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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1271/2021/CC, avverso la sentenza n. 1509/2020 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 29 ottobre 2020,
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Genito (C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_1 Email_1
del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a CP_1 CodiceFiscale_2
Sant'Angelo a Cupolo (Bn) in Via della Valle n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Morelli
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_3 Email_2
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 13 luglio 2017, conveniva CP_1
in giudizio, davanti al Tribunale di Benevento, l' , al fine di ivi Parte_1
sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1) Preliminarmente, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della società convenuta, (oggi Controparte_2 Controparte_3
[..
[...] [...]
), nella causazione di quanto lamentato da parte attorea per tutti i motivi in fatto e in
[...]
diritto esposti nella premessa del presente atto e che qui per brevità abbiansi trascritti e ripetuti;
2)
Conseguentemente, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria del 16.07.2004 - Registro
Particolare 2857, Registro Generale 10843, nonché dell'iscrizione del 19.10.2006 - Registro
Particolare 3921, Registro Generale 15050, iscrizioni ipotecarie eseguite da (già Controparte_2
; 3) Sempre in via principale, condannare la società convenuta Controparte_4 al risarcimento di tutti i danni lamentati e subìti dall'attore, danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal momento dell'iscrizione ipotecaria al saldo ovvero in quella maggiore
o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia oppure come per legge potrà essere stabilita e quantificata secondo equità dall'Ill.mo Tribunale adito;
4) Condannare, (oggi Controparte_2
), ex art. 96 c.p.c., alla corresponsione in favore dell'attore sig. Parte_1
, di un indennizzo, quantificato in via cautelativa in Euro 5.000,00, o in quella maggiore CP_1
o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, per l'aver subito l'attore un'azione manifestamente infondata per colpa grave e negligenza, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 96 codice procedura civile nonché per non aver aderito alla richiesta di convenzione di negoziazione assistita formulata dall'istante sig. ; CP_1
5) Vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice.”
A sostegno delle proprie domande, l'attore allegava: a) di essere rimasto vittima dell'illecito aquiliano posto in essere dall' convenuta, avendo quest'ultima provveduto a formalizzare Pt_1
illegittimamente, a suo carico, due iscrizioni ipotecarie su due distinte unità immobiliari, rispettivamente in data 16 luglio 2004, mediante l'iscrizione al registro particolare 2857 ed al registro generale 10843 sull'unità immobiliare in San Giorgio del Sannio (Bn) al Viale Spinelli, ed in data 19 ottobre 2006, con l'iscrizione al registro particolare 3921 ed al registro generale 15050 sull'unità immobiliare in Benevento alla Via G. Vitelli;
b) di avere appreso delle iscrizioni ipotecarie de quibus soltanto nel mese di febbraio dell'anno 2017, essendo stato informato della presenza delle stesse dall'istituto creditizio presso il quale aveva in corso un rapporto di conto corrente bancario, comprendendo finalmente le ragioni per cui non aveva potuto avere accesso al credito;
c) di avere richiesto in data 17 febbraio 2017 all'Agenzia convenuta di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'unità immobiliare in San Giorgio del Sannio (Bn), in quanto non di sua proprietà; d) di avere ricevuto dalla controparte la comunicazione mediante la e-mail del giorno 9 marzo 2017, con la quale quest'ultima aveva riferito di avere preso atto dell'errore commesso e di avere proceduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di cui al capo sub c), di cui innanzi;
e) di non avere
2 mai ricevuto alcuna notificazione d'avviso d'intimazione o di atto impositivo formale, che avesse potuto giustificare l'iscrizione ipotecaria del 19 ottobre 2006, eseguita in violazione degli artt. 50 e
77 del D.P.R. n. 602/1973; f) di avere subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale sotto il profilo del danno morale soggettivo e di quello esistenziale, da ritenere quest'ultimo sussistente in re ipsa, per la pretesa lesione dei propri diritti, costituzionalmente garantiti, al buon nome, alla riservatezza ed all'immagine, nonché alla disponibilità della proprietà privata, di cui reclamava il risarcimento in ragione di € 20.000,00, per essere stata iscritta illegittimamente ipoteca su di un suo bene immobile per il preteso credito inferiore ad € 8.000,00, in violazione del comma 2-ter dell'art. 3 D.L. n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010, che aveva determinato, altresì, la consequenziale iscrizione ex lege del proprio nominativo tra le segnalazioni a “sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, oltre che il trattamento dei suoi dati personali nel circuito finanziario ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'accesso al credito;
g) di ritenere l' convenuta Pt_1
responsabile per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 5 dicembre 2017, si costituiva in giudizio l' , contestando l'avversa domanda attrice, di cui richiedeva il Parte_1
rigetto per la pretesa infondatezza della stessa, allegando che: a) la prima iscrizione ipotecaria sull'immobile non appartenente alla parte istante era stata cancellata nell'anno 2017 subito dopo la segnalazione di quest'ultima; b) dall'esame della documentazione prodotta dalla controparte era ricavabile che l'altra iscrizione ipotecaria era stata già cancellata nell'anno 2013, per cui ogni lamentela avversa sarebbe stata infondata, anche perché alcuna preventiva notificazione sarebbe imposta a carico del concessionario per l'iscrizione ipotecaria.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i due testimoni addotti dall'attore ed ammessi;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281- sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1509/2020, resa all'udienza del 29 ottobre
2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente disponeva: “-
Accertata l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie a suo tempo eseguite dal concessionario, condanna
al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€.2.500,00 oltre accessori come in motivazione;
- Spese di contributo unificato compensate per metà; condanna al pagamento in favore di delle spese e Parte_1 CP_1 compensi di lite, che liquida in €.125,00 per spese (compresa la metà delle spese di contributo unificato), €.1.053,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, con attribuzione in favore dell'avv. Nadia Morelli.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
3 a) cancellate le lamentate due iscrizioni ipotecarie rispettivamente nell'anno 2013 (quella sull'immobile di proprietà dell'attore) e nell'anno 2017 (quello sull'immobile di proprietà di altro soggetto);
b) illegittime tali iscrizioni ipotecarie, a carico della parte istante, per essere state iscritte per un importo del preteso credito inferiore a € 8.000,00, in violazione del disposto normativo dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, vigente ratione temporis;
c) non provato il preteso danno patrimoniale;
d) provato il preteso danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa nella misura di €
2.500,00, “attesa l'ingiustizia dell'iscrizione ipotecaria, tenuto conto delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo utili a ravvisare l'effettiva ingiusta compressione del diritto al buon nome e all'immagine integrato anche dai riscontrati dinieghi di accesso al credito”, questi ultimi come riferiti in sede di prova testimoniale da;
Tes_1
e) infondata la pretesa dell'indennizzo, ex art. 96 c.p.c., in considerazione del parziale accoglimento della domanda attrice.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 22 marzo 2021, l'
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base un unico, articolato motivo Parte_1
di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) riformare parzialmente la sentenza nr. 1509/2020 resa dal Tribunale di Benevento, dep.ta il 29.10.2020, limitatamente alla parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
esso della somma di euro 2.500,00 oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale;
CP_1
2) con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle spese competenze del doppio grado di giudizio da disporsi in favore di .” Parte_1
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 14 luglio 2021, si costituiva in giudizio CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., contestando la
[...]
fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'Agenzia appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio con distrazione in favore dell'avv. Nadia Morelli, dichiaratasi antistataria.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
4 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
5 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME
5.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione l' appellante censurava la Pt_1
sentenza gravata sotto il profilo del preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale, nonostante l'attore non avesse fornito alcun riscontro documentale sul concreto pregiudizio patito per il presunto diniego all'accesso al credito, riteneva di riconoscergli - sulla scorta dei generici esiti testimoniali ricavati dalle propalazioni rese da , figlia della parte istante - il danno non Tes_1 patrimoniale, pur avendo correttamente rilevato il “difetto di più specifiche allegazioni”, avendo errato nel ritenere che la domanda finalizzata a conseguire tale voce di danno per la pretesa lesione, che sarebbe stata patita dalla parte attrice, del diritto “al proprio buon nome e alla propria reputazione creditizia e all'immagine”, integrata “dai riscontrati dinieghi di accesso al credito”, fosse fondata, per essere stata allegata da come sussistente in re ipsa e come tale riconosciuta dal CP_5
primo giudice, contrariamente al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in subiecta materia, secondo il quale, in fattispecie analoghe alla presente, il danno subito non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, rilevando, al contrario, ai fini risarcitori, il danno c.d. conseguenza che deve essere allegato e provato.
5.2. - Il motivo di gravame risulta essere fondato e meritevole d'accoglimento, ritenendo la
Corte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sia rimasta del tutto sfornita di
6 prova, perché mai proposte dalla parte istante le allegazioni circa la percezione da parte di terzi: a) di una apparente situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene illegittimamente ipotecato;
b) dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in conseguenza delle illegittime iscrizioni ipotecarie a suo carico;
c) delle conseguenze negative, in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della persona dell'attore nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di peggioramento della sua affidabilità, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, di effettivo discredito al buon nome, alla reputazione ed all'immagine, circostanze tutte che sarebbero dovute essere allegate entro il termine per il deposito della memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi limitata la parte istante ad allegare, dopo tale termine, di avere richiesto nel periodo compreso tra l'anno 2010 e l'anno 2016 tre finanziamenti rifiutati, su cui articolava la prova testimoniale nella memoria di cui al n. 2 della disposizione normativa richiamata.
Invero, in subiecta materia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sono consolidati i principi giurisprudenziali di legittimità, secondo cui:
a) “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461);
b) “In caso di concreto accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo
a condizioni più favorevoli.” (Cass. civ., Sez. II, 04/10/2023, n. 27991);
c) “In tema di danni derivanti da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine e alla reputazione del soggetto segnalato non può considerarsi "in re ipsa", ma
7 deve essere specificamente allegato e provato. La sola difficoltà di quantificazione del danno può giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non la sua presunzione automatica. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/11/2024, n. 28536).
Secondo il giudice della funzione nomofilattica, infatti, il danno all'immagine ed alla reputazione per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 11/11/2008, n. 26972 e n. 26973) e, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19137; Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza,
28/03/2018, n. 7594; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza, 25/01/2017, n. 1931).
Pertanto, in caso d'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, il soggetto, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può conseguire automaticamente il risarcimento del danno, ma deve provarlo.
Il danno, cioè, non è in re ipsa ma va provato.
L'accertata violazione nell'utilizzo dei dati personali del soggetto erroneamente segnalato alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua immagine e reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo.
Orbene, sotto questo profilo nulla veniva allegato entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui alla prima memoria, depositata il 13 febbraio 2018, ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi sul punto l'attore semplicemente limitato a reclamare, all'interno dell'atto di citazione, il preteso danno non patrimoniale sotto il profilo del danno morale soggettivo e di quello esistenziale, considerato, a suo dire, sussistente in re ipsa, per la pretesa lesione dei propri diritti, costituzionalmente garantiti, al buon nome, alla riservatezza ed all'immagine, nonché alla disponibilità della proprietà privata.
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, può senz'altro ritenersi che la mera allegazione del preteso danno non patrimoniale asseritamente sussistente in re ipsa, rimasta del tutto indimostrata da parte dell'attore, non fosse stata e non sia sufficiente a suffragare la tesi del pregiudizio subito al suo buon nome, alla sua reputazione ed alla sua immagine, non potendosi ritenere provata neppure dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 12 dicembre 2019 sia da , figlia Tes_1 dell'attore, per essersi limitata a riferire che al padre erano stati negati tre finanziamenti richiesti nel periodo compreso tra l'anno 2010 e l'anno 2016, sia da , che riportava solo ed Controparte_6
esclusivamente circostanze apprese de relato ex parte actoris, la cui rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla.
8 6. - CONCLUSIONI.
In ragione di quanto innanzi, va accolto l'appello con la contestuale reiezione dell'originaria domanda risarcitoria di condanna dell' convenuta al pagamento del danno non patrimoniale, Pt_1
in uno alla parziale riforma della sentenza impugnata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'originaria domanda attrice, per essere stata accertata l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie a suo tempo eseguite dal concessionario e respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta dall'attore contro l' convenuta, le spese del doppio grado del giudizio, Pt_1
in considerazione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1509/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 29 ottobre 2020, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) rigetta l'originaria domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da CP_1
contro l' , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] Parte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1271/2021/CC, avverso la sentenza n. 1509/2020 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 29 ottobre 2020,
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Genito (C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_1 Email_1
del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente a CP_1 CodiceFiscale_2
Sant'Angelo a Cupolo (Bn) in Via della Valle n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Morelli
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_3 Email_2
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 13 luglio 2017, conveniva CP_1
in giudizio, davanti al Tribunale di Benevento, l' , al fine di ivi Parte_1
sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1) Preliminarmente, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della società convenuta, (oggi Controparte_2 Controparte_3
[..
[...] [...]
), nella causazione di quanto lamentato da parte attorea per tutti i motivi in fatto e in
[...]
diritto esposti nella premessa del presente atto e che qui per brevità abbiansi trascritti e ripetuti;
2)
Conseguentemente, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria del 16.07.2004 - Registro
Particolare 2857, Registro Generale 10843, nonché dell'iscrizione del 19.10.2006 - Registro
Particolare 3921, Registro Generale 15050, iscrizioni ipotecarie eseguite da (già Controparte_2
; 3) Sempre in via principale, condannare la società convenuta Controparte_4 al risarcimento di tutti i danni lamentati e subìti dall'attore, danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal momento dell'iscrizione ipotecaria al saldo ovvero in quella maggiore
o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia oppure come per legge potrà essere stabilita e quantificata secondo equità dall'Ill.mo Tribunale adito;
4) Condannare, (oggi Controparte_2
), ex art. 96 c.p.c., alla corresponsione in favore dell'attore sig. Parte_1
, di un indennizzo, quantificato in via cautelativa in Euro 5.000,00, o in quella maggiore CP_1
o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, per l'aver subito l'attore un'azione manifestamente infondata per colpa grave e negligenza, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 96 codice procedura civile nonché per non aver aderito alla richiesta di convenzione di negoziazione assistita formulata dall'istante sig. ; CP_1
5) Vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice.”
A sostegno delle proprie domande, l'attore allegava: a) di essere rimasto vittima dell'illecito aquiliano posto in essere dall' convenuta, avendo quest'ultima provveduto a formalizzare Pt_1
illegittimamente, a suo carico, due iscrizioni ipotecarie su due distinte unità immobiliari, rispettivamente in data 16 luglio 2004, mediante l'iscrizione al registro particolare 2857 ed al registro generale 10843 sull'unità immobiliare in San Giorgio del Sannio (Bn) al Viale Spinelli, ed in data 19 ottobre 2006, con l'iscrizione al registro particolare 3921 ed al registro generale 15050 sull'unità immobiliare in Benevento alla Via G. Vitelli;
b) di avere appreso delle iscrizioni ipotecarie de quibus soltanto nel mese di febbraio dell'anno 2017, essendo stato informato della presenza delle stesse dall'istituto creditizio presso il quale aveva in corso un rapporto di conto corrente bancario, comprendendo finalmente le ragioni per cui non aveva potuto avere accesso al credito;
c) di avere richiesto in data 17 febbraio 2017 all'Agenzia convenuta di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'unità immobiliare in San Giorgio del Sannio (Bn), in quanto non di sua proprietà; d) di avere ricevuto dalla controparte la comunicazione mediante la e-mail del giorno 9 marzo 2017, con la quale quest'ultima aveva riferito di avere preso atto dell'errore commesso e di avere proceduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di cui al capo sub c), di cui innanzi;
e) di non avere
2 mai ricevuto alcuna notificazione d'avviso d'intimazione o di atto impositivo formale, che avesse potuto giustificare l'iscrizione ipotecaria del 19 ottobre 2006, eseguita in violazione degli artt. 50 e
77 del D.P.R. n. 602/1973; f) di avere subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale sotto il profilo del danno morale soggettivo e di quello esistenziale, da ritenere quest'ultimo sussistente in re ipsa, per la pretesa lesione dei propri diritti, costituzionalmente garantiti, al buon nome, alla riservatezza ed all'immagine, nonché alla disponibilità della proprietà privata, di cui reclamava il risarcimento in ragione di € 20.000,00, per essere stata iscritta illegittimamente ipoteca su di un suo bene immobile per il preteso credito inferiore ad € 8.000,00, in violazione del comma 2-ter dell'art. 3 D.L. n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010, che aveva determinato, altresì, la consequenziale iscrizione ex lege del proprio nominativo tra le segnalazioni a “sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, oltre che il trattamento dei suoi dati personali nel circuito finanziario ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'accesso al credito;
g) di ritenere l' convenuta Pt_1
responsabile per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 5 dicembre 2017, si costituiva in giudizio l' , contestando l'avversa domanda attrice, di cui richiedeva il Parte_1
rigetto per la pretesa infondatezza della stessa, allegando che: a) la prima iscrizione ipotecaria sull'immobile non appartenente alla parte istante era stata cancellata nell'anno 2017 subito dopo la segnalazione di quest'ultima; b) dall'esame della documentazione prodotta dalla controparte era ricavabile che l'altra iscrizione ipotecaria era stata già cancellata nell'anno 2013, per cui ogni lamentela avversa sarebbe stata infondata, anche perché alcuna preventiva notificazione sarebbe imposta a carico del concessionario per l'iscrizione ipotecaria.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i due testimoni addotti dall'attore ed ammessi;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281- sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1509/2020, resa all'udienza del 29 ottobre
2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente disponeva: “-
Accertata l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie a suo tempo eseguite dal concessionario, condanna
al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€.2.500,00 oltre accessori come in motivazione;
- Spese di contributo unificato compensate per metà; condanna al pagamento in favore di delle spese e Parte_1 CP_1 compensi di lite, che liquida in €.125,00 per spese (compresa la metà delle spese di contributo unificato), €.1.053,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, con attribuzione in favore dell'avv. Nadia Morelli.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
3 a) cancellate le lamentate due iscrizioni ipotecarie rispettivamente nell'anno 2013 (quella sull'immobile di proprietà dell'attore) e nell'anno 2017 (quello sull'immobile di proprietà di altro soggetto);
b) illegittime tali iscrizioni ipotecarie, a carico della parte istante, per essere state iscritte per un importo del preteso credito inferiore a € 8.000,00, in violazione del disposto normativo dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, vigente ratione temporis;
c) non provato il preteso danno patrimoniale;
d) provato il preteso danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa nella misura di €
2.500,00, “attesa l'ingiustizia dell'iscrizione ipotecaria, tenuto conto delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo utili a ravvisare l'effettiva ingiusta compressione del diritto al buon nome e all'immagine integrato anche dai riscontrati dinieghi di accesso al credito”, questi ultimi come riferiti in sede di prova testimoniale da;
Tes_1
e) infondata la pretesa dell'indennizzo, ex art. 96 c.p.c., in considerazione del parziale accoglimento della domanda attrice.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 22 marzo 2021, l'
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base un unico, articolato motivo Parte_1
di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) riformare parzialmente la sentenza nr. 1509/2020 resa dal Tribunale di Benevento, dep.ta il 29.10.2020, limitatamente alla parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
esso della somma di euro 2.500,00 oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale;
CP_1
2) con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle spese competenze del doppio grado di giudizio da disporsi in favore di .” Parte_1
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 14 luglio 2021, si costituiva in giudizio CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., contestando la
[...]
fondatezza dei motivi d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'Agenzia appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio con distrazione in favore dell'avv. Nadia Morelli, dichiaratasi antistataria.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre 2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
4 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
5 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME
5.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione l' appellante censurava la Pt_1
sentenza gravata sotto il profilo del preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale, nonostante l'attore non avesse fornito alcun riscontro documentale sul concreto pregiudizio patito per il presunto diniego all'accesso al credito, riteneva di riconoscergli - sulla scorta dei generici esiti testimoniali ricavati dalle propalazioni rese da , figlia della parte istante - il danno non Tes_1 patrimoniale, pur avendo correttamente rilevato il “difetto di più specifiche allegazioni”, avendo errato nel ritenere che la domanda finalizzata a conseguire tale voce di danno per la pretesa lesione, che sarebbe stata patita dalla parte attrice, del diritto “al proprio buon nome e alla propria reputazione creditizia e all'immagine”, integrata “dai riscontrati dinieghi di accesso al credito”, fosse fondata, per essere stata allegata da come sussistente in re ipsa e come tale riconosciuta dal CP_5
primo giudice, contrariamente al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in subiecta materia, secondo il quale, in fattispecie analoghe alla presente, il danno subito non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, rilevando, al contrario, ai fini risarcitori, il danno c.d. conseguenza che deve essere allegato e provato.
5.2. - Il motivo di gravame risulta essere fondato e meritevole d'accoglimento, ritenendo la
Corte che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sia rimasta del tutto sfornita di
6 prova, perché mai proposte dalla parte istante le allegazioni circa la percezione da parte di terzi: a) di una apparente situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene illegittimamente ipotecato;
b) dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in conseguenza delle illegittime iscrizioni ipotecarie a suo carico;
c) delle conseguenze negative, in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della persona dell'attore nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di peggioramento della sua affidabilità, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, di effettivo discredito al buon nome, alla reputazione ed all'immagine, circostanze tutte che sarebbero dovute essere allegate entro il termine per il deposito della memoria di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi limitata la parte istante ad allegare, dopo tale termine, di avere richiesto nel periodo compreso tra l'anno 2010 e l'anno 2016 tre finanziamenti rifiutati, su cui articolava la prova testimoniale nella memoria di cui al n. 2 della disposizione normativa richiamata.
Invero, in subiecta materia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sono consolidati i principi giurisprudenziali di legittimità, secondo cui:
a) “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461);
b) “In caso di concreto accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo
a condizioni più favorevoli.” (Cass. civ., Sez. II, 04/10/2023, n. 27991);
c) “In tema di danni derivanti da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine e alla reputazione del soggetto segnalato non può considerarsi "in re ipsa", ma
7 deve essere specificamente allegato e provato. La sola difficoltà di quantificazione del danno può giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non la sua presunzione automatica. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/11/2024, n. 28536).
Secondo il giudice della funzione nomofilattica, infatti, il danno all'immagine ed alla reputazione per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 11/11/2008, n. 26972 e n. 26973) e, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza, 19/07/2018, n. 19137; Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza,
28/03/2018, n. 7594; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza, 25/01/2017, n. 1931).
Pertanto, in caso d'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, il soggetto, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può conseguire automaticamente il risarcimento del danno, ma deve provarlo.
Il danno, cioè, non è in re ipsa ma va provato.
L'accertata violazione nell'utilizzo dei dati personali del soggetto erroneamente segnalato alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua immagine e reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo.
Orbene, sotto questo profilo nulla veniva allegato entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui alla prima memoria, depositata il 13 febbraio 2018, ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi sul punto l'attore semplicemente limitato a reclamare, all'interno dell'atto di citazione, il preteso danno non patrimoniale sotto il profilo del danno morale soggettivo e di quello esistenziale, considerato, a suo dire, sussistente in re ipsa, per la pretesa lesione dei propri diritti, costituzionalmente garantiti, al buon nome, alla riservatezza ed all'immagine, nonché alla disponibilità della proprietà privata.
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, può senz'altro ritenersi che la mera allegazione del preteso danno non patrimoniale asseritamente sussistente in re ipsa, rimasta del tutto indimostrata da parte dell'attore, non fosse stata e non sia sufficiente a suffragare la tesi del pregiudizio subito al suo buon nome, alla sua reputazione ed alla sua immagine, non potendosi ritenere provata neppure dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 12 dicembre 2019 sia da , figlia Tes_1 dell'attore, per essersi limitata a riferire che al padre erano stati negati tre finanziamenti richiesti nel periodo compreso tra l'anno 2010 e l'anno 2016, sia da , che riportava solo ed Controparte_6
esclusivamente circostanze apprese de relato ex parte actoris, la cui rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla.
8 6. - CONCLUSIONI.
In ragione di quanto innanzi, va accolto l'appello con la contestuale reiezione dell'originaria domanda risarcitoria di condanna dell' convenuta al pagamento del danno non patrimoniale, Pt_1
in uno alla parziale riforma della sentenza impugnata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'originaria domanda attrice, per essere stata accertata l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie a suo tempo eseguite dal concessionario e respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta dall'attore contro l' convenuta, le spese del doppio grado del giudizio, Pt_1
in considerazione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1509/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 29 ottobre 2020, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) rigetta l'originaria domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da CP_1
contro l' , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] Parte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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