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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10364/2024
r.g., decisa nell'udienza del 30.9.2025, promossa da
, con l'avv. Cosimo Sammarco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.10.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da quattro malattie CP_1
professionali denunziate il 3.2.2023, il 9.2.2023 e il 30.3.2023, ex art. 13
d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi CP_1
la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che le quattro denunziate malattie
(lesione cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale, meniscopatia e spondiloartrosi cervico- lombare) hanno natura professionale e determinano un danno biologico permanente nella misura complessiva del 14%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 14% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Cosimo Sammarco.
Taranto, 30.9.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10364/2024
r.g., decisa nell'udienza del 30.9.2025, promossa da
, con l'avv. Cosimo Sammarco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.10.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da quattro malattie CP_1
professionali denunziate il 3.2.2023, il 9.2.2023 e il 30.3.2023, ex art. 13
d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi CP_1
la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che le quattro denunziate malattie
(lesione cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale, meniscopatia e spondiloartrosi cervico- lombare) hanno natura professionale e determinano un danno biologico permanente nella misura complessiva del 14%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 14% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Cosimo Sammarco.
Taranto, 30.9.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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