Sentenza 26 luglio 2023
Massime • 1
In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 22723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22723 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
ha altresì ritenuto che gli appellati non avevano «accompagnato» l’eccezione con «alcuna contestazione in ordine alla effettiva corrispondenza delle copie prodotte agli originali». La descritta ratio decidendi non è attinta criticamente dai ricorrenti, i quali, nell’articolazione del motivo, si limitano a puntualizzare quali siano gli atti depositati privi di attestazione (l’atto di conferimento di 4 r.g. n. 5428/2021 Cons. est. Raffaele Rossi poteri di rappresentanza dell’istituto bancario;
la procura alle liti) senza tuttavia nulla argomentare in ordine alle ragioni che condurrebbero alla grave conseguenza processuale ipotizzata né, tampoco, dedurre di aver (nei tempi e modi consentiti, a pena di preclusione, nel giudizio di merito) disconosciuto la conformità agli originali delle copie prodotte. 2. Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 nonché dell’art. 557 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (nella sentenza 11/03/2016, n. 4751), così vanificando la funzione nomofilattica assegnata a quest’ultima dalle norme sull’ordinamento giudiziario. 3. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 557 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume che, diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata, la nota di trascrizione del pignoramento di beni immobili vada depositata, a cura del procedente, entro il termine di quindici giorni dalla sua restituzione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, a pena di inefficacia del vincolo del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva. 4. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 569 e 630, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la tardività del deposito della nota di trascrizione dovesse essere rilevata ex officio non oltre l’udienza di cui all’art. 569 cod. proc. civ.: ad avviso dei ricorrenti, l’inosservanza del termine per il deposito della nota cagiona invece una inefficacia insuscettibile di sanatoria. 5. Priorità logica impone innanzitutto il vaglio del quarto motivo. Esso è infondato. 5 r.g. n. 5428/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Il ragionamento sul punto sviluppato dalla gravata sentenza può essere così sintetizzato: l’inosservanza del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento (individuato nel momento di presentazione della istanza di vendita) è causa di estinzione tipica della procedura, rilevabile di ufficio, al più tardi, all’udienza ex art. 569 cod. proc. civ., sicché nel caso di specie era illegittima la declaratoria di estinzione emessa dal giudice dell’esecuzione dopo l’adozione dell’ordinanza di vendita del bene pignorato (precisamente, oltre due anni dopo, durante il corso delle operazioni delegate), quando, peraltro, il vizio era stato sanato dalla produzione della nota, avvenuta prima dell’udienza ex art. 569 cod. proc. civ.. L’argomentazione, non sindacata circa la premessa qualificatoria del vizio del tardivo deposito della nota di trascrizione (sicché la sua riconducibilità a ragione di estinzione tipica dell’esecuzione non può essere oggetto di apprezzamento ad opera di questa Corte), risulta conforme a diritto, se non altro nei sensi in appresso puntualizzati. L’art. 630, secondo comma, del codice di rito (nel tenore novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla vicenda in parola: procedura esecutiva intrapresa nell’anno 2015) prevede che «l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa». Modellata sulla falsariga della disciplina dell’estinzione del giudizio di cognizione (art. 307 cod. proc. civ.), la disposizione, per un verso, sottrae la causa estintiva dell’esecuzione per inerzia qualificata alla disponibilità delle parti, consentendone la rilevabilità officiosa, d’altro canto fissa un limite preclusivo all’esercizio del potere officioso di rilievo e dichiarazione dell’estinzione, puntualmente individuato nella «prima udienza successiva al verificarsi» della ragione di estinzione. In una visione a più ampio spettro, la barriera temporale in tal guisa stabilita si pone in coerenza con la struttura del processo esecutivo 6 r.g. n. 5428/2021 Cons. est. Raffaele Rossi come successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, connotata dalla deducibilità (ad istanza di parte oppure ex officio) delle situazioni invalidanti nell’ambito della fase del procedimento di accadimento delle stesse, fatti salvi quei vizi che impediscono al processo di conseguire il suo scopo (e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori), rilevabili anche successivamente alla conclusione della fase di verificazione (la configurazione del processo esecutivo nei modi descritti costituisce l’esito di una elaborazione giurisprudenziale di nomofilachia oramai consolidata, sulle orme della basilare Cass., Sez. U., 27/10/1995, n. 11178). Nella espropriazione immobiliare, per le ipotesi di inattività delle parti determinanti estinzione della procedura che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all’autorizzazione alla vendita, la «prima udienza successiva» è rappresentata, di regola, dalla udienza di comparizione delle parti ex art. 569 cod. proc. civ. per l’adozione dei provvedimenti sull’istanza di vendita. Correttamente, pertanto, la gravata sentenza ha ravvisato in detta udienza il limite preclusivo alla rilevabilità officiosa del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento (cui, come detto, ha ascritto efficacia estintiva della proceduta): riscontrato il superamento di tale limite ha, coerentemente, annullato la declaratoria di estinzione. 6. Il rigetto del quarto motivo, di natura chiaramente pregiudiziale, comporta l’irretrattabilità del rilievo di tardività della doglianza e preclude quindi, assorbendolo, il vaglio di eventuale fondatezza del secondo e del terzo motivo, le questioni poste dai quali restano qui, pertanto, impregiudicate. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa 7 r.g. n. 5428/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione