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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/09/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
1) dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
2) dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est
3) dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 938/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] – Parte_1
Frazione Betlemme - Via Borghetto n. 7/, (C.F.: ) – elettivamente C.F._1
domiciliato in SO (TO) – Via Platis n. 2/H presso l'avv. Marilena Alasia che lo rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente
nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Monica Lauretta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Corso
Peschiera n. 337/A, che la rappresenta e difende per delega in atti.
convenuta con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
IN VIA ISTRUTTORIA ferma la pronuncia del Giudice di inammissibilità delle prove per testi
dedotte dalle parti come da ordinanza 10.09.2024, per la sola eventuale ipotesi di rimessione
istruttoria sul ruolo ammettere le prove come dedotte e richieste dal ricorrente nelle memorie ex
art. 183 c.p.c. con le contestazioni tutte nei confronti delle prove avversarie come in atti.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE voglia il Tribunale Ill.mo, in assenza di contestazioni sul
punto, pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato
inter partes e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di SO - Parte II –
Serie A – n. 15 – Anno 1997; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di
provvedere ad ogni incombente di legge, alle seguenti condizioni:
- Dichiarare l'autonomia e l'indipendenza economica dei coniugi come già avvenuto in sede di
separazione consensuale e come confermato in sede Presidenziale.
Per_
- Disporre che il signor corrisponda per la figlia quasi ventisettenne, solo Parte_1
ove comprovata la sua frequentazione universitaria con profitto e comunque non oltre il mese di
dicembre 2025, un assegno di mantenimento di euro 720,00 mensili da corrispondere
direttamente alla signora presso la quale la figlia vive stabilmente, somma Parte_2
suscettibile di rivalutazione monetaria, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo
in atto con il Tribunale di Ivrea.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, ferma la declaratoria di indipendenza dei coniugi, per
Per_ la sola ipotesi in cui nel corso del giudizio fosse confermato che la figlia già formalmente
iscritta fuori corso alla facoltà di giurisprudenza, non ha sostenuto un numero di esami idoneo e
con profitto, ridurre in via immediata l'assegno di mantenimento a favore della stessa ad euro
350,00 mensili, ferma la revoca dell'assegno dal dicembre 2025, vista l'età della beneficiaria ed
anche considerando la riduzione reddittuale del ricorrente.
pagina 2 di 12 RESPINGERE la domanda di un assegno di mantenimento a favore della signora
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi svolti ab origine e ancor più alla Parte_2
luce della sua qualità di erede nelle more del giudizio della madre deceduta a luglio 2024.
RESPINGERE altresì la richiesta di un contributo a carico del signor per il Parte_1
mantenimento di n. 10 gatti e n. 1 pappagallo in quanto infondata in fatto e in diritto e non
suscettibile di provvedimento del Tribunale in mancanza di accordo e fermo il disconoscimento
del ricorrente in relazione alle fotografie prodotte da controparte ed aventi ad oggetto i gatti
ancora asseritamente in vita dopo la separazione del 2014.
In ogni caso con spese di lite anche alla luce delle domande avversarie risultate infondate.”
PER LA CONVENUTA: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere le prove come dedotte e richieste dalla convenuta nelle
memorie ex art. 183 c.p.c. con le contestazioni tutte nei confronti delle prove avversarie come in
atti.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Voglia il Tribunale Ill.mo, in assenza di contestazioni sul punto,
- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato inter
partes e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di SO - Parte II – Serie A –
n. 15 – Anno 1997; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere ad
ogni incombente di legge, alle seguenti condizioni:
- Disporre a favore della IG.ra , un contributo al mantenimento/assegno Parte_2
divorzile a carico del marito della somma di €. 550,00 mensile da corrispondere entro il 5 di ogni
mese, somma automaticamente ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat o nella
veriore somma che la S.V.Ill.ma vorrà ritenere congrua.
Per_
- Disporre l'importo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne non
economicamente indipendente di euro 720,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come
da Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea.
pagina 3 di 12 - Disporre che il padre sostenga il 50% delle spese alimentari, veterinarie e di igiene degli
animali domestici presenti nel nucleo familiare (ad oggi dieci gatti e un pappagallo) e che sono
rimasti presso la madre (come previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino).
In via subordinata:
- Confermare le condizioni previste nella Ordinanza Presidenziale, disponendo l'importo di
Per_ contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente
di euro 720,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del
Tribunale di Ivrea.
