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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 21.11.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3416/2024 R.A.C.L., promossa da:
(c.f. nata a [...] e ivi elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di ricorso;
ricorrente
contro
(c.f. , in persona del ministro Controparte_2 P.IVA_1
pro- tempore;
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente, come da nota d'udienza depositata in data 13.10.2025:
“Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata,
pagina 1 - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013,
accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici,
dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche
nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, Controparte_2
una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con
riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale
spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_2
maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento
giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale
anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo
rispetto alla data di scadenza prevista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore
del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, ha agito in giudizio, CP_1
davanti all'Intestato Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento – da parte del
– a fini giuridici, dell'anzianità di servizio per Controparte_2
l'anno scolastico 2013, con la relativa progressione stipendiale e il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
A sostegno delle proprie domande, la difesa di parte ricorrente ha dedotto, per quanto di rilievo nella presente sede:
I. che dal 01.09.2006, era impiegata alle dipendenze del CP_1 [...]
, con la qualifica di docente di scuola secondaria superiore di Controparte_2
I grado;
pagina 2 II. che, nel corso dell'attività professionale della ricorrente, l'anno scolastico 2013 non era stato valutato dal né ai fini economici, né ai fini giuridici, e che, pertanto, per CP_2
tale annualità era come se la ricorrente non avesse prestato servizio;
III. che tale situazione era dovuta ai vincoli del c.d. “Blocco stipendiale”, previsto dal
Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122;
IV. che la disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122
era stata giudicata costituzionalmente legittima solo con riferimento agli effetti economici e non a quelli giuridici (Corte Cost. n. 178/2015);
V. che, in virtù della lettura resa dal Giudice delle leggi, il blocco stipendiale – protrattosi successivamente alla situazione emergenziale del 2013 – non poteva determinare il mancato computo dell'annualità del 2013 ai fini delle progressioni stipendiali (e delle relative differenze retributive) spettanti ai docenti alle dipendenze del
[...]
, atteso che un'opinione di segno diverso avrebbe dato Controparte_2
origine ad un danno permanente, consistente nell'irrilevanza del servizio prestato dagli insegnanti per l'anno 2013.
Su tali basi la ricorrente ha domandato:
I. il riconoscimento, a fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013;
II. la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera emesso dal CP_2
resistente, che non aveva tenuto conto della suddetta anzianità;
III. l'accertamento del diritto della ricorrente a far valere l'anzianità maturata nell'anno
2013 ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche, nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
IV. la condanna del alla compilazione – ai fini Controparte_2
giuridici – di una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse l'anno
2013;
V. la condanna del al pagamento delle differenze Controparte_2
retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera che includesse il
pagina 3 riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
VI. la condanna del all'adeguamento del cedolino Controparte_2
stipendiale, con l'anticipazione di un anno dello scatto stipendiale per la fascia retributiva successiva rispetto a quella attribuita alla ricorrente.
2. Il , pur regolarmente convenuto in giudizio, non Controparte_2
si è costituito e, in data 5.04.2025, è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali e viene ora decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe.
3. In via preliminare, in rito, deve osservarsi che, contrariamente a quanto riferito in sede di ricorso, la domanda avanzata da non riguarda i soli effetti giuridici CP_1
derivante dall'annualità 2013, ma anche quelli economici.
La ricorrente ha, infatti, domandato il computo dell'anzianità di servizio “ai fini della
maturazione delle successive progressioni economiche, nell'ambito degli scaglioni
previsti dalla disciplina collettiva” nonché la condanna del “….al pagamento CP_2
delle differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva
del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi” (cfr. p.14 - 15 del ricorso introduttivo).
Si tratta, come è evidente, di effetti di tipo economico, che incidono direttamente sulla posizione retributiva della ricorrente e dai quali rimane esclusa soltanto la richiesta di pagamento relativa agli aumenti stipendiali relativi all'annualità 2013.
4. La domanda di risulta, pertanto, in parte infondata, in parte CP_1
inammissibile.
Deve, innanzitutto, osservarsi che la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha recentemente ricostruito il quadro normativo relativo al thema decidendum della presente controversia (sentenze 21 maggio 2025, n. 13618 e 13619).
Nello specifico, la Corte di Cassazione ho osservato quanto segue:
pagina 4 - nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l.
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore – dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione all'anno 2010
del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato – ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera, nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio;
- in particolare, il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge
30 luglio 2010, n. 122, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a
titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie
di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica
degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle
classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale,
stabilendo che "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.)
della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
pagina 5 posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni
contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14";
- per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco delle progressioni economiche è stata estesa anche all'annualità del 2013;
- nello specifico, l'art. 8, comma 14, al quale la disposizione sopra indicata rinvia,
prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma
9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico […]";
- a sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008 – dettato nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico – aveva previsto al comma richiamato che "una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata,
nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del
personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate
economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato
di previsione del , a decorrere Controparte_3
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e
saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Controparte_3
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
rispetto ai risparmi previsti";
- la contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il C.C.N.L. 13 marzo 2013 finalizzato – come chiarito nell'art. 1, comma
3 – "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente
pagina 6 attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il
C.C.N.L. 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità
del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012;
- nelle more della seconda sessione negoziale collettiva è intervenuto l'art. 1 del d.l.
n. 3/2014 il quale – oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui, nell'anno 2013, era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012
(commi da 1 a 3) al comma 4 – ha stabilito che "attesa la specifica modulazione
temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova
applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle
competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23,
l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come
prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122".
Alla luce del quadro normativo sopra riportato, i Giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che non si possa tener conto in alcun della annualità del 2013 a fini economici, neppure per lo sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco.
Nello specifico, la Suprema Corte ha codificato il principio in forza del quale: “In tema
di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema
retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni
inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli
artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1,
pagina 7 lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41
del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano
la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità -
dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento
della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne
consenta il recupero” (Cassazione civile sez. lav. - 21/05/2025, n. 13618).
L'annualità 2013 è stata, in sostanza, “sterilizzata” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (e dei relativi incrementi economici) senza alcun limite temporale.
Tale situazione è destinata a permanere sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, da ritenersi consentito solo previo stanziamento, da parte dell'Erario, delle relative risorse.
Deve, tuttavia, precisarsi che, conformemente a quanto indicato dalla Suprema Corte:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della
stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non
si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i
quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne
finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni
eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico” (Cassazione
civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 1726/2025 del 02/04/2025).
Ciò comporta l'esigenza di mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco e, come tale), da quella concernente ogni altro effetto giuridicamente rilevante: quest'ultima, infatti, non potrà
risentire della sostanziale "sterilizzazione" indicata dalla Cassazione (i cui effetti, come detto, restano limitati ai profili meramente economici).
pagina 8 L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando escluso soltanto che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
5. A fronte del quadro normativo sopra richiamato, la difesa di parte ricorrente ha sostenuto un'interpretazione riduttiva del concetto di “effetti economici” riconducendo a questi ultimi i soli incrementi salariali riconducibili all'annata 2013 ed espandendo il novero della categoria degli “effetti giuridici” che, per converso, dovrebbero includere anche il diritto ad una progressione salariale anticipata e alla liquidazione dei relativi incrementi stipendiali.
L'argomentazione è incondivisibile e al limite del temerario, determinando un sostanziale svuotamento del dettato delle pronunce della Corte Costituzionale e della
Suprema Corte.
Non può, inoltre, ragionevolmente sostenersi che un effetto idoneo ad incidere sulla retribuzione percepita dal docente – e, quindi, sull'importo delle somme erogata dal e sui bilanci dell'Erario – non abbia natura anche economica, oltre che CP_2
giuridica.
Le domande di parte attrice, pertanto, risultano infondate relativamente ai seguenti profili:
A. alla richiesta di accertamento del diritto della ricorrente a far valere l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche,
nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
B. alla richiesta di condanna del al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera che includesse il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
C. alla richiesta di condanna del all'adeguamento del Controparte_2
cedolino stipendiale, con l'anticipazione di un anno dello scatto stipendiale per la fascia retributiva successiva rispetto a quella attribuita alla ricorrente.
pagina 9
6. Rispetto ad ogni ulteriore profilo – e nello specifico, al riconoscimento, a fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 – la domanda avanzata da
è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. CP_1
In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione
dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni
di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita
consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza
di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo
derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il
processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue
che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende
il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva
consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione
soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione
future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., Sez. L, 23 novembre 2007, n. 24434).
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che l'interesse ad agire sotteso all'azione di accertamento è dato dalla contestazione di uno specifico diritto, non già di singoli fatti che – pur giuridicamente rilevanti – costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di una situazione giuridica di cui l'attore sia o possa, in futuro, divenire titolare o per la quale possa avere necessità di contraddire (cfr. Cass. civ., Sez. L, 26
luglio 2017, n. 18511).
In sostanza, la sentenza da ultimo citata ha stabilito il principio in forza del quale: “si
richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga un risultato
giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel
diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia
o possa divenire in futuro titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire”.
pagina 10
7. Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato – con un adeguato livello di analiticità – quale interesse giuridicamente utile, ulteriore rispetto all'adeguamento stipendiale (conseguente, come visto, ad un effetto economico e non meramente giuridico), intendesse concretamente ottenere mediante una pronuncia di mero accertamento.
Nello specifico, non è stato precisato se il riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 sia necessario, ad esempio, ai fini del trasferimento verso una sede specifica e diversa rispetto a quella dove, attualmente, opera la ricorrente oppure per ottener un punteggio maggiore in un concorso interno.
E' opportuno precisare che l'assenza di qualsiasi allegazione sul punto ha precluso l'esercizio dei poteri istruttori del Giudice del Lavoro.
In proposito, è sufficiente richiamare l'opinione assolutamente maggioritaria della giurisprudenza di prossimità – conforma all'indirizzo della Suprema Corte – secondo cui: “Nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod.
proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze
dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti
processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in
modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con
conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente
allegate nel ricorso” (Tribunale sez. lav. - Catania, 27/02/2019, n. 865 cfr. anche Cass.
civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez.
Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite,
17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761: "nel rito del lavoro si
riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che
richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di
fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto
pagina 11 siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria
difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso
introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di
dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso")”.
7. Il ricorso presentato de dovrà, pertanto, essere respinto. CP_1
8. Nulla deve disporsi in punto spese, attesa la mancata costituzione del . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande della ricorrente relative: CP_1
1. alla richiesta di accertamento del diritto della ricorrente a far valere l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche,
nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
2. alla richiesta di condanna del al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera che includesse il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
3. alla richiesta di condanna del all'adeguamento del Controparte_2
cedolino stipendiale, con l'anticipazione di un anno dello scatto stipendiale per la fascia retributiva successiva rispetto a quella attribuita alla ricorrente.
- dichiara inammissibili le domande di parte ricorrente relative ad ogni altro profilo;
- nulla sulle spese.
Cagliari, 21.11. 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Amoroso
pagina 12