Articolo 24 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 23Articolo 25
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 24.
I ((bambini)) di qualsiasi eta', anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di
rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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