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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/08/2025, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.41753 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il 2 novembre1956, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria CALVANO e dall'Avv.
AN US, presso lo studio delle quali, sito a Roma Viale
Parioli 12 è elettivamente domiciliato
-PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Via Velletri, 21, presso lo studio dell'avv. Massimo CAMALDO che la rappresenta e la difende
– PARTE RESISTENTE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio l
[...] Controparte_1
1, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima
[...] assegnazione a mansioni igienico-domestico-alberghiere, non attinenti al proprio profilo professionale di infermiere ma proprie del personale ausiliario di supporto (OSS), e, per l'effetto, la condanna della
[...]
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, Pt_2
quantificato in via principale in € 116.494,48 (parametrato al 50% dell'ultima retribuzione mensile base) o, in via subordinata, in €
41.500,81 (parametrato a 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base).
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta presso il Reparto di Chirurgia Toracica, poi accorpato alla Chirurgia
Vascolare dell'Ospedale San Filippo Neri;
che, nonostante la qualifica di infermiere professionale e le complesse mansioni a essa inerenti
(somministrazione terapie, medicazioni, gestione documentale, valutazione rischi clinici), era stato costretto a svolgere costantemente e ordinariamente mansioni "igienico-domestico-alberghiere", quali imboccare i pazienti, eseguire cure igieniche, svuotare presidi sanitari, gestire rifiuti speciali, mobilizzare degenti e rifare i letti.; che tali compiti erano propri di un profilo professionale inferiore (OSS); che tale condotta unilaterale e illegittima dell'Azienda aveva sacrificato gran parte del suo tempo lavorativo, impedendogli di coltivare la propria competenza specifica di infermiere e causando una mortificazione della sua immagine professionale;
che in data
03.04.2023 aveva inoltrato una richiesta di risarcimento danni, rimasta priva di accoglimento;
che, in applicazione dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 165/2001, l'assegnazione a mansioni inferiori subita era stata illegittima e integrava demansionamento, alla luce della netta distinzione tra il profilo dell'infermiere e quello dell'OSS, come delineato dalla normativa di settore (DM n. 739/1994 e successivi
CCNL). Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in
[...]
fatto e in diritto.
Assumeva che il ricorrente non aveva mai formalmente comunicato o segnalato ad alcun Ufficio competente delle varie denominazioni assunte dall'Ospedale San Filippo Neri (USL RM12,
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, ASL RME, Pt_2
1) il presunto demansionamento, né verbalmente né per
[...]
iscritto, se non con la lettera di diffida del 30 marzo 2023, a cui l Pt_3
aveva prontamente riscontrato con diniego;
che il ricorrente era
[...]
strato assunto nel febbraio 1978 ed era stato assegnato dapprima al reparto di chirurgia toracica e poi presso il reparto di chirurgia vascolare;
che il personale infermieristico addetto al reparto di chirurgia vascolare si occupava segnatamente di: accoglienza e valutazione pazienti, gestione del rischio lesioni da pressione e cadute, gestione del percorso chirurgico (pre e post-operatorio con compilazione check-list), prevenzione infezioni (ferita chirurgica, catetere vescicale), gestione accessi vascolari (con inserimento autonomo e compilazione check-list giornaliera), gestione delle terapie farmacologiche e prevenzione degli errori in terapia (sistema informatizzato IE Terapie, monitoraggio parametri, prelievi), gestione delle urgenze (monitoraggio pazienti, intervento tempestivo) e attività di collaborazione con l'equipe medica;
che il personale infermieristico si occupava di espletare le cure igieniche esclusivamente a pazienti complessi nella fase post-operatoria, e che, quando necessarie, erano garantite sotto la responsabilità degli infermieri, che potevano delegarle, anche solo parzialmente, al personale di supporto, rimanendone comunque responsabili;
che le attività domestico- alberghiere e di pulizia non erano mai state svolte dal personale infermieristico, in quanto tali funzioni erano state esternalizzate attraverso gare regionali;
che, in particolare, il servizio di ausiliariato era incluso nelle gare di pulizie fino al 30/06/2021 e che, dal marzo
2013 al 2018, erano presenti due ausiliari in reparto che garantivano le attività a loro richieste;
che il caso di specie non poteva essere disciplinato dal CCNL comparto sanità 2019-2021, essendo il rapporto di lavoro del ricorrente cessato nel 2018; che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, il demansionamento sussisteva solo se fosse stato provato lo svolgimento costante e prevalente di compiti di livello inferiore e che l'attribuzione di mansioni accessorie inferiori, purché non prevalenti, non configurava demansionamento.
All'udienza del 1° luglio 2025, terminata l'attività istruttoria, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, in virtù di plurime e autonome motivazioni, ciascuna di per sé idonea a determinare il rigetto delle domande.
Parte ricorrente ha fondato la propria domanda sulla presunta sistematicità dell'adibizione a mansioni inferiori, segnatamente quelle proprie degli Operatori Socio-Sanitari (OSS). Tuttavia, tale assunto non ha trovato conferma sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
La teste coordinatore infermieristico, ha Testimone_1
dichiarato in modo decisivo: "escludo che il ricorrente sia stata mai adibito a lavori da ausiliario". Ha altresì chiarito che "certamente svolgeva le pulizie del paziente finché sono arrivati gli OSS, ma non si tratta di lavori da ausiliario". Questa distinzione è fondamentale, in quanto la pulizia del paziente rientra nell'assistenza diretta e quindi nelle mansioni proprie dell'infermiere, specialmente in reparti ad alta intensità assistenziale. La teste ha inoltre specificato che "gli ausiliari potevano occuparsi del rifacimento dei letti “a letto vuoto” ossia quando il letto è privo di paziente [...] in tutti gli altri casi rifacimento del letto spetta all'infermiere". Questo conferma che le attività legate al paziente, anche se apparentemente semplici, sono intrinsecamente connesse alla responsabilità infermieristica. La dott.ssa ha Tes_1
anche affermato che "le attività che mi vengono lette non sono mai state svolte da infermieri bensì da ausiliari fino a che ci sono stati", ribadendo la separazione delle mansioni.
Per converso, la teste pur confermando lo Testimone_2
svolgimento di alcune delle attività elencate nel ricorso da parte del
Sig. ha altresì aggiunto che "non si tratta a mio avviso di Pt_1
compiti destinati agli infermieri ma al personale ausiliario agli OSS e agli OTA". Questa è, tuttavia, una mera opinione soggettiva che non può sovvertire la qualificazione giuridica delle mansioni. La teste ha inoltre specificato che la presenza degli ausiliari era limitata e con mansioni ben definite ("uno di mattina che puliva il reparto ed un altro che si occupava di accompagnare i pazienti... il pomeriggio ve n'era un altro che prevalentemente si occupava di pulire i letti lasciati liberi per dimissioni"), e che "dalla sera intorno alle 19-19 15 fino alla mattina alle sette nelle reparto non era presente nessun ausiliario". Tuttavia,
l'assenza di ausiliari nel turno notturno, in un reparto ad alta specialità come la Chirurgia Vascolare, non implica sic et simpliciter un demansionamento, ma la necessità per l'infermiere di esercitare la sua piena responsabilità assistenziale, che include anche aspetti igienico-domestico-alberghieri finalizzati al benessere del paziente critico. Le attività quali la somministrazione del cibo, l'igiene del paziente, il posizionamento di presidi e il cambio della biancheria, in tali contesti, non possono che essere anche di competenza dell'infermiere, implicando la necessità di una corretta manipolazione di dispositivi elettromedicali e una valutazione clinica costante: si tratta, a ben vedere, di veri e propri atti sanitari o attività collaterali strettamente funzionali all'assistenza.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le testimonianze assunte hanno smentito in modo sufficientemente chiaro la prospettazione dello stesso in termini di rigida sistematicità
e non marginalità della sua adibizione a mansioni inferiori. Infatti, dalle emergenze istruttorie ha trovato conferma la tesi sostenuta dalla difesa della ossia che il ricorrente ha continuato a svolgere in misura preponderante le mansioni proprie del suo inquadramento.
Osserva il Giudicante che la condotta della si Parte_2
allinea ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di demansionamento nel pubblico impiego.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19419 del 2020, nel pubblico impiego privatizzato “…il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività”.
Inoltre, deve considerarsi che "…in ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente" (cfr. Cass. n.9 del 2001).
Sulla base di detti principi, separando le attività di competenza degli infermieri e degli OSS, non si può che concludere che l'attività svolta dal ricorrente nel reparto di chirurgia vascolare fosse prevalentemente di tipo infermieristico per quanto sopra argomentato.
Dal punto di vista quali-quantitativo -criterio utilizzato dalla giurisprudenza per individuare, cum grano salis, il corretto inquadramento anche in caso di mansioni promiscue ed estensibile alla verifica di un demansionamento- non può dirsi che il ricorrente sia stato adibito a mansioni inferiori tali da concretizzare un demansionamento, in considerazione del fatto che dette attività erano svolte congiuntamente alle mansioni proprie della propria categoria.
Si evidenzia altresì che, secondo il DM 739/1994 e la Legge
42/1999, l'infermiere, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa all'identificazione dei bisogni della salute, gestisce l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e si avvale dell'opera del personale di supporto senza spogliarsi dei compiti oggetto di propria attribuzione, potendo l'infermiere demandare agli operatori la mera esecuzione dei predetti compiti. Ne deriva che, nell'ambito dei compiti di assistenza alla persona, non si può affermare che le attività indicate in ricorso siano del tutto estranee a quelle demandate agli infermieri, ma rientrano nella più ampia sfera della responsabilità e della supervisione infermieristica.
In ogni caso, a prescindere dall'insussistenza del demansionamento, si rileva che le pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente si palesano inammissibili e infondate per carenza di allegazione e prova del danno (motivo di per sé autonomamente decisivo per il non accoglimento delle domande attoree).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (in re ipsa), ma deve essere specificamente allegato e provato da chi si assume danneggiato (cfr., ex plurimis, fra le ultime: Cass., 9 ottobre
2024, n. 27867; Cass., 31 luglio 2024, n. 21527; Cass., 24 marzo
2006, n.6572). Non è dunque sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore non solo l'onere di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegazioni generiche rispetto all'asserito danno subito, affermando di aver patito un pregiudizio alla carriera, l'impoverimento della capacità professionale, la diminuzione delle attitudini lavorative, la mancata acquisizione di maggiore capacità professionale, nonché
l'impedimento di sfruttare possibili future occasioni di lavoro.
Tuttavia, queste sono rimaste mere enunciazioni, che non assolvono all'onere di puntuale e specifica allegazione richiesto dalla giurisprudenza. Per converso, per provare il danno da dequalificazione, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., sarebbe stata necessaria l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vadano oltre il mero richiamo a categorie generali come la qualità e quantità dell'attività svolta o la durata del demansionamento, e che permettano di risalire, con canoni di probabilità e comune esperienza, al fatto ignoto del danno effettivo. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la non piena uniformità degli indirizzi giurisprudenziali in materia e l'obiettiva complessità della fattispecie, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-respinge il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'1 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'ufficio per il processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI