Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.832/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con Parte_1 sede in Napoli e, per essa, quale procuratrice e mandataria, la Controparte_1
, con sede legale in San Donato Milanese, elettivamente domiciliata in Bari alla piazza
[...]
Garibaldi n.23 presso lo studio dell'avv. Francesco Biga, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato a [...] l'[...], residente in Corato ed ivi elettivamente Controparte_2 domiciliato alla via Savonarola n.9 presso lo studio dell'avv. De Benedittis Michele, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti pagina 1 di 14
Nonché
, nato a [...] l'[...], ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato CP_3 alla via Dante n.9 presso lo studio dell'avv. Michele Musci, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
Nonché
, in persona del sui legale rappresentante, corrente in Corato Controparte_4
appellata, contumace
Nonché
in persona del legale rappresentante, Controparte_5 corrente in Bari
appellata contumace
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.637/2021, resa dal Tribunale monocratico di
Trani, in data 25/3/2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al n.95000764/2012 del r.g.c., proposto dall'odierna società appellata, ed CP_4 odierno appellato, (cui era riunito il fascicolo n.792/2012 proposto Controparte_2 dall'odierno appellato ) in danno dell'odierna Banca appellata contumace, CP_3 dante causa della società appellante, dinanzi l'allora sezione distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 6/10/2023, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “in integrale accoglimento delle domande tutte formulate in primo grado, dei motivi del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: a)accertata l'incompetenza per materia del Tribunale di Trani in relazione alla rilevata nullità per violazione dell'art.2 L.287/1990 del contratto di fideiussione del 15/1/2009 sottoscritto da e , con la CP_3 Controparte_2 [...] in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese, Controparte_5
pagina 2 di 14 competente per materia inderogabile ex art.4 D.lgs 168/2003, dichiarare nulla, ove occorra, in parte qua previa separazione della domanda, rimettendo le parti innanzi il ridetto Giudice;
b)rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla CP_4
e e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
CP_3 Controparte_2
c)in via subordinata, in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento di €36.091,87 oltre interessi convenzionali, ovvero della somma minore di €32.656,64 accertata in corso di causa;
d)con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado ”; per gli appellati costituiti si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto ed integrale conferma dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado. Nessuna nota perveniva dalle due società appellate, rimaste contumaci.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio innanzi l'allora sezione distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di
Trani, la per azioni, chiedeva ed otteneva una ingiunzione Controparte_5 di pagamento per complessivi €36.091,87 (decreto n.167/2012) a carico solidale della e dei suoi due fideiussori, e , quale saldo di un CP_4 Controparte_2 CP_3 intercorso rapporto di conto corrente.
Avverso il suddetto decreto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, citazione del
28/9/2012, proponevano opposizione la ed il e, con distinto CP_4 Controparte_2 atto del 4/10/2012, il , incardinando un separato giudizio, riunito a quello in CP_3 epigrafe.
In particolare, gli originari opponenti convenivano la opposta, al Controparte_5 fine di chiedere l'accertamento dell'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale adìto
a favore di quello di Bari, con conseguente revoca dell'opposto decreto.
A supporto della proposta eccezione assumevano radicarsi la competenza territoriale del
Tribunale di Bari in forza della specifica clausola contrattuale di cui alla dichiarazione fideiussoria del Belviso del 15/1/09 con la quale era stata espressamente individuata la competenza territoriale invocata.
Con ulteriori motivi di merito supportavano la proposta opposizione, allegando, in primo luogo, che la somma oggetto dell'opposto decreto, non fosse avallata da un estratto conto aggiornato al 10/11/11, bensì solamente da un saldaconto certificato ex art.50 TUB e, in quanto tale, inidoneo a comprovare la sussistenza dell'asserito credito;
allegavano, in pagina 3 di 14 secondo luogo, che finanche gli estratti conto prodotti non fossero sufficienti a comprovare l'esistenza e l'entità dell'asserito credito nella fase di opposizione e, in terzo luogo, la sussistenza di addebiti illegittimi.
Con comparsa dell'1/2/2013 si costituiva l'opposto Istituto Bancario, contestando gli avversi motivi di opposizione ed insistendo per l'integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, allegando, in particolare, con riguardo all'eccezione d'incompetenza territoriale, che la fideiussione, quale obbligazione meramente accessoria rispetto a quella principale della società correntista, dovesse seguire la radicata competenza territoriale relativa al rapporto principale, individuandosi un unico Foro competente per entrambe le cause ex art.31 c.p.c. e, nella specie, quello monitoriamente adito quale luogo in cui era sorta l'obbligazione principale dedotta in giudizio.
Quanto al merito, evidenziava l'infondatezza dell'opposizione, tanto per la genericità delle motivazioni addotte quanto per l'avvenuta pattuizione delle clausole contestate.
Come innanzi evidenziato, anche l'altro fideiussore, , sia pure con distinto CP_3 atto di opposizione, aveva convenuto la banca opposta, supportando l'opposizione con ulteriori motivi, quali, in particolare, la eccepita estinzione della fideiussione ex art.1955
c.c. e la sopravvenuta liberazione dei fideiussori ex art.1956 c.c. oltre a ribadire l'eccepita nullità di alcune clausole contrattuali, con conseguenziale rideterminazione del credito, argomentazioni recisamente contestate con distinto atto di costituzione della banca opposta, sia con riguardo alle avverse eccezioni di estinzione e liberazione della fideiussione ex artt.1955 e 1956 c.c. e sia con riferimento alla asserita nullità ed illegittimità di alcuni addebiti in conto.
Con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19/2/2013, ravvisata la evidente connessione dei due giudizi di opposizione ed il provvedimento di riunione già adottato nel procedimento meno remoto, confermava, l'assegnatario del ruolo, la riunione processuale dei due fascicoli (764/2012 e 792/2012), concedendo tanto la richiesta esecuzione provvisoria del decreto opposto ex art.648 c.p.c., quanto i richiesti termini ex art.183 c.p.c.
Nelle more del giudizio, con atto di costituzione ex art.111 c.p.c. , all'originaria Banca opposta, subentrava l'odierna società appellante in forza di regolare cessione del credito pagina 4 di 14 monitoriamente azionato dalla cedente, aderendo alle difese già svolte dalla propria dante causa ed insistendo, quindi, per l'integrale rigetto delle due opposizioni riunite.
All'esito di una disposta consulenza tecnica d'ufficio con rideterminazione del saldo del conto, sulla scorta dei criteri rideterminativi posti al designato CTU, con specifica ordinanza del 21/1/2021, veniva d'ufficio rilevata, ai sensi dell'art.101 c.p.c, la questione relativa alla nullità delle due fideiussioni ai sensi dell'art.2 L.287/1990 ovvero la nota problematica della compatibilità e legittimità delle note clausole anticoncorrenziali.
All'esito delle richieste ed acquisite difese delle parti, la causa, senza ulteriore attività istruttoria, perveniva alla fissata udienza decisoria del 25/3/21 ex art.281 sexies c.p.c..
Con contestuale sentenza in pari data, il Tribunale di Trani, cui, nelle more era stato trasferito il fascicolo a seguito della soppressione della sezione distaccata di Ruvo di
Puglia, definiva il giudizio ritenendo l'opposizione fondata ed accoglibile per quanto di ragione, con riferimento alla proposta eccezione di nullità delle fideiussioni, revocando, per l'effetto il decreto ingiuntivo ed accertando il minor credito dell'originaria banca opposta nei confronti della sola nella misura di €32.656,64 e parzialmente CP_4 compensando le spese di lite.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Preliminarmente, disattendeva la proposta eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale tranese sulla scorta della forza attrattiva della incontestata competenza territoriale del rapporto di credito principale rispetto al credito accessorio rinveniente dal rapporto fideiussorio.
Sempre in via preliminare, rigettava l'eccezione di estinzione della fideiussione ex artt.1955 e 1956 c.c. (dedotta dal ), non adeguatamente supportata da CP_3 riscontri probatori e palesemente generica.
Sia pure incidentalmente, il Tribunale rigettava una richiesta di estromissione formulata dalla e dal sulla scorta di una distinta definizione giudiziale dei rapporti con CP_4 CP_2
l'altro fideiussore e relativo ad un atto di permuta di quote di altra e diversa CP_3 società, seppure costituita tra le medesime parti del presente giudizio.
pagina 5 di 14 Venendo, quindi, alla questione rilevata d'ufficio ex art.101 c.p.c. e trattata con le rispettive memorie difensive da parte dei due fideiussori, ovvero alla nota questione inerente la nullità della fideiussione omnibus quale conseguenza della nullità delle singole clausole contrattuali conformi allo schema predisposto dall'ABI, riteneva il Tribunale, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale dell'epoca, fondata l'eccezione medesima, rinvenendosi, nei due contratti fideiussori, la previsione delle tre clausole contestate.
A tale riguardo, escludeva il Tribunale che la dedotta nullità per la natura
“anticoncorrenziale” della fideiussione “omnibus” avesse una limitata portata alle sole clausole in essa contenute, con salvezza della fideiussione epurata delle clausole predette.
A supporto di tanto rilevava il Tribunale che, anche in disparte una mancata precisazione circa la portata della nullità da parte delle due rilevanti pronunce di legittimità
(nn.29810/2017 e 13846/2019), dovesse escludersi l'applicabilità di una nullità parziale ex art.1419 c.c., in conseguenza della gravità delle riscontrate violazioni, incidenti pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo rispetto ai superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale, e che ben giustificavano e supportavano la tesi della sanzione integrale in danno dei responsabili di quelle violazioni.
Accertata, quindi, la nullità radicale dei due contratti di fideiussione, doveva scrutinarsi la posizione debitoria della società garantita, quale debitrice principale.
A tale riguardo, con riferimento alla contestata clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ne rilevava il Tribunale la infondatezza, richiamando le condivisibili risultanze peritali in ordine all'acclarata specifica pattuizione di un adottato regime di reciprocità e pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, rilevando, nel caso di specie, la collocazione temporale del rapporto contrattuale, stipulato successivamente al 30/6/2000 e quindi in pieno regime “derogatorio” previsto dalla nota delibera CICR del 9/2/2000.
Veniva invece condivisa l'eccezione di nullità relativa a non meglio specificate “altre competenze” carenti di preventiva pattuizione, dettagliatamente individuate dal CTU e quantificate nella somma di €3.435,23 da espungersi, risultando legittime, di contro, tanto le determinazioni delle valute quanto quelle degli interessi ultralegali, essendosi verificata l'inesistenza, nel corso del rapporto, di alcun superamento del tasso soglia via via vigente,
pagina 6 di 14 con conseguente rideterminazione del saldo creditorio in favore della individuata cessionaria, nella somma di cui in dispositivo e conseguenziale regolamentazione delle spese processuali.
Avverso la predetta statuizione che limitava il credito, già di per se ridotto rispetto a quello azionato in sede monitoria, alla sola società correntista con esclusione di entrambi i suoi fideiussori, insorgeva la cessionaria del credito, ritualmente subentrata all'originaria creditrice, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale adduceva molteplici motivi d'impugnativa.