- Disporre che il padre sostenga il 50% delle spese alimentari, veterinarie e di igiene degli
animali domestici presenti nel nucleo familiare (ad oggi dieci gatti e un pappagallo) e che sono
rimasti presso la madre (come previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino).
In via di ulteriore subordine:
- Confermare le condizioni previste nella Ordinanza Presidenziale, disponendo l'importo di
Per_ contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente
di euro 720,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del
Tribunale di Ivrea.
In ogni caso, con vittoria di spese chiedendo sin da subito la distrazione delle spese a favore
dell'avv. Monica Lauretta del Foro di Torino.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in SO il 27 aprile 1997,
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 15 Parte II Serie A (doc. 2 di parte ricorrente).
La domanda di divorzio, avanzata da entrambe le parti, è fondata e va quindi accolta.
Ed invero, dalle complessive risultanze di causa, è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni. In particolare, deve osservarsi che:
pagina 4 di 12 a) tra i coniugi è intervenuta separazione personale omologata con decreto del
Tribunale ordinario di Ivrea del 18.2.2015, dopo essere stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 22.1.2015 (doc. 3 di parte ricorrente);
b) risulta il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, dal 22.1.2015
(data dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti nella procedura di separazione personale) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(avvenuto il 28.2.2023);
c) non risulta alcuna interruzione ai sensi dell'art. 3 legge cit.;
d) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce del tenore complessivo delle domande avanzate dalle parti (che hanno chiaramente manifestato l'intenzione di non volersi riconciliare), si può ritenere, infine, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
Per_ II. Dall'unione delle parti è nata la figlia il 21.9.1998.
Le parti discutono circa l'an ed il quantum del contributo al mantenimento della figlia, oltre che dell'assegno divorzile richiesto dalla moglie. Occorre pertanto procedere all'esame delle questioni economiche relative alle istanze formulate in tema di mantenimento.
In sede di separazione la figlia, all'epoca ancora minorenne, era stata affidata in via esclusiva alla madre, disponendosi che il padre versasse alla madre euro 700,00 mensili oltre al 60% per le spese straordinarie.
Tale premessa appare opportuna poichè - secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale - l'assetto economico considerato in occasione della separazione personale può costituire comunque un “indice di riferimento nella misura in cui appaia
idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 11575/2001, Cass.
civ. Sez. 1 sentenza n. 25010/2007); nel caso di specie, peraltro, tale assetto economico era stato concordato tra le parti.
pagina 5 di 12 Va ulteriormente premesso che, l'art. 155 c.c., comma IV°, statuisce le regole concernenti tanto la regolamentazione delle modalità di contribuzione (mantenimento diretto/indiretto), quanto l'entità della stessa (criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento), fissando come imprescindibile il rispetto del principio di proporzionalità, richiamato dagli artt. 147 e 148 c.c.. Ed invero, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito ed alle sue capacità patrimoniali. In applicazione di essa, pertanto, ove necessario, deve essere disposta la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, tenendo conto altresì dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Il quantum di tale contribuzione, va determinato sulla base di una serie di paramenti di riferimento, indicati negli artt. 147, 148, 155, 316 bis c.c., da adattare alle singole fattispecie concrete e che tengano conto della complessiva capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre che del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale.
L'art. 147 c.c. impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri, è costituito non solo dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(art. 148 c.c.). La determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in pagina 6 di 12 costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con provvedimento presidenziale del 1.12.23 è stato disposto che Parte_1
Per_ concorra al mantenimento della figlia con il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 720,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e 60% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
nella parte motiva di tale provvedimento si dà atto che quanto al mantenimento per la figlia, poteva trovare accoglimento la domanda congiunta dei genitori, anche perché in linea con quanto convenuto dalle parti in sede di separazione consensuale. In tale contesto, si evidenziava invece che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda della convenuta volta ad ottenere un contributo al suo mantenimento essendo la moglie dotata di adeguati redditi propri, non gravata di mutuo per la casa di abitazione (a differenza del marito) e titolare di alcuni immobili;
non vi era prova che i redditi delle parti fossero significativamente mutati rispetto al tempo della separazione quando i coniugi avevano concordato che nulla era dovuto dal marito (onerato di un significativo onere per il mantenimento della figlia) alla moglie.
Per_ Per quanto concerne il mantenimento della figlia , il padre ha lamentato il suo attuale reddito inferiore oltre che l'assenza di qualsivoglia esame universitario
Per_ sostenuto da dal 2022 nonché l'esiguo numero di quelli sostenuti fino a tre anni fa;
secondo il padre, inoltre, la figlia si adagerebbe sul cospicuo mantenimento ricevuto e non sarebbe invogliata ad ultimare gli esami. La madre sul punto giustifica tale
Per_ rallentato percorso universitario in ragione dell'onere che si è assunta di assistere la madre invalida, oltre ad occuparsi degli animali domestici;
la convenuta ha infine
Per_ allegato esame di diritto bancario superato da nel giugno 2025.
Per_ Tanto premesso, innegabili i lunghi tempi di nel suo percorso universitario, è
evidente che al momento la stessa si stia impegnando comunque negli studi, ed incontestatamente non si è ancora neanche affacciata nel mondo del lavoro;
inoltre,
pagina 7 di 12 l'entità del mantenimento per la figlia è invariato dal 2015, per cui le esigenze sicuramente maggiori della stessa rispetto a quell'epoca portano a ritenere che non sia la percezione dell'assegno (da parte della madre peraltro) a determinare i tempi dilatati del suo percorso universitario. Il padre, del resto ha proposto anche di continuare a versare il detto importo ma solo fino a dicembre 2025, proposta che appare non accogliibile perché non tiene conto, oltre che dei tempi di ultimazione degli studi, anche di quelli per reperire un lavoro in linea con gli studi effettuati.
Per_ Il Collegio ritiene dunque di confermare il contributo al mantenimento della figlia nell'importo concordato tra le parti, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa, salvo che il mancato traguardo non dipenda da sua colpa grave;
a tal fine la madre dovrà tenere costantemente informato il padre
Per_ dell'andamento del percorso degli studi di .
Per quanto concerne l'entità di tale contributo, va tenuto conto della differente capacità
reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre che degli oneri di cura che comunque gravano quasi esclusivamente sulla madre con cui la figlia vive, non avendo una costante frequentazione invece con il padre.
Dalle complessive risultanze di causa è emerso che:
-il ricorrente ha dichiarato dei redditi per il 2019 di euro 42,394.00; per il 2020 un reddito di euro 40.976,00; per il 2021 un reddito di euro 42.620,00; per il 2023 € 42.191,78 (doc.
35) con uno stipendio di circa euro 2.500 ma che a seguito della rilevata inidoneità al lavoro notturno (allegata dal ricorrente), ridotto a circa euro 1,880 (allega le buste paga del 2024 e 2025). Ha dichiarato inoltre, di essere proprietario di un immobile (acquistato nel 2010) gravato da mutuo che scade il 2035, con rata mensile di euro 270. A seguito del decesso del padre avvenuto nel 2018 ha una quota dell'alloggio in cui vive la madre ed ha ereditato anche circa euro 7.000,00; ha un fondo di investimento (per accantonamento) di circa € 50.000,00 (doc. 34);
-la convenuta ha dichiarato dei redditi per il 2020 di euro 5.975,58; per il 2021 euro
9,943,66; per il 2022 euro 10.513; per il 2023 di euro 11.486,00 di imponibile e per il 2024
pagina 8 di 12 ha allegato un reddito da lavoro di € 11.664,64; è dipendente della ASL TO4 dal 1993, da sempre a tempo parziale con uno stipendio di euro 850,00 aumentato come da busta paga di marzo 2025 ad € 930,17. La convenuta ha allegato la dichiarazione di invalidità
al 67%. La convenuta vive nell'immobile donatole dalla madre dopo la separazione e ha la disponibilità di due garage più un terzo garage non affittato;
ha una casa a
Casalborgone (che riferisce ormai inagibile); sicuramente a seguito del decesso della madre (avvenuto nel 2024) la convenuta ha visto migliorare la propria condizione economico-patrimoniale essendone quantomeno chiamata all'eredità (se non già
accettante come dalla stessa genericamente riferito).
Per_ Alla luce di quanto sopra riportato, appare congruo dunque confermare per il contributo al mantenimento di € 720,00 come peraltro stabilito nell'ordinanza presidenziale su domanda congiunta delle parti.
La convenuta ha chiesto anche che la controparte concorra alle spese per il mantenimento degli animali domestici, domanda che il ha avversato Pt_1
innanzitutto eccependone l'inammissibilità nel presente giudizio e, in ogni caso,
revocando in dubbio che si tratti degli stessi animali (già anziani all'epoca della separazione intervenuta circa 10 anni orsono) di cui si dava conto in sede di separazione consensuale. Ritiene il Collegio che la domanda sia inammissibile nel presente procedimento, in mancanza di accordo tra le parti, trattandosi di definire solo gli obblighi per le parti nascenti dal matrimonio oramai giunto alla pronuncia di
“divorzio”.
La moglie ha chiesto un assegno divorzile di € 550,00, adducendo la differenza tra i redditi delle parti e di avere rinunciato alla sua carriera lavorativa per consentire al marito di poter migliorare la propria, lavorando part-time per occuparsi della famiglia. Il
ricorrente si è opposto a tale richiesta innanzitutto evidenziando che in sede di separazione consensuale del 2015 nessun contributo al mantenimento della moglie era stato concordato essendo Ella dotata di proprio reddito e patrimonio;
il ha Pt_1
inoltre eccepito che la controparte, da sempre lavoratrice part-time, non ha precisato le pagina 9 di 12 scelte professionali cui avrebbe rinunciato e neppure spiegato perché anche con la crescita della figlia mai ha neppure chiesto di lavorare full-time, come sarebbe stato suo onere probatorio (Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866: “E' a carico
del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità
di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato
occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.“). Anche dopo la separazione la aveva mantenuto il part time e nemmeno aveva ritenuto di Pt_2
mettere a reddito gli immobili di cui disponeva come ad es. il box di SO lasciato sfitto (cfr. dichiarazioni al Presidente). Infine, il sostenuto “divario economico” tra le parti (sempre esistito fin dalla separazione) ora era documentalmente diminuito visto il reddito ridotto del ricorrente mentre la signora , proprietaria di diversi Pt_2
immobili senza oneri, aveva titolarità aumentate con la successione materna.
Al riguardo, secondo l'orientamento giurisprudenziale ritenuto condivisibile, il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi
- che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente ( cfr. ex multis ordinanza n. 13919 del 20 maggio 2024).
Nel caso in esame non vi sono quindi né ragioni assistenziali né ragioni perequative e compensative per riconoscere un mantenimento alla convenuta che, come dai dati economico patrimoniali sopra esaminati, è dotata di proprio reddito di recente aumentato (rispetto all'epoca della separazione ed anche dell'ordinanza presidenziale),
ha sempre lavorato part-time ed ha continuato a farlo anche dopo la separazione (epoca in cui entrambi i coniugi avevano evidentemente ritenuto non sussistere i presupposti pagina 10 di 12 per un contributo al mantenimento), ha sempre avuto un patrimonio immobiliare significativo, sicuramente aumentato per l'intervenuto decesso della madre nel 2024
(anche se l'interessata non ha ritenuto di allegare la consistenza dell'asse ereditario materno). Sotto altro profilo, il ricorrente è gravato di un significativo onere per il mantenimento della figlia ed ha allegato una riduzione del suo reddito (per motivi di salute) ma anche di avere ereditato nel 2018 la quota di un immobile (comunque abitato dalla madre) e l'importo di € 7.000,00 a seguito della morte del padre (coeredi madre e fratello).
Per le dette ragioni la domanda della convenuta di assegno divorzile in suo favore non può essere accolta.
III. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
Parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio nonostante richiesta nelle conclusioni definitive espressamente dalla difesa della convenuta e, per il caso ritenuta necessaria, dalla difesa attorea. Sulle istanze istruttorie il giudice si è già pronunciato con provvedimento del 10 settembre 2024 (da intendersi in questa sede richiamato).
IV. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla circostanza che nessuna delle parti ha conseguito un integrale accoglimento di tutte le proprie domande), non è ravvisabile la soccombenza di una parte rispetto all'altra tale da giustificare – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – la condanna alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque integralmente compensate ai sensi dell'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 938/2023 R.G, sentito il
Pubblico Ministero, disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 11 di 12 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato il
27.04.1997 a SO (TO) e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
SO (TO) - Parte II – Serie A – n. 15 – Anno 1997;
2) MANDA alla Cancelleria dell'intestato Tribunale di provvedere alla trasmissione della presente sentenza in copia autentica, quando la stessa sia passata in giudicato,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e successive modificazioni sull'ordinamento dello stato civile;
Per_ 3) DISPONE che concorra al mantenimento della figlia con il Parte_1
versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 720,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal 1.12.23 e al 60% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
4) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta;
5) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 1 agosto 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
1) dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
2) dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est
3) dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 938/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] – Parte_1
Frazione Betlemme - Via Borghetto n. 7/, (C.F.: ) – elettivamente C.F._1
domiciliato in SO (TO) – Via Platis n. 2/H presso l'avv. Marilena Alasia che lo rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente
nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Monica Lauretta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Corso
Peschiera n. 337/A, che la rappresenta e difende per delega in atti.
convenuta con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
IN VIA ISTRUTTORIA ferma la pronuncia del Giudice di inammissibilità delle prove per testi
dedotte dalle parti come da ordinanza 10.09.2024, per la sola eventuale ipotesi di rimessione
istruttoria sul ruolo ammettere le prove come dedotte e richieste dal ricorrente nelle memorie ex
art. 183 c.p.c. con le contestazioni tutte nei confronti delle prove avversarie come in atti.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE voglia il Tribunale Ill.mo, in assenza di contestazioni sul
punto, pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato
inter partes e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di SO - Parte II –
Serie A – n. 15 – Anno 1997; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di
provvedere ad ogni incombente di legge, alle seguenti condizioni:
- Dichiarare l'autonomia e l'indipendenza economica dei coniugi come già avvenuto in sede di
separazione consensuale e come confermato in sede Presidenziale.
Per_
- Disporre che il signor corrisponda per la figlia quasi ventisettenne, solo Parte_1
ove comprovata la sua frequentazione universitaria con profitto e comunque non oltre il mese di
dicembre 2025, un assegno di mantenimento di euro 720,00 mensili da corrispondere
direttamente alla signora presso la quale la figlia vive stabilmente, somma Parte_2
suscettibile di rivalutazione monetaria, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo
in atto con il Tribunale di Ivrea.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, ferma la declaratoria di indipendenza dei coniugi, per
Per_ la sola ipotesi in cui nel corso del giudizio fosse confermato che la figlia già formalmente
iscritta fuori corso alla facoltà di giurisprudenza, non ha sostenuto un numero di esami idoneo e
con profitto, ridurre in via immediata l'assegno di mantenimento a favore della stessa ad euro
350,00 mensili, ferma la revoca dell'assegno dal dicembre 2025, vista l'età della beneficiaria ed
anche considerando la riduzione reddittuale del ricorrente.
pagina 2 di 12 RESPINGERE la domanda di un assegno di mantenimento a favore della signora
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi svolti ab origine e ancor più alla Parte_2
luce della sua qualità di erede nelle more del giudizio della madre deceduta a luglio 2024.
RESPINGERE altresì la richiesta di un contributo a carico del signor per il Parte_1
mantenimento di n. 10 gatti e n. 1 pappagallo in quanto infondata in fatto e in diritto e non
suscettibile di provvedimento del Tribunale in mancanza di accordo e fermo il disconoscimento
del ricorrente in relazione alle fotografie prodotte da controparte ed aventi ad oggetto i gatti
ancora asseritamente in vita dopo la separazione del 2014.
In ogni caso con spese di lite anche alla luce delle domande avversarie risultate infondate.”
PER LA CONVENUTA: “Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere le prove come dedotte e richieste dalla convenuta nelle
memorie ex art. 183 c.p.c. con le contestazioni tutte nei confronti delle prove avversarie come in
atti.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Voglia il Tribunale Ill.mo, in assenza di contestazioni sul punto,
- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato inter
partes e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di SO - Parte II – Serie A –
n. 15 – Anno 1997; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere ad
ogni incombente di legge, alle seguenti condizioni:
- Disporre a favore della IG.ra , un contributo al mantenimento/assegno Parte_2
divorzile a carico del marito della somma di €. 550,00 mensile da corrispondere entro il 5 di ogni
mese, somma automaticamente ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat o nella
veriore somma che la S.V.Ill.ma vorrà ritenere congrua.
Per_
- Disporre l'importo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne non
economicamente indipendente di euro 720,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come
da Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea.
pagina 3 di 12 - Disporre che il padre sostenga il 50% delle spese alimentari, veterinarie e di igiene degli
animali domestici presenti nel nucleo familiare (ad oggi dieci gatti e un pappagallo) e che sono
rimasti presso la madre (come previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino).
In via subordinata:
- Confermare le condizioni previste nella Ordinanza Presidenziale, disponendo l'importo di
Per_ contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente
di euro 720,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del
Tribunale di Ivrea.
- Disporre che il padre sostenga il 50% delle spese alimentari, veterinarie e di igiene degli
animali domestici presenti nel nucleo familiare (ad oggi dieci gatti e un pappagallo) e che sono
rimasti presso la madre (come previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino).
In via di ulteriore subordine:
- Confermare le condizioni previste nella Ordinanza Presidenziale, disponendo l'importo di
Per_ contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente
di euro 720,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del
Tribunale di Ivrea.
In ogni caso, con vittoria di spese chiedendo sin da subito la distrazione delle spese a favore
dell'avv. Monica Lauretta del Foro di Torino.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in SO il 27 aprile 1997,
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 15 Parte II Serie A (doc. 2 di parte ricorrente).
La domanda di divorzio, avanzata da entrambe le parti, è fondata e va quindi accolta.
Ed invero, dalle complessive risultanze di causa, è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni. In particolare, deve osservarsi che:
pagina 4 di 12 a) tra i coniugi è intervenuta separazione personale omologata con decreto del
Tribunale ordinario di Ivrea del 18.2.2015, dopo essere stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 22.1.2015 (doc. 3 di parte ricorrente);
b) risulta il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, dal 22.1.2015
(data dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti nella procedura di separazione personale) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(avvenuto il 28.2.2023);
c) non risulta alcuna interruzione ai sensi dell'art. 3 legge cit.;
d) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce del tenore complessivo delle domande avanzate dalle parti (che hanno chiaramente manifestato l'intenzione di non volersi riconciliare), si può ritenere, infine, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
Per_ II. Dall'unione delle parti è nata la figlia il 21.9.1998.
Le parti discutono circa l'an ed il quantum del contributo al mantenimento della figlia, oltre che dell'assegno divorzile richiesto dalla moglie. Occorre pertanto procedere all'esame delle questioni economiche relative alle istanze formulate in tema di mantenimento.
In sede di separazione la figlia, all'epoca ancora minorenne, era stata affidata in via esclusiva alla madre, disponendosi che il padre versasse alla madre euro 700,00 mensili oltre al 60% per le spese straordinarie.
Tale premessa appare opportuna poichè - secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale - l'assetto economico considerato in occasione della separazione personale può costituire comunque un “indice di riferimento nella misura in cui appaia
idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 11575/2001, Cass.
civ. Sez. 1 sentenza n. 25010/2007); nel caso di specie, peraltro, tale assetto economico era stato concordato tra le parti.
pagina 5 di 12 Va ulteriormente premesso che, l'art. 155 c.c., comma IV°, statuisce le regole concernenti tanto la regolamentazione delle modalità di contribuzione (mantenimento diretto/indiretto), quanto l'entità della stessa (criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento), fissando come imprescindibile il rispetto del principio di proporzionalità, richiamato dagli artt. 147 e 148 c.c.. Ed invero, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito ed alle sue capacità patrimoniali. In applicazione di essa, pertanto, ove necessario, deve essere disposta la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, tenendo conto altresì dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Il quantum di tale contribuzione, va determinato sulla base di una serie di paramenti di riferimento, indicati negli artt. 147, 148, 155, 316 bis c.c., da adattare alle singole fattispecie concrete e che tengano conto della complessiva capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre che del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale.
L'art. 147 c.c. impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri, è costituito non solo dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(art. 148 c.c.). La determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in pagina 6 di 12 costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con provvedimento presidenziale del 1.12.23 è stato disposto che Parte_1
Per_ concorra al mantenimento della figlia con il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 720,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e 60% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
nella parte motiva di tale provvedimento si dà atto che quanto al mantenimento per la figlia, poteva trovare accoglimento la domanda congiunta dei genitori, anche perché in linea con quanto convenuto dalle parti in sede di separazione consensuale. In tale contesto, si evidenziava invece che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda della convenuta volta ad ottenere un contributo al suo mantenimento essendo la moglie dotata di adeguati redditi propri, non gravata di mutuo per la casa di abitazione (a differenza del marito) e titolare di alcuni immobili;
non vi era prova che i redditi delle parti fossero significativamente mutati rispetto al tempo della separazione quando i coniugi avevano concordato che nulla era dovuto dal marito (onerato di un significativo onere per il mantenimento della figlia) alla moglie.
Per_ Per quanto concerne il mantenimento della figlia , il padre ha lamentato il suo attuale reddito inferiore oltre che l'assenza di qualsivoglia esame universitario
Per_ sostenuto da dal 2022 nonché l'esiguo numero di quelli sostenuti fino a tre anni fa;
secondo il padre, inoltre, la figlia si adagerebbe sul cospicuo mantenimento ricevuto e non sarebbe invogliata ad ultimare gli esami. La madre sul punto giustifica tale
Per_ rallentato percorso universitario in ragione dell'onere che si è assunta di assistere la madre invalida, oltre ad occuparsi degli animali domestici;
la convenuta ha infine
Per_ allegato esame di diritto bancario superato da nel giugno 2025.
Per_ Tanto premesso, innegabili i lunghi tempi di nel suo percorso universitario, è
evidente che al momento la stessa si stia impegnando comunque negli studi, ed incontestatamente non si è ancora neanche affacciata nel mondo del lavoro;
inoltre,
pagina 7 di 12 l'entità del mantenimento per la figlia è invariato dal 2015, per cui le esigenze sicuramente maggiori della stessa rispetto a quell'epoca portano a ritenere che non sia la percezione dell'assegno (da parte della madre peraltro) a determinare i tempi dilatati del suo percorso universitario. Il padre, del resto ha proposto anche di continuare a versare il detto importo ma solo fino a dicembre 2025, proposta che appare non accogliibile perché non tiene conto, oltre che dei tempi di ultimazione degli studi, anche di quelli per reperire un lavoro in linea con gli studi effettuati.
Per_ Il Collegio ritiene dunque di confermare il contributo al mantenimento della figlia nell'importo concordato tra le parti, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa, salvo che il mancato traguardo non dipenda da sua colpa grave;
a tal fine la madre dovrà tenere costantemente informato il padre
Per_ dell'andamento del percorso degli studi di .
Per quanto concerne l'entità di tale contributo, va tenuto conto della differente capacità
reddituale e patrimoniale dei genitori, oltre che degli oneri di cura che comunque gravano quasi esclusivamente sulla madre con cui la figlia vive, non avendo una costante frequentazione invece con il padre.
Dalle complessive risultanze di causa è emerso che:
-il ricorrente ha dichiarato dei redditi per il 2019 di euro 42,394.00; per il 2020 un reddito di euro 40.976,00; per il 2021 un reddito di euro 42.620,00; per il 2023 € 42.191,78 (doc.
35) con uno stipendio di circa euro 2.500 ma che a seguito della rilevata inidoneità al lavoro notturno (allegata dal ricorrente), ridotto a circa euro 1,880 (allega le buste paga del 2024 e 2025). Ha dichiarato inoltre, di essere proprietario di un immobile (acquistato nel 2010) gravato da mutuo che scade il 2035, con rata mensile di euro 270. A seguito del decesso del padre avvenuto nel 2018 ha una quota dell'alloggio in cui vive la madre ed ha ereditato anche circa euro 7.000,00; ha un fondo di investimento (per accantonamento) di circa € 50.000,00 (doc. 34);
-la convenuta ha dichiarato dei redditi per il 2020 di euro 5.975,58; per il 2021 euro
9,943,66; per il 2022 euro 10.513; per il 2023 di euro 11.486,00 di imponibile e per il 2024
pagina 8 di 12 ha allegato un reddito da lavoro di € 11.664,64; è dipendente della ASL TO4 dal 1993, da sempre a tempo parziale con uno stipendio di euro 850,00 aumentato come da busta paga di marzo 2025 ad € 930,17. La convenuta ha allegato la dichiarazione di invalidità
al 67%. La convenuta vive nell'immobile donatole dalla madre dopo la separazione e ha la disponibilità di due garage più un terzo garage non affittato;
ha una casa a
Casalborgone (che riferisce ormai inagibile); sicuramente a seguito del decesso della madre (avvenuto nel 2024) la convenuta ha visto migliorare la propria condizione economico-patrimoniale essendone quantomeno chiamata all'eredità (se non già
accettante come dalla stessa genericamente riferito).
Per_ Alla luce di quanto sopra riportato, appare congruo dunque confermare per il contributo al mantenimento di € 720,00 come peraltro stabilito nell'ordinanza presidenziale su domanda congiunta delle parti.
La convenuta ha chiesto anche che la controparte concorra alle spese per il mantenimento degli animali domestici, domanda che il ha avversato Pt_1
innanzitutto eccependone l'inammissibilità nel presente giudizio e, in ogni caso,
revocando in dubbio che si tratti degli stessi animali (già anziani all'epoca della separazione intervenuta circa 10 anni orsono) di cui si dava conto in sede di separazione consensuale. Ritiene il Collegio che la domanda sia inammissibile nel presente procedimento, in mancanza di accordo tra le parti, trattandosi di definire solo gli obblighi per le parti nascenti dal matrimonio oramai giunto alla pronuncia di
“divorzio”.
La moglie ha chiesto un assegno divorzile di € 550,00, adducendo la differenza tra i redditi delle parti e di avere rinunciato alla sua carriera lavorativa per consentire al marito di poter migliorare la propria, lavorando part-time per occuparsi della famiglia. Il
ricorrente si è opposto a tale richiesta innanzitutto evidenziando che in sede di separazione consensuale del 2015 nessun contributo al mantenimento della moglie era stato concordato essendo Ella dotata di proprio reddito e patrimonio;
il ha Pt_1
inoltre eccepito che la controparte, da sempre lavoratrice part-time, non ha precisato le pagina 9 di 12 scelte professionali cui avrebbe rinunciato e neppure spiegato perché anche con la crescita della figlia mai ha neppure chiesto di lavorare full-time, come sarebbe stato suo onere probatorio (Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866: “E' a carico
del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità
di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato
occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.“). Anche dopo la separazione la aveva mantenuto il part time e nemmeno aveva ritenuto di Pt_2
mettere a reddito gli immobili di cui disponeva come ad es. il box di SO lasciato sfitto (cfr. dichiarazioni al Presidente). Infine, il sostenuto “divario economico” tra le parti (sempre esistito fin dalla separazione) ora era documentalmente diminuito visto il reddito ridotto del ricorrente mentre la signora , proprietaria di diversi Pt_2
immobili senza oneri, aveva titolarità aumentate con la successione materna.
Al riguardo, secondo l'orientamento giurisprudenziale ritenuto condivisibile, il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi
- che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente ( cfr. ex multis ordinanza n. 13919 del 20 maggio 2024).
Nel caso in esame non vi sono quindi né ragioni assistenziali né ragioni perequative e compensative per riconoscere un mantenimento alla convenuta che, come dai dati economico patrimoniali sopra esaminati, è dotata di proprio reddito di recente aumentato (rispetto all'epoca della separazione ed anche dell'ordinanza presidenziale),
ha sempre lavorato part-time ed ha continuato a farlo anche dopo la separazione (epoca in cui entrambi i coniugi avevano evidentemente ritenuto non sussistere i presupposti pagina 10 di 12 per un contributo al mantenimento), ha sempre avuto un patrimonio immobiliare significativo, sicuramente aumentato per l'intervenuto decesso della madre nel 2024
(anche se l'interessata non ha ritenuto di allegare la consistenza dell'asse ereditario materno). Sotto altro profilo, il ricorrente è gravato di un significativo onere per il mantenimento della figlia ed ha allegato una riduzione del suo reddito (per motivi di salute) ma anche di avere ereditato nel 2018 la quota di un immobile (comunque abitato dalla madre) e l'importo di € 7.000,00 a seguito della morte del padre (coeredi madre e fratello).
Per le dette ragioni la domanda della convenuta di assegno divorzile in suo favore non può essere accolta.
III. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
Parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio nonostante richiesta nelle conclusioni definitive espressamente dalla difesa della convenuta e, per il caso ritenuta necessaria, dalla difesa attorea. Sulle istanze istruttorie il giudice si è già pronunciato con provvedimento del 10 settembre 2024 (da intendersi in questa sede richiamato).
IV. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla circostanza che nessuna delle parti ha conseguito un integrale accoglimento di tutte le proprie domande), non è ravvisabile la soccombenza di una parte rispetto all'altra tale da giustificare – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – la condanna alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque integralmente compensate ai sensi dell'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 938/2023 R.G, sentito il
Pubblico Ministero, disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 11 di 12 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato il
27.04.1997 a SO (TO) e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
SO (TO) - Parte II – Serie A – n. 15 – Anno 1997;
2) MANDA alla Cancelleria dell'intestato Tribunale di provvedere alla trasmissione della presente sentenza in copia autentica, quando la stessa sia passata in giudicato,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e successive modificazioni sull'ordinamento dello stato civile;
Per_ 3) DISPONE che concorra al mantenimento della figlia con il Parte_1
versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 720,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal 1.12.23 e al 60% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016;
4) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta;
5) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 1 agosto 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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