Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 3475/2021 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 14.3.2025 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono già state depositate note conclusive autorizzate sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3475 del R.G. 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Gambino;
Parte_1
- attrice -
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
convenuto contumace
e in persona del Dirigente Controparte_2
scolastico in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di LECCE in
convenuto
e
Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A.
[...]
Pariani;
terza chiamata
FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata, l'attrice ha convenuto in giudizio il CP_1
in persona del sindaco pro tempore e l in
[...] Controparte_2 persona del Dirigente Scolastico, al fine di accertare la loro comune responsabilità nel sinistro di cui è stata protagonista e, conseguentemente, di ottenere il risarcimento del danno cagionatole anche alla luce degli effetti che lo stesso ha nel tempo comportato alla sua condizione fisica.
In particolare, parte attrice riscontrava, nel caso di specie, gli estremi della responsabilità per mancata custodia dei beni che hanno cagionato il danno ex art. 2051 c.c., nonché quelli dell'ipotesi più generale di responsabilità extra- contrattuale ex art. 2043 c.c., tanto dell'istituto, quanto del quale proprietario Controparte_1 dello stesso.
Ha concluso, quindi, per l'accertamento della responsabilità, anche in via solidale, dei convenuti, per le lesioni riportate con conseguente risarcimento dei danni pari quantificati in euro 19.205,00 oltre interessi e rivalutazione o alla diversa somma accertata.
L'Avvocatura dello Stato e la terza chiamata sollevavano, in via preliminare, questione di incompetenza territoriale di questo Tribunale a favore del Tribunale di Lecce, tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova i Tribunale o la corte di Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ex art. 25 c.p.c.
Si ritiene necessario, dunque, decidere sulla prefata questione preliminare rispetto ad ogni altra questione.
Deve trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Lecce.
Infatti ai sensi del combinato disposto degli artt 25 cpc e 6 del regio decreto n.1611/1933, per tutte le cause di competenza del Tribunale, quale che sia la composizione, ove sia parte una amministrazione dello Stato ed anche quando detta Amministrazione venga chiamata in garanzia (art 6 comma 2° cit.), la cognizione è devoluta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
La littera dell'art. 25 c.p.c identifica infatti una delle ipotesi di competenza inderogabile e prevede che nei giudizi nei quali sia parte attrice, convenuta o chiamata un'amministrazione dello Stato sia competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
In molteplici occasioni, la Suprema Corte ha ribadito che le istituzioni scolastiche statali alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica ai sensi della legge n. 59 del 1997 rientrano a pieno titolo tra le amministrazioni per cui è conservato il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e di conseguenza la persistenza del foro erariale.
Ne consegue dunque che deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lecce, quale foro erariale, giudice innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta a cura della parte più diligente nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Lecce;
- onera la parte più diligente a riassumere il presente giudizio innanzi al
Tribunale di Lecce nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- spese di lite integralmente compensate.
Brindisi,14/03/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi