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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5248/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 luglio 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3708/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed CP_2
espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 10 ottobre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al pagamento della stessa. CP_2
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 13 febbraio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha confermato che la ricorrente
è affetta da “disturbo bipolare dell'umore, disturbo ossessivo compulsivo in soggetto con disturbi del comportamento e stato d'ansia ed esiti di frattura al calcagno di destra” escludendo la necessità di assistenza continua. Aveva del resto già precisato che trattasi di patologie “sovrapponibili a quelle riscontrate dalla competente Commissione ossia “sindrome affettiva bipolare grave fase depressiva CP_1
in soggetto con s. ossessiva compulsiva e iniziali segni di parkinsonismo. Ipertensione arteriosa.
Poliartropatia degenerativa. Glaucoma in OO”, sulla base di certificazioni recenti ovvero quella dello
Specialista Dott. e quella del DSM di Messina dell'8.11.2021. Persona_1
In questa sede, dopo aver esaminato la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha aggiunto che esiste altresì “… una artosi polidistrettuale che pur essendo invalidante e a carattere progressivo allo stato attuale le permette ancora di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita.
Lo stesso Dott. ha infatti certificato che la Paziente è in grado di deambulare, se pur con Per_2
zoppia, probabilmente quale esito della frattura di calcagno che ha determinato una algodistrofia. Lo stesso specialista ha infine come lo Scrivente evidenziato la contrattura dei paravertebrali e la spinalgia del tratto lombare.”
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Pt_2
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa: 1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro