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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7332 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 2.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7244 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso
Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FIERRO DANIELA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MA FI presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 , titolare di pensione Parte_1
– gestione dipendenti pubblici isc n 11644249 ed e iscritto al sindacato FNP-CISL, CP_1
sede Napoli dal 1969, rappresentava di aver appreso nel giugno 2019 allorquando si era recato a ritirare la tessera personale di iscrizione presso la sede del citato Sindacato che egli non risultava più iscritto;
rappresentava inoltre di aver continuato a subire dall' CP_1
le trattenute mensili sulla pensione continuativamente e di aver verificato che, effettivamente, a far data da febbraio 2018, le trattenute sindacali erano proseguite, ma in corrispondenza della voce Rit. Sin., non compariva più la voce CISL, ma la voca
“Conf.Lavoratori”, come se avesse devoluto a tale ultima associazione le trattenute CP_1
mensili.
1 Deduceva di aver comunicato all' di non aver mai sottoscritto adesione alla CP_1 [...]
e chiesto di poter accedere agli atti per verificare quanto fosse accaduto ma Parte_2 senza esito anche se poi dall'ottobre 2019 le trattenute sindacali in favore di Conf
Lavoratori erano cessate.
Dedotto quindi che per il periodo da febbraio 2018 a settembre 2019 gli erano stati indebitamente trattenuti complessivi €121,10 e di aver inutilmente chiesto all' la CP_1
restituzione di detta somma, ha adito questo Giudice per “conseguire la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti sulla sua pensione ed, in generale, il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento illegittimo di ”. Ha quindi concluso CP_1 chiedendo al Giudice adito di “accertarsi la veridicità dei fatti in premessa e, per
l'effetto, condannarsi CP_1 alla restituzione al ricorrente dell'importo di euro 121,10, come sopra quantificato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute al soddisfo;
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00, per i titoli e le causali sopra esposti, o nella diversa somma che dovesse essere, d'ufficio ritenuta equa e provata agli esiti dell'istruttoria; al pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio, in favore del sottoscritto difensore, che se ne dichiara anticipatario.” CP_
Ritualmente costituitosi l' ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che “L' CP_1
effettua, sulle pensioni erogate, le trattenute mensili per conto dei sindacati cui i pensionati sono iscritti, riversandone poi l'importo alle associazioni sindacali. Le CP_ trattenute sono caricate dall' su ciascuna pensione dietro presentazione di un'autorizzazione espressa e sottoscritta dal pensionato. Il pensionato che si iscrive ad un sindacato sottoscrive e consegna a quest'ultimo un'apposita autorizzazione all'effettuazione delle trattenute sulla sua pensione. Le singole autorizzazioni, accompagnate da una distinta riepilogativa, vengono consegnate dalle organizzazioni
CP_ sindacali alle sedi territorialmente competenti, che provvedono a caricare le trattenute mensili corrispondenti. Le trattenute vengono effettuate fino a revoca scritta dell'interessato.” Rappresentava inoltre che nel capo de quo la richiesta di variazione era intervenuta dall' stesso sindacato come si evince “dalla comunicazione a mezzo email e dagli atti alla stessa allegati : “ La modifica è stata effettuata in data 24/11/2017 dallo stesso Sindacato come si evince dagli allegati alla presente mail.”
2 La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda è infondata.
CP_ L'applicazione da parte dell' delle trattenute su pensione relative alle quote associative sindacali è disciplinata dall'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, in base al quale: “I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell' o di altri enti CP_1 interessati.”
L'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, ha esteso anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità degli enti pubblici la suddetta norma, disponendo che:
“Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, numero 485.”
Con la circolare n.85 del 12.7.2020 è stato chiarito che “ In conformità a quanto CP_1
CP_ previsto dal dettato normativo, l' sottoscrive apposite convenzioni con le diverse
Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche, attualmente sottoscritte sulla base dello schema di convenzione approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018” e che CP_
“il pensionato può comunicare all' la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, sia direttamente sia attraverso le Organizzazioni sindacali”.
Risulta dalla documentazione depositata dall' a seguito di specifica richiesta di CP_1 questo Giudicante che l'attività “cambio sindacato” intervenuta in data 1.2.2018 con
3 contestuale revoca del sindacato IS sia intervenuta a seguito di richiesta pervenuta da
“sindacato” (vedi documento depositato con le note del 2.10.2024 da denominato CP_1
“dettaglio storico trattenute sindacali “)
Nessuna attività autonoma viene posta in essere dall' nella gestione delle trattenute CP_1 sindacali limitandosi a ricevere l'indicazione da parte delle organizzazioni sindacali ovvero dal lavoratore o dal pensionato della trattenuta da operare.
Invero è l'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione in quanto la causa della trattenuta si rinviene esclusivamente nel rapporto associativo tra il pensionato, come nel caso che occupa, e l'organizzazione sindacale destinataria della somma trattenuta sulla provvidenza o pensione erogata dall' . CP_1
Per questo motivo l' è del tutto estraneo alle vicende che interessano il rapporto CP_1
associativo sia nel momento della sua insorgenza sia in quello di una eventuale revoca.
Dalla documentazione acquisita agli atti di causa è emerso, coerentemente con tale ricostruzione, che la comunicazione dell'associato attinente al rapporto associativo è stata inoltrata dalla stessa associazione sindacale attraverso la quale l'associato ha fatto pervenire all' la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota CP_1
associativa a favore di una sigla sindacale in favore di una sigla diversa.
Ove, come nel caso che occupa, l'associato sostenga di non aver mai voluto esprimere una volontà avente tale contenuto allora questi avrebbe dovuto inoltrare la richiesta della relativa documentazione non all' bensì al sindacato in favore del quale le trattenute CP_1
sono state disposte. Ma al contrario né la CISL né la Conf Lavoratori -a beneficio della quale le trattenute sono state disposte- sono state evocate in giudizio e nemmeno il ricorrente ha dedotto di avere indirizzato a questi soggetti richieste di chiarimenti o di accesso agli atti che avrebbero giustificato la revoca della delega, atti che l'associazione sindacale destinataria delle trattenute è obbligata a conservare proprio per consentire la verifica dei presupposti per la ricezione delle quote associative.
Deve evidenziarsi che dall'estratto conto previdenziale del ricorrente emerge chiaramente che questi ha svolto attività di collaborazione per sigle sindacali sin dal 2004 e sicuramente anche nel periodo oggetto del presente ricorso. E' possibile quindi presumere che fosse pienamente a conoscenza delle modalità di adesione e di attribuzione delle quote sindacali alle associazioni di appartenenza mentre risulta poco probabile che non si
4 sia avveduto della attribuzione delle trattenute effettuate sulla sua pensione ad una sigla sindacale alla quale non apparteneva per più di un anno.
Non rinvenendosi alcuna responsabilità in capo all' deve essere rigettata sia la CP_1
domanda volta alla restituzione delle somme trattenute sia, ovviamente, quella volta alla pretesa risarcitoria per il danno asseritamente causato al pensionato ricorrente. Peraltro si deve rilevare che a fronte della raccomandata inoltrata dal ricorrente all' in data CP_1
4.9.2019 le trattenute sono poi cessate dall'ottobre del 2019, quindi il mese successivo alla segnalazione effettuata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€250,00 oltre accessori se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 2.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7244 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso
Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FIERRO DANIELA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MA FI presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 , titolare di pensione Parte_1
– gestione dipendenti pubblici isc n 11644249 ed e iscritto al sindacato FNP-CISL, CP_1
sede Napoli dal 1969, rappresentava di aver appreso nel giugno 2019 allorquando si era recato a ritirare la tessera personale di iscrizione presso la sede del citato Sindacato che egli non risultava più iscritto;
rappresentava inoltre di aver continuato a subire dall' CP_1
le trattenute mensili sulla pensione continuativamente e di aver verificato che, effettivamente, a far data da febbraio 2018, le trattenute sindacali erano proseguite, ma in corrispondenza della voce Rit. Sin., non compariva più la voce CISL, ma la voca
“Conf.Lavoratori”, come se avesse devoluto a tale ultima associazione le trattenute CP_1
mensili.
1 Deduceva di aver comunicato all' di non aver mai sottoscritto adesione alla CP_1 [...]
e chiesto di poter accedere agli atti per verificare quanto fosse accaduto ma Parte_2 senza esito anche se poi dall'ottobre 2019 le trattenute sindacali in favore di Conf
Lavoratori erano cessate.
Dedotto quindi che per il periodo da febbraio 2018 a settembre 2019 gli erano stati indebitamente trattenuti complessivi €121,10 e di aver inutilmente chiesto all' la CP_1
restituzione di detta somma, ha adito questo Giudice per “conseguire la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti sulla sua pensione ed, in generale, il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento illegittimo di ”. Ha quindi concluso CP_1 chiedendo al Giudice adito di “accertarsi la veridicità dei fatti in premessa e, per
l'effetto, condannarsi CP_1 alla restituzione al ricorrente dell'importo di euro 121,10, come sopra quantificato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute al soddisfo;
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00, per i titoli e le causali sopra esposti, o nella diversa somma che dovesse essere, d'ufficio ritenuta equa e provata agli esiti dell'istruttoria; al pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio, in favore del sottoscritto difensore, che se ne dichiara anticipatario.” CP_
Ritualmente costituitosi l' ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che “L' CP_1
effettua, sulle pensioni erogate, le trattenute mensili per conto dei sindacati cui i pensionati sono iscritti, riversandone poi l'importo alle associazioni sindacali. Le CP_ trattenute sono caricate dall' su ciascuna pensione dietro presentazione di un'autorizzazione espressa e sottoscritta dal pensionato. Il pensionato che si iscrive ad un sindacato sottoscrive e consegna a quest'ultimo un'apposita autorizzazione all'effettuazione delle trattenute sulla sua pensione. Le singole autorizzazioni, accompagnate da una distinta riepilogativa, vengono consegnate dalle organizzazioni
CP_ sindacali alle sedi territorialmente competenti, che provvedono a caricare le trattenute mensili corrispondenti. Le trattenute vengono effettuate fino a revoca scritta dell'interessato.” Rappresentava inoltre che nel capo de quo la richiesta di variazione era intervenuta dall' stesso sindacato come si evince “dalla comunicazione a mezzo email e dagli atti alla stessa allegati : “ La modifica è stata effettuata in data 24/11/2017 dallo stesso Sindacato come si evince dagli allegati alla presente mail.”
2 La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda è infondata.
CP_ L'applicazione da parte dell' delle trattenute su pensione relative alle quote associative sindacali è disciplinata dall'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, in base al quale: “I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell' o di altri enti CP_1 interessati.”
L'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, ha esteso anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità degli enti pubblici la suddetta norma, disponendo che:
“Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, numero 485.”
Con la circolare n.85 del 12.7.2020 è stato chiarito che “ In conformità a quanto CP_1
CP_ previsto dal dettato normativo, l' sottoscrive apposite convenzioni con le diverse
Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche, attualmente sottoscritte sulla base dello schema di convenzione approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018” e che CP_
“il pensionato può comunicare all' la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, sia direttamente sia attraverso le Organizzazioni sindacali”.
Risulta dalla documentazione depositata dall' a seguito di specifica richiesta di CP_1 questo Giudicante che l'attività “cambio sindacato” intervenuta in data 1.2.2018 con
3 contestuale revoca del sindacato IS sia intervenuta a seguito di richiesta pervenuta da
“sindacato” (vedi documento depositato con le note del 2.10.2024 da denominato CP_1
“dettaglio storico trattenute sindacali “)
Nessuna attività autonoma viene posta in essere dall' nella gestione delle trattenute CP_1 sindacali limitandosi a ricevere l'indicazione da parte delle organizzazioni sindacali ovvero dal lavoratore o dal pensionato della trattenuta da operare.
Invero è l'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione in quanto la causa della trattenuta si rinviene esclusivamente nel rapporto associativo tra il pensionato, come nel caso che occupa, e l'organizzazione sindacale destinataria della somma trattenuta sulla provvidenza o pensione erogata dall' . CP_1
Per questo motivo l' è del tutto estraneo alle vicende che interessano il rapporto CP_1
associativo sia nel momento della sua insorgenza sia in quello di una eventuale revoca.
Dalla documentazione acquisita agli atti di causa è emerso, coerentemente con tale ricostruzione, che la comunicazione dell'associato attinente al rapporto associativo è stata inoltrata dalla stessa associazione sindacale attraverso la quale l'associato ha fatto pervenire all' la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota CP_1
associativa a favore di una sigla sindacale in favore di una sigla diversa.
Ove, come nel caso che occupa, l'associato sostenga di non aver mai voluto esprimere una volontà avente tale contenuto allora questi avrebbe dovuto inoltrare la richiesta della relativa documentazione non all' bensì al sindacato in favore del quale le trattenute CP_1
sono state disposte. Ma al contrario né la CISL né la Conf Lavoratori -a beneficio della quale le trattenute sono state disposte- sono state evocate in giudizio e nemmeno il ricorrente ha dedotto di avere indirizzato a questi soggetti richieste di chiarimenti o di accesso agli atti che avrebbero giustificato la revoca della delega, atti che l'associazione sindacale destinataria delle trattenute è obbligata a conservare proprio per consentire la verifica dei presupposti per la ricezione delle quote associative.
Deve evidenziarsi che dall'estratto conto previdenziale del ricorrente emerge chiaramente che questi ha svolto attività di collaborazione per sigle sindacali sin dal 2004 e sicuramente anche nel periodo oggetto del presente ricorso. E' possibile quindi presumere che fosse pienamente a conoscenza delle modalità di adesione e di attribuzione delle quote sindacali alle associazioni di appartenenza mentre risulta poco probabile che non si
4 sia avveduto della attribuzione delle trattenute effettuate sulla sua pensione ad una sigla sindacale alla quale non apparteneva per più di un anno.
Non rinvenendosi alcuna responsabilità in capo all' deve essere rigettata sia la CP_1
domanda volta alla restituzione delle somme trattenute sia, ovviamente, quella volta alla pretesa risarcitoria per il danno asseritamente causato al pensionato ricorrente. Peraltro si deve rilevare che a fronte della raccomandata inoltrata dal ricorrente all' in data CP_1
4.9.2019 le trattenute sono poi cessate dall'ottobre del 2019, quindi il mese successivo alla segnalazione effettuata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€250,00 oltre accessori se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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