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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/04/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024 avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2049 - 2051 - 2052 c.c. promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresenta ALINVE amente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. UGA ANDREA, Controparte_1 C.F._3
in VI 3100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 1.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 chiedendo, nel merito:
- di accertare e dichiarare che la stessa è responsabile ex artt. 2043 e 2051 c.c. (per Controparte_1 mero errore materiale è stato indicato, come chiarito in corso di processo, l'art. 2054 c.c., vedasi conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.); conseguentemente,
- di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in 24.904,74 euro, oltre interessi;
- di condannarla anche al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita la convenuta contestando gli assunti avversari e chiedendo, nel merito, di rigettare le domande avversarie.
Parte convneuta ha contestato, tra l'altro, il titolo di responsabilità con cui si vorrebbe chiamare a rispondere la stessa.
La causa è apparsa matura per la decisione senza necessità di dover assumere prove costituende, indi, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Le domande attore sono infondate, per le ragioni che seguono.
***
Come primo titolo di responsabilità, gli attori domandano una condanna di a titolo Controparte_1 di responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c.
Sotto questo punto di vista, le prove articolare dagli attori, anche per testimoni, così come le allegazioni in atti, non contengono l'esatta individuazione della condotta asseritamente colpevole della convenuta, né commissiva né omissiva.
È onere del danneggiato dimostrare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la condotta dolosa o colposa a carico del danneggiante e il nesso di causa, oltre che il danno.
pagina 2 di 6 Nel caso in esame, non si denuncia mai chiaramente la convenuta di aver diffuso lei, in prima persona, il diserbante e, del resto, non si offrono prove oggettive e concrete in grado di dimostrare il compimento dell'azione.
La convenuta, quindi, non potrebbe essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità commissiva, mancando allegazione, oltre che offerta di prova, di tale condotta.
Parimenti, gli attori non giungono mai a evidenziare, almeno chiaramente, che la convenuta debba essere chiamata a rispondere a titolo omissivo, pur adombrandolo.
Si ricorda che: “In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie (cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del
25/08/2023).
Per il titolo di responsabilità omissiva occorre la prova della sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, fondato su norma giuridica o rapporto contrattuale, quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, mentre gli attori nemmeno hanno allegato l'origine di tale presunto obbligo giuridico.
A questo punto occorre precisare che, il titolo di responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c. non può configurarsi, neppure teoricamente, per il fatto che la proprietaria, ossia la qui convenuta Controparte_1 non abbia impedito la commissione di un illecito extracontrattuale materialmente ad opera del proprio padre, con lei convivente nell'abitazione il cui giardino è confinante con quello degli attori e che è stato danneggiato da soggetti rimasti ignoti.
Gli attori denunciano, in sostanza, che la responsabilità fattiva dell'azione di danneggiamento sarebbe da imputare al padre della convenuta, e offrono una capitolazione testimoniale Persona_1 solo in certa misura volta a dimostrare tale assunto.
Non è possibile che di tale danneggiamento, neppure in linea teorica, risponda la figlia e qui sola convenuta, perché la stessa non assume alcuna posizione di garanzia e controllo nei Controparte_1 confronti delle azioni eventualmente compiute dal padre, di cui non è tutore o altra figura deputata a rispondere del fatto del terzo per aver assunto posizione di garanzia.
Il sig. conserva capacità di agire e delle sue azioni può essere chiamato a Persona_1 rispondere lui direttamente, non altri, nemmeno se parenti.
pagina 3 di 6 In giudizio è stata convenuta esclusivamente la sig.ra che non può essere chiamata Controparte_1
a rispondere del (presunto) fatto illecito del terzo, non avendo assunto posizione di garanzia prevista per legge o da contratto.
Se l'assunto degli attori era individuare come autore materiale del danneggiamento il sig. Per_1 avrebbero potuto convenire in giudizio quest'ultimo e non certo la figlia, fermo restando che la
[...] responsabilità del padre, qualora convenuto, avrebbe dovuto basarsi su prove concrete e non su illazioni o costruzioni non verificabili.
In questo senso la capitolazione testimoniale non offre mai la prova diretta e concreta della commissione del fatto qui in discussione, ossia, chi abbia materialmente sparso diserbante nel giardino degli attori.
Non vi sono testimoni oculari del fatto di danneggiamento e di come si sia concretamente verificato, le ipotesi formulate ex post non offrono alcuna spiegazione sufficientemente probante.
Non vi sono telecamere che abbiano ripreso la commissione del danneggiamento ad opera della sig.ra Controparte_1
Del resto, gli attori, al pag. 3 dell'atto di citazione, riferiscono che quando il danneggiamento si verificò, loro erano in vacanza, assenti dall'abitazione nei giorni dal 15 al 17 ottobre 2022, per cui ipotizzare che siano stati i vicini e, in particolare, la sig.ra in ragione dei cattivi rapporti tra le parti, è Controparte_1 fatto del tutto sfornito di prova.
A pag. 6 dell'atto di citazione, gli attori ritengono, senza poterlo dimostrare concretamente, che
“senza dubbio” (???) la sostanza tossica per le piante proveniva dalla proprietà della sig.ra e Controparte_1
“conseguentemente la sua responsabilità personale appare acclarata” (sic!) affermazione del tutto illogica e fuori luogo, visto che i fatti vanno descritti compiutamente e altrettanto compiutamente provati.
Nessuno dei oltre 90 capitoli di prova testimoniale articolati dagli attori offre di provare lo spargimento del diserbante da parte della sig.ra apparendo del tutto superfluo qualsiasi Controparte_1 altro commento.
Si parla genericamente di “atteggiamenti messi in atto dal che sarebbero stati a Persona_1 conoscenza “dell'intero nucleo familiare (vedasi capitolo 89 degli attori e simili). CP_1
Le illazioni sono del tutto inutili e inammissibili a fini probatori e, soprattutto, non sono neppure astrattamente idonee a configurare una responsabilità di qualche sorta in capo a come Controparte_1 chiarito in precedenza.
pagina 4 di 6 La capitolazione degli attori, poi, si dilunga su tutta una serie di atteggiamenti di disturbo e molestia che avrebbe attuato il sig. che non è parte di questo processo, atteggiamenti, inoltre, che Persona_1 non riguardano il fatto di danneggiamento per il quale è stata fatta domanda risarcitoria.
***
Quanto al titolo di responsabilità da cose in custodia, previsto dall'art. 2051 c.c., come suggerisce il titolo di responsabilità, si tratta di “cose” in custodia e non certo di persone, ribadendo che la convenuta non ha assunto la “custodia” del padre.
Rispetto alle cose, non si può pensare che la responsabilità possa derivare in capo alla convenuta dal solo essere proprietaria dell'abitazione confinante il giardino danneggiato degli attori perché la proprietà dell'immobile non ha alcun rapporto eziologico con la causazione del danno.
Secondo la costruzione degli stessi attori, il danno è stato provocato da un agente umano, un soggetto male intenzionato che avrebbe sparso diserbante sul verde del loro giardino, compromettendo il prato e le piante a dimora.
È chiaro che un danneggiamento di tal fatta postula l'azione umana e non entra quindi in gioco la responsabilità a titolo di cose in custodia ex art. 2051 c.c.
***
Ricapitolando, l'omissione di vigilanza rispetto al fatto illecito del terzo, che abbia, in tesi attorea, danneggiato il giardino, non può essere inquadrata ai sensi dell'art. 2043 c.c. perché non Controparte_1 aveva assunto alcun obbligo di vigilanza rispetto al giardino degli attori e non aveva alcuna posizione di garanzia rispetto all'azione commissiva di un terzo, pure nell'ipotesi, qui non approfondita, che si sia trattato del padre della convenuta.
La convenuta non può essere chiamata a rispondere ex art. 2051 c.c. e nemmeno ex art. 2043 c.c. a titolo omissivo, inoltre, rispetto alla condotta commissiva, non è neppure allegato chiaramente che la convenuta abbia compiuto materialmente il danneggiamento del verde altrui e nemmeno potrebbe essere provato sulla base della capitolazione di prove testimoniali offerta dagli attori, sul punto generica e insufficiente.