In particolare, con un primo motivo (contenente, in realtà, una duplice motivazione) contestava la nullità della pronunzia per asserita violazione degli artt.99 e 112 c.p.c. e per l'omesso accoglimento della pur proposta eccezione d'incompetenza funzionale per materia sulla dedotta nullità delle fideiussioni, in favore della indicata sezione specializzata imprese del Tribunale di Napoli, in tesi competente per materia inderogabile ex art.3 D.Lgs
168/2003 e art.4 comma 1 ter D.Lgs.168/2003; con un secondo motivo si doleva per la ritenuta nullità integrale delle fideiussioni per rilevata violazione delle norme antitrust, prospettando, a supporto, una violazione dell'onere probatorio ex art.2697 c.c.; con un terzo motivo, palesemente connesso al precedente, censurava la ritenuta nullità integrale delle fideiussioni anziché, in applicazione dell'art.1419 c.c., la mera nullità parziale dei due contratti con riferimento alle sole tre clausole anticoncorrenziali poste in attuazione dello schema ABI;
con un quarto motivo, quanto al merito dell'avversa opposizione, la rideterminazione del saldo a credito della società correntista in termini ridotti rispetto a quello monitoriamente azionato, ovvero nella somma di €32.656,64 indicata nella ctu contabile.
Si costituivano i due fideiussori appellati, contestando la fondatezza delle avverse censure, come innanzi prospettate ed insistendo per la conferma integrale della gravata sentenza;
restavano invece contumaci tanto la società debitrice principale, quanto la CP_4 originaria titolare del credito, della quale, tuttavia, non veniva Controparte_5 ordinata l'estromissione dal giudizio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 26/11/21, già trattata con la prevista modalità cartolare, imposta dalla nota emergenza sanitaria, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 21/4/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella, del 6/10/2023, nel corso della quale, persistendo la modalità di trattazione pagina 7 di 14 telematica, acquisite le prescritte note di trattazione delle parti costituire con cui si precisavano le rispettive conclusioni nei termini innanzi trascritti, si provvedeva a riservare la causa in decisione con concessione alle parti dei termini difensivi di cui all'art.190 c.p.c..
Motivazione della decisione
Reputa il Collegio accoglibile il proposto gravame per quanto di ragione
Invero, venendo alla prima censura , rileva il Collegio la fondatezza del primo profilo di censura, con riferimento al rilievo officioso della questione della nullità delle fideiussioni ritenendo invece destituito di fondamento il secondo ulteriore profilo, con riguardo alla eccepita incompetenza in ragione della competenza funzionale attribuita ad altro Tribunale
(nella specie, sezione imprese del Tribunale di Napoli).
A tale riguardo, deve evidenziarsi che nel corso del giudizio di primo grado il rilievo d'ufficio avveniva solamente con l'ordinanza del 21/1/2021, ovvero in una fase processuale evidentemente successiva a quella assertiva, conclusasi senza alcuna allegazione difensiva da parte dei due fideiussori opponenti in ordine ad una prospettata nullità delle rispettive fideiussioni e senza alcuna allegazione documentale di tale rilevanza da consentire il rilievo officioso de quo, avendo, nella specie, il Tribunale, riscontrato la sola produzione (avvenuta da parte della banca nella fase monitoria) delle due fideiussioni del 15/1/2009.
Sulla scorta di tale incontestabile circostanza, avendo erroneamente il Tribunale addotto una tempestiva e formale eccezione difensiva degli opponenti, a fronte di una palese inconferenza alla dedotta questione di nullità (integrale o parziale) dei due contratti di fideiussioni, dei motivi di opposizione dedotti dal , integrati da quelli pure dedotti CP_2 dal con la proposta eccezione di estinzione della fideiussione ex art.1956 c.c CP_3
(peraltro delibata negativamente dal primo giudice per rilevata genericità e carenza probatoria), era decisamente precluso al Tribunale il rilievo d'ufficio di cui alla citata ordinanza.
La rilevazione d'ufficio della nullità, sia pure d'ufficio, presuppone, invero, che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (cfr. Cass. 16102/2024) poichè anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione pagina 8 di 14 che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti formalmente come eccezione dalle parti interessate, siano stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie(V. Cass. 17/1/2025 n.1170; conf. Cass. n.30383 del 25/11/2024).
I presupposti suddetti, la cui sussistenza circoscrive la possibilità di un rilievo d'ufficio, risultano individuati:1)nella esistenza (intesa come valida produzione documentale) del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, ovvero del provvedimento che dichiara illegittime alcune clausole dello schema ABI, costituente il fondamento per l'invocazione della nullità, con conseguente accertamento da parte del giudice che tale provvedimento risulti acquisito e sia pertinente alla controversia;
2)la natura omnibus della fideiussione, ovvero che la stessa sia generica ed indeterminata, estendendosi a garanzia di obbligazioni future, non specificamente individuate, caratteristica che rende la stessa vulnerabile a potenziali violazioni delle normative antitrust;
3)il dato temporale della stipulazione, onde verificare se la stessa sia avvenuta in un periodo compreso nell'arco temporale cui si riferisce il provvedimento della Banca d'Italia, dimodoché l'accertamento della sua illegittimità risulti pertinente;
4)la corrispondenza tra le clausole contestate e quelle dichiarate nulle, nel senso che le clausole abusive debbano essere perfettamente corrispondenti a quelle effettivamente dichiarate nulle dal predetto provvedimento;
5)l'impatto concreto della nullità sulle pretese della Banca, nel senso che la nullità debba avere un effetto concreto sulla pretesa vantata dalla Banca, ovvero incidere direttamente sulla legittimità della richiesta di pagamento.
Nel caso di specie, vista la dinamica processuale rinvenibile dagli atti, ovvero la carenza di qualsiasi eccezione o allegazione documentale da parte opponente (le due fideiussioni venivano prodotte dalla Banca con il ricorso monitorio) risulta palese la insussistenza di alcuni rilevanti presupposti fattuali (mancata produzione della circolare Banca d'Italia
n.55/2005 e dato temporale distanziato di ben quattro anni dal predetto provvedimento) tali da precludere il rilievo ufficioso della nullità (v. anche, Cass. 30383/2024; 4867/2024;
34053/2023).
Non poteva, quindi, il primo giudice, in assenza dei presupposti processuali ed istruttori di cui innanzi, senza che alcuno dei due fideiussori opponenti avesse incluso tra i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, la nullità radicale delle fideiussioni (essendosi il limitato ad eccepirne l'estinzione ex art.1956 c.c.) rilevare d'ufficio la relativa CP_3 questione, così ampliando, senza alcuna domanda di parte, il thema decidendum, in pagina 9 di 14 aperta violazione dell'invocato art.112 c.p.c., tanto inducendo il Collegio a condividere tale profilo della censura in esame.
Lo scrutinio del primo profilo della doglianza in esame nel senso predetto, ovvero con riconosciuto vizio di ultrapetizione nella motivazione della sentenza in parte qua, riveste evidente natura assorbente con riferimento al secondo profilo attinente la denunciata omessa declaratoria d'incompetenza funzionale della questione specifica della nullità delle fideiussioni per normativa antitrust.
Deve, infatti, rilevarsi a tale riguardo che, essendo stata la questione oggetto di un rilievo officioso, senza alcuna domanda specifica da parte dei due fideiussori opponenti ed essendo tale rilievo, come innanzi evidenziato, precluso dalla mancata allegazione di parte con un carente supporto assertivo e documentale, ne deriva la concreta inconferenza della censura per violazione della competenza funzionale di cui all'art.4 del dlg.168/2003.
Nel caso di specie, non avendo la domanda introduttiva del giudizio, ovvero le due distinte opposizioni al decreto ingiuntivo proposte da entrambi i fideiussori, accennato minimamente alla questione suddetta, la competenza, anche funzionale, doveva radicarsi nel Tribunale che aveva materialmente emesso il provvedimento monitorio, configurandosi tale competenza inderogabile ed immodificabile anche per ragioni di connessione (cfr. Cass. 19738/2017), non avendo gli opponenti introdotto con l'opposizione alcuna domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, così di fatto incardinando il giudizio di opposizione circoscritto ai motivi di merito rispettivamente dedotti da entrambi i fideiussori.
Venendo alle residue censure, rileva il Collegio, entrambe “assorbite” dalla delibata fondatezza della prima doglianza, non potendo, tuttavia esimersi, dall'evidenziare che, con recente autorevole orientamento di legittimità, sia stata riconosciuta la sola nullità parziale del contratto fideiussorio viziato dalla previsione delle tre note clausole anticoncorrenziali, enunciando il rilevante principio di diritto secondo il quale: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole con la L.n.287 del 1990 art.2, comma2, lett.c e art.101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
pagina 10 di 14 desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(Cass. SS.UU. n.41994/2021).
Il ridetto principio di diritto, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, supera, evidentemente, la motivazione gravata in punto di qualificazione della rilevanza della nullità integrale del contratto fideiussorio.
D'altronde, avendo il Tribunale, con motivazione condivisibile, disatteso l'eccezione di liberazione del fideiussore, proposta ex artt.1955 e 1956 c.c. dal solo ma CP_3 estensibile, in ragione della disposta riunione processuale, anche alla posizione dell'altro opponente , rilevandone la genericità e la carenza di supporto probatorio, tale CP_2 motivazione, non gravata d'impugnazione incidentale da parte appellata, ha conseguito la rilevanza di un giudicato interno, conseguendone che, anche in disparte l'evidenziato principio innovativo rispetto al precedente orientamento di legittimità, la prospettata eccezione di liberazione del fideiussore ex art.1956 c.c. per asserita concessione di ulteriore credito al debitore principale da parte della banca ricorrente, pur consapevole delle aggravata condizioni economiche dello stesso, deve ritenersi infondata.
La quarta ed ultima doglianza, attiene al merito della proposta opposizione in punto di corretta rideterminazione del saldo a debito della società correntista, involge, chiaramente, le contestate risultanze peritali, recepite nella gravata sentenza e determinanti una lieve riduzione della somma oggetto dell'originario ed opposto decreto monitorio.
A tale riguardo, preme evidenziare che a supporto dell'opposizione si contestava, tanto da parte della società garantita che dai due suoi fideiussori, la legittimità delle clausole contrattuali determinanti il preteso saldo debitorio nel quantum monitoriamente azionato, conseguendone l'onere gravate a carico della banca, attrice sostanziale, di comprovarne la corretta determinazione, ad integrazione del solo certificato di saldo conto posto a supporto del ricorso monitorio ex art.50 TUB, notoriamente inidoneo a supportare il credito nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (v. ex multis Cass.
23/1/2023 n.1892).
Contestavano, infatti, gli opponenti l'illegittima applicazione di clausole anatocistiche, delle commissioni di massimo scoperto e di spese per gestione conto non espressamente pattuite.
pagina 11 di 14 A fronte di tali specifiche contestazioni, rilevanti nella corretta determinazione del credito, la Banca opposta, originaria creditrice, avrebbe dovuto comprovare, con valido supporto documentale , la legittimità di tali addebiti contestati ovvero, con riguardo alla capitalizzazione periodica, l'effettivo adeguamento al regime derogatorio di reciprocità e pari periodicità di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 (essendo il rapporto successivo alla delibera predetta) e con riferimento alle commissioni contestate non solo la espressa pattuizione scritta con specifica convenzione contrattuale ma anche la determinatezza delle stesse o determinabilità nel metodo di calcolo ed infine la pattuizione scritta dei costi di gestione del conto.
L'espletata CTU contabile ha quindi riscontrato la effettiva pattuizione scritta della capitalizzazione periodica con rispetto del regime di reciprocità e pari periodicità, escludendone, quindi, la contestata legittimità, mentre, una verifica negativa veniva evidenziata con riguardo alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese di gestione conto, correttamente espungendo dal conteggio delle somme dovute dagli opponenti non solo le spese mai pattuite ma anche le predette commissioni prive di evidenza documentale, con conseguente detrazione della somma di €3.435,23, determinante l'effettivo saldo debitorio indicato in dispositivo, pari ad €32.566,64 (oggetto tra l'altra di una subordinata richiesta di condanna da parte dell'odierna appellante).
A supporto della doglianza in esame, con evidente scarna argomentazione, l'appellante ha allegato solamente l'asserita erroneità della espunzione delle cms in ragione della loro espressa previsione contrattuale, omettendo, tuttavia, di considerare, una carente evidenza documentale in ordine tanto alla chiara determinazione della percentuale prevista quanto alla effettiva causa giustificativa, palesandosi quindi, nel caso di specie una duplice causa di nullità della relativa clausola contrattuale, senza, peraltro, contestare la esclusione delle spese gestionali.
La censura si configura destituita di fondamento.
A tale riguardo, invero, la giurisprudenza ha concordemente chiarito che non sussista alcuna nullità della CMS intesa quale “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente” qualora la stessa non solo sia frutto di una specifica pattuizione ma con chiara indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di pagina 12 di 14 calcolo, in modo tale da consentire al cliente di comprendere agevolmente la reale entità
e la corretta applicazione da parte della banca.
Pertanto, affinchè la clausola in esame sia valida, occorre il rigoroso rispetto dei requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente, tanto postulando la chiara indicazione del tasso della commissione, dei criteri di tale calcolo e della sua periodicità.
In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi concorrenti alla determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti (ex multis Cass. n.19825/2022 con precisata nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola che preveda la commissione indicandone semplicemente, come nella specie, la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione;
conf. Cass. 18664/2023; Cass. n.1373/2024)
Non risulta, pertanto, condivisibile la censura in ordine alla rideterminazione corretta del saldo debitorio.
Il gravame merita, per quanto innanzi, un limitato accoglimento con riferimento alla prima doglianza, limitatamente al profilo della riscontrata ultrapetizione della gravata sentenza in ordine alla dichiarata nullità integrale delle due fideiussioni, ritenendosi assorbite la seconda e terza censura ed infondata la quarta, conseguendone le statuizioni di rito anche in ordine alla regolamentazione unitaria delle spese dell'intero giudizio, individuandosi una parziale reciproca soccombenza atta a giustificare una parziale compensazione nella misura di 1/3.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza Parte_1
n.637/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 25/3/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza
2)Condanna la in persona del suo legale rappresentante, e CP_4 Controparte_2
, in solido, al pagamento, in favore della società appellante, in CP_3 Pt_1
pagina 13 di 14 persona del suo legale rappresentante, della somma di €32.656,64 oltre interessi dalla data di deposito del ricorso monitorio del 27/4/2012 al soddisfo;
3)Condanna gli appellati in persona del legale rappresentante, CP_4 [...]
e , in solido alla refusione parziale, in favore della società CP_2 CP_3 appellante, in persona del legale rappresentante, nella misura di 2/3 delle Pt_1 spese e competenze del giudizio, liquidate le stesse, nell'intero, nella complessiva somma di € 14.238,00 di cui €3.470,00 per competenze difensive del giudizio di primo grado
(limitate alla sola fase decisionale, per intervento operato, ex art.111 c.p.c in data
9/12/2020); €777,00 per esborsi relativi al presente grado ed €9.991,00 per competenze difensive detto, ritenendo compensata la residua quota di 1/3;
4)Pone definitivamente a carico degli appellati e CP_4 Controparte_2 CP_3
, in solido, le spese, nella misura di 2/3, della CTU espletata in primo grado, a carico
[...] dell'appellante la residua misura di 1/3 della medesima, giusta decreto di liquidazione in atti;
5)Compensa integralmente le spese del giudizio nei confronti della Controparte_6
[...]
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza dell'11/3/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 14 di 14