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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE REL.
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3174/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VECCHIETTI ALESSANDRA, presso Parte_1 cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo
Per parte resistente
Contumace
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Ivrea (TO) il 24/03/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ivrea (TO) (atto n. 8, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/06/2018.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1058/2023 emessa dal Tribunale di
Ivrea (To), passata in giudicato in data 15/02/2024.
Con ricorso depositato il 14/02/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
Con decreto del 28/02/2025 il Giudice Relatore fissava udienza di comparizione delle parti al 24/09/2025.
All'esito dell'udienza, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente, che confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo precisando che il sig. non avesse mai adempiuto CP_1 all'obbligo economico, rinunciando, altresì, alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.; la parte convenuta, non costituita, non compariva. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. pagina 2 di 4 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene che possano essere confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, posto che non risultano circostante sopravvenute che rendono necessaria una modifica delle stesse.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia di provvedere alle incombenze di legge;
Affida con modalità rafforzate la figlia alla madre signora , disponendo Parte_1 che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le modalità che saranno dettate dai Servizi Sociali, cui il padre potrà rivolgersi ove intendesse ristabilire i rapporti con la figlia, in caso di positivo esperimento sino ad una ampia liberalizzazione durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21; - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua; - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive due fine settimana con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); - dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai 3 giorni senza alternanza tra i genitori, alla minore sia assicurata la possibilità di contattare con telefono/videochiamata il genitore non assegnatario della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
pagina 3 di 4 Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre, il signor orrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1 della figlia, l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per un'attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di
Ivrea.”
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE REL.
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3174/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VECCHIETTI ALESSANDRA, presso Parte_1 cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo
Per parte resistente
Contumace
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Ivrea (TO) il 24/03/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ivrea (TO) (atto n. 8, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/06/2018.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1058/2023 emessa dal Tribunale di
Ivrea (To), passata in giudicato in data 15/02/2024.
Con ricorso depositato il 14/02/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
Con decreto del 28/02/2025 il Giudice Relatore fissava udienza di comparizione delle parti al 24/09/2025.
All'esito dell'udienza, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente, che confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo precisando che il sig. non avesse mai adempiuto CP_1 all'obbligo economico, rinunciando, altresì, alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.; la parte convenuta, non costituita, non compariva. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. pagina 2 di 4 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene che possano essere confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, posto che non risultano circostante sopravvenute che rendono necessaria una modifica delle stesse.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia di provvedere alle incombenze di legge;
Affida con modalità rafforzate la figlia alla madre signora , disponendo Parte_1 che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le modalità che saranno dettate dai Servizi Sociali, cui il padre potrà rivolgersi ove intendesse ristabilire i rapporti con la figlia, in caso di positivo esperimento sino ad una ampia liberalizzazione durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21; - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua; - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive due fine settimana con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); - dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai 3 giorni senza alternanza tra i genitori, alla minore sia assicurata la possibilità di contattare con telefono/videochiamata il genitore non assegnatario della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
pagina 3 di 4 Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre, il signor orrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1 della figlia, l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per un'attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di
Ivrea.”
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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