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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/10/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 322/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Matilde Aceti e Annamaria Cosenza - ATTRICE
CONTRO
(C.F. - CONVENUTO Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: per l'ATTRICE: <<- Accertare e dichiarare che , Parte_1 per effetto di usucapione, proprietaria assoluta e a titolo originario del fabbricato, sito in agro del Comune di Laino Borgo, alla C/da Serratore e contraddistinto catastalmente con il foglio di mappa n° 16, p.lla n° 614 sub 1. -
Conseguentemente, ordinare alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di operare le trascrizioni in favore dell'attrice e
contro
Controparte_2
vittoria di spese e competenze di lite, in caso di opposizione. >>
[...]
I FATTI
Con atto di citazione del 27.01.2022, notificato in data 7.02.2022 Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Castrovillari, , Controparte_1 deducendo di possedere, da oltre venti anni, in modo ininterrotto, pacifico e manifesto uti dominus, un fabbricato di tipo civile, ubicato in agro di Laino Borgo, alla C/da Serratore, disposto su piano terra e primo piano e distinto in Catasto
Fabbricati al Foglio 16, p.lla 614 sub 1, categoria A/3, consistente in 1,5 vani.
Tale immobile, di proprietà del sig. fu , sarebbe stato Controparte_1 CP_2 utilizzato e posseduto per tutto il periodo indicato dall'attrice che avrebbe
1 esercitato un potere corrispondente a quello del proprietario e chiedendo una pronuncia di proprietà per usucapione sussistendone i presupposti di legge.
Il convenuto se pur ritualmente citato in giudizio non si è costituto.
Escussi i testimoni di parte attrice, all'udienza del 14.04.2025, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a gg. 20 per la sola memoria conclusionale.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione è fondata, avendo parte attrice dato prova degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie acquisitiva.
Come è noto, l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione avviene in virtù di un comportamento materiale, continuo e ininterrotto, attuato sulla res con l'intenzione resa palese di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Ebbene, l'attrice ha dedotto e dimostrato di aver esercitato un possesso esclusivo, ininterrotto e pubblico da oltre vent'anni.
Tali circostanze sono risultate dall'esame dei testi escussi che, con deposizioni fra loro convergenti e sufficientemente circostanziate, hanno confermato che ha compiuto da almeno 20 anni, animo domini, atti integranti un Parte_1 possesso esclusivo sui beni ed utile ai fini della chiesta usucapione.
I testi , e , tutti escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 22.04.2024, dopo avere confermato le suddette circostanze, di loro conoscenza in quanto frequentatori dei luoghi di causa o perché proprietari di terreni attigui a quello oggetto di causa, hanno dichiarato che l'attrice, ha abitato sin dagli anni 70 l'immobile con la sua famiglia, in particolare nel periodo estivo;
hanno riferito, inoltre, che dell' immobile si è sempre interessata l' attrice, la quale ha provveduto alla sua ristrutturazione.
Il possesso si è estrinsecato senza che nessuno reclamasse la proprietà del terreno nei suoi confronti.
La domanda quindi va accolta, ricorrendo le condizioni di cui all' art. 1158 CC.
Per contro il convenuto non comparendo ha assunto un comportamento concludente idoneo a provare la fondatezza della domanda di usucapione.
Le spese sono a carco dell'attrice.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni altra Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di usucapione di parte attrice e dichiara pertanto che ha acquistato per usucapione la proprietà dell' Parte_1 immobile sito nel comune di Laino Borgo, identificato catastalmente al fg.
16, p.lla 614 sub 1;
2) Ordina al Conservatore rr.ii. di provvedere, con esonero di ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza;
3) pone le spese a carico dell'attrice.
Così deciso in Castrovillari, in data 02/10/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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