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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4134/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa NA Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
EN RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pistoia (PT), via Buozzi n. 21, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato TOMMASO Parte_2 C.F._2
PIERACCIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pistoia (PT), via Abbi Pazienza n. 5, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1.- Le Parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto. 2.- La casa familiare, situata in Lucca (LU), Via delle Ville Lucchesi 567, di proprietà di CP_1
e , genitori della Sig.ra , rimarrà assegnata a quest'ultima
[...] Persona_1 Parte_1 che continuerà ad abitarvi con la figlia NA che ivi avrà, con la madre, domicilio, residenza e collocazione prevalente. Tutti i mobili di arredo della casa di Lucca (LU), Via delle Ville Lucchesi 567 nessuno escluso, rimarranno a corredo di tale immobile. 3.- Il sig. che ha già di fatto lasciato la casa familiare, non vi farà più rientro e trasferirà Parte_2 anche la propria residenza formale altrove entro e non oltre 6 mesi dalla data di omologa della
1 separazione. 4.- La figlia NA rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalenza abitativa presso la madre e, a questo proposito, le parti hanno concordemente disciplinato il diritto di custodia secondo le seguenti modalità. 4.1.- Le decisioni relative alla cura quotidiana verranno prese autonomamente dal genitore con il quale la figlia si troverà sul momento;
le decisioni di “urgenza”, quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore, verranno prese autonomamente dal genitore con cui la figlia si trova, che informerà al più presto l'altro genitore.
4.2.- La figlia NA rimarrà collocata di regola presso la madre e trascorrerà infrasettimanalmente con il padre almeno due pomeriggi alla settimana (dall'uscita della scuola o comunque dalle 15,00 circa alle 20,00 circa), orientativamente indicati nel Lunedì, e/o Mercoledì e/o Venerdì, o eventualmente da concordarsi di volta in volta. I fine settimana saranno trascorsi dalla figlia con la madre o con il padre in maniera alternata. Nel fine settimana in cui il padre avrà con sé la figlia la preleverà presso la casa materna il Sabato alle ore 10,00 circa e la riporterà presso la madre la Domenica sera alle ore 21,00 circa. Il weekend in cui la figlia non starà con il padre, quest'ultimo la terrà il venerdì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente. I giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, verranno trascorsi dalla figlia con il padre o con la madre in maniera alternata secondo modalità e tempistiche da concordarsi di volta in volta. Durante il periodo estivo da Giugno a Settembre di ciascun anno il padre potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni, anche consecutivi, in ogni caso compatibilmente con i desideri e le esigenze della stessa. Il tutto previo accordo con la madre, da concordare 2 mesi prima della data della partenza. Le Parti dichiarano che le indicazioni sopra descritte, in riferimento al diritto/dovere di ciascun genitore di intrattenersi con la figlia per garantire il rispetto della bi-genitorialità, sono indicazioni di massima, che potranno essere di volta in volta modificate, in presenza di accordo fra le Parti, proprio al fine di meglio adattarsi alle necessità e ai bisogni della figlia.
5.- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Parte_1 della figlia NA, un assegno di mantenimento dell'importo di Euro 500,00 mensili da corrispondersi mediante accredito mensile permanente sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 28 di Parte_1 ogni mese, a far data dal corrente mese di settembre 2025, somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise in modo paritetico tra i genitori (50%), con la precisazione che i genitori rimandano per l'individuazione delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e ludico-sportive) all'Allegato 2 del Protocollo di intesa sui procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Lucca del 07/10/2020 che qui integralmente si richiamano e si allegano (doc. 9). Salvo particolari urgenze, nei casi in cui è previsto il preventivo accordo, l'onere è assolto con invio mediante messaggistica telefonica o e-mail con allegato preventivo di spesa con termine di risposta entro sette giorni o altro termine imposto dalle contingenze, in difetto di riscontro entro detto termine o diniego ingiustificato, la spesa s'intende concordata. I genitori si impegnano, laddove possibile e/o richiesto, a far intestare il documento di spesa per metà dell'importo direttamente all'altro genitore, così da permettere ad entrambi di portare in detrazione dei redditi le spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute fiscali, ticket sanitari, ecc.) pro
2 quota. 6.- Le parti concordano che beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alla figlia in pari misura (50% ciascuno) e che l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito al 100% dal Sig.
. Parte_2
In relazione a ciò le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegno a ottenere e mantenere i necessari documenti (ad esempio ISEE aggiornato annualmente alle scadenze) e ad espletare collaborando fra loro le relative pratiche amministrative (ad esempio la domanda di presentazione, quando necessaria) per poter beneficiare della prestazione, nonché a confermare in ogni sede - quando richiesto - il proprio consenso affinché l'intero importo dell'assegno/prestazione sia corrisposto al Sig. . Parte_2
7.- Nessun assegno di mantenimento ordinario in favore dell'uno o l'altro dei coniugi è previsto essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le autovetture rimangono di proprietà della parte che ne è intestataria. Pertanto il sig. continuerà a pagare tutte le rate del finanziamento, fino ad estinzione, Parte_2 dallo stesso contratto per l'acquisto della vettura Dacia Mod. Nuova Duster, divenendone esclusivo proprietario;
la sig.ra continuerà a pagare tutte le rate del finanziamento, fino ad Parte_1 estinzione dello stesso, contratto dal sig. per l'acquisto della vettura Volkswagen Tiguan Parte_2 tg FZ185AA, divenendone esclusiva proprietaria.
8.- Le parti nel rispetto degli accordi di cui sopra, si scambiano il reciproco consenso a modificare la loro residenza impegnandosi a tenersi informati sui relativi indirizzi e recapiti.
9.- Le parti si danno vicendevolmente assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni documento necessario per l'espatrio in favore della figlia, pattuendo però che eventuale viaggio con meta all'estero, stante la tenera età della minore, dovrà essere sempre concordato tra i genitori in modo che non sia pregiudizievole per la figlia».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 14/7/2012, dal quale è nata la figlia NA (nata l'[...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 14/7/2012, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 64, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa NA Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
EN RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pistoia (PT), via Buozzi n. 21, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato TOMMASO Parte_2 C.F._2
PIERACCIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pistoia (PT), via Abbi Pazienza n. 5, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1.- Le Parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto. 2.- La casa familiare, situata in Lucca (LU), Via delle Ville Lucchesi 567, di proprietà di CP_1
e , genitori della Sig.ra , rimarrà assegnata a quest'ultima
[...] Persona_1 Parte_1 che continuerà ad abitarvi con la figlia NA che ivi avrà, con la madre, domicilio, residenza e collocazione prevalente. Tutti i mobili di arredo della casa di Lucca (LU), Via delle Ville Lucchesi 567 nessuno escluso, rimarranno a corredo di tale immobile. 3.- Il sig. che ha già di fatto lasciato la casa familiare, non vi farà più rientro e trasferirà Parte_2 anche la propria residenza formale altrove entro e non oltre 6 mesi dalla data di omologa della
1 separazione. 4.- La figlia NA rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalenza abitativa presso la madre e, a questo proposito, le parti hanno concordemente disciplinato il diritto di custodia secondo le seguenti modalità. 4.1.- Le decisioni relative alla cura quotidiana verranno prese autonomamente dal genitore con il quale la figlia si troverà sul momento;
le decisioni di “urgenza”, quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore, verranno prese autonomamente dal genitore con cui la figlia si trova, che informerà al più presto l'altro genitore.
4.2.- La figlia NA rimarrà collocata di regola presso la madre e trascorrerà infrasettimanalmente con il padre almeno due pomeriggi alla settimana (dall'uscita della scuola o comunque dalle 15,00 circa alle 20,00 circa), orientativamente indicati nel Lunedì, e/o Mercoledì e/o Venerdì, o eventualmente da concordarsi di volta in volta. I fine settimana saranno trascorsi dalla figlia con la madre o con il padre in maniera alternata. Nel fine settimana in cui il padre avrà con sé la figlia la preleverà presso la casa materna il Sabato alle ore 10,00 circa e la riporterà presso la madre la Domenica sera alle ore 21,00 circa. Il weekend in cui la figlia non starà con il padre, quest'ultimo la terrà il venerdì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente. I giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, verranno trascorsi dalla figlia con il padre o con la madre in maniera alternata secondo modalità e tempistiche da concordarsi di volta in volta. Durante il periodo estivo da Giugno a Settembre di ciascun anno il padre potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni, anche consecutivi, in ogni caso compatibilmente con i desideri e le esigenze della stessa. Il tutto previo accordo con la madre, da concordare 2 mesi prima della data della partenza. Le Parti dichiarano che le indicazioni sopra descritte, in riferimento al diritto/dovere di ciascun genitore di intrattenersi con la figlia per garantire il rispetto della bi-genitorialità, sono indicazioni di massima, che potranno essere di volta in volta modificate, in presenza di accordo fra le Parti, proprio al fine di meglio adattarsi alle necessità e ai bisogni della figlia.
5.- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Parte_1 della figlia NA, un assegno di mantenimento dell'importo di Euro 500,00 mensili da corrispondersi mediante accredito mensile permanente sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 28 di Parte_1 ogni mese, a far data dal corrente mese di settembre 2025, somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise in modo paritetico tra i genitori (50%), con la precisazione che i genitori rimandano per l'individuazione delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e ludico-sportive) all'Allegato 2 del Protocollo di intesa sui procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Lucca del 07/10/2020 che qui integralmente si richiamano e si allegano (doc. 9). Salvo particolari urgenze, nei casi in cui è previsto il preventivo accordo, l'onere è assolto con invio mediante messaggistica telefonica o e-mail con allegato preventivo di spesa con termine di risposta entro sette giorni o altro termine imposto dalle contingenze, in difetto di riscontro entro detto termine o diniego ingiustificato, la spesa s'intende concordata. I genitori si impegnano, laddove possibile e/o richiesto, a far intestare il documento di spesa per metà dell'importo direttamente all'altro genitore, così da permettere ad entrambi di portare in detrazione dei redditi le spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute fiscali, ticket sanitari, ecc.) pro
2 quota. 6.- Le parti concordano che beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alla figlia in pari misura (50% ciascuno) e che l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito al 100% dal Sig.
. Parte_2
In relazione a ciò le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegno a ottenere e mantenere i necessari documenti (ad esempio ISEE aggiornato annualmente alle scadenze) e ad espletare collaborando fra loro le relative pratiche amministrative (ad esempio la domanda di presentazione, quando necessaria) per poter beneficiare della prestazione, nonché a confermare in ogni sede - quando richiesto - il proprio consenso affinché l'intero importo dell'assegno/prestazione sia corrisposto al Sig. . Parte_2
7.- Nessun assegno di mantenimento ordinario in favore dell'uno o l'altro dei coniugi è previsto essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le autovetture rimangono di proprietà della parte che ne è intestataria. Pertanto il sig. continuerà a pagare tutte le rate del finanziamento, fino ad estinzione, Parte_2 dallo stesso contratto per l'acquisto della vettura Dacia Mod. Nuova Duster, divenendone esclusivo proprietario;
la sig.ra continuerà a pagare tutte le rate del finanziamento, fino ad Parte_1 estinzione dello stesso, contratto dal sig. per l'acquisto della vettura Volkswagen Tiguan Parte_2 tg FZ185AA, divenendone esclusiva proprietaria.
8.- Le parti nel rispetto degli accordi di cui sopra, si scambiano il reciproco consenso a modificare la loro residenza impegnandosi a tenersi informati sui relativi indirizzi e recapiti.
9.- Le parti si danno vicendevolmente assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni documento necessario per l'espatrio in favore della figlia, pattuendo però che eventuale viaggio con meta all'estero, stante la tenera età della minore, dovrà essere sempre concordato tra i genitori in modo che non sia pregiudizievole per la figlia».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 14/7/2012, dal quale è nata la figlia NA (nata l'[...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 14/7/2012, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 64, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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