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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3614/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3614 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 3 giugno 2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., vertente
TRA
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. OSVALDO ROCCA;
Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE
E (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv. FERNANDO ESPOSITO e CP P.IVA_2
CIRO PASQUALE LENTI;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.11.2023, la ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
chiedendo sospendersi inaudita altera parte l'atto di precetto opposto, nonché accertarsi la
[...] insussistenza del diritto della società opposta di procedere nei confronti della per Parte_1 inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. A sostegno della domanda, parte opponente ha preliminarmente spiegato che la ha esposto CP nell'atto di precetto che con Sentenza n. 694/2022 del 13.04.2022, il Tribunale di Cosenza dichiarava la risoluzione del contratto definitivo di locazione ex art. 1456 c.c. e ordinava alla società convenuta ( ndr.) il rilascio dell'immobile locato, con termine previsto al 30.04.2022, Controparte_2 condannando la convenuta inoltre al pagamento della somma di € 227.750,00, oltre interessi, a titolo di canoni e penali, e al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in € 391,84 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
che la predetta Sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con Sentenza n. 1127/2023 del 10.10.2023, emessa a definizione del giudizio di appello promosso dalla ed iscritto al n. 678/2022 RG;
che, CP_2 quindi, con l'atto di precetto oggi opposto, la ha intimato alla società odierna opponente, CP
(subentrata nel predetto contratto di locazione del 25.07.2017 per effetto di cessione di ramo di azienda Pt_ della società con a Rogito Notar del 31.01.2020, N. 17434 del CP_2 Persona_1
pagina 1 di 5 Repertorio e N. 12573 della Raccolta, registrato in Cosenza in data 03.02.2020 al 1997, serie 1/T), di rilasciare l'immobile commerciale sito in Rende, tra la Via Alfieri e la Via Principe, distinto in Catasto al N.C.E.U. al foglio 39, particella 835, particella 142, (corte esclusiva), particella 159, (ex 155 e 156 soppresse per fusione).
La ha poi dedotto di essere estranea ai rapporti giuridici intercorsi tra la Parte_1 CP_2
(conduttrice), e la (locatrice); che effettivamente v'è stata una cessione di un ramo CP aziendale della in favore della come risulta dall'atto di cessione, nel CP_2 Parte_1 quale atto di cessione del solo ramo d'azienda della vendita al dettaglio, le parti hanno espressamente convenuto che “sono esclusi i crediti e debiti aziendali di qualunque natura, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della parte venditrice” e, ancora, che “la parte acquirente subentra nei contratti in corso stipulati per l'esercizio del ramo di azienda. Per l'utilizzo dei locali tra le parti è stato concluso separato contratto in data odierna in corso di registrazione”; che, quindi, è evidente che dalla cessione del ramo di azienda è stato escluso il rapporto locatizio, in quanto l'utilizzo di una parte dei locali è stato regolamentato con un contratto di comodato, ragion per cui l'azione esecutiva avviata da e tesa allo “sloggio” dei locali è da ritenersi improcedibile ed illegittima nei CP confronti della Parte_1 Ha quindi concluso chiedendo di: “preliminarmente, per tutte le ragioni sopra specificate e documentate, sospendere l'atto di precetto opposto con provvedimento inaudita altera parte, in quanto
è evidente la sussistenza del fumus boni iuris dei diritti della dalla semplice lettura dei CP_3 documenti allegati e la esclusione della locazione della cessione, con ciò rendendo non operativa la sussistenza dell'art. 2558 c.c.; nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della di procedere nei confronti della per CP Parte_1 inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. al caso che ci occupa;
accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della di procedere ai danni della per tutte le motivazioni sopra offerte, CP Parte_1 sia in diritto che in fatto;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento”. La causa è stata iscritta al n. 3614/2023 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.12.2023, si è costituita deducendo CP preliminarmente che, con contratto di locazione commerciale stipulato il 25.07.2017, la CP concedeva in locazione alla società l'immobile commerciale sito in Rende, fra la Via CP_2
