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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2024, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Giuseppe LO SINNO Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Carla SANTESE Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4144 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
Parte_1
Avv. GIOVANNIELLO ALBERTO
PARTE APPELLANTE
e
Controparte_1
Avv. SARRA MARCO VALERIO
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8950 dell'anno 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La impugnava - chiedendone Parte_1
l'integrale riforma - la sentenza del Tribunale di Roma di cui in epigrafe che ha motivato come segue l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla controparte:
“Preliminarmente, con riguardo all'istanza di “stralcio” del fascicolo monitorio, depositata il 9.1.2017 da parte opponente, si rileva che, come affermato dalla Suprema Corte a S.U. (Cass. n. 14475/2015), “L'art. 345,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”.
Afferma la Corte che l'unicità dell'ufficio dinanzi al quale si svolgono le due fasi (monitoria e opposizione) spiega la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d'ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell'opposizione, concludendo che anche qualora lo sviluppo processuale non abbia seguito questo ragionevole ordine e la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi.
Pertanto, alla luce dei principi affermati dalla Corte, pur prendendosi atto che l'opposta ha irritualmente (senza attestazione di deposito da parte della Cancelleria) depositato il fascicolo della fase monitoria soltanto all'atto del deposito, in data 2.1.2017, del fascicolo di parte già ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può accogliersi l'istanza di “stralcio” del detto fascicolo, anche in ragione del principio di economia processuale.
Deve, al riguardo, rilevarsi che l'opponente, con l'istanza, non ha segnalato la presenza di documenti diversi o non conformi ai documenti prodotti dall'ingiungente nella fase monitoria rispetto a quelli oggi presenti, evidenziandosi comunque che il fascicolo reca l'indice con in calce l'attestazione di deposito da parte della Cancelleria (in data
10.4.2013).
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Ne discende che non risulta leso il diritto di difesa dell'opponente, la quale aveva conoscenza dei documenti allegati al ricorso, tanto che ha proposto opposizione, di talché i documenti in questione devono essere posti a fondamento della decisione.
Nel merito, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto in epigrafe indicato (provvisoriamente esecutivo), con cui, ad istanza di le era stato ingiunto il pagamento di € Parte_1
496.968,69, oltre interessi e spese della fase monitoria, premettendo che la era la concessionaria per la realizzazione del Controparte_2
di Roma e aveva affidato i lavori a Organizzazione_1
diverse società tra cui l'opponente. Ha dedotto, in primo luogo, che non corrispondeva al vero che avesse riconosciuto il debito. CP_1
Infatti, l'odierna opposta aveva depositato, a sostegno della richiesta di immediata esecutorietà, documentazione comprovante crediti ceduti a terzi, in ordine ai quali la stessa non poteva più vantare alcun diritto, avendo già percepito i relativi importi. In secondo luogo, Parte_1
si era resa inadempiente nell'esecuzione delle opere oggetto dei tre contratti di appalto sottoscritti tra le parti, in ordine ai quali la predetta aveva ricevuto pagamenti diretti, titoli cambiari e sconti bancari, a fronte, però di lavori mal eseguiti (in relazione ai primi due contratti) o addirittura mai svolti (in relazione al terzo). L'opponente, in sostanza aveva pagato, in ordine ai primi due contratti, somme superiori a quelle previste, con un disavanzo, in favore della stessa, di € 111.342,02, di cui chiedeva la restituzione. Quanto al terzo contratto, la mancata esecuzione dei lavori da parte dell'opposta trovava conferma nel contratto che questa aveva concluso, per le stesse opere, con la (sub Controparte_3
doc. 3), come rilevato anche nella perizia giurata dall'arch. di Per_1
Mauro (sub doc. 2), e come risultante dalla corrispondenza tra
[...]
e (sub doc. 4) e dalla richiesta di Parte_1 Controparte_3
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 emettere nota di credito in relazione alla fattura n. 3 del 29.2.2012, inoltrata dalla alla (sub doc. 5). Trattandosi CP_1 Parte_1
di crediti ceduti, inoltre, i cessionari stavano provvedendo a richiedere, a loro volta, ad il versamento dei relativi importi (sub docc. da CP_1
6 a 10), con evidente duplicazione degli stessi, e conseguentemente l'opponente non potrebbe mai versare le somme richieste alla
[...]
ma, ove mai fossero dovute, dovrebbe versarle nelle mani dei Parte_1
cessionari.
L'opponente ha dunque chiesto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, da dichiararsi nullo e comunque inefficace, con conseguente revoca;
in ogni caso, ha chiesto al Tribunale di accertare che le somme richieste non sono dovute, con revoca del decreto;
ha chiesto altresì di dichiarare l'inadempimento di con Parte_1
condanna di questa alla restituzione di quanto indebitamente versatole dalla opponente, oltre al risarcimento del danno, da accertare in corso di causa.
In data 17.12.2013, si è costituita la società opposta, chiedendo di poter chiamare in causa la alla quale la Controparte_2 [...]
, che era originariamente titolare del progetto di realizzazione e CP_1
gestione dell'Acquario di Roma, aveva ceduto nel 2006 il ramo d'azienda, senza mai avvisare la di essersi completamente spogliata Parte_1
di ogni diritto di sfruttamento dell'opera che l'appaltatore sarebbe andato a realizzare. Dalla fine del 2011, l'opponente cominciava ad accumulare ritardi nei pagamenti e le banche, constatato il mancato pagamento delle fatture cedute pro solvendo, avevano iniziato a mettere in mora la
[...]
