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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione
Quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 11904
dell'anno 2021
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
SCHITTULLI ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA
PRINCIPE AMEDEO N.25 70100 BARI presso il difensore avv. SCHITTULLI ANGELO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RAMILLI IRENE, elettivamente domiciliato in VIA ASIAGO, 2 00195 ROMA presso il difensore avv. RAMILLI IRENE
1 (C.F. ), con il pa- Controparte_2 C.F._2 trocinio dell'avv. RAMILLI IRENE, elettivamente do- miciliato in VIA ASIAGO, 2 00195 ROMA presso il di- fensore avv. RAMILLI IRENE
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
All'udienza del 16.4.2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AT in epigrafe, con citazione notifi-
cata il 15.9.2021, conveniva e Controparte_2
per ivi sentire accertare e di- Controparte_1
chiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto
20.7.2018 rep. n. 11117 racc. n. 8214 per Notar
[...]
registrato a Bari il 6.8.2018 e Persona_1
trascritto in pari data ai nn. 37439/27102, con il quale debitrice della AT, Controparte_2
ha donato alla figlia “il seguente Controparte_1
immobile, facente parte del complesso immobiliare
2 denominato 'Gran Paradiso' sito in Valenzano (BA)
alla via Tiziano n. 35”. Asseriva che con sen-
tenza 10.12.2019 R.F. n. 164, il Tribunale di Bari
dichiarò il fallimento della Da Parte_1
indagini effettuate dalla curatela è risultato che amministratore unico e legale rap- Controparte_2
presentante dalla costituzione della società fino al 13.3.2018 allorché fu sostituita dal marito nel periodo che ha preceduto la Controparte_3
dichiarazione di fallimento si è artatamente spo-
gliata dell'unico bene di sua proprietà,
all'evidente scopo di sottrarlo alla garanzia pa-
trimoniale, prima, e ai creditori della fallita,
poi.
Le convenute si costituivano con comparsa
11.1.2022, chiedendo, in via preliminare, la so- spensione del procedimento de quo “nelle more dell'emananda decisione sull'azione di responsabi-
lità” di cui al processo n. 11934/2021 R.G. promos-
so dalla concludente in danno (anche) di Parte_2
per responsabilità gestoria della
[...] Parte_1
e, nel merito, il rigetto della domanda per
[...]
le ragioni ivi illustrate.
Rigettata l'istsnza di sospensione ed acquisi-
ti documenti;
precisate le conclusioni in modo con-
3 forme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Si deve premettere che in tema di azione revo-
catoria ordinaria, l'art. 2901 c. c. rileva una no-
zione lata di 'credito', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non per-
segue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, com-
presi quelli meramente eventuali» (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 12144 del 29/10/1999, Rv. 530822; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295
- 01), onde «ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo suffi-
ciente una ragione di credito anche eventuale»
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998,
Rv. 512743), a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purché
non si tratti di pretese che si rivelino 'prima fa-
cie' pretestuose.
Nella specie a fondamento della prospettazione
4 del credito la curatela illustra e documenta:
- la perizia 14.6.2021 del dott. il Per_2
quale, da un lato, ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione di responsabilità
nei confronti dell'amministratore unico e rap-
presentante legale per avere Controparte_2
costei, in concorso col marito _4
, esposto “nel bilancio 2016 un debito
[...]
erariale inferiore a quello effettivo” e oc-
cultato “la reale esistenza patrimoniale che avrebbe reso necessari interventi sul capitale ovvero lo scioglimento anticipato”; dall'altro lato, ha quantificato in € 346.965,87
“l'aggravamento del dissesto pari alle perdite gestionali dichiarate per l'esercizio 2017”;
- il decreto 21.5.2021, col quale il GIP presso il Tribunale di Bari ha disposto “procedersi con giudizio immediato” nei confronti dei co-
niugi - per avere cagionato CP_1 CP_2
“per effetto di operazioni dolose il fallimen-
to della società; ciò in quanto omettevano si-
stematicamente il pagamento delle imposte sino a raggiungere una debitoria complessiva di €
1.460.000,00 anche per effetto di sanzioni e interessi che erodevano completamente il pa-
5 trimonio societario” (doc. 5);
- la citazione notificata il 15/24.9.2021,
iscritta sotto il n. 11934/2021 R.G. (G.U.
dott.ssa Simone - pross. ud. per p.c.
3.7.2025), con la quale la AT ha chiesto condannarsi, tra l'altro, la al pa- CP_2
gamento in suo favore dei suddetti €
346.965,87, oltre interessi e danno da svalu-
tazione monetaria.
In questa prospettiva le ragioni addotte dalla convenuta in relazione all'infondatezza dell'azione di responsabilità appaiono del tutto recessive e comunque potranno se del caso essere riconosciute nella sede competente, non essendovi peraltro alcun valore espropriativo della domanda e della sentenza di cui all'art. 2901 c.c..
Gli altri presupposti dell'azione revocatoria risultano incontestati.
In ogni caso in tema di azione revocatoria or-
dinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione,
la totale compromissione della consistenza patrimo-
niale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfa-
zione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del de-
6 bitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfa-
re ampiamente le ragioni del creditore.
L'atto impugnato determina la sostanziale di-
smissione di tutto il patrimonio della debitrice,
sicché la prova della consapevolezza del pregiudi-
zio è in re ipsa. In ogni caso si considerano:
- la messa in liquidazione volontaria della società
di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del 20.7.2018;
- la contestualità della stipula dell'atto revocan-
do, 20.7.2018;
- l'immobile oggetto della donazione da parte di madre, ad fi- Controparte_2 Controparte_1
glia, “sito in Valenzano (BA) alla via Tiziano n.
35”;
- la comune residenza della donante e della donata-
ria proprio “in Valenzano (BA) alla via Tiziano n.
35” (cfr. epigrafe comparsa di costituzione).
Tali argomenti appaiono dirimenti rispetto al-
la suggestiva ma insufficiente considerazione che,
trattandosi della revocabilità di un atto di dispo-
sizione del luglio del 2018, se il credito/debito
7 nei confronti della società (o del ceto creditorio)
è in fase tuttora di accertamento, non si potrebbe sostenere la “dolosa preordinazione” della Pt_3
[...
a pregiudicare il soddisfacimento di un credito da “pregiudizio” di cui essa neanche poteva sospet-
tare l'esistenza.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'Erario in forza dell'art. 146 TUSG.
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 1.869,00 mo:
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare € 8.991,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta, così provvede:
8 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2910 c.c. l'atto 20.7.2018 rep.
n. 11117 racc. n. 8214 per Notar Persona_3
registrato a Bari il 6.8.2018 e trascritto in pari data ai nn. 37439/27102;
2) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che li-
quida in € 545,00 per esborsi ed € 8.991,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 08/07/2025 .
Il G.U.
Dott. Giuseppe Rana
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione
Quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 11904
dell'anno 2021
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
SCHITTULLI ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA
PRINCIPE AMEDEO N.25 70100 BARI presso il difensore avv. SCHITTULLI ANGELO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RAMILLI IRENE, elettivamente domiciliato in VIA ASIAGO, 2 00195 ROMA presso il difensore avv. RAMILLI IRENE
1 (C.F. ), con il pa- Controparte_2 C.F._2 trocinio dell'avv. RAMILLI IRENE, elettivamente do- miciliato in VIA ASIAGO, 2 00195 ROMA presso il di- fensore avv. RAMILLI IRENE
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
All'udienza del 16.4.2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AT in epigrafe, con citazione notifi-
cata il 15.9.2021, conveniva e Controparte_2
per ivi sentire accertare e di- Controparte_1
chiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto
20.7.2018 rep. n. 11117 racc. n. 8214 per Notar
[...]
registrato a Bari il 6.8.2018 e Persona_1
trascritto in pari data ai nn. 37439/27102, con il quale debitrice della AT, Controparte_2
ha donato alla figlia “il seguente Controparte_1
immobile, facente parte del complesso immobiliare
2 denominato 'Gran Paradiso' sito in Valenzano (BA)
alla via Tiziano n. 35”. Asseriva che con sen-
tenza 10.12.2019 R.F. n. 164, il Tribunale di Bari
dichiarò il fallimento della Da Parte_1
indagini effettuate dalla curatela è risultato che amministratore unico e legale rap- Controparte_2
presentante dalla costituzione della società fino al 13.3.2018 allorché fu sostituita dal marito nel periodo che ha preceduto la Controparte_3
dichiarazione di fallimento si è artatamente spo-
gliata dell'unico bene di sua proprietà,
all'evidente scopo di sottrarlo alla garanzia pa-
trimoniale, prima, e ai creditori della fallita,
poi.
Le convenute si costituivano con comparsa
11.1.2022, chiedendo, in via preliminare, la so- spensione del procedimento de quo “nelle more dell'emananda decisione sull'azione di responsabi-
lità” di cui al processo n. 11934/2021 R.G. promos-
so dalla concludente in danno (anche) di Parte_2
per responsabilità gestoria della
[...] Parte_1
e, nel merito, il rigetto della domanda per
[...]
le ragioni ivi illustrate.
Rigettata l'istsnza di sospensione ed acquisi-
ti documenti;
precisate le conclusioni in modo con-
3 forme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Si deve premettere che in tema di azione revo-
catoria ordinaria, l'art. 2901 c. c. rileva una no-
zione lata di 'credito', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non per-
segue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, com-
presi quelli meramente eventuali» (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 12144 del 29/10/1999, Rv. 530822; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295
- 01), onde «ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo suffi-
ciente una ragione di credito anche eventuale»
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998,
Rv. 512743), a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purché
non si tratti di pretese che si rivelino 'prima fa-
cie' pretestuose.
Nella specie a fondamento della prospettazione
4 del credito la curatela illustra e documenta:
- la perizia 14.6.2021 del dott. il Per_2
quale, da un lato, ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione di responsabilità
nei confronti dell'amministratore unico e rap-
presentante legale per avere Controparte_2
costei, in concorso col marito _4
, esposto “nel bilancio 2016 un debito
[...]
erariale inferiore a quello effettivo” e oc-
cultato “la reale esistenza patrimoniale che avrebbe reso necessari interventi sul capitale ovvero lo scioglimento anticipato”; dall'altro lato, ha quantificato in € 346.965,87
“l'aggravamento del dissesto pari alle perdite gestionali dichiarate per l'esercizio 2017”;
- il decreto 21.5.2021, col quale il GIP presso il Tribunale di Bari ha disposto “procedersi con giudizio immediato” nei confronti dei co-
niugi - per avere cagionato CP_1 CP_2
“per effetto di operazioni dolose il fallimen-
to della società; ciò in quanto omettevano si-
stematicamente il pagamento delle imposte sino a raggiungere una debitoria complessiva di €
1.460.000,00 anche per effetto di sanzioni e interessi che erodevano completamente il pa-
5 trimonio societario” (doc. 5);
- la citazione notificata il 15/24.9.2021,
iscritta sotto il n. 11934/2021 R.G. (G.U.
dott.ssa Simone - pross. ud. per p.c.
3.7.2025), con la quale la AT ha chiesto condannarsi, tra l'altro, la al pa- CP_2
gamento in suo favore dei suddetti €
346.965,87, oltre interessi e danno da svalu-
tazione monetaria.
In questa prospettiva le ragioni addotte dalla convenuta in relazione all'infondatezza dell'azione di responsabilità appaiono del tutto recessive e comunque potranno se del caso essere riconosciute nella sede competente, non essendovi peraltro alcun valore espropriativo della domanda e della sentenza di cui all'art. 2901 c.c..
Gli altri presupposti dell'azione revocatoria risultano incontestati.
In ogni caso in tema di azione revocatoria or-
dinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione,
la totale compromissione della consistenza patrimo-
niale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfa-
zione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del de-
6 bitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfa-
re ampiamente le ragioni del creditore.
L'atto impugnato determina la sostanziale di-
smissione di tutto il patrimonio della debitrice,
sicché la prova della consapevolezza del pregiudi-
zio è in re ipsa. In ogni caso si considerano:
- la messa in liquidazione volontaria della società
di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del 20.7.2018;
- la contestualità della stipula dell'atto revocan-
do, 20.7.2018;
- l'immobile oggetto della donazione da parte di madre, ad fi- Controparte_2 Controparte_1
glia, “sito in Valenzano (BA) alla via Tiziano n.
35”;
- la comune residenza della donante e della donata-
ria proprio “in Valenzano (BA) alla via Tiziano n.
35” (cfr. epigrafe comparsa di costituzione).
Tali argomenti appaiono dirimenti rispetto al-
la suggestiva ma insufficiente considerazione che,
trattandosi della revocabilità di un atto di dispo-
sizione del luglio del 2018, se il credito/debito
7 nei confronti della società (o del ceto creditorio)
è in fase tuttora di accertamento, non si potrebbe sostenere la “dolosa preordinazione” della Pt_3
[...
a pregiudicare il soddisfacimento di un credito da “pregiudizio” di cui essa neanche poteva sospet-
tare l'esistenza.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'Erario in forza dell'art. 146 TUSG.
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 1.869,00 mo:
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare € 8.991,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta, così provvede:
8 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2910 c.c. l'atto 20.7.2018 rep.
n. 11117 racc. n. 8214 per Notar Persona_3
registrato a Bari il 6.8.2018 e trascritto in pari data ai nn. 37439/27102;
2) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che li-
quida in € 545,00 per esborsi ed € 8.991,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 08/07/2025 .
Il G.U.
Dott. Giuseppe Rana
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