Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 22723
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Sentenza 26 luglio 2023

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In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 22723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22723
    Data del deposito : 26 luglio 2023

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