Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 26/02/2025, alle ore 12,49 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MARCO VENE' in sostituzione dell'avv. DE FILIPPI
CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. RAFFANTI ILARIA per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente che dichiara di partecipare per sua libera volontà.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,50.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
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TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di ASSISTENZA proc. n. 385 /2024 promossa da: assistito dagli Avv.ti DEFILIPPI CLAUDIO e Parte_1
SAMMICHELI GIANNA
CONTRO
assistito dall'Avv. RAFFANTI ILARIA CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
deducendo di aver presentato domanda volta ad Parte_1 ottenere la pensione di invalidità civile, ai sensi degli artt.
2 e 12 della L. n. 118/1971, rigettata dall' per CP_1 superamento dei limiti reddituali, depositava ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della prestazione negata, sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti per poter accedere al beneficio.
L' si costituiva in giudizio ribadendo il superamento dei CP_1 limiti reddituali da parte del ricorrente e insistendo per il rigetto del ricorso.
***
ha dedotto di essere in possesso dei requisiti Parte_1 reddituali necessari per poter ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, senza fornire alcun elemento probatorio a supporto delle proprie ragioni.
2 Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di
Cassazione l'onere della prova circa il possesso del requisito reddituale, integrante uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di inabilità civile, grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio
(art. 2697 c.c.). (vedi, per tutte, Cass. Sez. un. 5167/2003).
L'inottemperanza a tale onere, tuttavia, comporta la soccombenza della parte – che ne sia gravata – soltanto se il possesso dello stesso requisito reddituale non risulti dalle prove comunque acquisite al processo.
Infatti, i prospettati principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio,
l'art. 245 c.p.c., comma 2), nonché pregnante fondamento nella costituzionalizzazione (art. 111 Cost.) del principio del giusto processo (sul punto, vedi Cass. n. 28498/2005, n.
15162/2008, n. 12131/2009).
In base agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971 ai fini del calcolo dei limiti reddituali per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nel caso di specie secondo l' il ricorrente nell'anno CP_1
2023 ha percepito un reddito complessivo di € 19.949,80 così suddiviso: € 457,75 mensili X 13 = Euro 5.950,75 a titolo di pensione cat. SO nr. 20016484 + Euro 13.999,05 a titolo di pensione cat. FS nr. 02206677.
Nel 2023 il limite del reddito annuo personale per gli invalidi totale ricoverati e non era di € 17.920,00.
Dal CU 2024 prodotto dall' sub doc.3 risultano redditi da CP_1 pensione per € 18.949,80, di cui per "Pensione orfani non
Campione d'Italia" RIGO 457 € 5.950,75.
3 Si tratta comunque di un importo superiore al limite reddituale previsto per ottenere il beneficio richiesto.
Nelle note conclusive parte ricorrente si limita ad affermare di essere titolare di un reddito mensile pari ad € 457,00 lordi che, in realtà, costituisce l'importo della sola pensione SO. Come invece è emerso dall'esame della documentazione in atti, non oggetto di specifica contestazione, percepisce altro reddito Parte_1 pensionistico.
Nell'anno 2024 il ricorrente ha percepito redditi per complessivi € 20705,88 lordi, risultanti dalla somma dell'importo annuale della pensione orfani, ossia € 5950,88 lordi, con quello annuale relativo all'altro trattamento pensionistico di importo mensile pari ad € 1135,00, per un importo complessivo pari ad € 14.755,00 lordi, superando quindi il limite reddituale per ottenere il beneficio richiesto che, per l'anno in questione, è di € 19.461,12.
La domanda del ricorrente deve essere, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
Da evidenziare, infatti, che non è stata redatta la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all' art. 152 disp. att. cpc nelle conclusioni dell'atto introduttivo e che non è stata né richiamata in ricorso né depositata idonea autocertificazione.
Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16616 del 25/06/2018:
In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma
11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. Con modif. nella l. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell'atto introduttivo” va interpretato nel senso che della
4 ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.
Peraltro, v. anche Cassazione civile sez. lav., 18/10/2022,
n.30594.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa sostenute da , che liquida in complessivi € CP_1
1865,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie.
Massa 26/02/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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