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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5777/2018 posta in deliberazione il giorno 22.10.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. TODERO ANTONIO;
( ) Controparte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico;
E
1
CP_2
Avv. TAMIETTI PAOLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 777/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva 2605/2024, cui si rinvia per la ricostruzione dell'intera vicenda processuale questa Corte ha così statuito: “ rigetta l'appello avverso la sentenza n. 777/2018 del 30/05/2018 del Tribunale di Tivoli con riferimento alla domanda di ripetizione proposta dalla società appellante in riferimento ai conto anticipi nn. n. 63349 e n. 103330 ed in relazione alla clausola di previsione di interesse usurario del conto corrente n.63348; - accoglie
l'appello con riferimento ai motivi I e VI relativi alla ripetizione degli interessi anatocistici provvedendo con separata ordinanza all'ordine di esibizione richiesto e alla nomina di c.t.u.”
Rimessa la causa sul ruolo, emesso ordine di esibizione ed espletata ctu, precisate le conclusioni, all'odierna udienza la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2. Va premesso che ogni questione già decisa con la sentenza non definitiva non può essere riesaminata in questa sede e che comunque gli errori materiali di cui l'appellata chiede la correzione sarebbero semmai errori di giudizio non suscettibili di correzione.
Né è accoglibile l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante in quanto il mancato tempestivo deposito di documenti sarebbe dipeso comunque da
2 un evidente difetto di conservazione dei documenti protrattosi per anni e che di per sé esclude la non imputabilità del mancato tempestivo reperimento.
3. Al ctu è stato demandato “il calcolo di quanto addebitato alla società appellante con riferimento a titolo di interessi anatocistici trimestrali dall'accensione del rapporto sino alla sua estinzione”
La ctu espletata è esente da vizi e meritevole di pieno consenso, dovendosi anche considerare l'intangibilità in questa sede delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva . In particolare condivisibilmente il ctu ha precisato in sede di risposta alle osservazioni del CTP dell'appellata : “La ricostruzione del rapporto bancario ha interessato un arco temporale di circa di circa venti anni, il sottoscritto ha provveduto infatti alla “duplicazione” dei movimenti presenti sul conto oggetto di esame a partire dal II Trim 1993 fino ad arrivare al III Trim.
2011. Le lacune presenti nella documentazione in atti hanno reso inevitabile
l'inserimento di scritture di collegamento, al fine di raccordare il saldo degli estratti conto disponibili prima e dopo il “salto”.” Né risultano contestati i criteri di collegamento adottati dal ctu.
Pertanto l'appellata va condannata a pagare ex art 2033 c.c. € 14.673,15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Ogni altra domanda è assorbita.
5.Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per intero fra le parti, considerando l'accoglimento minimo rispetto al petitum della domanda dell'appellante e ponendosi invece a carico della appellata in via definitiva le spese di ctu contabile.
PQM
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a CP_2
pagare in favore di € 14.673,15 oltre Parte_1
3 interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa interamente le spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu . CP_2
IL PRESIDENTE EST.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5777/2018 posta in deliberazione il giorno 22.10.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. TODERO ANTONIO;
( ) Controparte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico;
E
1
CP_2
Avv. TAMIETTI PAOLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 777/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva 2605/2024, cui si rinvia per la ricostruzione dell'intera vicenda processuale questa Corte ha così statuito: “ rigetta l'appello avverso la sentenza n. 777/2018 del 30/05/2018 del Tribunale di Tivoli con riferimento alla domanda di ripetizione proposta dalla società appellante in riferimento ai conto anticipi nn. n. 63349 e n. 103330 ed in relazione alla clausola di previsione di interesse usurario del conto corrente n.63348; - accoglie
l'appello con riferimento ai motivi I e VI relativi alla ripetizione degli interessi anatocistici provvedendo con separata ordinanza all'ordine di esibizione richiesto e alla nomina di c.t.u.”
Rimessa la causa sul ruolo, emesso ordine di esibizione ed espletata ctu, precisate le conclusioni, all'odierna udienza la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2. Va premesso che ogni questione già decisa con la sentenza non definitiva non può essere riesaminata in questa sede e che comunque gli errori materiali di cui l'appellata chiede la correzione sarebbero semmai errori di giudizio non suscettibili di correzione.
Né è accoglibile l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante in quanto il mancato tempestivo deposito di documenti sarebbe dipeso comunque da
2 un evidente difetto di conservazione dei documenti protrattosi per anni e che di per sé esclude la non imputabilità del mancato tempestivo reperimento.
3. Al ctu è stato demandato “il calcolo di quanto addebitato alla società appellante con riferimento a titolo di interessi anatocistici trimestrali dall'accensione del rapporto sino alla sua estinzione”
La ctu espletata è esente da vizi e meritevole di pieno consenso, dovendosi anche considerare l'intangibilità in questa sede delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva . In particolare condivisibilmente il ctu ha precisato in sede di risposta alle osservazioni del CTP dell'appellata : “La ricostruzione del rapporto bancario ha interessato un arco temporale di circa di circa venti anni, il sottoscritto ha provveduto infatti alla “duplicazione” dei movimenti presenti sul conto oggetto di esame a partire dal II Trim 1993 fino ad arrivare al III Trim.
2011. Le lacune presenti nella documentazione in atti hanno reso inevitabile
l'inserimento di scritture di collegamento, al fine di raccordare il saldo degli estratti conto disponibili prima e dopo il “salto”.” Né risultano contestati i criteri di collegamento adottati dal ctu.
Pertanto l'appellata va condannata a pagare ex art 2033 c.c. € 14.673,15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Ogni altra domanda è assorbita.
5.Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per intero fra le parti, considerando l'accoglimento minimo rispetto al petitum della domanda dell'appellante e ponendosi invece a carico della appellata in via definitiva le spese di ctu contabile.
PQM
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a CP_2
pagare in favore di € 14.673,15 oltre Parte_1
3 interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa interamente le spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu . CP_2
IL PRESIDENTE EST.
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