Le domande degli attori devono essere integralmente respinte.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione entro 26.000,00 euro, in ragione del carattere documentale della lite e della semplicità delle questioni trattate.
pagina 5 di 6 Non si ravvisano presupposti per una condanna per lite temeraria da parte degli attori per il solo fatto di non aver offerto valida prova delle loro tesi. La soccombenza, infatti, non è per ciò solo prova di responsabilità per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: respinge le domande degli attori tutte, dichiara tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore della convenuta delle spese di questo giudizio, complessivamente liquidate in 2.540,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 9.4.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024 avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2049 - 2051 - 2052 c.c. promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresenta ALINVE amente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. UGA ANDREA, Controparte_1 C.F._3
in VI 3100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 1.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 chiedendo, nel merito:
- di accertare e dichiarare che la stessa è responsabile ex artt. 2043 e 2051 c.c. (per Controparte_1 mero errore materiale è stato indicato, come chiarito in corso di processo, l'art. 2054 c.c., vedasi conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.); conseguentemente,
- di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in 24.904,74 euro, oltre interessi;
- di condannarla anche al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita la convenuta contestando gli assunti avversari e chiedendo, nel merito, di rigettare le domande avversarie.
Parte convneuta ha contestato, tra l'altro, il titolo di responsabilità con cui si vorrebbe chiamare a rispondere la stessa.
La causa è apparsa matura per la decisione senza necessità di dover assumere prove costituende, indi, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Le domande attore sono infondate, per le ragioni che seguono.
***
Come primo titolo di responsabilità, gli attori domandano una condanna di a titolo Controparte_1 di responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c.
Sotto questo punto di vista, le prove articolare dagli attori, anche per testimoni, così come le allegazioni in atti, non contengono l'esatta individuazione della condotta asseritamente colpevole della convenuta, né commissiva né omissiva.
È onere del danneggiato dimostrare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la condotta dolosa o colposa a carico del danneggiante e il nesso di causa, oltre che il danno.
pagina 2 di 6 Nel caso in esame, non si denuncia mai chiaramente la convenuta di aver diffuso lei, in prima persona, il diserbante e, del resto, non si offrono prove oggettive e concrete in grado di dimostrare il compimento dell'azione.
La convenuta, quindi, non potrebbe essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità commissiva, mancando allegazione, oltre che offerta di prova, di tale condotta.
Parimenti, gli attori non giungono mai a evidenziare, almeno chiaramente, che la convenuta debba essere chiamata a rispondere a titolo omissivo, pur adombrandolo.
Si ricorda che: “In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie (cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del
25/08/2023).
Per il titolo di responsabilità omissiva occorre la prova della sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, fondato su norma giuridica o rapporto contrattuale, quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, mentre gli attori nemmeno hanno allegato l'origine di tale presunto obbligo giuridico.
A questo punto occorre precisare che, il titolo di responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c. non può configurarsi, neppure teoricamente, per il fatto che la proprietaria, ossia la qui convenuta Controparte_1 non abbia impedito la commissione di un illecito extracontrattuale materialmente ad opera del proprio padre, con lei convivente nell'abitazione il cui giardino è confinante con quello degli attori e che è stato danneggiato da soggetti rimasti ignoti.
Gli attori denunciano, in sostanza, che la responsabilità fattiva dell'azione di danneggiamento sarebbe da imputare al padre della convenuta, e offrono una capitolazione testimoniale Persona_1 solo in certa misura volta a dimostrare tale assunto.
Non è possibile che di tale danneggiamento, neppure in linea teorica, risponda la figlia e qui sola convenuta, perché la stessa non assume alcuna posizione di garanzia e controllo nei Controparte_1 confronti delle azioni eventualmente compiute dal padre, di cui non è tutore o altra figura deputata a rispondere del fatto del terzo per aver assunto posizione di garanzia.
Il sig. conserva capacità di agire e delle sue azioni può essere chiamato a Persona_1 rispondere lui direttamente, non altri, nemmeno se parenti.
pagina 3 di 6 In giudizio è stata convenuta esclusivamente la sig.ra che non può essere chiamata Controparte_1
a rispondere del (presunto) fatto illecito del terzo, non avendo assunto posizione di garanzia prevista per legge o da contratto.
Se l'assunto degli attori era individuare come autore materiale del danneggiamento il sig. Per_1 avrebbero potuto convenire in giudizio quest'ultimo e non certo la figlia, fermo restando che la
[...] responsabilità del padre, qualora convenuto, avrebbe dovuto basarsi su prove concrete e non su illazioni o costruzioni non verificabili.
In questo senso la capitolazione testimoniale non offre mai la prova diretta e concreta della commissione del fatto qui in discussione, ossia, chi abbia materialmente sparso diserbante nel giardino degli attori.
Non vi sono testimoni oculari del fatto di danneggiamento e di come si sia concretamente verificato, le ipotesi formulate ex post non offrono alcuna spiegazione sufficientemente probante.
Non vi sono telecamere che abbiano ripreso la commissione del danneggiamento ad opera della sig.ra Controparte_1
Del resto, gli attori, al pag. 3 dell'atto di citazione, riferiscono che quando il danneggiamento si verificò, loro erano in vacanza, assenti dall'abitazione nei giorni dal 15 al 17 ottobre 2022, per cui ipotizzare che siano stati i vicini e, in particolare, la sig.ra in ragione dei cattivi rapporti tra le parti, è Controparte_1 fatto del tutto sfornito di prova.
A pag. 6 dell'atto di citazione, gli attori ritengono, senza poterlo dimostrare concretamente, che
“senza dubbio” (???) la sostanza tossica per le piante proveniva dalla proprietà della sig.ra e Controparte_1
“conseguentemente la sua responsabilità personale appare acclarata” (sic!) affermazione del tutto illogica e fuori luogo, visto che i fatti vanno descritti compiutamente e altrettanto compiutamente provati.
Nessuno dei oltre 90 capitoli di prova testimoniale articolati dagli attori offre di provare lo spargimento del diserbante da parte della sig.ra apparendo del tutto superfluo qualsiasi Controparte_1 altro commento.
Si parla genericamente di “atteggiamenti messi in atto dal che sarebbero stati a Persona_1 conoscenza “dell'intero nucleo familiare (vedasi capitolo 89 degli attori e simili). CP_1
Le illazioni sono del tutto inutili e inammissibili a fini probatori e, soprattutto, non sono neppure astrattamente idonee a configurare una responsabilità di qualche sorta in capo a come Controparte_1 chiarito in precedenza.
pagina 4 di 6 La capitolazione degli attori, poi, si dilunga su tutta una serie di atteggiamenti di disturbo e molestia che avrebbe attuato il sig. che non è parte di questo processo, atteggiamenti, inoltre, che Persona_1 non riguardano il fatto di danneggiamento per il quale è stata fatta domanda risarcitoria.
***
Quanto al titolo di responsabilità da cose in custodia, previsto dall'art. 2051 c.c., come suggerisce il titolo di responsabilità, si tratta di “cose” in custodia e non certo di persone, ribadendo che la convenuta non ha assunto la “custodia” del padre.
Rispetto alle cose, non si può pensare che la responsabilità possa derivare in capo alla convenuta dal solo essere proprietaria dell'abitazione confinante il giardino danneggiato degli attori perché la proprietà dell'immobile non ha alcun rapporto eziologico con la causazione del danno.
Secondo la costruzione degli stessi attori, il danno è stato provocato da un agente umano, un soggetto male intenzionato che avrebbe sparso diserbante sul verde del loro giardino, compromettendo il prato e le piante a dimora.
È chiaro che un danneggiamento di tal fatta postula l'azione umana e non entra quindi in gioco la responsabilità a titolo di cose in custodia ex art. 2051 c.c.
***
Ricapitolando, l'omissione di vigilanza rispetto al fatto illecito del terzo, che abbia, in tesi attorea, danneggiato il giardino, non può essere inquadrata ai sensi dell'art. 2043 c.c. perché non Controparte_1 aveva assunto alcun obbligo di vigilanza rispetto al giardino degli attori e non aveva alcuna posizione di garanzia rispetto all'azione commissiva di un terzo, pure nell'ipotesi, qui non approfondita, che si sia trattato del padre della convenuta.
La convenuta non può essere chiamata a rispondere ex art. 2051 c.c. e nemmeno ex art. 2043 c.c. a titolo omissivo, inoltre, rispetto alla condotta commissiva, non è neppure allegato chiaramente che la convenuta abbia compiuto materialmente il danneggiamento del verde altrui e nemmeno potrebbe essere provato sulla base della capitolazione di prove testimoniali offerta dagli attori, sul punto generica e insufficiente.
Le domande degli attori devono essere integralmente respinte.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione entro 26.000,00 euro, in ragione del carattere documentale della lite e della semplicità delle questioni trattate.
pagina 5 di 6 Non si ravvisano presupposti per una condanna per lite temeraria da parte degli attori per il solo fatto di non aver offerto valida prova delle loro tesi. La soccombenza, infatti, non è per ciò solo prova di responsabilità per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: respinge le domande degli attori tutte, dichiara tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore della convenuta delle spese di questo giudizio, complessivamente liquidate in 2.540,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 9.4.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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