TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024
tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. PUGLIESE SERENZA
RICORRENTE
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: “CONCLUSIONI pronunciare EX ARTT. 473-BIS commi 47 SS. C.P.C. lo scioglimento del matrimonio contratto -tra i sigg. nata il [...] e Parte_1 ato in Marocco il 09/04/1993 in data 24/07/2018- e trascritto nel Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di ER di Lecce, atto n. anno 2018, n. 3 Parte
1 serie, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei Parte_1 confronti di lo scioglimento del matrimonio, contratto in Controparte_1 data 24/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ON DI CE (Parte I, atto n. 1, anno 2018); dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha allegato che tra le parti è intervenuta separazione legale, mediante accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile (allegato al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha inoltre dedotto che “dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, il rapporto tra i coniugi ha iniziato ad incrinarsi a causa della scarsa volontà del sig. i trovare un'occupazione lavorativa e provvedere alle esigenze del CP_1 nucleo familiare”; che “detta situazione ingenerava frequenti litigi che hanno portato entrambi i coniugi a maturare la scelta di separarsi”; e che “nel fine settembre 2019 il sig. a abbandonato il tetto coniugale”. CP_1
non s'è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica Controparte_1 effettuata nei suoi confronti a mezzo posta (preso l'indirizzo di residenza emergente da aggiornato certificato anagrafico versato in atti); pertanto, con ordinanza del 30/04/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***********
1) Lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio della ricorrente è fondata e dev'essere accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile il 24/07/2018, trascritto presso ON DI CE (Parte I, atto n. 3, anno 2018), dalla cui unione non sono nati figli. È stato provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che parte ricorrente ha allegato la separazione personale dei coniugi, mediante deposito dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER di Lecce, in data
04/05/2023 (“accordo di separazione”, allegato al ricorso introduttivo).
Risulta dimostrato che, da allora i coniugi abbiano vissuto ininterrottamente separati. In ragione di ciò, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, i quali dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le spese di lite
Considerata il comune interesse delle parti alla pronuncia divorzile, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ON DI CE (Parte I, atto n. 3, anno 2018), contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
24/07/2018;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024
tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. PUGLIESE SERENZA
RICORRENTE
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: “CONCLUSIONI pronunciare EX ARTT. 473-BIS commi 47 SS. C.P.C. lo scioglimento del matrimonio contratto -tra i sigg. nata il [...] e Parte_1 ato in Marocco il 09/04/1993 in data 24/07/2018- e trascritto nel Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di ER di Lecce, atto n. anno 2018, n. 3 Parte
1 serie, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei Parte_1 confronti di lo scioglimento del matrimonio, contratto in Controparte_1 data 24/07/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ON DI CE (Parte I, atto n. 1, anno 2018); dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha allegato che tra le parti è intervenuta separazione legale, mediante accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile (allegato al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha inoltre dedotto che “dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, il rapporto tra i coniugi ha iniziato ad incrinarsi a causa della scarsa volontà del sig. i trovare un'occupazione lavorativa e provvedere alle esigenze del CP_1 nucleo familiare”; che “detta situazione ingenerava frequenti litigi che hanno portato entrambi i coniugi a maturare la scelta di separarsi”; e che “nel fine settembre 2019 il sig. a abbandonato il tetto coniugale”. CP_1
non s'è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica Controparte_1 effettuata nei suoi confronti a mezzo posta (preso l'indirizzo di residenza emergente da aggiornato certificato anagrafico versato in atti); pertanto, con ordinanza del 30/04/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
All'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***********
1) Lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio della ricorrente è fondata e dev'essere accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile il 24/07/2018, trascritto presso ON DI CE (Parte I, atto n. 3, anno 2018), dalla cui unione non sono nati figli. È stato provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che parte ricorrente ha allegato la separazione personale dei coniugi, mediante deposito dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER di Lecce, in data
04/05/2023 (“accordo di separazione”, allegato al ricorso introduttivo).
Risulta dimostrato che, da allora i coniugi abbiano vissuto ininterrottamente separati. In ragione di ciò, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, i quali dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le spese di lite
Considerata il comune interesse delle parti alla pronuncia divorzile, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ON DI CE (Parte I, atto n. 3, anno 2018), contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
24/07/2018;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo