimo trattamento economico deteriore dei soci lavoratori rispetto ai minimi tabellari (Cassazione civile sez. lav.,
08/02/2021, n.2967).
6 Le delibere però non sono state tempestivamente impugnate, pertanto non può esserne accertata l'illegittimità avendo il convenuto tempestivamente eccepito la decadenza, pertanto nulla è dovuto al ricorrente a titolo di restituzione delle quote sociali.
II. Il superiore inquadramento e le differenze retributive
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento sin dall'inizio del rapporto di lavoro di mansioni riconducibili al 4° livello a fronte di un formale inquadramento al 6J livello e per le connesse differenze retributive.
***
È pacifico tra le parti che il ricorrente veniva assunto dalla inquadrato al Org_1
6J livello del C.C.N.L. applicato dalla cooperativa.
La committente afferma che, essendo l'appalto genuino, non ha contezza né CP_2 dei lavoratori adibiti all'appalto né delle mansioni da loro svolte né delle modalità di gestione del rapporto, ma di essere al committente di tutti gli appalti al quale il ricorrente asserisce di essere stato adibito.
Il ricorrente esponeva di aver sempre svolto attività di “carico e scarico della merce, di spunta dei documenti, di picking, di prelievo e di approntamento merci anche con l'ausilio di carrelli elevatori.” riconducibili al profilo professionale di cui al IV livello del CCNL applicato “gli operai con mansioni multiple di magazzino (carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”
***
Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale (art. 6 CCNL)
- Al 6 livello J
“lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi. Norma transitoria: Il personale inquadrato alla data del 26 gennaio 2011 nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello. Il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6° livello. Il personale assunto nel 6° livello prima dell'entrata in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla
7 progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29 gennaio 2005”,
- Al 5° livello del CCNL “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
”
- Al 4 J livello del CCNL
“
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi
Operai
- Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.
- al 4° livello: “
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-
8 operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai
• Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
• operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
• gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
• lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
• altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
• preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
• facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
• conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci);
• operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche;
• addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
• personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
• aiuto macchinisti frigoristi;
• trattoristi (CCNL Assologistica);
• carrellisti (CCNL Assologistica);
• attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
• altri capisquadra.”.
9 In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, terzo comma, CCNL stabilisce che “trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 ccnl prevede che “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti”.
***
Il ricorrente deduce di aver diritto ad essere inquadrato al 4° livello sin dall'inizio del rapporto essendo già stato abbondantemente formato durante il precedente rapporto di lavoro presso Organizzazione_3
Poste queste necessarie premesse, può ora procedersi all'accertamento delle mansioni in concreto assegnate all'odierno ricorrente.
Sarà possibile verificare, in questo modo, a quale fattispecie astrattamente prevista nel CCNL applicato possa essere ricondotta l'attività lavorativa concretamente svolta dal ricorrente dall'inizio del rapporto, con conseguente definizione del trattamento retributivo spettante.
***
Ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte e degli strumenti utilizzati, è stata esperita l'istruttoria testimoniale.
I testi hanno riferito un mutamento delle mansioni dispiegate dal ricorrente nell'aprile 2020:
- il teste di parte ricorrente ha riferito “Lui sotto sardegna prima faceva il Testimone_1 pickerista circa nel 2018 poi negli ultimi due anni in cui io ero lì, ossia dal 2020 ha iniziato a fare il carrellista.”, il teste si era dimesso da circa un anno al momento della testimonianza ossia all'udienza del 9.3.23 “lavoro per sardegna da circa 5 anni, ora mi sono dimesso da circa un anno.”, quindi si è dimesso circa nel mese di marzo 2022 e ha riferito che nei 2 anni precedenti alle dimissioni il ricorrente ha iniziato a fare il carrellista, quindi circa da marzo 2020;
- il testimone di parte resistente “da 2020 il ha iniziato a fare Testimone_2 Per_1
il carrellista, guidava il retrattile. si guida seduto e le forche si alzano. All'inizio gli chiedevo di dare mano a scaricare 3 – 4 ore ogni tanto anche tutta la giornata, intendo 2020. Scaricava con papalini.
10 poi solo carrellista.”, conferma la modifica della mansione e la progressiva prevalenza di essa,
- il testimone di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente ha fatto picking per due Tes_3
anni circa e poi fatto carrellista con retrattile. io mi sono dimesso ad aprlie 2022 e faceva il carrellista.”
Ed essendo stato assunto nel 2018 si conferma che dal 2020 il ricorrente ha modificato le proprie mansioni svolgendo quelle di carrellista.
Quanto alle mansioni di pickerista svolte dal ricorrente dall'assunzione fino all'aprile 2020 esse comportano l'utilizzo del transpallet elettrico con guida in piedi:
- il teste di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente come pickerista usava il Testimone_1
transpallet elettrico e faceva movimentazione manuale, il ricorrente prendeva le merci con le mani e le caricava sul transpallet manualmente e poi passava in altra area a caricare sempre manualmente sul transpallet. Il transpallet che usava era seduto e le forche non salivano. ADR precisa che il transpallet si usa in piedi.”;
- testimone di parte resistente faceva il preparatore, ossia Testimone_2 Per_1
picking, usava i papalini ossia il commissionatore orizzontale, è a uomo in piedi e le forche si alzano solo per non far strusciare a terra il carico. ha un codice suo personale, tramite le cuffie e un Per_1 lettore si collega con il pc e mettendo il proprio codice personale, va a prendere gli ordini. le cuffie ti mandano in giusto corridoio a prelevare. La merce la prelevi con le mani e la carichi su bancale, poi finito tutti i colli, si incelophano e si fa la stampa alla stampatrice più comoda di tutto l'ordine e tramite cuffia ti dicono in che rampa portare il carico. Il ricorrente di regola occupa più tempo a caricare manualmente, anzi diciamo che i tempi sono uguali tra prelievo manuale e guida mezzo.
l'incelophanatura è manuale il ricorrente fa molti bancali.”
- il testimone di parte ricorrente ha riferito “Con il picking guidava il papalino, con Tes_3 le cuffie e un palmare, mi dicono che colli prelevare quantità e dove, la preleviamo manualmente, poi raccogliamo tutti i colli, poi lo incelophaniamo a mano, poi stampiamo, poi andiamo alla ribalta che ci dicono le cuffie. la maggior parte del tempo lo impieghiamo in guida ” Pt_2
Quanto alle mansioni di carrellista svolte dal ricorrente dall'aprile 2020 esse comportano l'utilizzo del carrello elevatore frontale:
11 - il teste di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente ha iniziato a fare il carrelista, Testimone_1
lui prendeva il bancale e lo metteva in scaffali ad altezza di anche 10-12 metri e lì guidava il carrello elevatore frontale. Non usava il retrattile. faceva questa mansione tutto il giorno, magari faceva 1 o 2 ore di spostamento manuale.”
- il testimone di parte ricorrente ha riferito “Il ricorrente quando faceva carrellista, Tes_3 prendeva la merce dagli scaffali con il carrello retrattile. faceva solo questa mansione. non usava più le cuffie, ma la pistola. c'è uno schermo su retrattile che dice che merce prendere e dove posizionarla. su schermo c'è scritto azione da fare ossia ti dice dove prendere la merce, poi spari codice del collo, e poi ti dice dove portarla. io non ho mai fatto carrellista, ma ho usato retrattile.”
I testi hanno confermato come già nella memoria della datrice di lavoro che il ricorrente è sempre stato adibito a cantieri “io ho lavorato per tanto tempo in se manca qualcuno CP_2 CP_2 mi chiamavano a anche il ricorrente come me” (teste e è il Gigante. Pt_3 Tes_3 Pt_3 CP_2 lavora per il Gigante. gestisce il ricevimento per il Gigante, sono due uffici diverse, l'altro ufficio è il CP_2 carico e c'è il gigante.” e il ricorrente “non sa caricare” (teste parte convenuta Tes_2
.
[...]
Sebbene i testi di parte ricorrente abbiano in corso un contezioso con la convenuta, come molti altri lavoratori nell'ambito del medesimo appalto, ciò non può inficiare la loro credibilità e l'attendibilità delle loro testimonianze la cui veridicità risulta corroborata dalla coerenza delle deposizioni, ma non sovrapponibilità delle stesse, il che esclude che siano state concordate e dal fatto che la medesima ricostruzione delle mansioni del ricorrente è stata fornita anche dal teste di parte resistente.
Dall'istruttoria è, quindi, emerso che il ricorrente, per come illustrato dal teste di parte resistente, particolarmente attendibile essendo il preposto dell'odierno ricorrente, ha svolto
- da aprile 2020 come mansione prevalente il “carrellista”,
- prima del carrellista è stato al picking.
Il livello IV del CCNL applicato prevede tra le figure esemplificative il “carrellista”, pertanto sicuramente al ricorrente potrà essere riconosciuto il livello 4 richiesto e dovranno essere corrisposte le conseguenti differenze retributive dall'aprile 2020. Inoltre, si rileva che il carrello elettrico utilizzato dal ricorrente per come emerso in istruttoria non è certo quello della fotografia introdotta nella memoria e pertanto, anche dalle deduzioni della datrice di lavoro che
12 limita gli strumenti semplici di sollevamento al quello riprodotto nell'immagine a pagina della memoria si deduce a contrario che lo strumento usato dal ricorrente non è “semplice” e, pertanto, correttamente deve essere inquadrato al livello 4 e ha diritto per tutto il rapporto di lavoro alle relative differenze retributive.
Quanto alle mansioni di picking svolte per i primi due anni del rapporto con cooperativa, esse sono sussumibili nel 5° livello del CCNL applicato, considerata la figura professionale “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” e le figure esemplificative degli operai addetti ad
“attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura)”. Invece, il 6° livello risulta riduttivo rispetto alle mansioni svolte e considerato che è emerso che il ricorrente non svolgeva attività manuali e i mezzi non semplici utilizzati.
Quanto alla dedotta assenza dei presupposti teorici, si rileva che tali competenze teoriche, alla luce della stessa lettera del CCNL applicato, possono essere ottenute anche “l'esperienza di lavoro”.
Per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato
- al quinto livello del CCNL applicato dall'inizio del rapporto al marzo 2020,
- al quarto livello del CCNL dall'aprile 2020.
La datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del superiore inquadramento.
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Il conteggio condiviso delle differenze retributive sul superiore inqudramento effettuato sulla scorta dei criteri indicati dal Tribunale è corretto e comunque non contestato dalle parti essendo stato tra loro condiviso.
Le convenute contestano l'an della quantificazione delle differenze per lavoro straordinario, ferie maturate e non godute asserendo che non vi è prova delle voci, ma le voci sono quelle risultanti dalla busta paga alle quali la parte ricorrente applica i minimi retributivi conseguenti al corretto inquadramento.
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13 Considerato l'accertamento del superiore livello, il ricorrente risulta creditore della somma risultante dal conteggio condiviso depositato in data 15.6.23 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole debenze al saldo. Nulla è invece dovuto, per come già argomentato, a titolo di restituzione delle trattenute operate in forza delle delibere di stato di crisi.
III. La solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e la clausola di manleva
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità solidale di né le datrici di lavoro Controparte_2 coop., né il , cui appartengono le cooperative hanno contestato l'operatività CP_1 dell'art. 29 d.lgs. 276/03 in relazione al contratto di appalto stipulato tra , per cui Controparte_2
in base all'art. 16 del contratto di appalto, avrà diritto di essere manlevata dal Controparte_2
da quanto venga condannata a pagare in favore del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
29 d.lgs. 276/03, tenuto conto che né le cooperative, né il hanno contestato CP_1 che il ricorrente sia sempre stato addetto presso l'appalto ed in questo senso Controparte_2 anche le deposizioni testimoniali ( teste di parte resistete “faceva il ricevimento in ma Tes_4 CP_2
a volte se eravamo in difficoltà lo andavo a prendere. l'ho preso qualche volta.” e il teste di parte resistenti
“lavorava nel cantiete . Tes_5 CP_2
La committente eccepisce che non possano essere ricondotti alla propria responsabilità solidale ex articolo 29 decreto legislativo 276 2003 le somme oggetto di trattenute in forza delle delibere di piano di crisi aziendale, in quanto esse sarebbero somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno.
L'eccezione di relativa alla circostanza che la quota sociale trattenuta non CP_2 possa essere ricompresa nella solidarietà dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 deve essere disattesa in quanto la somma che non è stata corrisposta al ricorrente è proprio parte della retribuzione e le ragioni della mancata corresponsione non incidono sulla natura del credito. Le somme, infatti, devono essere restituite alla parte ricorrente sotto il titolo di omissioni retributive e pertanto sono perfettamente comprese nell'alveo della responsabilità solidale del committente.
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All'esito di tale disamina il e la committente devono essere condannati in solido CP_1 alla corresponsione a favore del ricorrente delle complessive somme dovute in solido con le datrici di lavoro per ciascun periodo.
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14 La domanda di manleva avanzata dalla committente nei confronti del , alla CP_1 luce dell'art. 16 del contratto di appalto (doc. 2 della memoria , è fondata. CP_2
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Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto altresì che si tratta ormai di contenzioso di carattere seriale e che, ex art. 420 c.p.c., le datrici di lavoro non hanno aderito alla proposta dell'ufficio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al V livello CCNL applicato fino al marzo 2020
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al IV livello CCNL applicato dall'aprile 2020,
- per l'effetto, condanna in solido con il e Controparte_1 CP_1
a corrispondere al ricorrente le connesse differenze retributive sul Controparte_2 superiore inquadramento risultanti dal conteggio condiviso, nonchè interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al saldo effettivo,
- rigetta la domanda in punto di restituzione delle trattenute operate in forza delle delibere di stato di crisi,
- condanna tutte le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge,
- condanna il a tenere indenne in forza della clausola di CP_1 CP_2 manleva, di quanto quest'ultima dovesse corrispondere al ricorrente in forza del presente accertamento.
Bergamo, 17 aprile 2024
Il Giudice
Giulia Bertolino
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