(sub docc. da 1 a 3). , a quel punto, aveva emesso Parte_1 CP_1
cambiali a garanzia di una parte degli importi, solo in parte onorate, e aveva poi scoperto che la società aveva “palesemente Parte_1
pilotato il suo stato di decozione”, depauperando i propri beni. Mai la r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 società opposta aveva contestato i pagamenti, anzi con le raccomandate del 13.3.2012 e del 5.7.2012 (sub doc. 3) ne aveva promesso il pagamento
(emettendo poi anche 39 effetti cambiari), con atti ricognitivi di debito. Il contratto tra la e la aveva ad oggetto Parte_1 CP_3
differenti lavorazioni, che non si erano mai potute realizzare per l'inadempiente comportamento dell'opponente. Quest'ultima, infine, confondeva le fatture di cui ai crediti ceduti alle Banche, quando ancora la riteneva che la fosse solvibile (tra cui vi sono Parte_1 CP_1
quelle poste a base del decreto ingiuntivo richiesto dalla
[...]
, sub doc. 10), con le successive fatture di cui Organizzazione_2 Pt_1
aveva chiesto l'anticipazione, senza cessione del credito, alle Banche, che non avevano dunque alcuna titolarità in quanto lo sconto della fattura non equivale a cessione del credito. Infine, “la vera committente” risultava essere la “reale Controparte_4 CP_1
interlocutore contrattuale”, poiché la seconda era “un soggetto interposto fittiziamente nei rapporti contrattuali intercorrenti con la
[...]
. Parte_1
Orbene, si premette che il precedente Giudice aveva riservato alla prima udienza ogni decisione sulla richiesta di chiamata del terzo
[...]
ma, dopo un rinvio richiesto dalle parti per trattative, CP_2
l'opposta ha depositato un ricorso per sequestro conservativo incardinato nei confronti della predetta (non rinvenuto in atti) e ha rinunciato all'istanza.
Nella stessa udienza, il procuratore dell'opponente, sul rilievo che l'opposta riteneva che “il vero debitore” fosse la società , CP_2
ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e, in via subordinata, ha chiesto procedersi ad A.T.P.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto “la revoca della provvisoria esecutività e la concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c.”; ha infine depositato r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 visure storiche da cui risultava che entrambe le società erano state poste in liquidazione (si rinviene solo quella della . Pt_1
Il procuratore dell'opposta ha aderito alla richiesta di precisazione delle conclusioni e il Giudice ha rinviato per detto incombente, affermando che la richiesta di A.T.P. doveva essere avanzata mediante deposito di ricorso, secondo le formalità di rito.
All'udienza del 4.2.2016, dinanzi a questo Giudice (designato con decreto del Presidente di Sezione in data 16.3.2015), il difensore dell'opposta ha dichiarato che l'opponente (la quale, pur presente, nulla ha dedotto sul punto) aveva ricevuto l'omologazione del concordato preventivo.
All'udienza del 10.11.2016, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò detto, si premette che, pur essendo incontestata l'ammissione della al concordato preventivo, in nessun conto saranno CP_1
tenute le argomentazioni della opposta nella parte in cui, negli scritti conclusivi, fa riferimento ad atti della citata procedura.
Quanto al merito, in linea generale si evidenzia che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. 826/2015; cfr.
Cass. 15659/2011).
Orbene, entrambe le parti hanno prodotto i tre contratti di appalto: il primo (privo di data) ha ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato, il secondo (del 20.5.2011) ha ad oggetto la realizzazione di getti di completamento delle strutture prefabbricate e di murature, il terzo (del
23.1.2012) ha ad oggetto la realizzazione di vespai areati e di opere murarie in genere.
L'opposta, nella fase monitoria, ha altresì prodotto le fatture sub docc. da 6 a 13 con relative certificazioni di pagamento, copia delle scritture contabili, copia di due solleciti di pagamento, copia di tre
“riconoscimenti di debito” del 30.7.2012, 5.11.2012 e 5.7.2012 (docc. 22,
23 e 24).
Prendendo le mosse da detti ultimi documenti, si rileva che trattasi di due raccomandate inviate dall'opponente alla Organizzazione_3
e di una raccomandata inviata al ,
[...] Organizzazione_4
con cui rispettivamente dichiara di non aver potuto pagare la fattura n. 3 del 29.2.2012 di € 256.000,00 (oggetto di cessione di crediti) per ritardi di pagamento dei SAL da parte della committente (e assicura il pagamento nei mesi di ottobre e novembre), di non aver potuto ancora far fronte al pagamento, di non aver potuto pagare le fatture in scadenza per ritardi di pagamento da parte della committente (con quest'ultima chiede anche di concedere a una proroga del ). Parte_1 Parte_2
Ora, come è noto, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice
"relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
n. 20689/2016).
Pertanto, a fronte delle eccezioni formulate dall'opponente
(sostanzialmente riconducibili al fatto che i crediti erano stati ceduti e che le opere erano state pagate o non erano state eseguite), gravava sull'opposta l'onere di fornire la prova sul punto.
