TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7783/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONATELLA RUSSO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Villarbasse (TO) Via Rivoli n. 54,
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: dichiarare anche con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto dai coniugi e con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
data 17.09.2005 in Villarbasse (TO) - Anno 2005 – Parte II – Serie A – n. 8, ordinando all'Ufficiale
pagina 1 di 7 dello Stato Civile del Comune di Villarbasse (TO) di trascrivere la sentenza e di adempiere a tutti i
relativi incombenti previsti dalla legge;
- disporre a favore della SI.ra l'affidamento esclusivo dei figli minori e Parte_1 Per_1
per le ragioni esposte in atto con collocazione e confermare la collocazione e la residenza Per_2
anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre;
- Prevedere che il padre possa tenere con sé i figli minori e (rispettivamente di Per_1 Per_2
diciassette e quasi quattordici anni) secondo le loro esigenze e rispettando la loro volontà
compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi;
- stabilire che per il contributo al mantenimento ordinario dei figli e il SI. Per_1 Per_2 CP_1
corrisponda alla SI.ra l'importo mensile di € 700,00 anticipatamente
[...] Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50%
delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche sportive e ricreative, spese necessarie o
concordate e in ogni caso documentate.
- stabilire che la SI.ra parteciperà anch'ella al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie come sopra specificate e in ogni caso entrambi i genitori osserveranno quanto previsto
dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016;
- stabilire, considerato che i minori vivono stabilmente con la mamma e non frequentano il papà né si
recano presso la di lui abitazione, che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito
dalla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1 Parte_1
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, con ogni arredo che la compone, sita in Villarbasse
(TO), Via Rivoli 38 a favore della SI.ra , presso la quale è collocata la prole. Parte_1
In via istruttoria:
- Ai sensi dell'art. 473 bis 4 primo comma c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, e ove ritenuto
necessario, si chiede che il Giudice Voglia disporre l'ascolto dei minori e Persona_3 Per_4
, secondo le modalità che riterrà più opportune a loro tutela.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
VILLARBASSE, il 17/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE
(atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 24/03/2007 e il 26/06/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 16/12/2020.
Con ricorso depositato il 06/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 17/02/2025 la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito il Giudice delegato dichiarava la contumacia di parte convenuta e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Affidamento dei figli minori/assegnazione casa famigliare
Deve preliminarmente darsi atto che, nelle more del procedimento, la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne, di talché nulla deve disporsi circa il suo affidamento e le visite della stessa con i genitori.
pagina 3 di 7 Quanto a , il Collegio ritiene superfluo il suo ascolto alla luce di quanto emerge dalle relazioni Per_2
dei servizi sociali che già hanno provveduto a sentirlo.
Ciò chiarito, la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo del figlio è fondata nei Per_2
termini che seguono.
Parte ricorrente ha allegato come i figli non vedano il padre da molto tempo. Il figlio non vuole Per_2
avere contatti con lui, solamente la figlia lo sente ogni tanto. Il sig. avrebbe un grave Per_1 CP_1
problema di dipendenza da sostanze alcoliche, non ha più contatti con la signora , né si Pt_1
occupa della crescita morale e materiale dei figli e del loro mantenimento.
La relazione dei Servizi sociali ha confermato le affermazioni della ricorrente.
Nella stessa si legge che la ricorrente si occupa integralmente dei figli, “che il sig. non CP_1
riconosce di avere un problema con l'alcol né che questo possa compromettere il rapporto con i suoi
figli. Il loro rapporto è perlopiù distante, il sig. non racconta di momenti significativi avuti con CP_1
e nell'ultimo periodo, a parte le due fiere di paese, non prendendo di fatto posizione sul Per_1 Per_2
ricorso presentato dalla ex moglie”. Si legge altresì, con riferimento al sig. , che “la situazione CP_1
attuale non lo turba più di tanto, 'gli va bene tutto', non gli piace che le cose siano andate male e
soprattutto non gli va giù che sua moglie sia cambiata dopo la prima gravidanza. Tuttavia, dichiara
che 'si vuole divertire' e adesso che è da solo 'si fa i cazzi suoi' e ha più tempo per divertirsi”.
Sussistono pertanto idonei elementi per ritenere provato non solo il disinteresse del padre alle sorti del minore, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe lo stesso a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il padre assente e, quindi,
difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore del figlio.
Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo del minore alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore al Controparte_1
momento non contestate, da tempo trascura la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento. In ogni caso, fermo restando il diritto- dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di pagina 4 di 7 maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”.
Conseguentemente il minore deve avere collocazione prevalente e residenza presso la madre alla quale deve dunque essere assegnata la casa coniugale.
Le visite tra il minore ed il padre potranno riprendere, laddove quest'ultimo si mostri interessato,
secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
Deve quindi essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva.
Mantenimento dei minori
In assenza di prova circa mutamenti rilevanti nelle condizioni reddituali dei coniugi rispetto all'epoca dell'omologa della separazione consensuale (2020), deve confermarsi la cifra in allora prevista a titolo di mantenimento dei figli, come da richiesta della ricorrente.
Il sig. dovrà pertanto versare, a titolo di mantenimento dei figli, alla signora Controparte_1 [...]
la somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Torino.
Considerato che il minore vive stabilmente con la madre e non frequenta il padre, considerato anche il disposto affidamento esclusivo alla madre, l'assegno unico e universale per i figli dovrà essere percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. Parte_1
Spese di lite
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 7 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono
[...] Controparte_1
indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA in via esclusiva il figlio minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica Per_2
dello stesso presso l'abitazione della madre.
ASSEGNA la casa coniugale con ogni arredo che la compone, sita in Villarbasse (TO), Via Rivoli 38,
alla SI.ra , presso la quale è collocata la prole. Parte_1
DISPONE che il padre, laddove interessato, possa riprendere gli incontri con il figlio minore secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di
Controparte_2
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 700,00 (350,00 per ogni figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
DISPONE che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla SI.ra nella misura Parte_1
del 100%.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai Controparte_1 Parte_1
sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 6 di 7 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7783/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONATELLA RUSSO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Villarbasse (TO) Via Rivoli n. 54,
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: dichiarare anche con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto dai coniugi e con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
data 17.09.2005 in Villarbasse (TO) - Anno 2005 – Parte II – Serie A – n. 8, ordinando all'Ufficiale
pagina 1 di 7 dello Stato Civile del Comune di Villarbasse (TO) di trascrivere la sentenza e di adempiere a tutti i
relativi incombenti previsti dalla legge;
- disporre a favore della SI.ra l'affidamento esclusivo dei figli minori e Parte_1 Per_1
per le ragioni esposte in atto con collocazione e confermare la collocazione e la residenza Per_2
anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre;
- Prevedere che il padre possa tenere con sé i figli minori e (rispettivamente di Per_1 Per_2
diciassette e quasi quattordici anni) secondo le loro esigenze e rispettando la loro volontà
compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi;
- stabilire che per il contributo al mantenimento ordinario dei figli e il SI. Per_1 Per_2 CP_1
corrisponda alla SI.ra l'importo mensile di € 700,00 anticipatamente
[...] Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50%
delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche sportive e ricreative, spese necessarie o
concordate e in ogni caso documentate.
- stabilire che la SI.ra parteciperà anch'ella al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie come sopra specificate e in ogni caso entrambi i genitori osserveranno quanto previsto
dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016;
- stabilire, considerato che i minori vivono stabilmente con la mamma e non frequentano il papà né si
recano presso la di lui abitazione, che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito
dalla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1 Parte_1
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, con ogni arredo che la compone, sita in Villarbasse
(TO), Via Rivoli 38 a favore della SI.ra , presso la quale è collocata la prole. Parte_1
In via istruttoria:
- Ai sensi dell'art. 473 bis 4 primo comma c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, e ove ritenuto
necessario, si chiede che il Giudice Voglia disporre l'ascolto dei minori e Persona_3 Per_4
, secondo le modalità che riterrà più opportune a loro tutela.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
VILLARBASSE, il 17/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE
(atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 24/03/2007 e il 26/06/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 16/12/2020.
Con ricorso depositato il 06/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza del 17/02/2025 la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito il Giudice delegato dichiarava la contumacia di parte convenuta e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Affidamento dei figli minori/assegnazione casa famigliare
Deve preliminarmente darsi atto che, nelle more del procedimento, la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne, di talché nulla deve disporsi circa il suo affidamento e le visite della stessa con i genitori.
pagina 3 di 7 Quanto a , il Collegio ritiene superfluo il suo ascolto alla luce di quanto emerge dalle relazioni Per_2
dei servizi sociali che già hanno provveduto a sentirlo.
Ciò chiarito, la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo del figlio è fondata nei Per_2
termini che seguono.
Parte ricorrente ha allegato come i figli non vedano il padre da molto tempo. Il figlio non vuole Per_2
avere contatti con lui, solamente la figlia lo sente ogni tanto. Il sig. avrebbe un grave Per_1 CP_1
problema di dipendenza da sostanze alcoliche, non ha più contatti con la signora , né si Pt_1
occupa della crescita morale e materiale dei figli e del loro mantenimento.
La relazione dei Servizi sociali ha confermato le affermazioni della ricorrente.
Nella stessa si legge che la ricorrente si occupa integralmente dei figli, “che il sig. non CP_1
riconosce di avere un problema con l'alcol né che questo possa compromettere il rapporto con i suoi
figli. Il loro rapporto è perlopiù distante, il sig. non racconta di momenti significativi avuti con CP_1
e nell'ultimo periodo, a parte le due fiere di paese, non prendendo di fatto posizione sul Per_1 Per_2
ricorso presentato dalla ex moglie”. Si legge altresì, con riferimento al sig. , che “la situazione CP_1
attuale non lo turba più di tanto, 'gli va bene tutto', non gli piace che le cose siano andate male e
soprattutto non gli va giù che sua moglie sia cambiata dopo la prima gravidanza. Tuttavia, dichiara
che 'si vuole divertire' e adesso che è da solo 'si fa i cazzi suoi' e ha più tempo per divertirsi”.
Sussistono pertanto idonei elementi per ritenere provato non solo il disinteresse del padre alle sorti del minore, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe lo stesso a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il padre assente e, quindi,
difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore del figlio.
Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo del minore alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore al Controparte_1
momento non contestate, da tempo trascura la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento. In ogni caso, fermo restando il diritto- dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di pagina 4 di 7 maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”.
Conseguentemente il minore deve avere collocazione prevalente e residenza presso la madre alla quale deve dunque essere assegnata la casa coniugale.
Le visite tra il minore ed il padre potranno riprendere, laddove quest'ultimo si mostri interessato,
secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
Deve quindi essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva.
Mantenimento dei minori
In assenza di prova circa mutamenti rilevanti nelle condizioni reddituali dei coniugi rispetto all'epoca dell'omologa della separazione consensuale (2020), deve confermarsi la cifra in allora prevista a titolo di mantenimento dei figli, come da richiesta della ricorrente.
Il sig. dovrà pertanto versare, a titolo di mantenimento dei figli, alla signora Controparte_1 [...]
la somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Torino.
Considerato che il minore vive stabilmente con la madre e non frequenta il padre, considerato anche il disposto affidamento esclusivo alla madre, l'assegno unico e universale per i figli dovrà essere percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. Parte_1
Spese di lite
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 7 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono
[...] Controparte_1
indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA in via esclusiva il figlio minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica Per_2
dello stesso presso l'abitazione della madre.
ASSEGNA la casa coniugale con ogni arredo che la compone, sita in Villarbasse (TO), Via Rivoli 38,
alla SI.ra , presso la quale è collocata la prole. Parte_1
DISPONE che il padre, laddove interessato, possa riprendere gli incontri con il figlio minore secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di
Controparte_2
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 700,00 (350,00 per ogni figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
DISPONE che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla SI.ra nella misura Parte_1
del 100%.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai Controparte_1 Parte_1
sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 6 di 7 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7