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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/10/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dottor Giampiero Panico ,
all'udienza del 10/10/2024 , ha emesso la seguente sentenza, nella causa capofila n° 155 del 2023 R.G.L., avente ad oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.,
promossa da: Parte_1
Avv.ti PELLI CARLO, PRECETTI RICCARDO (convenuto e costituito con i medesimi Difensori nella causa riunita n. 624 del 2024 R.G.L.),
contro
: Controparte_1
Avv.ti MONTINGELLI DIDIER, MALFANTI VALENTINA, NEGRI ANTONELLA,
COLOMBO ARIANNA (ricorrente e costituita con i medesimi Difensori nella causa riunita n. 624 del 2024 R.G.L.),
cosí decide: definitivamente pronunziando,
1) In accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente nella causa capofila e così decidendo su tutta la materia devoluta in questa causa riunita, accertate l'illegittimità e l'ingiustificatezza della risoluzione operata da parte convenuta ai contratti intercorsi col ricorrente del 1° gennaio 2013 e del 19 dicembre
2016, dichiara tenuta e condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente: a) dell'importo di Euro 321.333,35=, quale corrispettivo di parte fissa, b) dell'importo di Euro 45.231,74=, quale corrispettivo di parte variabile, c) dell'importo di Euro 474.541,20=, quale indennità forfetaria, oltre, sugli importi capitali, rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna parte convenuta alle spese di lite, che liquida in Euro 20.780,32= per competenze legali, oltre Euro 843,00= per esborsi ed oltre spese gen.li,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
3) Pone le spese di C.T.U., separatamente liquidate, definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, a carico esclusivo di parte convenuta;
4) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 10/10/2024. IL GIUDICE (Giampiero Panico)
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