Nella specie, i rapporti contrattuali tra le parti erano plurimi e complessi e non è contestato che vi siano stati vari pagamenti, così come non è contestato (oltre a risultare, in parte, dalla documentazione versata in atti) che vi siano state delle cessioni dei crediti (si vedano ad esempio il doc. 6 di parte opponente ed il doc. 10 di parte opposta) e che vi sia stato un contratto tra la e avente ad oggetto le stesse Pt_1 Controparte_3
opere (docc. 3 e 4 di parte opponente e doc. 9 di parte opposta). Anche su tale ultimo contratto, in relazione al quale le parti hanno prodotto corrispondenza, non è stata fatta alcuna chiarezza.
Non risultano documentati i precedenti pagamenti né risulta accertata la somma effettivamente oggetto delle cambiali.
Non risulta provata l'effettiva esecuzione dei lavori che l'opponente sostiene mai eseguiti, produce documentazione sul punto.
Dalla documentazione in atti risulta che la fattura n. 3 del 29.2.2012 era stata oggetto della cessione di crediti alla di Organizzazione_3
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 , il che comporterebbe il rischio di duplicazione dei Org_3
pagamenti, a nulla rilevando che la somma sia stata o meno pagata.
L'opposta – attrice sostanziale nel presente giudizio – avrebbe dunque dovuto fornire un quadro chiaro e analitico, che consentisse di ricostruire con precisione i rapporti e la contabilità tra le parti, documentando anche le cessioni di crediti e le mere anticipazioni fatture, allo scopo di superare le formulate eccezioni, tra cui quella di inadempimento.
Come visto, invece, la predetta è rimasta sostanzialmente inerte, rinunciando anche alla richiesta di chiamata in causa del soggetto che riteneva il vero interlocutore contrattuale, il che non può, ovviamente, non incidere sulla valutazione di un quadro istruttorio già confuso, impreciso e lacunoso, dovendosi evidenziare che è stata chiesta l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una società che si ritiene sostanzialmente estranea al rapporto contrattuale.
In definitiva, la documentazione prodotta dall'opposta non consente di ricostruire in maniera chiara i rapporti tra le parti e di fornire la prova rigorosa della sussistenza e dell'ammontare dei crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il detto decreto deve essere revocato.
Le considerazioni svolte circa l'inerzia processuale e il difetto di prova valgono anche per l'opponente, con riguardo alle pretese da questa azionate, aventi ad oggetto la richiesta di condanna della Parte_1
alla restituzione di quanto a questa indebitamente versato, non essendo certo sufficiente ai fini di cui sopra la produzione di una perizia di parte e considerato il fatto che si era limitata a richiedere irritualmente al Giudice di disporre A.T.P., salvo poi chiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 In ragione della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da (ora in concordato preventivo) nei confronti di Controparte_1 [...]
, ogni diversa istanza, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 11648 emesso in data 31.5.2013 nel proc. R.G.N. 24847/2013;
- rigetta ogni domanda proposta dall'opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite.”.
Parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello.
Interrotta la causa per il fallimento dell'appellante, veniva riassunta dal
. Parte_1
Successivamente, interrotta per la cancellazione dall'Albo dell'avv. Sarra Marco Valerio, veniva nuovamente riassunta dal . Parte_1
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni 20 per il deposito di conclusionali e giorni 20 per repliche.
Motivi della decisione
L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto.
Col primo motivo l'appellante denuncia l' “ERRORE IN FATTO -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - ARBITRARIA ED
ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PROBATORIA, OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.”
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 In particolare, si duole che il Tribunale abbia ritenuto non sufficientemente provato il credito vantato dalla (d'ora in Parte_1
poi per brevità) nei confronti della . Pt_1 CP_1
Deduce l'odierna appellante di aver richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11648/2013 in relazione al credito vantato a titolo di corrispettivo per aver eseguito le opere commissionate dalla CP_1
[...]
Sostiene che, a dimostrazione del credito maturato, ha prodotto n. 8 certificati di pagamento rilasciati e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della committente - nonché direttore Controparte_1
dei lavori - Ing. Persona_2
A fronte delle opere realizzate e dei relativi certificati di pagamento la emetteva le seguenti fatture, tutte scadute: n. 2 dei Parte_1
31/1/2012: € 155.912,85; n. 3 del 29/2/2012 di € 256.500,00; n. 7 del
29/2/2012 di € 45.070,53; n. 12 del 30/4/2012 di € 87.965,18; n. 17 del
29/6/2012 di € 20.000,00; n. 28 del 3/9/2012 di € 94.124,16; n. 29 del
3/9/2012 di € 18.440,58; n. 30 del 3/9/2012 di £ 87.709,05; n, 46 dei
7/11/2012 dì € 33.935,63, per un ammontare complessivo di € 799.657,98.
Nel luglio 2012, la emetteva n. 39 effetti cambiari Controparte_1
ed assegni in favore della per un complessivo Parte_1
importo di £ 400.000,00.
Detti titoli venivano onorati solo per € 312.000,00 ed, ai sensi dell' art
1194 del codice civile, detta somma veniva imputata dalla Parte_1
agli interessi maturati ex D.lgs 231/2002 sulle fatture n. 2/2012, n. 3/2012,
n. 7/2012, n. 12/2012, 28/2012 ed in conto capitale.
