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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00754/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER Autotrasporti S.r.l., Inerti ER S.r.l., Immobiliare ER S.a.s. di ER ES & C., ES ER, ER ER, in persona dei legalo rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuele Ghiotto, Giuseppe Giacon, Nicola Maragna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Giacon in San Bonifacio, via Camporosolo, n. 26;
contro
Comune di Legnago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES ES in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'Ordinanza Sindacale n. 118 del 16.04.2018 del Comune di Legnago avente a oggetto “deposito incontrollato di rifiuti interrati in via Libero Grassi n. 1 nell'area in disponibilità delle ditte ER Autotrasporti S.r.l., Immobiliare ER s.a.s. di ER ES;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26/8/2021:
della Determinazione dirigenziale n. 414 del 07.06.2021 del Comune di Legnago avente a oggetto “Area di via libero grassi, 1. Presa d'atto degli esiti della conferenza dei servizi del 12 maggio 2021. Approvazione dell'intervento di messa in sicurezza operativa con prescrizioni”;
dell'Ordinanza Sindacale n. 208 del 07.07.2021 del Comune di Legnago avente a oggetto “Deposito incontrollato di rifiuti nell'area di via Libero Grassi n. 1. Obbligo di rimozione dei rifiuti presenti nell'area”;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque collegato e anche conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnago;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere la domanda cautelare, chiedere al Comune resistente una documentata relazione di chiarimenti in ordine ai fatti di causa;
Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2021, assegnando all’Ente Civico resistente termine per depositare la richiesta e documentata relazione di chiarimenti sino al 12 novembre 2021;
Ritenuto opportuno sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla nuova camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) così provvede:
1) dispone che il Comune resistente depositi la richiesta relazione di chiarimenti entro il 12 novembre 2021;
2) rinvia per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2021, sospendendo nelle more l’efficacia degli atti impugnati;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO