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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6484 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25.11.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3197/23 R.G.
TRA
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Patrizia Pastore
APPELLANTE
E
rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Eugenio Carbone
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 6.7.23 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 1269/23, emessa il 6.6.23 dal Tribunale di Benevento e notificatale il 7.6.23, che aveva accolto il ricorso con il quale gli odierni appellati si opponevano alle ordinanze ingiunzione n. 8, 9 e
12 notificate loro nel novembre 2021 per la violazione dell'art. 11 comma 3 della l. 394/91, art. 22 comma 4 L.R. Campania n. 33/93 della Delibera del Presidente / Commissario n. 27 del 30.12.19 -
Regolamento sanzioni amm.ve , per aver esercitato l'attività di Parte_2 campeggio in zona Parco senza la prescritta autorizzazione. Gli originari ricorrenti invocavano i principi di legalità e assenza di partecipazione;
per il primo aspetto quanto alla mancata pubblicità del regolamento del parco a base della contestazione (la cui pubblicazione sul sito dell'ente avveniva solo a settembre del 2021), per il secondo per aver loro richiesto e ricevuto autorizzazione dal Comune di per l'attività di campeggio poi sanzionata dall'ente parco;
poi lamentavano la Parte_1 mancanza di potere sanzionatorio in capo al Presidente del parco provvisto del solo potere di rappresentanza, adducendo che il potere sanzionatorio fosse demandato -anche secondo orientamenti della Corte di Cassazione- ex art. 107 del Testo unico degli enti locali al “dirigente” dell'ente; infine, richiamavano una legge regionale che demandava ai Comuni la autorizzazione al campeggio con sollecito di luglio 2021 che il Comune di riscontrava. Il Tribunale accoglieva il ricorso Parte_1 in base al principio della “buona fede” per avere i ricorrenti ricevuto comunque una autorizzazione e, poi anche per la natura meramente “formale” della violazione non risultando alcun danno concreto conseguente alla contestata infrazione.
L'appellante lamenta la erroneità di tale pronuncia, negando la possibilità di invocare una “buona fede” nel caso di specie e richiamando argomentazioni già contenute nella propria memoria in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti nel presente grado per la conferma della sentenza impugnata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 25.11.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
Il ricorso introduttivo del primo grado, come riassunto in narrativa, si rivolgeva avverso una ordinanza ingiunzione per campeggio senza autorizzazione dell'ente parco, avente a presupposto un verbale di contravvenzione dei Carabinieri Forestali dell'agosto 2021.
L'ente in primo grado richiamava una legge regionale del 1993 che attribuiva al presidente il Pt_1 potere di irrogare la sanzione;
rivendicava la previa pubblicazione (le modalità autorizzative e di frequentazione dei luoghi ricadenti nel , sono state pubblicate nella sezione della Home Page Pt_1 denominata " " e poi nel menù a tendina nella voce " Statuto, Regolamenti e Convenzioni". Parte_1
) e anche la pubblicità nelle aree del parco (In ogni caso l' in località dal Parte_1 Parte_1
2019 ha posizionato cartellonistica stradale con le norme da rispettare ed i relativi divieti.) e la rimproverabilità della condotta ai ricorrenti (Nel caso di specie i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza del fatto che per il campeggio era necessario munirsi della preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.).
Le difese dell'ente reiterate in questo grado richiamano quelle che rimangono mere asserzioni Pt_1 senza alcuno spunto per dimostrare tali assunti (quanto ai su trascritti passaggi difensivi) e tenendo conto poi della circostanza per cui la legge regionale del 1993 invocata -quanto ai poteri del Presidente del è di molto anteriore alla introduzione del Tuel. La pubblicazione, la pubblicità della Pt_1 regolamentazione dell'uso dei luoghi del asseritamente anteriore ai fatti di causa- CP_4 sono rimaste mere asserzioni, conseguendo la mancanza di appiglio anche per la invocazione di una sorta di “colpevolezza” e/o “consapevolezza” in capo ai destinatari della ingiunzione.
Ciò non senza considerare un aspetto assai rilevante, dato dalla circostanza per cui il secondo e concorrente motivo di accoglimento del primo Giudice (circa la “formalità” della violazione) è rimasto del tutto privo di censura;
quindi, rimanendo incontestato nel suo, autonomo e autosufficiente, sostegno alla pronunzia gravata.
Le spese di lite del presente grado vengono compensate tra le parti in ragione della assoluta particolarità della vicenda, con profili extra giuridici emergenti dalle difese svolte da entrambe le parti circa censure rivolte, specularmente, agli enti coinvolti in quella che appare una sorta di
“querelle” sulla attribuzione di poteri di governo del territorio protetto.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 25.11.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25.11.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3197/23 R.G.
TRA
in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Patrizia Pastore
APPELLANTE
E
rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Eugenio Carbone
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 6.7.23 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 1269/23, emessa il 6.6.23 dal Tribunale di Benevento e notificatale il 7.6.23, che aveva accolto il ricorso con il quale gli odierni appellati si opponevano alle ordinanze ingiunzione n. 8, 9 e
12 notificate loro nel novembre 2021 per la violazione dell'art. 11 comma 3 della l. 394/91, art. 22 comma 4 L.R. Campania n. 33/93 della Delibera del Presidente / Commissario n. 27 del 30.12.19 -
Regolamento sanzioni amm.ve , per aver esercitato l'attività di Parte_2 campeggio in zona Parco senza la prescritta autorizzazione. Gli originari ricorrenti invocavano i principi di legalità e assenza di partecipazione;
per il primo aspetto quanto alla mancata pubblicità del regolamento del parco a base della contestazione (la cui pubblicazione sul sito dell'ente avveniva solo a settembre del 2021), per il secondo per aver loro richiesto e ricevuto autorizzazione dal Comune di per l'attività di campeggio poi sanzionata dall'ente parco;
poi lamentavano la Parte_1 mancanza di potere sanzionatorio in capo al Presidente del parco provvisto del solo potere di rappresentanza, adducendo che il potere sanzionatorio fosse demandato -anche secondo orientamenti della Corte di Cassazione- ex art. 107 del Testo unico degli enti locali al “dirigente” dell'ente; infine, richiamavano una legge regionale che demandava ai Comuni la autorizzazione al campeggio con sollecito di luglio 2021 che il Comune di riscontrava. Il Tribunale accoglieva il ricorso Parte_1 in base al principio della “buona fede” per avere i ricorrenti ricevuto comunque una autorizzazione e, poi anche per la natura meramente “formale” della violazione non risultando alcun danno concreto conseguente alla contestata infrazione.
L'appellante lamenta la erroneità di tale pronuncia, negando la possibilità di invocare una “buona fede” nel caso di specie e richiamando argomentazioni già contenute nella propria memoria in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti nel presente grado per la conferma della sentenza impugnata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 25.11.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
Il ricorso introduttivo del primo grado, come riassunto in narrativa, si rivolgeva avverso una ordinanza ingiunzione per campeggio senza autorizzazione dell'ente parco, avente a presupposto un verbale di contravvenzione dei Carabinieri Forestali dell'agosto 2021.
L'ente in primo grado richiamava una legge regionale del 1993 che attribuiva al presidente il Pt_1 potere di irrogare la sanzione;
rivendicava la previa pubblicazione (le modalità autorizzative e di frequentazione dei luoghi ricadenti nel , sono state pubblicate nella sezione della Home Page Pt_1 denominata " " e poi nel menù a tendina nella voce " Statuto, Regolamenti e Convenzioni". Parte_1
) e anche la pubblicità nelle aree del parco (In ogni caso l' in località dal Parte_1 Parte_1
2019 ha posizionato cartellonistica stradale con le norme da rispettare ed i relativi divieti.) e la rimproverabilità della condotta ai ricorrenti (Nel caso di specie i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza del fatto che per il campeggio era necessario munirsi della preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.).
Le difese dell'ente reiterate in questo grado richiamano quelle che rimangono mere asserzioni Pt_1 senza alcuno spunto per dimostrare tali assunti (quanto ai su trascritti passaggi difensivi) e tenendo conto poi della circostanza per cui la legge regionale del 1993 invocata -quanto ai poteri del Presidente del è di molto anteriore alla introduzione del Tuel. La pubblicazione, la pubblicità della Pt_1 regolamentazione dell'uso dei luoghi del asseritamente anteriore ai fatti di causa- CP_4 sono rimaste mere asserzioni, conseguendo la mancanza di appiglio anche per la invocazione di una sorta di “colpevolezza” e/o “consapevolezza” in capo ai destinatari della ingiunzione.
Ciò non senza considerare un aspetto assai rilevante, dato dalla circostanza per cui il secondo e concorrente motivo di accoglimento del primo Giudice (circa la “formalità” della violazione) è rimasto del tutto privo di censura;
quindi, rimanendo incontestato nel suo, autonomo e autosufficiente, sostegno alla pronunzia gravata.
Le spese di lite del presente grado vengono compensate tra le parti in ragione della assoluta particolarità della vicenda, con profili extra giuridici emergenti dalle difese svolte da entrambe le parti circa censure rivolte, specularmente, agli enti coinvolti in quella che appare una sorta di
“querelle” sulla attribuzione di poteri di governo del territorio protetto.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 25.11.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone