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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12985 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39605, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Parte_1 C.F._1
Carosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito a Roma, in via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
La sig.ra agiva in proprio e in qualità di erede dei sig.ri Parte_1 [...]
, e in virtù dei seguenti Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 legami di parentela: l'attrice affermava di essere la figlia del sig. Parte_1
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nonché la nipote dei sig.ri e Persona_4 Persona_1 Persona_2
. Al fine di provare i rapporti di parentela parte attrice produceva Persona_3 la seguente documentazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.21 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, la documentazione rilasciata dalla
Comunità ebraica di Roma e dal CDEC e, infine, l'atto di nascita dell'attrice.
Parte attrice narrava che i suoi parenti erano stati arrestati a Rodi il 23/07/1944 e deportati ad Auschwitz in data 16/08/1944, dove erano stati giustiziati dalle forze del Terzo Reich il 24.08.1944. chiedeva, pertanto, iure hereditatis il risarcimento dei danni subiti dal Parte_1 proprio padre, , e dai propri nonni, Persona_4 Persona_1 Persona_2
e nonché iure proprio il risarcimento dei relativi danni da Persona_3 perdita parentale. Al fine di provare i suddetti fatti, parte attrice produceva la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea.
In conclusione, l'attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa, personalmente ed in qualità di eredi, avevano subito in seguito alla persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio e, conseguentemente, condannare le stesse ad un equo risarcimento non inferiore ad
€200.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del
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termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il difetto di prova relativamente alla qualità di erede dell'attrice. La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, la genericità e contraddittorietà dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dai de cuius e alla loro quantificazione.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 15/01/2024, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 4/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
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di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda l'arresto e la deportazione di civili sussiste l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per
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intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace
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al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art.2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere iure hereditatis il risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal proprio padre, e dai propri Persona_4 nonni, e nonché iure proprio Persona_1 Persona_2 Persona_3 per il risarcimento dei relativi danni da perdita parentale.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
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Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attrice, iure hereditatis, per la mancata retribuzione dei de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Pertanto, la domanda è rigettata avuto riguardo a tale voce di danno.
E) La liquidazione del danno.
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni in materia di legittimazione attiva. Parte attrice ha affermato di agire in proprio e in qualità di erede dei sig.ri Persona_1
e in virtù dei seguenti legami di Persona_2 Persona_3 Persona_4 parentela: in qualità di figlia del sig. nonché di nipote dei sig.ri Persona_4
e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la già menzionata qualità rappresenta un elemento costitutivo della domanda. Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione degli originari titolari del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attrice. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
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c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
1) Cdec di Persona_5
2) Cdec di;
Persona_4
3) Cdec di Persona_6
4) Cdec di Parte_1
5) Cdec di Persona_7
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.21 e 47 del d.p.r. 445 del
28.12.2000;
7) Certificato di appartenenza alla Comunità Ebraica di Coen Diana;
8) Estratto per riassunto dell'atto di nascita di Parte_1
9) Certificato di appartenenza alla Comunità ebraica di Limentani Rosa;
10) Certificato di morte di;
Persona_4
11) Certificato di appartenenza alla Comunità ebraica di Coen Rahamin.
Ai fini della prova della qualità di erede in capo all'attrice, si osserva Parte_1 quanto segue. Risulta provato il decesso di in seguito alla Persona_4 produzione del relativo certificato di morte nonché il legame di parentela intercorrente tra quest'ultimo e posto che, dall'atto di nascita Parte_1 prodotto, ella risulta essere la figlia di . Persona_4
Tuttavia, avuto riguardo alla prova del rapporto di parentela intercorrente tra l'attrice e e nonché alla relativa Persona_1 Persona_2 Persona_3 sua qualità di erede, non è stata depositata alcuna certificazione anagrafica ufficiale né uno stato di famiglia storico né un certificato di residenza. Parte attrice ha allegato a tale riguardo unicamente l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Come ampiamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta dichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018,
n.11276; Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto
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dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede. Inoltre, si osserva che ai fini della prova della qualità di erede non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma né dal CDEC, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti dalle vittime in seguito alla loro deportazione.
Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519). Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; Cass., n. 210/2021).
Dunque, posto che nel presente giudizio l'attrice non ha provato la asserita qualità di erede di e questo giudice Persona_1 Persona_2 Persona_3 rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato relativamente alla richiesta di risarcimento del danno subito da costoro. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda avanzata iure hereditatis in qualità di erede delle predette vittime.
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È rigettata, altresì, la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale avanzata dall'attrice in seguito alla perdita dei nonni, Persona_1 Per_2
e Invero, questi ultimi sono deceduti ad Auschwitz in
[...] Persona_3 data 16/08/1944, come attestato dal Centro di documentazione ebraica. L'attrice, invece, come provato dal certificato di nascita prodotto, è nata il [...] e, pertanto, successivamente al decesso dei nonni. Come affermato dalla Corte di cassazione, il risarcimento del danno da perdita parentale può essere riconosciuto ai nipoti soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. n.23632/2019).
Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela che, nel caso di specie, non risulta comunque provato. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno- conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dalla nipote delle vittime in quanto l'attrice è nata quando i nonni erano già deceduti da diversi anni. Ne discende il rigetto nel merito della domanda avanzata dall'attrice iure proprio per la perdita parentale dei nonni.
Al contrario, essendo stata fornita la prova del legame di parentela tra l'attrice e il padre, si può procedere alla liquidazione del risarcimento del Persona_4 danno non patrimoniale subito da quest'ultimo e richiesto iure hereditatis da Pt_1
Il de cuius, come risulta dal CDEC e dall'atto di morte, è stato deportato,
[...] detenuto ad Auschwitz dal 16/08/1944 al 04/05/1945 e ha fatto ritorno in patria il
1°/07/1945. è poi deceduto molti anni dopo, in data 16/01/2009. Persona_4
Pertanto, può essere riconosciuto con una liquidazione equitativa ex artt.1226 e
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2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita dal de cuius a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza per circa 9 mesi nel campo di prigionia, il quale può essere equitativamente liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio della figlia, odierna attrice. Il fatto illecito in questione risulta provato, come anticipato, dalla documentazione
CDEC prodotta.
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attrice o dai suoi danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonchè a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita nel dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e dichiara sussistente la responsabilità della CP_1 Controparte_1 convenuta contumace, per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di;
per l'effetto condanna la Persona_4 Controparte_1 al risarcimento del danno subìto da quest'ultimo, in favore di
[...]
(in qualità di erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi Parte_1 legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00, solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede di;
Persona_4
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano (anche in ragione del parziale accoglimento) in €3.000,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93
c.p.c., oltre spese generali (15%); le spese sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39605, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Parte_1 C.F._1
Carosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito a Roma, in via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
La sig.ra agiva in proprio e in qualità di erede dei sig.ri Parte_1 [...]
, e in virtù dei seguenti Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 legami di parentela: l'attrice affermava di essere la figlia del sig. Parte_1
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nonché la nipote dei sig.ri e Persona_4 Persona_1 Persona_2
. Al fine di provare i rapporti di parentela parte attrice produceva Persona_3 la seguente documentazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.21 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, la documentazione rilasciata dalla
Comunità ebraica di Roma e dal CDEC e, infine, l'atto di nascita dell'attrice.
Parte attrice narrava che i suoi parenti erano stati arrestati a Rodi il 23/07/1944 e deportati ad Auschwitz in data 16/08/1944, dove erano stati giustiziati dalle forze del Terzo Reich il 24.08.1944. chiedeva, pertanto, iure hereditatis il risarcimento dei danni subiti dal Parte_1 proprio padre, , e dai propri nonni, Persona_4 Persona_1 Persona_2
e nonché iure proprio il risarcimento dei relativi danni da Persona_3 perdita parentale. Al fine di provare i suddetti fatti, parte attrice produceva la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea.
In conclusione, l'attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa, personalmente ed in qualità di eredi, avevano subito in seguito alla persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio e, conseguentemente, condannare le stesse ad un equo risarcimento non inferiore ad
€200.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del
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termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il difetto di prova relativamente alla qualità di erede dell'attrice. La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, la genericità e contraddittorietà dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dai de cuius e alla loro quantificazione.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 15/01/2024, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 4/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
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di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda l'arresto e la deportazione di civili sussiste l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per
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intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace
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al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art.2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere iure hereditatis il risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal proprio padre, e dai propri Persona_4 nonni, e nonché iure proprio Persona_1 Persona_2 Persona_3 per il risarcimento dei relativi danni da perdita parentale.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
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Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attrice, iure hereditatis, per la mancata retribuzione dei de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Pertanto, la domanda è rigettata avuto riguardo a tale voce di danno.
E) La liquidazione del danno.
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni in materia di legittimazione attiva. Parte attrice ha affermato di agire in proprio e in qualità di erede dei sig.ri Persona_1
e in virtù dei seguenti legami di Persona_2 Persona_3 Persona_4 parentela: in qualità di figlia del sig. nonché di nipote dei sig.ri Persona_4
e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la già menzionata qualità rappresenta un elemento costitutivo della domanda. Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione degli originari titolari del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attrice. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
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c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
1) Cdec di Persona_5
2) Cdec di;
Persona_4
3) Cdec di Persona_6
4) Cdec di Parte_1
5) Cdec di Persona_7
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.21 e 47 del d.p.r. 445 del
28.12.2000;
7) Certificato di appartenenza alla Comunità Ebraica di Coen Diana;
8) Estratto per riassunto dell'atto di nascita di Parte_1
9) Certificato di appartenenza alla Comunità ebraica di Limentani Rosa;
10) Certificato di morte di;
Persona_4
11) Certificato di appartenenza alla Comunità ebraica di Coen Rahamin.
Ai fini della prova della qualità di erede in capo all'attrice, si osserva Parte_1 quanto segue. Risulta provato il decesso di in seguito alla Persona_4 produzione del relativo certificato di morte nonché il legame di parentela intercorrente tra quest'ultimo e posto che, dall'atto di nascita Parte_1 prodotto, ella risulta essere la figlia di . Persona_4
Tuttavia, avuto riguardo alla prova del rapporto di parentela intercorrente tra l'attrice e e nonché alla relativa Persona_1 Persona_2 Persona_3 sua qualità di erede, non è stata depositata alcuna certificazione anagrafica ufficiale né uno stato di famiglia storico né un certificato di residenza. Parte attrice ha allegato a tale riguardo unicamente l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Come ampiamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta dichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018,
n.11276; Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto
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dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede. Inoltre, si osserva che ai fini della prova della qualità di erede non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma né dal CDEC, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti dalle vittime in seguito alla loro deportazione.
Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519). Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; Cass., n. 210/2021).
Dunque, posto che nel presente giudizio l'attrice non ha provato la asserita qualità di erede di e questo giudice Persona_1 Persona_2 Persona_3 rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato relativamente alla richiesta di risarcimento del danno subito da costoro. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda avanzata iure hereditatis in qualità di erede delle predette vittime.
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È rigettata, altresì, la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale avanzata dall'attrice in seguito alla perdita dei nonni, Persona_1 Per_2
e Invero, questi ultimi sono deceduti ad Auschwitz in
[...] Persona_3 data 16/08/1944, come attestato dal Centro di documentazione ebraica. L'attrice, invece, come provato dal certificato di nascita prodotto, è nata il [...] e, pertanto, successivamente al decesso dei nonni. Come affermato dalla Corte di cassazione, il risarcimento del danno da perdita parentale può essere riconosciuto ai nipoti soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. n.23632/2019).
Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela che, nel caso di specie, non risulta comunque provato. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno- conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dalla nipote delle vittime in quanto l'attrice è nata quando i nonni erano già deceduti da diversi anni. Ne discende il rigetto nel merito della domanda avanzata dall'attrice iure proprio per la perdita parentale dei nonni.
Al contrario, essendo stata fornita la prova del legame di parentela tra l'attrice e il padre, si può procedere alla liquidazione del risarcimento del Persona_4 danno non patrimoniale subito da quest'ultimo e richiesto iure hereditatis da Pt_1
Il de cuius, come risulta dal CDEC e dall'atto di morte, è stato deportato,
[...] detenuto ad Auschwitz dal 16/08/1944 al 04/05/1945 e ha fatto ritorno in patria il
1°/07/1945. è poi deceduto molti anni dopo, in data 16/01/2009. Persona_4
Pertanto, può essere riconosciuto con una liquidazione equitativa ex artt.1226 e
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2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita dal de cuius a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza per circa 9 mesi nel campo di prigionia, il quale può essere equitativamente liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio della figlia, odierna attrice. Il fatto illecito in questione risulta provato, come anticipato, dalla documentazione
CDEC prodotta.
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attrice o dai suoi danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonchè a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita nel dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e dichiara sussistente la responsabilità della CP_1 Controparte_1 convenuta contumace, per il crimine contro l'umanità commesso nei confronti di;
per l'effetto condanna la Persona_4 Controparte_1 al risarcimento del danno subìto da quest'ultimo, in favore di
[...]
(in qualità di erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi Parte_1 legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00, solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede di;
Persona_4
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano (anche in ragione del parziale accoglimento) in €3.000,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93
c.p.c., oltre spese generali (15%); le spese sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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