Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 13/01/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16669/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16669 del 2023, proposto da
GE HI, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Segnalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Roma, via R. Piria, n. 9;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
per l’annullamento
del diniego della concessione all’uso esclusivo del bene demaniale, pertinenza idraulica del fiume Tevere, ascritto al demanio idrico dello Stato, costituito da una porzione di golena posta in destra idraulica del fiume, nel Comune di Roma, loc. Ponte Galeria, per una superficie complessiva di mq. 90.000 circa, distinta in catasto terreni con la p.lla n. 97 del fg. n. 754, con uso richiesto coltivazione e pascolo ovini, procedimento EQ-2965, prot. Regione.Lazio.RegistroUfficiale.u.1195154.23-10-2023, notificato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa NN CA.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 6.12.2023 (dep. il successivo 19.12.), il sig. GE HI ha esposto che:
- con nota acquisita dalla Regione Lazio, con prot. n. 708710 del 7.8.20 (integrata dalla nota acquisita con prot. n. 364050 del 22.4.21), ha chiesto il rilascio della concessione all’uso esclusivo del bene demaniale in oggetto indicato, per fini di coltivazione e pascolo degli ovini;
- la Regione Lazio, con nota prot. n. 0319547 del 22.3.23, ha espresso il proprio nullaosta ai fini tecnico-idraulici;
- con determinazione G07342 del 29.5.23, si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi indetta per l’acquisizione dei pareri necessari;
- è stato, dunque, inviato all’odierno ricorrente lo schema del disciplinare di concessione, con la previsione: a) dell’obbligo di versare un canone annuo di euro 8.138,31; b) dell’obbligo di corrispondere una cauzione a garanzia del pagamento dei canoni per un importo di euro 24.414,93, da assolversi alternativamente o con deposito cauzionale o con polizza fideiussoria; c) dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni al bene demaniale e a garanzia di soggetti terzi, nonché a copertura delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, con un massimale pari a euro 150.000,00 a tutela del bene demaniale e un’estensione della garanzia fino a euro 300.000,00, a copertura dei danni materiali a cose e un massimale minimo di euro 5.000.000,00, per danni alle persone; d) del termine di 30 giorni dal ricevimento dello schema del disciplinare di concessione per ottemperare agli adempimenti richiesti, pena la decadenza della procedura, con la conseguente archiviazione del procedimento;
- che, a tali fini, è stata richiesta e accordata una proroga di 30 giorni;
- che, trascorso il termine, la Regione, con nota prot. n. 1141871 del 12.10.23, ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 e, in assenza di osservazioni, ha poi adottato il provvedimento di diniego in epigrafe.
1.1. Il sig. HI ha dunque impugnato l’atto da ultimo menzionato, con il quale è stata disposta la conclusione e l’archiviazione del procedimento EQ-2965, “per violazione di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 14 R.R. 1/2022: 1) mancato pagamento dell’importo dovuto per la prima annualità del canone di concessione; 2) mancata costituzione della cauzione a garanzia del pagamento dei canoni e dell’esatto adempimento degli obblighi di concessione; 3) mancata costituzione della polizza assicurativa” .
1.2. Il ricorso è affidato a un unico motivo: “Violazione di legge, eccesso di potere” - il sig. HI sostiene che il canone annuo stabilito (euro 1.000,00 a ettaro) sarebbe “completamente fuori mercato, essendo spropositati i coefficienti di moltiplicazione per la determinazione del canone stesso” , atteso che, sul “libero mercato” , il canone annuo per i terreni a seminativo e pascolo sarebbe all’incirca di euro 250,00 a ettaro; parimenti, esosa sarebbe la richiesta di costituire la cauzione e la polizza assicurativa.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile e ha prodotto documenti.
3. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 5.11.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. All’udienza pubblica del 9.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Gli artt. 15, co. 1, e 17, co. 3, del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1, recante “Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi)” , demandano alla Giunta regionale il compito di approvare, con propria deliberazione, gli schemi di disciplinare per le concessioni di breve e di lunga durata e le modalità e le procedure per il calcolo dei canoni di concessione.
2.1. Tali atti sono stati approvati come allegati alla delibera di Giunta regionale n. 342 del 31 maggio 2022 (in atti), di cui costituiscono “parte integrante e sostanziale” .
3. In particolare, l’allegato tecnico n. 3 reca “modalità e procedure per il calcolo dei canoni di concessione e degli indennizzi per utilizzo ed occupazione senza titolo” .
3.1. Tanto premesso, anche volendo prescindere dalla circostanza che le previsioni di tale allegato tecnico - che sono vincolanti per gli enti concedenti - non sono state impugnate unitamente allo schema di concessione trasmesso all’odierno ricorrente dalla Regione Lazio, non si può non rilevare quanto è stato anche di recente ribadito da condivisibile giurisprudenza, ovverosia che:
-“la concessione di beni demaniali è contraddistinta da una duplice finalità di rilevanza causale ed ossia: da un lato, il vantaggio personale ritraibile per il concessionario dall’uso esclusivo del bene e, dall’altro, il necessario soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti dall’Autorità amministrativa concedente all’esito della predetta complessa valutazione di bilanciamento, non essendo possibile il rilascio di una concessione unicamente preordinata a soddisfare le esigenze personali del concessionario a discapito e, quindi, senza il soddisfacimento, di qualsivoglia pubblico interesse” ;
- pertanto, “[i]l canone assolve ad una funzione sia corrispettiva del vantaggio scaturente dal diritto di uso esclusivo del bene demaniale, sia compensativa del nocumento patito dall’interesse pubblico soddisfatto dal non più consentito o limitato originario diritto di uso collettivo del bene medesimo” (Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 204).
3.2. In coerenza con i principi appena riportati, l’art. 17 del r.r. n. 1/2022 (cui ha dato attuazione il predetto allegato tecnico) stabilisce che: “L’importo del canone annuo di concessione è determinato dall’ufficio procedente con le modalità e le procedure di calcolo stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale e sulla base dei seguenti criteri: a) tipo di utilizzo del bene del demanio idrico; b) estensione del bene del demanio idrico oggetto della concessione; c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, del bene demaniale oggetto della concessione e della zona interessata; d) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico, entità della servitù e delle limitazioni all’uso pubblico che ne derivano; e) redditività presunta del bene del demanio idrico oggetto di concessione e dell’attività svolta; f) importanza e caratteri della concessione”.
3.3. Orbene, a fronte di siffatto quadro regolatorio, non può considerarsi sufficiente una non meglio motivata censura di non proporzionalità dei “coefficienti di moltiplicazione” , che, essendo “spropositati” , avrebbero condotto alla determinazione di un canone - quello determinato dall’Amministrazione intimata - giudicato “fuori mercato” ; non viene, infatti, addotto, in ricorso, alcun elemento a sostegno dell’affermazione secondo cui “sul libero mercato il canone per i terreni a seminativo e pascolo [sarebbe] di circa Euro 250,00= ad ettaro all’anno” , che resta pertanto indimostrata, così come la generica censura di non proporzionalità (rivolta ai predetti “coefficienti di moltiplicazione” ) che si fonda unicamente sulla stessa affermazione.
4. Parimenti insufficienti a fondare l’illegittimità del provvedimento gravato risultano le censure, del tutto vaghe, rivolte alla previsione dell’obbligo di costituire la cauzione e di stipulare una polizza assicurativa, previsto dalla D.G.R. n. 342/2022, che, a sua volta, attua il disposto del regolamento.
4.1. In particolare, gli schemi di convenzione di cui agli allegati nn. 1 e 2 della menzionata D.G.R.:
a) contemplano la costituzione di una cauzione, in attuazione dell’art. 13, co. 1, lett. b) , del r.r. n. 1/2022, che stabilisce che il concessionario è obbligato a “prestare la cauzione” , a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di concessione, e demanda all’ente concedente di stabilire tale obbligo nel disciplinare da redigere “sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale” (cfr. art. 15, co .1, lett. i, dello stesso regolamento; ai sensi del successivo art. 19, inoltre: “2. L’entità della cauzione di cui al comma 1 è pari al triplo del canone del primo anno […] ” );
b) prevedono la stipula di una polizza assicurativa da parte del concessionario, ai sensi dell’art. 21 del r.r. 1/2022, “per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi” , nonché “per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione” (cfr. art. 15, co. 1, lett. l, dello stesso regolamento).
4.2. Mentre, a fronte di tali previsioni, per suffragare l’unica censura di “violazione di legge, eccesso di potere” , il ricorrente si limita ad addurre di essere titolare di “una piccola azienda” e che, di conseguenza, così come “non ha proprio la possibilità di sostenere il pagamento del canone che gli è stato richiesto […], non ha [neanche] la possibilità di costituire la cauzione e la polizza assicurativa” (ricorso, p. 5).
5. Per tutto quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento.
6. I profili di novità, comunque emergenti, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR RT di ZZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
NN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CA | AR RT di ZZ |
IL SEGRETARIO