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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 19/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente
LAUDIERO NZ, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2552/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2172/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 20/05/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 06820249049055865000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 06820249049055865000, notificata il 13 novembre
2024, deducendone l'illegittimità per asserita omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento) e, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei crediti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza qui impugnata, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che le medesime doglianze erano già state dedotte e definitivamente esaminate in precedenti giudizi instaurati dalla stessa Contribuente avverso una precedente intimazione di pagamento del 31 marzo 2022, definiti con doppia decisione conforme di rigetto nei primi due gradi, con ricorso per cassazione tuttora pendente.
Avverso tale pronuncia la Contribuente proponeva appello, censurando la sentenza per erronea applicazione del principio del ne bis in idem e delle preclusioni processuali, nonché per la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con riproposizione delle originarie doglianze di merito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Milano, chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e comunque infondato.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Il primo motivo è infondato, in quanto correttamente la Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, rilevando che le censure dedotte dalla Contribuente avverso l'intimazione di pagamento del 2024 coincidono integralmente con quelle già fatte valere in relazione alla precedente intimazione del
31 marzo 2022, afferente le medesime cartelle di pagamento e i medesimi avvisi di accertamento.
Tali questioni sono state già oggetto di compiuto scrutinio giurisdizionale, definito sia con la sentenza di rigetto della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che con successiva sentenza di rigetto della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con conseguente formazione di una doppia decisione conforme quanto alla ritualità delle notifiche e alla legittimità degli atti presupposti.
Nel processo tributario, caratterizzato da natura impugnatoria, non è consentito al Contribuente reiterare, mediante l'impugnazione di un atto meramente riproduttivo e sollecitatorio quale l'intimazione di pagamento, le stesse censure già vagliate e respinte in precedenti giudizi aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico sostanziale. Ne consegue che la riproposizione delle stesse doglianze integra una preclusione processuale, funzionale a evitare il rischio di contrasto tra giudicati e a garantire la stabilità delle decisioni giurisdizionali, indipendentemente dalla pendenza del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata risulta pertanto corretta nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Anche il secondo motivo è parimenti infondato. La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tale che la decisione della causa pregiudicante costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile per la definizione della causa pregiudicata. Nel caso di specie tale presupposto non ricorre. Il giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione riguarda la precedente intimazione di pagamento e non incide sull'odierno giudizio, nel quale viene in rilievo l'inammissibilità dell'azione per preclusione processuale, questione preliminare e assorbente che esclude l'esame del merito. Pertanto, correttamente la Corte di primo grado ha escluso la necessità di sospendere il processo, risultando la controversia definibile ab initio in rito.
Da ultimo anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto a reiterare questioni di merito già dichiarate assorbite e comunque coperte da preclusione processuale, oltre che già oggetto di precedente e conforme valutazione giurisdizionale. La natura dell'intimazione di pagamento quale atto prodromico all'esecuzione, privo di autonoma capacità impositiva, impedisce che attraverso la sua impugnazione possano essere rimesse in discussione questioni definitivamente esaurite in ordine alla legittimità degli atti presupposti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La soccombenza impone la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 2172/2025.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 8.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita. Così deciso in Milano, 12 gennaio 2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente
LAUDIERO NZ, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2552/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2172/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 20/05/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 06820249049055865000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 06820249049055865000, notificata il 13 novembre
2024, deducendone l'illegittimità per asserita omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento) e, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei crediti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza qui impugnata, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che le medesime doglianze erano già state dedotte e definitivamente esaminate in precedenti giudizi instaurati dalla stessa Contribuente avverso una precedente intimazione di pagamento del 31 marzo 2022, definiti con doppia decisione conforme di rigetto nei primi due gradi, con ricorso per cassazione tuttora pendente.
Avverso tale pronuncia la Contribuente proponeva appello, censurando la sentenza per erronea applicazione del principio del ne bis in idem e delle preclusioni processuali, nonché per la mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con riproposizione delle originarie doglianze di merito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Milano, chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e comunque infondato.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Il primo motivo è infondato, in quanto correttamente la Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, rilevando che le censure dedotte dalla Contribuente avverso l'intimazione di pagamento del 2024 coincidono integralmente con quelle già fatte valere in relazione alla precedente intimazione del
31 marzo 2022, afferente le medesime cartelle di pagamento e i medesimi avvisi di accertamento.
Tali questioni sono state già oggetto di compiuto scrutinio giurisdizionale, definito sia con la sentenza di rigetto della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che con successiva sentenza di rigetto della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con conseguente formazione di una doppia decisione conforme quanto alla ritualità delle notifiche e alla legittimità degli atti presupposti.
Nel processo tributario, caratterizzato da natura impugnatoria, non è consentito al Contribuente reiterare, mediante l'impugnazione di un atto meramente riproduttivo e sollecitatorio quale l'intimazione di pagamento, le stesse censure già vagliate e respinte in precedenti giudizi aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico sostanziale. Ne consegue che la riproposizione delle stesse doglianze integra una preclusione processuale, funzionale a evitare il rischio di contrasto tra giudicati e a garantire la stabilità delle decisioni giurisdizionali, indipendentemente dalla pendenza del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata risulta pertanto corretta nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Anche il secondo motivo è parimenti infondato. La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tale che la decisione della causa pregiudicante costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile per la definizione della causa pregiudicata. Nel caso di specie tale presupposto non ricorre. Il giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione riguarda la precedente intimazione di pagamento e non incide sull'odierno giudizio, nel quale viene in rilievo l'inammissibilità dell'azione per preclusione processuale, questione preliminare e assorbente che esclude l'esame del merito. Pertanto, correttamente la Corte di primo grado ha escluso la necessità di sospendere il processo, risultando la controversia definibile ab initio in rito.
Da ultimo anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto a reiterare questioni di merito già dichiarate assorbite e comunque coperte da preclusione processuale, oltre che già oggetto di precedente e conforme valutazione giurisdizionale. La natura dell'intimazione di pagamento quale atto prodromico all'esecuzione, privo di autonoma capacità impositiva, impedisce che attraverso la sua impugnazione possano essere rimesse in discussione questioni definitivamente esaurite in ordine alla legittimità degli atti presupposti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La soccombenza impone la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 2172/2025.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 8.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita. Così deciso in Milano, 12 gennaio 2026