Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3441/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 3441/2020 promossa da:
L' Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, (C.F. , presso i cui C.F._1
uffici, in via A. Diaz n.11, domiciliano per legge;
-appellante- contro
(C.F. – Partita IVA Controparte_2 P.IVA_2
) in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica nella P.IVA_3
Casa Comunale, sita in alla Via San Francesco d'Assisi n.36, CP_2
unitamente all'Avv. Angelo Lombardi (C.F. ) C.F._2
1
(CE) - 81024 - alla Via Nino Bixio, 179;
-appellato- nonché
(C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._3
(NA) il 15.07.1982, residente in [...];
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Venendo ai fatti di causa va osservato che con atto di citazione del 17 novembre 2017, l'attore in primo grado Avv. Controparte_3
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Maddaloni l'
[...]
, esponendo che, in data 28 giugno 2017, l'autovettura di CP_1
sua proprietà, regolarmente parcheggiata lungo Via Roma nel Comune di era stata danneggiata dalla caduta di calcinacci e detriti CP_2
provenienti dall'edificio sito al civico 91, identificato come “Caserma
Annunziata Nuova”, immobile demaniale.
2 L'attore assumeva che la caduta dei materiali fosse stata determinata dall'inefficienza della rete di contenimento installata sulla facciata dello stabile, già oggetto in passato di lavori di messa in sicurezza. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura, imputando la responsabilità all' , quale proprietaria e Controparte_1
presunta custode del bene ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.
L' si costituiva eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, affermando che la custodia dell'immobile, oggetto di formale consegna al sin dal 1980, era Controparte_2
interamente in capo a quest'ultimo. Veniva autorizzata la chiamata in causa del Comune di il quale si costituiva contestando ogni CP_2
responsabilità e riconducendo alla stessa Agenzia la titolarità della custodia in ragione dei lavori svolti nel 2014 per la messa in sicurezza dell'immobile.
Con sentenza n. 419/2020, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando l' al risarcimento del danno in favore dell'attore e CP_1
rigettando ogni domanda riconvenzionale o di manleva.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' , Controparte_1
deducendo l'erroneità della pronuncia per violazione dell'art. 2051 c.c., insistendo sulla legittimazione passiva del Controparte_2
Il si costituiva ritualmente nel presente grado di Controparte_2
giudizio, depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale chiedeva il rigetto dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'Ente contestava la prospettazione dell' , ribadendo che la custodia dell'immobile Controparte_1
3 restava in capo alla stessa soprattutto in virtù dei lavori di messa CP_1
in sicurezza eseguiti nel 2014 a seguito di ordinanza.
Pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio l'appellato CP_3
alla prima udienza utile ne veniva pertanto, dichiarata la contumacia.
Va preliminarmente rilevata la proponibilità e ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello, infatti, rappresenta mezzo d'impugnazione che realizza "una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica", melius costituisce un mezzo di "gravame", che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d'interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass., n. 4953/1995).
4 Premessa la ammissibilità e proponibilità dell'appello, vanno ora esaminati i motivi.
L'appello è fondato.
La questione centrale attiene alla individuazione del soggetto effettivamente tenuto alla custodia dell'immobile da cui si è originato il danno lamentato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma che configura una responsabilità oggettiva in capo al custode per i danni cagionati dalla cosa, salvo la prova del caso fortuito.
Giova evidenziare che non assume pertanto rilievo la sola qualità formale di proprietario, essendo invece decisivo accertare chi, in concreto, eserciti un potere di fatto, autonomo e attuale, sulla cosa stessa.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la figura del custode non coincide necessariamente con quella del proprietario del bene, bensì con il soggetto che abbia il potere effettivo di governo e controllo della cosa, in virtù di un titolo, anche di mero fatto, che ne legittimi l'ingerenza e la possibilità di intervento sull'uso e sulla manutenzione” (Cass. civ.,
Sez. III, 29.09.2017, n. 22839; Cass. civ., Sez. Un., 03.05.2016, n. 9449).
È stato inoltre affermato che la custodia rilevante ai fini dell'art. 2051 c.c. si configura ogniqualvolta sussista una relazione materiale e giuridicamente qualificata tra il soggetto e il bene, tale da legittimarlo a intervenire per prevenire o eliminare situazioni di pericolo (Cass. civ.,
Sez. III, 29.04.2006, n. 10040).
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale è chiamato a individuare chi, tra e rivestisse tale posizione Controparte_1 Controparte_2
di custodia al momento dell'evento dannoso.
5 Risulta documentalmente provato che l'immobile da cui si è originato l'evento dannoso, denominato “Caserma Annunziata Nuova”, era stato oggetto di formale consegna al sin dal 1980, come Controparte_2
da verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) di Caserta prot. n.
718/I/249/80.
Invero, tale verbale di consegna, non si limitava a trasferire la disponibilità del bene, ma includeva una specifica clausola di esonero in favore dell'Amministrazione statale da ogni responsabilità concernente la conservazione, la gestione e la manutenzione dell'immobile. Detta clausola assume rilievo centrale nell'individuazione della posizione di custodia, confermando come il fosse titolare, non solo del CP_2
godimento, ma anche dell'onere di controllo e sorveglianza del fabbricato.
Risulta inoltre ritualmente depositata la sentenza del TAR Campania –
Napoli n. 5688/2022, corredata di attestazione di passaggio in giudicato, che rafforza ulteriormente tale impostazione. Il giudice amministrativo ha, infatti, accertato che al momento dell'adozione dell'ordinanza sindacale n. 56/2018 e dunque anche al momento dell'evento dannoso, il bene era nella piena ed esclusiva disponibilità materiale e giuridica del il quale ne faceva uso diretto per attività Controparte_2
logistiche (deposito e rimessa veicoli). Il TAR ha altresì chiarito che l'obbligo di manutenzione e messa in sicurezza incombeva sul e CP_2
non sull' , stante l'assenza di un formale Controparte_1
provvedimento di retrocessione o riconsegna dell'immobile.
Tale statuizione, cristallizzata dal giudicato, integra un elemento dirimente ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato ex art. 2051
6 c.c. Da ciò deriva che il era unico custode dell'immobile e come CP_2
tale unico soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Per completezza di esposizione, va precisato che in merito alla responsabilità derivante dai lavori di messa in sicurezza eseguiti nel 2014 dall' , va rilevato che tali interventi furono effettuati Controparte_1
su sollecitazione del e regolarmente certificati come eseguiti a CP_2
regola d'arte. L'assenza di accertamenti tecnici, unita alla distanza temporale di tre anni tra l'intervento e il fatto dannoso, impedisce di individuare un nesso causale diretto e certo tra i lavori e l'evento.
La domanda di manleva proposta dall nei Controparte_1
confronti del in via subordinata rispetto Controparte_2
all'eventuale accertamento della propria responsabilità, deve ritenersi assorbita in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione principale di carenza di legittimazione passiva. L'eliminazione della condanna a carico dell' infatti, comporta il venir meno di ogni interesse CP_1
giuridicamente rilevante alla trattazione della relativa domanda di garanzia, mancando il presupposto logico-processuale della soccombenza. Trattandosi di domanda condizionata e dipendente dal rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione, essa resta implicitamente assorbita nella pronuncia favorevole resa sull'appello principale.
Deve tuttavia precisarsi che l'accoglimento dell'appello da parte dell' comporta esclusivamente la riforma della parte Controparte_1
della sentenza che l'aveva ritenuta responsabile e, conseguentemente, condannata al risarcimento dei danni in favore del Tale effetto, CP_3
per quanto sostitutivo, non si estende al capo della decisione che ha
7 riconosciuto il diritto del danneggiato al risarcimento, essendo quest'ultimo ormai definitivamente cristallizzato per effetto della mancata impugnazione, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Ne deriva che il riconoscimento del diritto al risarcimento in favore dell'attore in primo grado, costituisce giudicato interno non suscettibile di revisione né in senso favorevole né sfavorevole. Ciò premesso, il giudice di appello deve esaminare la sola domanda di garanzia nei confronti del quale soggetto che risulta dalla Controparte_2
documentazione in atti effettivo custode del bene e legittimato passivo alla pretesa risarcitoria.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale dell'appello e nei limiti di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
, in parziale riforma della sentenza n. 419/2020 del Giudice
[...]
di Pace di CP_2
- accoglie l'appello dell e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1
sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata dall'Avv. Controparte_3
- conferma, per quanto di ragione, la sentenza di primo grado relativamente all'accertamento del diritto al risarcimento del danno in favore del sig. CP_3
- condanna il in luogo dell' , Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore dell'Avv. della somma liquidata Controparte_3
8 in primo grado, pari a euro 900,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al rimborso delle spese processuali già liquidate;
- nonché al rimborso delle spese processuali di primo grado, già liquidate in sentenza, nei termini ivi indicati;
- compensa integralmente le spese del grado di appello tra tutte le parti costituite, in ragione della peculiarità della controversia e della posizione processuale dell'appellato contumace.
Così deciso il 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Rita Di Salvo
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