In virtù dei versamenti conseguiti in conto interessi e capitale risultava un residuo credito di euro 496.968,69 in capo alla nei Parte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 confronti della di cui l'odierna appellante chiedeva il Controparte_1
riconoscimento mediante l'emissione del decreto ingiuntivo.
Sicchè l'errore del Tribunale sarebbe consistito nel non avere “fatto buongoverno dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c. non avendo effettuato un ragionamento presuntivo, fondato su una serie di elementi indiziari, precisi e concordanti ed inoltre non avendo tenuto conto di specifici documenti prodotti dall.attore comprovanti l.effettivo diritto della ad ottenere la somma ingiunta già in sede monitoria Parte_1
munita della clausola di provvisoria esecutorietà”.
Col secondo motivo lamenta: ERRORE IN FATTO - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - ARBITRARIA ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA,
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.
Con riguardo a quanto asserito dalla Controparte_1
relativamente al fatto che il credito azionato sarebbe stato ceduto dalla
[...]
ad istituti bancari occorre puntualizzare alcuni aspetti che Parte_1
hanno indotto il Giudice di prime cure a valutare in maniera errata tale circostanza anche dal punto di vista documentale.
Non vi è alcuna duplicazione di pagamenti, in quanto le fatture azionate in sede monitoria sono mai state oggetto di specifica cessione di credito.
Anche al riguardo la difesa avversaria non ha fornito in sede di giudizio di opposizione alcun chiarimento o prova che potesse comprovare la veridicità delle sue affermazioni.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 Aggiunge “Le questioni alle quali fa riferimento controparte, il contratto sono relative alle lavorazioni commissionate con CP_3
altro contratto in altra zona del medesimo cantiere.”.
Con il terzo motivo denuncia ERRORE IN FATTO - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - ARBITRARIA ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA,
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.
“Con riguardo alle lavorazioni contestate e non provate va poi puntualizzato che la ha emesso delle certificazioni Controparte_1
attestanti l.esistenza della somma sottoscrivendo i certificati di pagamento ed avallandone volta per volta la debenza .
Mai tali pagamenti sono stati contestati dalla , Controparte_1
basti vedere che nella raccomandata del 13 marzo 2012 (cfr. allegato alla com rsa di costituzione) la medesima arriva addirittura a Controparte_1
prometterne il versamento garantendo una specifica tempistica , poi mai onorata.”
Osserva la Corte che può prescindersi in questa sede dal verificare se il Tribunale abbia commesso gli errori denunciati posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve ritenersi fondataa per le ragioni che seguono.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto creditore provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato in sede monitoria allegando l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo è tenuto a provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi di tale credito.
L'appellante ha prodotto alcuni certificati di pagamento recanti anche la sottoscrizione della committente . In quelli dove, invece, vi CP_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 è la firma del in qualità di direttore dei lavori non può ritenersi Per_2
che la sottoscrizione sia riconducibile alla società appaltante.
Sicchè per questi ultimi il SAL non costituisce prova del credito in difetto di accettazione.
Rileva la Corte che, tuttavia, l'odierna appellata ha depositato una perizia giurata ove sono segnalati e descritti dettagliatmente i vizi delle opere eseguite ed indicate le opere non eseguite.
A fronte di tale specifica allegazione a sostegno dell'eccezione d'inadempimento, l'appellante non ha preso neppure posizione e, comunque, non ha ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto.
Nell'atto d'appello, in particolare, mostra di tenerla in non cale malgrado il Tribunale abbia accolto l'opposizione proprio per il difetto di prova relativo all'esecuzione delle opere.
Conseguentemente, il credito non può ritenersi dimostrato neppure per i certificati che recano la sottoscrizione della poiché CP_1
l'eventuale accettazione del SAL da parte della committente non avrebbe, comunque, esonerato l'appaltatrice dal dover dimostrare (in caso di contestazione) di avere eseguito i lavori nella loro interezza ed a regola d'arte.
Va aggiunto che neppure le cosiddette ricognizioni di debito sostengono la prova del credito in quanto non riferite espressamente ad alcune fatture piuttosto che ad altre. Né, d'altra parte, può soccorrere ad interpretarle in favore dell'appellante il profilo cronologico in quanto numerosi pagamenti sono stati eseguiti dall'appellata nel tempo. Tanto più che, stando all'allegazione dell'appellante, in conseguenza delle predette ricognizioni la aveva emesso 39 titoli cambiari. Il che CP_1
proverebbe, semmai, che il riconoscimento di debito fosse riferito esclusivamente a quanto successivamente pagato.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 Ed ancora, la non ha neppure impugnato la sentenza che ha Pt_1
stabilito “Non risulta provata l'effettiva esecuzione dei lavori che l'opponente sostiene mai eseguitii”. Essa si è limitata a ribadire quanto già dedotto in primo grado ma, sul punto, non ha criticato la sentenza con argomenti volti a dimostrare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale.
Né, sotto diverso ed autonomo profilo, ha - comunque - dimostrato di aver eseguito i lavori appaltati con il terzo contratto (del 23.1.2012) avente ad oggetto la realizzazione di vespai areati e di opere murarie in genere, nonostante che dalla perizia giurata risultasse che non fossero stati eseguitti i lavori relativi.
Da quanto premesso deriva che, sebbene con la differente motivazione che precede, l'opposizione debba essere accolta e, conseguentemente, respinto l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna il Parte_3 alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 11.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Il Presidente
Il Consigliere estensore r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Giuseppe LO SINNO Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Carla SANTESE Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4144 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
Parte_1
Avv. GIOVANNIELLO ALBERTO
PARTE APPELLANTE
e
Controparte_1
Avv. SARRA MARCO VALERIO
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8950 dell'anno 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La impugnava - chiedendone Parte_1
l'integrale riforma - la sentenza del Tribunale di Roma di cui in epigrafe che ha motivato come segue l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla controparte:
“Preliminarmente, con riguardo all'istanza di “stralcio” del fascicolo monitorio, depositata il 9.1.2017 da parte opponente, si rileva che, come affermato dalla Suprema Corte a S.U. (Cass. n. 14475/2015), “L'art. 345,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”.
Afferma la Corte che l'unicità dell'ufficio dinanzi al quale si svolgono le due fasi (monitoria e opposizione) spiega la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d'ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell'opposizione, concludendo che anche qualora lo sviluppo processuale non abbia seguito questo ragionevole ordine e la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi.
Pertanto, alla luce dei principi affermati dalla Corte, pur prendendosi atto che l'opposta ha irritualmente (senza attestazione di deposito da parte della Cancelleria) depositato il fascicolo della fase monitoria soltanto all'atto del deposito, in data 2.1.2017, del fascicolo di parte già ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può accogliersi l'istanza di “stralcio” del detto fascicolo, anche in ragione del principio di economia processuale.
Deve, al riguardo, rilevarsi che l'opponente, con l'istanza, non ha segnalato la presenza di documenti diversi o non conformi ai documenti prodotti dall'ingiungente nella fase monitoria rispetto a quelli oggi presenti, evidenziandosi comunque che il fascicolo reca l'indice con in calce l'attestazione di deposito da parte della Cancelleria (in data
10.4.2013).
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Ne discende che non risulta leso il diritto di difesa dell'opponente, la quale aveva conoscenza dei documenti allegati al ricorso, tanto che ha proposto opposizione, di talché i documenti in questione devono essere posti a fondamento della decisione.
Nel merito, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto in epigrafe indicato (provvisoriamente esecutivo), con cui, ad istanza di le era stato ingiunto il pagamento di € Parte_1
496.968,69, oltre interessi e spese della fase monitoria, premettendo che la era la concessionaria per la realizzazione del Controparte_2
di Roma e aveva affidato i lavori a Organizzazione_1
diverse società tra cui l'opponente. Ha dedotto, in primo luogo, che non corrispondeva al vero che avesse riconosciuto il debito. CP_1
Infatti, l'odierna opposta aveva depositato, a sostegno della richiesta di immediata esecutorietà, documentazione comprovante crediti ceduti a terzi, in ordine ai quali la stessa non poteva più vantare alcun diritto, avendo già percepito i relativi importi. In secondo luogo, Parte_1
si era resa inadempiente nell'esecuzione delle opere oggetto dei tre contratti di appalto sottoscritti tra le parti, in ordine ai quali la predetta aveva ricevuto pagamenti diretti, titoli cambiari e sconti bancari, a fronte, però di lavori mal eseguiti (in relazione ai primi due contratti) o addirittura mai svolti (in relazione al terzo). L'opponente, in sostanza aveva pagato, in ordine ai primi due contratti, somme superiori a quelle previste, con un disavanzo, in favore della stessa, di € 111.342,02, di cui chiedeva la restituzione. Quanto al terzo contratto, la mancata esecuzione dei lavori da parte dell'opposta trovava conferma nel contratto che questa aveva concluso, per le stesse opere, con la (sub Controparte_3
doc. 3), come rilevato anche nella perizia giurata dall'arch. di Per_1
Mauro (sub doc. 2), e come risultante dalla corrispondenza tra
[...]
e (sub doc. 4) e dalla richiesta di Parte_1 Controparte_3
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 emettere nota di credito in relazione alla fattura n. 3 del 29.2.2012, inoltrata dalla alla (sub doc. 5). Trattandosi CP_1 Parte_1
di crediti ceduti, inoltre, i cessionari stavano provvedendo a richiedere, a loro volta, ad il versamento dei relativi importi (sub docc. da CP_1
6 a 10), con evidente duplicazione degli stessi, e conseguentemente l'opponente non potrebbe mai versare le somme richieste alla
[...]
ma, ove mai fossero dovute, dovrebbe versarle nelle mani dei Parte_1
cessionari.
L'opponente ha dunque chiesto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, da dichiararsi nullo e comunque inefficace, con conseguente revoca;
in ogni caso, ha chiesto al Tribunale di accertare che le somme richieste non sono dovute, con revoca del decreto;
ha chiesto altresì di dichiarare l'inadempimento di con Parte_1
condanna di questa alla restituzione di quanto indebitamente versatole dalla opponente, oltre al risarcimento del danno, da accertare in corso di causa.
In data 17.12.2013, si è costituita la società opposta, chiedendo di poter chiamare in causa la alla quale la Controparte_2 [...]
, che era originariamente titolare del progetto di realizzazione e CP_1
gestione dell'Acquario di Roma, aveva ceduto nel 2006 il ramo d'azienda, senza mai avvisare la di essersi completamente spogliata Parte_1
di ogni diritto di sfruttamento dell'opera che l'appaltatore sarebbe andato a realizzare. Dalla fine del 2011, l'opponente cominciava ad accumulare ritardi nei pagamenti e le banche, constatato il mancato pagamento delle fatture cedute pro solvendo, avevano iniziato a mettere in mora la
[...]
(sub docc. da 1 a 3). , a quel punto, aveva emesso Parte_1 CP_1
cambiali a garanzia di una parte degli importi, solo in parte onorate, e aveva poi scoperto che la società aveva “palesemente Parte_1
pilotato il suo stato di decozione”, depauperando i propri beni. Mai la r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 società opposta aveva contestato i pagamenti, anzi con le raccomandate del 13.3.2012 e del 5.7.2012 (sub doc. 3) ne aveva promesso il pagamento
(emettendo poi anche 39 effetti cambiari), con atti ricognitivi di debito. Il contratto tra la e la aveva ad oggetto Parte_1 CP_3
differenti lavorazioni, che non si erano mai potute realizzare per l'inadempiente comportamento dell'opponente. Quest'ultima, infine, confondeva le fatture di cui ai crediti ceduti alle Banche, quando ancora la riteneva che la fosse solvibile (tra cui vi sono Parte_1 CP_1
quelle poste a base del decreto ingiuntivo richiesto dalla
[...]
, sub doc. 10), con le successive fatture di cui Organizzazione_2 Pt_1
aveva chiesto l'anticipazione, senza cessione del credito, alle Banche, che non avevano dunque alcuna titolarità in quanto lo sconto della fattura non equivale a cessione del credito. Infine, “la vera committente” risultava essere la “reale Controparte_4 CP_1
interlocutore contrattuale”, poiché la seconda era “un soggetto interposto fittiziamente nei rapporti contrattuali intercorrenti con la
[...]
. Parte_1
Orbene, si premette che il precedente Giudice aveva riservato alla prima udienza ogni decisione sulla richiesta di chiamata del terzo
[...]
ma, dopo un rinvio richiesto dalle parti per trattative, CP_2
l'opposta ha depositato un ricorso per sequestro conservativo incardinato nei confronti della predetta (non rinvenuto in atti) e ha rinunciato all'istanza.
Nella stessa udienza, il procuratore dell'opponente, sul rilievo che l'opposta riteneva che “il vero debitore” fosse la società , CP_2
ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e, in via subordinata, ha chiesto procedersi ad A.T.P.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto “la revoca della provvisoria esecutività e la concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c.”; ha infine depositato r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 visure storiche da cui risultava che entrambe le società erano state poste in liquidazione (si rinviene solo quella della . Pt_1
Il procuratore dell'opposta ha aderito alla richiesta di precisazione delle conclusioni e il Giudice ha rinviato per detto incombente, affermando che la richiesta di A.T.P. doveva essere avanzata mediante deposito di ricorso, secondo le formalità di rito.
All'udienza del 4.2.2016, dinanzi a questo Giudice (designato con decreto del Presidente di Sezione in data 16.3.2015), il difensore dell'opposta ha dichiarato che l'opponente (la quale, pur presente, nulla ha dedotto sul punto) aveva ricevuto l'omologazione del concordato preventivo.
All'udienza del 10.11.2016, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò detto, si premette che, pur essendo incontestata l'ammissione della al concordato preventivo, in nessun conto saranno CP_1
tenute le argomentazioni della opposta nella parte in cui, negli scritti conclusivi, fa riferimento ad atti della citata procedura.
Quanto al merito, in linea generale si evidenzia che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. 826/2015; cfr.
Cass. 15659/2011).
Orbene, entrambe le parti hanno prodotto i tre contratti di appalto: il primo (privo di data) ha ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato, il secondo (del 20.5.2011) ha ad oggetto la realizzazione di getti di completamento delle strutture prefabbricate e di murature, il terzo (del
23.1.2012) ha ad oggetto la realizzazione di vespai areati e di opere murarie in genere.
L'opposta, nella fase monitoria, ha altresì prodotto le fatture sub docc. da 6 a 13 con relative certificazioni di pagamento, copia delle scritture contabili, copia di due solleciti di pagamento, copia di tre
“riconoscimenti di debito” del 30.7.2012, 5.11.2012 e 5.7.2012 (docc. 22,
23 e 24).
Prendendo le mosse da detti ultimi documenti, si rileva che trattasi di due raccomandate inviate dall'opponente alla Organizzazione_3
e di una raccomandata inviata al ,
[...] Organizzazione_4
con cui rispettivamente dichiara di non aver potuto pagare la fattura n. 3 del 29.2.2012 di € 256.000,00 (oggetto di cessione di crediti) per ritardi di pagamento dei SAL da parte della committente (e assicura il pagamento nei mesi di ottobre e novembre), di non aver potuto ancora far fronte al pagamento, di non aver potuto pagare le fatture in scadenza per ritardi di pagamento da parte della committente (con quest'ultima chiede anche di concedere a una proroga del ). Parte_1 Parte_2
Ora, come è noto, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice
"relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
n. 20689/2016).
Pertanto, a fronte delle eccezioni formulate dall'opponente
(sostanzialmente riconducibili al fatto che i crediti erano stati ceduti e che le opere erano state pagate o non erano state eseguite), gravava sull'opposta l'onere di fornire la prova sul punto.
Nella specie, i rapporti contrattuali tra le parti erano plurimi e complessi e non è contestato che vi siano stati vari pagamenti, così come non è contestato (oltre a risultare, in parte, dalla documentazione versata in atti) che vi siano state delle cessioni dei crediti (si vedano ad esempio il doc. 6 di parte opponente ed il doc. 10 di parte opposta) e che vi sia stato un contratto tra la e avente ad oggetto le stesse Pt_1 Controparte_3
opere (docc. 3 e 4 di parte opponente e doc. 9 di parte opposta). Anche su tale ultimo contratto, in relazione al quale le parti hanno prodotto corrispondenza, non è stata fatta alcuna chiarezza.
Non risultano documentati i precedenti pagamenti né risulta accertata la somma effettivamente oggetto delle cambiali.
Non risulta provata l'effettiva esecuzione dei lavori che l'opponente sostiene mai eseguiti, produce documentazione sul punto.
Dalla documentazione in atti risulta che la fattura n. 3 del 29.2.2012 era stata oggetto della cessione di crediti alla di Organizzazione_3
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 , il che comporterebbe il rischio di duplicazione dei Org_3
pagamenti, a nulla rilevando che la somma sia stata o meno pagata.
L'opposta – attrice sostanziale nel presente giudizio – avrebbe dunque dovuto fornire un quadro chiaro e analitico, che consentisse di ricostruire con precisione i rapporti e la contabilità tra le parti, documentando anche le cessioni di crediti e le mere anticipazioni fatture, allo scopo di superare le formulate eccezioni, tra cui quella di inadempimento.
Come visto, invece, la predetta è rimasta sostanzialmente inerte, rinunciando anche alla richiesta di chiamata in causa del soggetto che riteneva il vero interlocutore contrattuale, il che non può, ovviamente, non incidere sulla valutazione di un quadro istruttorio già confuso, impreciso e lacunoso, dovendosi evidenziare che è stata chiesta l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una società che si ritiene sostanzialmente estranea al rapporto contrattuale.
In definitiva, la documentazione prodotta dall'opposta non consente di ricostruire in maniera chiara i rapporti tra le parti e di fornire la prova rigorosa della sussistenza e dell'ammontare dei crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il detto decreto deve essere revocato.
Le considerazioni svolte circa l'inerzia processuale e il difetto di prova valgono anche per l'opponente, con riguardo alle pretese da questa azionate, aventi ad oggetto la richiesta di condanna della Parte_1
alla restituzione di quanto a questa indebitamente versato, non essendo certo sufficiente ai fini di cui sopra la produzione di una perizia di parte e considerato il fatto che si era limitata a richiedere irritualmente al Giudice di disporre A.T.P., salvo poi chiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 In ragione della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da (ora in concordato preventivo) nei confronti di Controparte_1 [...]
, ogni diversa istanza, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 11648 emesso in data 31.5.2013 nel proc. R.G.N. 24847/2013;
- rigetta ogni domanda proposta dall'opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite.”.
Parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello.
Interrotta la causa per il fallimento dell'appellante, veniva riassunta dal
. Parte_1
Successivamente, interrotta per la cancellazione dall'Albo dell'avv. Sarra Marco Valerio, veniva nuovamente riassunta dal . Parte_1
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni 20 per il deposito di conclusionali e giorni 20 per repliche.
Motivi della decisione
L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto.
Col primo motivo l'appellante denuncia l' “ERRORE IN FATTO -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - ARBITRARIA ED
ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PROBATORIA, OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.”
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 In particolare, si duole che il Tribunale abbia ritenuto non sufficientemente provato il credito vantato dalla (d'ora in Parte_1
poi per brevità) nei confronti della . Pt_1 CP_1
Deduce l'odierna appellante di aver richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11648/2013 in relazione al credito vantato a titolo di corrispettivo per aver eseguito le opere commissionate dalla CP_1
[...]
Sostiene che, a dimostrazione del credito maturato, ha prodotto n. 8 certificati di pagamento rilasciati e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della committente - nonché direttore Controparte_1
dei lavori - Ing. Persona_2
A fronte delle opere realizzate e dei relativi certificati di pagamento la emetteva le seguenti fatture, tutte scadute: n. 2 dei Parte_1
31/1/2012: € 155.912,85; n. 3 del 29/2/2012 di € 256.500,00; n. 7 del
29/2/2012 di € 45.070,53; n. 12 del 30/4/2012 di € 87.965,18; n. 17 del
29/6/2012 di € 20.000,00; n. 28 del 3/9/2012 di € 94.124,16; n. 29 del
3/9/2012 di € 18.440,58; n. 30 del 3/9/2012 di £ 87.709,05; n, 46 dei
7/11/2012 dì € 33.935,63, per un ammontare complessivo di € 799.657,98.
Nel luglio 2012, la emetteva n. 39 effetti cambiari Controparte_1
ed assegni in favore della per un complessivo Parte_1
importo di £ 400.000,00.
Detti titoli venivano onorati solo per € 312.000,00 ed, ai sensi dell' art
1194 del codice civile, detta somma veniva imputata dalla Parte_1
agli interessi maturati ex D.lgs 231/2002 sulle fatture n. 2/2012, n. 3/2012,
n. 7/2012, n. 12/2012, 28/2012 ed in conto capitale.
In virtù dei versamenti conseguiti in conto interessi e capitale risultava un residuo credito di euro 496.968,69 in capo alla nei Parte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 confronti della di cui l'odierna appellante chiedeva il Controparte_1
riconoscimento mediante l'emissione del decreto ingiuntivo.
Sicchè l'errore del Tribunale sarebbe consistito nel non avere “fatto buongoverno dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c. non avendo effettuato un ragionamento presuntivo, fondato su una serie di elementi indiziari, precisi e concordanti ed inoltre non avendo tenuto conto di specifici documenti prodotti dall.attore comprovanti l.effettivo diritto della ad ottenere la somma ingiunta già in sede monitoria Parte_1
munita della clausola di provvisoria esecutorietà”.
Col secondo motivo lamenta: ERRORE IN FATTO - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - ARBITRARIA ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA,
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.
Con riguardo a quanto asserito dalla Controparte_1
relativamente al fatto che il credito azionato sarebbe stato ceduto dalla
[...]
ad istituti bancari occorre puntualizzare alcuni aspetti che Parte_1
hanno indotto il Giudice di prime cure a valutare in maniera errata tale circostanza anche dal punto di vista documentale.
Non vi è alcuna duplicazione di pagamenti, in quanto le fatture azionate in sede monitoria sono mai state oggetto di specifica cessione di credito.
Anche al riguardo la difesa avversaria non ha fornito in sede di giudizio di opposizione alcun chiarimento o prova che potesse comprovare la veridicità delle sue affermazioni.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 Aggiunge “Le questioni alle quali fa riferimento controparte, il contratto sono relative alle lavorazioni commissionate con CP_3
altro contratto in altra zona del medesimo cantiere.”.
Con il terzo motivo denuncia ERRORE IN FATTO - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - ARBITRARIA ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA,
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.
“Con riguardo alle lavorazioni contestate e non provate va poi puntualizzato che la ha emesso delle certificazioni Controparte_1
attestanti l.esistenza della somma sottoscrivendo i certificati di pagamento ed avallandone volta per volta la debenza .
Mai tali pagamenti sono stati contestati dalla , Controparte_1
basti vedere che nella raccomandata del 13 marzo 2012 (cfr. allegato alla com rsa di costituzione) la medesima arriva addirittura a Controparte_1
prometterne il versamento garantendo una specifica tempistica , poi mai onorata.”
Osserva la Corte che può prescindersi in questa sede dal verificare se il Tribunale abbia commesso gli errori denunciati posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve ritenersi fondataa per le ragioni che seguono.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto creditore provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato in sede monitoria allegando l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo è tenuto a provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi di tale credito.
L'appellante ha prodotto alcuni certificati di pagamento recanti anche la sottoscrizione della committente . In quelli dove, invece, vi CP_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 è la firma del in qualità di direttore dei lavori non può ritenersi Per_2
che la sottoscrizione sia riconducibile alla società appaltante.
Sicchè per questi ultimi il SAL non costituisce prova del credito in difetto di accettazione.
Rileva la Corte che, tuttavia, l'odierna appellata ha depositato una perizia giurata ove sono segnalati e descritti dettagliatmente i vizi delle opere eseguite ed indicate le opere non eseguite.
A fronte di tale specifica allegazione a sostegno dell'eccezione d'inadempimento, l'appellante non ha preso neppure posizione e, comunque, non ha ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto.
Nell'atto d'appello, in particolare, mostra di tenerla in non cale malgrado il Tribunale abbia accolto l'opposizione proprio per il difetto di prova relativo all'esecuzione delle opere.
Conseguentemente, il credito non può ritenersi dimostrato neppure per i certificati che recano la sottoscrizione della poiché CP_1
l'eventuale accettazione del SAL da parte della committente non avrebbe, comunque, esonerato l'appaltatrice dal dover dimostrare (in caso di contestazione) di avere eseguito i lavori nella loro interezza ed a regola d'arte.
Va aggiunto che neppure le cosiddette ricognizioni di debito sostengono la prova del credito in quanto non riferite espressamente ad alcune fatture piuttosto che ad altre. Né, d'altra parte, può soccorrere ad interpretarle in favore dell'appellante il profilo cronologico in quanto numerosi pagamenti sono stati eseguiti dall'appellata nel tempo. Tanto più che, stando all'allegazione dell'appellante, in conseguenza delle predette ricognizioni la aveva emesso 39 titoli cambiari. Il che CP_1
proverebbe, semmai, che il riconoscimento di debito fosse riferito esclusivamente a quanto successivamente pagato.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 Ed ancora, la non ha neppure impugnato la sentenza che ha Pt_1
stabilito “Non risulta provata l'effettiva esecuzione dei lavori che l'opponente sostiene mai eseguitii”. Essa si è limitata a ribadire quanto già dedotto in primo grado ma, sul punto, non ha criticato la sentenza con argomenti volti a dimostrare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale.
Né, sotto diverso ed autonomo profilo, ha - comunque - dimostrato di aver eseguito i lavori appaltati con il terzo contratto (del 23.1.2012) avente ad oggetto la realizzazione di vespai areati e di opere murarie in genere, nonostante che dalla perizia giurata risultasse che non fossero stati eseguitti i lavori relativi.
Da quanto premesso deriva che, sebbene con la differente motivazione che precede, l'opposizione debba essere accolta e, conseguentemente, respinto l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna il Parte_3 alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 11.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Il Presidente
Il Consigliere estensore r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15