Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 11065/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 20/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11065 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il giorno 01/01/1995 a Uromi (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. rapp.to e difeso dall'avv. DENISE C.F._1 C.F._2
PLACINI, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 -
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto ordinarne alla Questura l'emissione”; conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 12/10/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1748/2023, reso in data 29/12/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 23/05/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 13/01/2023, prot. nr. 0007588, reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 18/06/2024 e depositato il giorno 25/06/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 7, non numerata, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 08/07/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. In data 10/12/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 1 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 12/12/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 20/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c., invitando, al tempo stesso, parte
- 2 - ricorrente ad effettuare nuovo deposito della documentazione versata in atti in data 03/03/2025, deposito poi effettivamente eseguito in data 24/03/2025.
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1. La Questura di – premesso che il richiedente risulta irregolarmente presente sul CP_1 territorio nazionale e che a carico dell'istante risulta una sentenza di condanna emessa in data 14/01/2021 dal Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 30/01/2021, per la violazione dell'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990 e degli artt. 62-bis e 337 c.p., ritenuta un indicatore oggettivo di una personalità incline alla condotta illecita da cui trarre le proprie fonti di sostentamento con conseguente pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica – ha precisato di aver tenuto conto del fatto che “nonostante l'interessato sia presente sul territorio nazionale dal 2015, come dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, non risulta aver svolto alcuna attività lavorativa e la rilevata assenza di attività lavorativa e di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita in relazione ad un così lungo periodo denotano l'assoluta assenza di positiva integrazione e fa ritenere che lo stesso tragga sostentamento anche solo in parte da attività illecite”. Ha quindi rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione CP_1 dell'odierno ricorrente, ha ritenuto “che gli elementi prodotti non sono idonei a ritenere che l'eventuale allontanamento dal Paese di accoglienza determinerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'interessato. Per quanto concerne i legami di natura affettiva, viene riferito in modo generico che l'istante non ha 'alcun riferimento familiare e affettivo' in Nigeria;
tuttavia, non [sono state] indicate circostanze specifiche che portano a ritenere recisi i legami di natura sociale e familiare con la Nigeria. In Italia viene menzionata la presenza di 'connazionali e italiani' ma non viene ulteriormente precisata la natura del relativo legame, il livello di conoscenza della lingua italiano non è documentato né risulta in altro modo apprezzabile. La circostanza che l'interessato svolge attività di volontariato e frequenti la chiesa cattolica, di per sé sola, non dà luogo ad una condizione meritevole di tutela e riconoscimento. La dichiarazione prodotta (dichiarazione di ospitalità) non rileva ai fini della determinazione dei bisogni di tutela della vita privata o familiare, poiché non [sono stati] forniti elementi concreti circa la situazione alloggiativa dell'istante e sulla natura del rapporto con la persona che lo ospita”. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine al suo
“diritto … al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e 1.1, art 5 co. 6 del d. lgs. n. 286/98 come formulati dal d. l. n. 130/2020 convertito in l. n. 173/2020, ed al rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 32 co. 3, d. lgs. n. 25/2008” (pagg. 3-6, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, precisato, in punto di fatto, che l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere entrato clandestinamente in Italia nel 2016 e che le due domande di protezione internazionale dallo stesso presentate sono state entrambe rigettate, ha ribadito che “proprio perché in Italia da tanto tempo non può dirsi radicato uno straniero che ha trovato un'occupazione sono recentemente e non c'è traccia di altri elementi dai quali dedurre la presenza di legami
- 3 - sociali, affettivi o famigliari sorti dopo il suo ingresso in Italia” (v. relazione redatta dalla Questura di Torino-Ufficio Immigrazione-Sezione II Affari legali e contenzioso in data 09/12/2024, recante prot. n. 534/24 Div. Imm. Cat. A12/24 Cont.so, depositata come allegato n. 1 alla comparsa di costituzione della p.a.). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998 in data 12/10/2022 (v., sul punto, indicazione contenuta nel provvedimento
- 4 - impugnato) nonché di quanto stabilito dall'art. 7 d.l. n. 20/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
- 5 - culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un discreto grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Invero, dal giorno 19/01/2024,
lavora in virtù di un contratto a tempo indeterminato Parte_1
(v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 4-5, unitamente al ricorso nonché allegati nn. 10-11 depositati in data 03/12/2024 e allegato n. 13 depositato in data 24/03/2025; cfr., in particolare, comunicazione obbligatoria di assunzione depositata come allegato n. 4 unitamente al ricorso, da considerare alla luce dei principi espressi da Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29159/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024, a mente della quale “va ricordato che costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione Unilav, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (Cass. n. 10371 del 18/04/2023)”). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare che la p.a., sul punto, non ha svolto alcuna specifica contestazione e che, inoltre, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta anche su sollecitazione del G.D. (v. decreto del giorno 05/10/2024). Si rileva, in via ulteriore, che l'ammontare dei redditi percepiti è tale da aver consentito all'odierno ricorrente di non beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Si rimanda, invece, quanto al percorso di formazione, all'allegato depositato sub n. 12 in data 03/12/2024. Per completezza espositiva, si rappresenta, poi, che, nel bilanciamento rimesso al Tribunale, dovendosi escludere ogni automatismo, preminenza deve essere riconosciuta ai positivi indici di integrazione rispetto ai reati ascritti al ricorrente, poiché
ha riportato un'unica condanna per fatti di reato Parte_1 commessi nel 2020, in relazione ai quali, tra l'altro, ha anche beneficiato della sospensione condizionale della pena (v. certificati penali depositati unitamente al ricorso). Alcun ulteriore elemento è stato poi offerto dal quale desumere la attuale pericolosità dell'odierno ricorrente. Pertanto, sulla base degli inappaganti elementi di fatto indicati dalla p.a., non è possibile fondare alcuna presunzione circa il perdurante legame di Parte_1
con ambienti criminali: detta conclusione potrebbe, al più, conseguire ad
[...] un effettivo apprezzamento, di elementi oggettivi ben più precisi e concordanti, che, nel caso di specie, non sono emersi. Le emergenze processuali sono troppo scarne e troppo risalenti nel tempo per giustificare sospetti e presunzioni e dimostrare l'attualità della
- 6 - pericolosità del soggetto. Ne consegue che la commissione di reati – in conformità ad orientamenti giurisprudenziali pacifici e ben consolidati – non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero. Va rimarcato, a questo punto, che la valutazione rimessa, in questa sede, al Tribunale deve essere basata su fatti sintomatici e rivelatori di un'attuale personalità socialmente pericolosa del soggetto, purché siano specifici (quali, ad esempio, i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, l'abituale compagnia di pregiudicati o di persone già sottoposte a misure di prevenzione e tutte quelle altre concrete manifestazioni sociali della vita le quali, pur non assurgendo a vere e proprie prove, legittimano presunzioni o anche semplici sospetti) ed accertati in modo da escludere prospettazioni meramente soggettive ed incontrollabili della p.a. Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi, circostanze ed accadimenti sulla scorta dei quali è possibile formulare un giudizio di pericolosità sociale in concreto che induca – hic et nunc - a ritenere l'odierno ricorrente una minaccia reale e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, non potendosi ciò desumersi solo dai precedenti innanzi indicati. In questa sede, invero, non ci si può limitare alla valutazione dei precedenti penali (nel caso di specie uno, che, come detto, non può esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento), ma si deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto. In pendenza di giudizio, proprio in relazione agli aspetti da ultimo citati, non è emersa alcuna significativa criticità atta a corroborare, all'attualità, le valutazioni operate dalla p.a. nel provvedimento impugnato. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
- 7 - 4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che il ricorrente ha provato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda proposta da , nato il Parte_1 giorno 01/01/1995 a Uromi (Nigeria), C.F. , C.U.I. C.F._1
volta al riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, C.F._2 convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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