Alfieri e la Via Principe;
che la conduttrice si rendeva inadempiente nel pagamento di numerosi canoni di locazione, costringendo così la ad attivare procedura di sfratto per morosità, procedura CP che si concludeva con Sentenza n. 694/2022 del 13.04.2022, con la quale il Tribunale di Cosenza dichiarava definitivamente risolto ex art. 1456 c.c. il suddetto contratto di locazione;
che, con Sentenza
n. 1127/2023 del 10.10.2023, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la Sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza;
che, a seguito della definizione del giudizio di appello, la , CP estrapolando una visura camerale della prendeva atto che la stessa, in data 31.01.2020, CP_2 aveva ceduto il ramo di azienda esercitato presso l'immobile condotto in locazione alla Pt_1
società attiva dal 31.01.2020 e con unica sede quella, per l'appunto, di Via Alfieri in Rende,
[...] ove si trova l'immobile oggetto di locazione;
che, pertanto, con diffida a mezzo pec, l'opposta diffidava la quale contraente originario, e la quale cessionario del ramo di CP_2 Parte_1 azienda, a rilasciare immediatamente i locali oggetto del contratto di locazione ormai risolto;
che alla predetta missiva non seguiva alcun riscontro.
pagina 2 di 5 La società opposta ha quindi eccepito l'infondatezza e la temerarietà della spiegata opposizione all'esecuzione, atteso che è lo stesso art. 6 dell'atto di cessione di ramo d'azienda a prevedere l'automatismo del subentro della cessionaria nei contratti in corso stipulati per Parte_1 l'esercizio del ramo d'azienda, e dunque, in mancanza di previsione contraria, anche nel contratto di locazione commerciale stipulato il 25.07.2017; che detto contratto di locazione era stato stipulato proprio per l'attività di commercio al dettaglio di confezione per adulti e casalinghi, da esercitarsi nei locali siti in Rende, alla Via Alfieri, vale a dire lo stesso ramo di azienda – di vendita al dettaglio - che la in data 31.01.2020, ebbe a cedere proprio alla che, inoltre, il CP_2 Parte_1 contratto di comodato prodotto da controparte non risulta neanche registrato, per cui non ha alcuna rilevanza giuridica nel senso voluto da controparte;
che, comunque, è indubbio che l'opponente rivesta la qualifica di sub-conduttore nei confronti della conseguendo a ciò che il titolo esecutivo CP per il rilascio dei locali possa essere utilizzato e messo in esecuzione anche nei confronti del sub- conduttore attualmente detentore dei locali. Parte_1 Ha concluso chiedendo di: “rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto inammissibile ed infondata per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e dei gravi motivi previsti dall'art. 615 cpc I comma, per le ragioni di cui in narrativa;
2) Nel merito, con sentenza definitiva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare infondata e temeraria l'avversa opposizione, da rigettare in toto, e per l'effetto dichiarare efficace il titolo esecutivo e l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi con distrazione ex art. 93 cpc”. esposto, dedotto, eccepito e prodotto nella propria comparsa di costituzione e risposta.
§§§ Con ordinanza del 18.1.2024 riservata all'udienza del 9.1.2024, emessa nel sub-procedimento aperto per delibare in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata dalla società opponente.
§§§
Con memoria n. 1 ex art 171 ter c.p.c., parte opposta ha insistito nelle conclusioni già rassegnate All'udienza del 20.02.2024, tenuta dinanzi al Gop, è stata sottoposta alle parti ipotesi di conciliazione, con concessione del termine di 10 giorni per la valutazione della proposta conciliativa e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.10.2024. La sola parte opposta ha depositato comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c., rappresentando che, dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente, la
[...] ha immesso legittimamente la nel possesso dei suoi locali e chiedendo Parte_1 CP dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale. All'udienza del 22.10.2024, questo giudice ha rinviato la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.06.2025. All'udienza del 03.06.2025, presente il solo difensore di parte opposta il quale ha discusso la CP causa chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo la CP ritornata nel possesso del locale, con condanna di controparte alle spese del giudizio in base alla soccombenza virtuale, e questo giudice ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. nei successivi trenta giorni.
********************************* La ha proposto formale opposizione avverso atto di precetto ex art. 615 c.p.c., Parte_1 eccependo la carenza di legittimazione della stessa società, atteso che, nella cessione del ramo di pagina 3 di 5 azienda della in favore della stessa è stato escluso il rapporto locatizio, CP_2 Parte_1 in quanto l'utilizzo di una parte dei locali è stato regolamentato con contratto di comodato d'uso. Dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti circostanze: con contratto di locazione commerciale del 25.07.2017, (registrato a Cosenza in data 24.08.2017), ha concesso in CP locazione alla l'unità immobiliare sita in Rende, tra la Via Alfieri e la Via Principe, CP_2 identificata al N.C.E.U. al foglio 39, part.lle 834, 142, (corte esclusiva) e 159, (ex 155 e 156 soppresse per fusione), prevedendo all'art. 10: “è vietato al conduttore cedere anche in parte il presente contratto ovvero sublocare, in tutto o in parte, l'unità immobiliare senza il consenso espresso in forma scritta del locatore, ferma restando, in ogni caso, la disciplina ex art. 36 l. 392/1978”, e all'art. 12, tra le cause di risoluzione espressa del contratto: “la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all'art. 36 l. 392/1978”, (all. n. 1 opposta); con atto per Notaio, Dott. Persona_2 del 31.01.2020, registrato a Cosenza il 03.02.2020 al n. 1997, serie 1T, la società ha CP_2 ceduto e trasferito alla società il ramo d'azienda corrente in Rende, alla Via Alfieri, Parte_1 avente ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, prevendo all'art. 6 del medesimo atto che: “la parte acquirente subentra nei contratti in corso stipulati per l'esercizio del ramo di azienda. Per l'utilizzo dei locali tra le parti è stato concluso separato contratto in data odierna in corso di registrazione”; con contestuale scrittura privata (per come indicato nell'atto di cessione del ramo d'azienda in cui si parla di separato contratto “concluso in data odierna” in corso di registrazione avente ad oggetto l'utilizzo dei locali) datata 31.01.2020, la società ha CP_2 concesso, a titolo di comodato d'uso gratuito, alla società la medesima unità Parte_1 immobiliare concessa in locazione dall'odierna opposta, sita in Rende, tra la Via Alfieri e la Via Principe, (senza però che risulti l'avvenuta registrazione del suddetto contratto di comodato d'uso). Ciò posto, va premesso che l'art. 36, comma 1, l. n. 392/1978 stabilisce che: “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”. Nel caso di specie, sotto un primo profilo, il contratto di comodato dei locali da d è CP_2 Pt_1 privo di data certa ed è inopponibile alla . CP Sotto diverso profilo, la cessione del ramo d'azienda della e la concessione, in comodato CP_2 d'uso, dell'immobile oggetto di previa locazione ad uso commerciale, sono avvenuti entrambi in data 31.01.2020, realizzandosi di fatto la previsione normativa suindicata nella parte in cui ammette l'ipotesi di sub-locazione dell'immobile o cessione del contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga assieme ceduta o locata l'azienda medesima;
e non v'è dubbio che non sia intervenuta alcuna comunicazione al locatore della cessione mediante raccomandata, avendo la CP scoperto della cessione solo attraverso estrapolazione di visura camerale della società cedente,
[...] successivamente ai giudizi di primo grado e di appello, nel frattempo definiti e che pertanto è pacifica la legittimazione passiva della società all'azione esecutiva intrapresa dall'odierna Parte_1 opposta al fine di ottenere il rilascio dell'immobile suddetto, sito in Rende tra la Via Alfieri e la Via Principe, in virtù del medesimo art. 36 l. n. 392/1978, che sancisce il diritto del locatore di agire sia nei confronti del cessionario che nei confronti del cedente medesimo, (qualora il locatore non lo abbia previamente liberato). Devono quindi ritenersi pienamente efficaci, nei confronti della Parte_1 odierna opponente, i titoli esecutivi azionati dal (Sentenza n. 694/2022 del Tribunale di CP
pagina 4 di 5 Cosenza e Sentenza n. 1127/2023 della Corte di Appello di Catanzaro), nonché il conseguente atto di precetto, poiché legittimata passiva, attesa la sua qualifica di cessionaria del ramo di azienda. Ciò posto, dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile per cui è causa, per quanto rappresentato da parte opposta nella comparsa conclusionale depositata in data 17.09.2024 con allegato verbale di rilascio, l'opposizione al precetto deve comunque essere decisa nel merito. Permane infatti l'interesse delle parti ad una pronunzia nel merito e non ricorre l'ipotesi di cessazione della materia del contendere, atteso che sul punto, nel silenzio di parte opponente, non può ritenersi esservi concordia fra le parti, essendosi altresì proceduto al rilascio con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario. Si evidenzia infatti che: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso;
in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”, (Cass. nn. 16150/2010, 2063/2014, 5188/2015). Per quanto sopra evidenziato, in conclusione, l'opposizione proposta dalla deve essere Parte_1 rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per le fasi studio, istruttoria, di trattazione e decisionale applicando i valori minimi della tariffa in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) seguono la soccombenza della Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 per sloggio di cui in motivazione e, per l'effetto conferma l'atto di precetto per sloggio qui opposto;
- condanna l'opponente, alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese e Parte_1 competenze di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e
IVA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Cosenza, 4 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3614 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 3 giugno 2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., vertente
TRA
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. OSVALDO ROCCA;
Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE
E (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv. FERNANDO ESPOSITO e CP P.IVA_2
CIRO PASQUALE LENTI;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.11.2023, la ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
chiedendo sospendersi inaudita altera parte l'atto di precetto opposto, nonché accertarsi la
[...] insussistenza del diritto della società opposta di procedere nei confronti della per Parte_1 inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. A sostegno della domanda, parte opponente ha preliminarmente spiegato che la ha esposto CP nell'atto di precetto che con Sentenza n. 694/2022 del 13.04.2022, il Tribunale di Cosenza dichiarava la risoluzione del contratto definitivo di locazione ex art. 1456 c.c. e ordinava alla società convenuta ( ndr.) il rilascio dell'immobile locato, con termine previsto al 30.04.2022, Controparte_2 condannando la convenuta inoltre al pagamento della somma di € 227.750,00, oltre interessi, a titolo di canoni e penali, e al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in € 391,84 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
che la predetta Sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con Sentenza n. 1127/2023 del 10.10.2023, emessa a definizione del giudizio di appello promosso dalla ed iscritto al n. 678/2022 RG;
che, CP_2 quindi, con l'atto di precetto oggi opposto, la ha intimato alla società odierna opponente, CP
(subentrata nel predetto contratto di locazione del 25.07.2017 per effetto di cessione di ramo di azienda Pt_ della società con a Rogito Notar del 31.01.2020, N. 17434 del CP_2 Persona_1
pagina 1 di 5 Repertorio e N. 12573 della Raccolta, registrato in Cosenza in data 03.02.2020 al 1997, serie 1/T), di rilasciare l'immobile commerciale sito in Rende, tra la Via Alfieri e la Via Principe, distinto in Catasto al N.C.E.U. al foglio 39, particella 835, particella 142, (corte esclusiva), particella 159, (ex 155 e 156 soppresse per fusione).
La ha poi dedotto di essere estranea ai rapporti giuridici intercorsi tra la Parte_1 CP_2
(conduttrice), e la (locatrice); che effettivamente v'è stata una cessione di un ramo CP aziendale della in favore della come risulta dall'atto di cessione, nel CP_2 Parte_1 quale atto di cessione del solo ramo d'azienda della vendita al dettaglio, le parti hanno espressamente convenuto che “sono esclusi i crediti e debiti aziendali di qualunque natura, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della parte venditrice” e, ancora, che “la parte acquirente subentra nei contratti in corso stipulati per l'esercizio del ramo di azienda. Per l'utilizzo dei locali tra le parti è stato concluso separato contratto in data odierna in corso di registrazione”; che, quindi, è evidente che dalla cessione del ramo di azienda è stato escluso il rapporto locatizio, in quanto l'utilizzo di una parte dei locali è stato regolamentato con un contratto di comodato, ragion per cui l'azione esecutiva avviata da e tesa allo “sloggio” dei locali è da ritenersi improcedibile ed illegittima nei CP confronti della Parte_1 Ha quindi concluso chiedendo di: “preliminarmente, per tutte le ragioni sopra specificate e documentate, sospendere l'atto di precetto opposto con provvedimento inaudita altera parte, in quanto
è evidente la sussistenza del fumus boni iuris dei diritti della dalla semplice lettura dei CP_3 documenti allegati e la esclusione della locazione della cessione, con ciò rendendo non operativa la sussistenza dell'art. 2558 c.c.; nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della di procedere nei confronti della per CP Parte_1 inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. al caso che ci occupa;
accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della di procedere ai danni della per tutte le motivazioni sopra offerte, CP Parte_1 sia in diritto che in fatto;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento”. La causa è stata iscritta al n. 3614/2023 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.12.2023, si è costituita deducendo CP preliminarmente che, con contratto di locazione commerciale stipulato il 25.07.2017, la CP concedeva in locazione alla società l'immobile commerciale sito in Rende, fra la Via CP_2
Alfieri e la Via Principe;
che la conduttrice si rendeva inadempiente nel pagamento di numerosi canoni di locazione, costringendo così la ad attivare procedura di sfratto per morosità, procedura CP che si concludeva con Sentenza n. 694/2022 del 13.04.2022, con la quale il Tribunale di Cosenza dichiarava definitivamente risolto ex art. 1456 c.c. il suddetto contratto di locazione;
che, con Sentenza
n. 1127/2023 del 10.10.2023, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la Sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza;
che, a seguito della definizione del giudizio di appello, la , CP estrapolando una visura camerale della prendeva atto che la stessa, in data 31.01.2020, CP_2 aveva ceduto il ramo di azienda esercitato presso l'immobile condotto in locazione alla Pt_1
società attiva dal 31.01.2020 e con unica sede quella, per l'appunto, di Via Alfieri in Rende,
[...] ove si trova l'immobile oggetto di locazione;
che, pertanto, con diffida a mezzo pec, l'opposta diffidava la quale contraente originario, e la quale cessionario del ramo di CP_2 Parte_1 azienda, a rilasciare immediatamente i locali oggetto del contratto di locazione ormai risolto;
che alla predetta missiva non seguiva alcun riscontro.
pagina 2 di 5 La società opposta ha quindi eccepito l'infondatezza e la temerarietà della spiegata opposizione all'esecuzione, atteso che è lo stesso art. 6 dell'atto di cessione di ramo d'azienda a prevedere l'automatismo del subentro della cessionaria nei contratti in corso stipulati per Parte_1 l'esercizio del ramo d'azienda, e dunque, in mancanza di previsione contraria, anche nel contratto di locazione commerciale stipulato il 25.07.2017; che detto contratto di locazione era stato stipulato proprio per l'attività di commercio al dettaglio di confezione per adulti e casalinghi, da esercitarsi nei locali siti in Rende, alla Via Alfieri, vale a dire lo stesso ramo di azienda – di vendita al dettaglio - che la in data 31.01.2020, ebbe a cedere proprio alla che, inoltre, il CP_2 Parte_1 contratto di comodato prodotto da controparte non risulta neanche registrato, per cui non ha alcuna rilevanza giuridica nel senso voluto da controparte;
che, comunque, è indubbio che l'opponente rivesta la qualifica di sub-conduttore nei confronti della conseguendo a ciò che il titolo esecutivo CP per il rilascio dei locali possa essere utilizzato e messo in esecuzione anche nei confronti del sub- conduttore attualmente detentore dei locali. Parte_1 Ha concluso chiedendo di: “rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto inammissibile ed infondata per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e dei gravi motivi previsti dall'art. 615 cpc I comma, per le ragioni di cui in narrativa;
2) Nel merito, con sentenza definitiva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare infondata e temeraria l'avversa opposizione, da rigettare in toto, e per l'effetto dichiarare efficace il titolo esecutivo e l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi con distrazione ex art. 93 cpc”. esposto, dedotto, eccepito e prodotto nella propria comparsa di costituzione e risposta.
§§§ Con ordinanza del 18.1.2024 riservata all'udienza del 9.1.2024, emessa nel sub-procedimento aperto per delibare in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata dalla società opponente.
§§§
Con memoria n. 1 ex art 171 ter c.p.c., parte opposta ha insistito nelle conclusioni già rassegnate All'udienza del 20.02.2024, tenuta dinanzi al Gop, è stata sottoposta alle parti ipotesi di conciliazione, con concessione del termine di 10 giorni per la valutazione della proposta conciliativa e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.10.2024. La sola parte opposta ha depositato comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c., rappresentando che, dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente, la
[...] ha immesso legittimamente la nel possesso dei suoi locali e chiedendo Parte_1 CP dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale. All'udienza del 22.10.2024, questo giudice ha rinviato la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.06.2025. All'udienza del 03.06.2025, presente il solo difensore di parte opposta il quale ha discusso la CP causa chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo la CP ritornata nel possesso del locale, con condanna di controparte alle spese del giudizio in base alla soccombenza virtuale, e questo giudice ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. nei successivi trenta giorni.
********************************* La ha proposto formale opposizione avverso atto di precetto ex art. 615 c.p.c., Parte_1 eccependo la carenza di legittimazione della stessa società, atteso che, nella cessione del ramo di pagina 3 di 5 azienda della in favore della stessa è stato escluso il rapporto locatizio, CP_2 Parte_1 in quanto l'utilizzo di una parte dei locali è stato regolamentato con contratto di comodato d'uso. Dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti circostanze: con contratto di locazione commerciale del 25.07.2017, (registrato a Cosenza in data 24.08.2017), ha concesso in CP locazione alla l'unità immobiliare sita in Rende, tra la Via Alfieri e la Via Principe, CP_2 identificata al N.C.E.U. al foglio 39, part.lle 834, 142, (corte esclusiva) e 159, (ex 155 e 156 soppresse per fusione), prevedendo all'art. 10: “è vietato al conduttore cedere anche in parte il presente contratto ovvero sublocare, in tutto o in parte, l'unità immobiliare senza il consenso espresso in forma scritta del locatore, ferma restando, in ogni caso, la disciplina ex art. 36 l. 392/1978”, e all'art. 12, tra le cause di risoluzione espressa del contratto: “la sub-locazione e il comodato dell'immobile, salvo i casi di cui all'art. 36 l. 392/1978”, (all. n. 1 opposta); con atto per Notaio, Dott. Persona_2 del 31.01.2020, registrato a Cosenza il 03.02.2020 al n. 1997, serie 1T, la società ha CP_2 ceduto e trasferito alla società il ramo d'azienda corrente in Rende, alla Via Alfieri, Parte_1 avente ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, prevendo all'art. 6 del medesimo atto che: “la parte acquirente subentra nei contratti in corso stipulati per l'esercizio del ramo di azienda. Per l'utilizzo dei locali tra le parti è stato concluso separato contratto in data odierna in corso di registrazione”; con contestuale scrittura privata (per come indicato nell'atto di cessione del ramo d'azienda in cui si parla di separato contratto “concluso in data odierna” in corso di registrazione avente ad oggetto l'utilizzo dei locali) datata 31.01.2020, la società ha CP_2 concesso, a titolo di comodato d'uso gratuito, alla società la medesima unità Parte_1 immobiliare concessa in locazione dall'odierna opposta, sita in Rende, tra la Via Alfieri e la Via Principe, (senza però che risulti l'avvenuta registrazione del suddetto contratto di comodato d'uso). Ciò posto, va premesso che l'art. 36, comma 1, l. n. 392/1978 stabilisce che: “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”. Nel caso di specie, sotto un primo profilo, il contratto di comodato dei locali da d è CP_2 Pt_1 privo di data certa ed è inopponibile alla . CP Sotto diverso profilo, la cessione del ramo d'azienda della e la concessione, in comodato CP_2 d'uso, dell'immobile oggetto di previa locazione ad uso commerciale, sono avvenuti entrambi in data 31.01.2020, realizzandosi di fatto la previsione normativa suindicata nella parte in cui ammette l'ipotesi di sub-locazione dell'immobile o cessione del contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga assieme ceduta o locata l'azienda medesima;
e non v'è dubbio che non sia intervenuta alcuna comunicazione al locatore della cessione mediante raccomandata, avendo la CP scoperto della cessione solo attraverso estrapolazione di visura camerale della società cedente,
[...] successivamente ai giudizi di primo grado e di appello, nel frattempo definiti e che pertanto è pacifica la legittimazione passiva della società all'azione esecutiva intrapresa dall'odierna Parte_1 opposta al fine di ottenere il rilascio dell'immobile suddetto, sito in Rende tra la Via Alfieri e la Via Principe, in virtù del medesimo art. 36 l. n. 392/1978, che sancisce il diritto del locatore di agire sia nei confronti del cessionario che nei confronti del cedente medesimo, (qualora il locatore non lo abbia previamente liberato). Devono quindi ritenersi pienamente efficaci, nei confronti della Parte_1 odierna opponente, i titoli esecutivi azionati dal (Sentenza n. 694/2022 del Tribunale di CP
pagina 4 di 5 Cosenza e Sentenza n. 1127/2023 della Corte di Appello di Catanzaro), nonché il conseguente atto di precetto, poiché legittimata passiva, attesa la sua qualifica di cessionaria del ramo di azienda. Ciò posto, dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile per cui è causa, per quanto rappresentato da parte opposta nella comparsa conclusionale depositata in data 17.09.2024 con allegato verbale di rilascio, l'opposizione al precetto deve comunque essere decisa nel merito. Permane infatti l'interesse delle parti ad una pronunzia nel merito e non ricorre l'ipotesi di cessazione della materia del contendere, atteso che sul punto, nel silenzio di parte opponente, non può ritenersi esservi concordia fra le parti, essendosi altresì proceduto al rilascio con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario. Si evidenzia infatti che: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso;
in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”, (Cass. nn. 16150/2010, 2063/2014, 5188/2015). Per quanto sopra evidenziato, in conclusione, l'opposizione proposta dalla deve essere Parte_1 rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per le fasi studio, istruttoria, di trattazione e decisionale applicando i valori minimi della tariffa in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) seguono la soccombenza della Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 per sloggio di cui in motivazione e, per l'effetto conferma l'atto di precetto per sloggio qui opposto;
- condanna l'opponente, alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese e Parte_1 competenze di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e
IVA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Cosenza, 4 giugno 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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