Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 17 febbraio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4415/2024
TRA
, Cod. Fisc. n.q. di genitore di Parte_1 C.F._1 Per_1
, cod. fisc. , rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...] C.F._2 disgiuntamente, dall'Avv. Sergio Piccione e dall'Avv. Nunzio Ferrante, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai funzionari Giuseppe D'Angelo, Rosanna Albano, Consolato Neri
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 16 agosto 2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- ella, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore in data 30 maggio Persona_1
2019, aveva presentato domanda affinché il figlio venisse sottoposto a visita per l'accertamento dell'invalidità;
- con verbale del 13 dicembre 2019 la Commissione medica aveva riconosciuto il minore CP_1
“ con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. Per_2
118/71 L. 289/90) - indennità di frequenza” con revisione dello stato invalidante nel mese di luglio
2020;
- in data 9 marzo 2021, il minore era stato sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione
Medica Superiore presso il centro Medico Legale di Messina che aveva riconosciuto CP_1 Per_1
[...]
età (L. 118/71 L. 289/90) – Indennità di frequenza” con revisione dello stato invalidante nel mese di marzo 2022;
- in data 21 giugno 022, il minore era stato sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione
Medica Superiore presso il centro Medico Legale di Messina che aveva riconosciuto CP_1 Per_1
“Invalido civile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua
[...]
età (L. 118/71 L. 289/90) – Indennità di frequenza” con revisione dello stato invalidante nel mese di luglio 2023;
- in data 4 luglio 2023, il minore era stato sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione
Medica Superiore presso il centro Medico Legale di Messina che l'aveva riconosciuto “NON CP_1
Invalido civile”;
- essendo errata tale valutazione, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 3965/2023 R.G., ella ricorrente, n.q. di genitore esercente la potestà su aveva convenuto in giudizio Persona_1
l dinanzi a codesto Tribunale affinché venissero accertate, in capo a le CP_1 Persona_1
condizioni sanitarie al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al mantenimento della indennità di frequenza sin dalla data della revoca;
- nell'instaurato giudizio era stata disposta CTU medico-legale ed il nominato consulente aveva concluso affermando che le infermità dalle quali risultava essere affetto il minore potevano concretizzare uno stato invalidante utile al mantenimento della indennità di frequenza sin dalla data di revisione;
- con decreto del 3 aprile 2024 erano state omologate le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico ed era stato dichiarato che il minore, si trovava a far data Persona_1 dalla revoca (4 luglio 2023) nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di frequenza;
- il decreto di omologa era stato notificato, a mezzo pec, all' in data 3 aprile 2024 presso la sede CP_1
legale e presso la sede Provinciale di Messina;
CP_1
- in data 10 aprile 2024, aveva presentato all' di Messina il modello AP 70 , su modello CP_1
predisposto dallo stesso Ente, al fine di comprovare il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della indennità di frequenza;
- comunicazione di riliquidazione del maggio 2024 l' l'aveva informata che “ la pensione n.044- CP_1
480007146266 Cat. INVCIV, intestata a , nato il [...], codice Persona_3
fiscale , è stata ricalcolata a decorrere dal 1 agosto 2023” e nella medesima C.F._2 comunicazione veniva quantificato in € 2.698,04 l'importo degli arretrati dovuti a titolo di indennità di frequenza per il periodo 1 luglio 2023 -31 maggio 2024; - tuttavia, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale,
l non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto a titolo di arretrati dell'indennità di CP_1
frequenza riconosciuta;
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il diritto del minore Persona_1 all'indennità di frequenza con decorrenza dal 4 luglio 2023 e che, conseguentemente l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannato al pagamento della somma di €
2.698,04 dovuta a titolo di arretrati dovuti a titolo di indennità di frequenza per il periodo 1 luglio
2023 -31 maggio 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che le prestazioni indicate nel decreto di omologa CP_1
erano state state accreditate in data 2 dicembre 2024.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3.- All'udienza odierna, la causa viene decisa.
4.- Dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha notificato all' il decreto di CP_1
omologa del 3 aprile 2024 - con cui è stato accertato che si trova nelle condizioni Persona_1 sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di frequenza dalla data della revoca - all' in data CP_1
3 aprile 2024; emerge, poi, dalla documentazione prodotta che la prestazione è stata liquidata con nota datata 3 maggio 2024 ma la corresponsione degli arretrati è avvenuta in data 2 dicembre 2024.
In seguito all'avvenuta corresponsione della prestazione, all'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, dunque, poste a carico dell' e liquidate in dispositivo, ex d.m. 10 marzo CP_1
2014, n. 55, applicando i minimi previsti attesa la semplicità della controversia.
.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1310,00 oltre iva, CP_1
cpa e rimborso spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari.
Messina, 17 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga