TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/08/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G 9540/2024 promossa da
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1 distrettuale dello Stato di Bari;
APPELLANTE contro
AVV. GAETANO AGOSTINO RUTIGLIANO, contumace
APPELLATO contro
, contumace Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 331/2024 del 21.02.2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Bari a definizione del procedimento n. R.G. 8466/2023
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale di udienza del 27.06.2025 che qui si intendono integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato presso il Giudice di Pace di
Bari il 03.10.2023 l'avv. Rutigliano Gaetano Agostino, in proprio, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2023 00367355 80 000 emessa da Controparte_2 e notificata il 21.09.2023 dell'importo di € 692,14, onde ottenerne, previa sospensione,
l'annullamento per nullità e/o illegittimità e/o inefficacia per i seguenti motivi: a) mancata indicazione del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento;
b) erronea iscrizione a ruolo di somme riferite a spese di lite rinvenienti dalla sentenza n. 3807/2018 del Giudice di Pace, per cui è esclusa la procedura della riscossione mediante ruolo;
c) omessa preventiva notifica in forma esecutiva della sentenza n. 3807/2018 in violazione dell'art. 479 c.p.c.; d) estraneità/difetto di legittimazione passiva del ricorrente.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_2
05.12.2023 con cui deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3. La rimaneva contumace. Parte_1
4. All'udienza del 18.01.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
5. Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 331/2024 depositata il
21.02.2024 che accoglieva la domanda del ricorrente, per difetto di notifica del titolo presupposto, annullando la cartella impugnata con condanna della al pagamento delle spese di lite. Parte_1
6. Avverso detta pronuncia interponeva gravame la , chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza, con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, contestando l'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata. In particolare, deduceva che il credito oggetto della cartella impugnata rinveniva dalla sentenza d'appello n. 3807/2018, resa dal Tribunale di Bari, che aveva riconosciuto il diritto dell'amministrazione alla ripetizione di quanto versato in favore dell'Avv. Rutigliano, distrattario dello che, a seguito di vana richiesta di restituzione delle somme Parte_2 incassate dall'appellato in esecuzione della sentenza poi riformata, aveva attivato la procedura di riscossione mediante ruolo, cui seguiva l'emissione della cartella esattoriale n. 014 2023 00367355
80 000 oggetto del presente giudizio.
7. A seguito di un primo rinvio per mancata comparizione delle parti, la causa perveniva all'udienza del 27.06.2025, ove sulle conclusioni formulate dall'appellante veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
8. L'appello proposto va dichiarato inammissibile per decorso del termine utile per l'impugnazione.
Invero l' ha introdotto erroneamente l'atto di appello Parte_3 nella forma del ricorso anziché con citazione (art. 342 c.p.c.), per cui la sua tempestività va verificata alla data di notifica dell'atto medesimo e non a quella di deposito del ricorso. Per giunta non è stata neppure fornita prova della notifica dell'atto introduttivo alle controparti con conseguente ulteriore improcedibilità dell'appello per mancata notifica nel termine perentorio fissato con decreto del 24.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla . Parte_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Bari il 22.08.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G 9540/2024 promossa da
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1 distrettuale dello Stato di Bari;
APPELLANTE contro
AVV. GAETANO AGOSTINO RUTIGLIANO, contumace
APPELLATO contro
, contumace Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 331/2024 del 21.02.2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Bari a definizione del procedimento n. R.G. 8466/2023
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale di udienza del 27.06.2025 che qui si intendono integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato presso il Giudice di Pace di
Bari il 03.10.2023 l'avv. Rutigliano Gaetano Agostino, in proprio, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2023 00367355 80 000 emessa da Controparte_2 e notificata il 21.09.2023 dell'importo di € 692,14, onde ottenerne, previa sospensione,
l'annullamento per nullità e/o illegittimità e/o inefficacia per i seguenti motivi: a) mancata indicazione del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento;
b) erronea iscrizione a ruolo di somme riferite a spese di lite rinvenienti dalla sentenza n. 3807/2018 del Giudice di Pace, per cui è esclusa la procedura della riscossione mediante ruolo;
c) omessa preventiva notifica in forma esecutiva della sentenza n. 3807/2018 in violazione dell'art. 479 c.p.c.; d) estraneità/difetto di legittimazione passiva del ricorrente.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_2
05.12.2023 con cui deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3. La rimaneva contumace. Parte_1
4. All'udienza del 18.01.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
5. Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 331/2024 depositata il
21.02.2024 che accoglieva la domanda del ricorrente, per difetto di notifica del titolo presupposto, annullando la cartella impugnata con condanna della al pagamento delle spese di lite. Parte_1
6. Avverso detta pronuncia interponeva gravame la , chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza, con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, contestando l'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata. In particolare, deduceva che il credito oggetto della cartella impugnata rinveniva dalla sentenza d'appello n. 3807/2018, resa dal Tribunale di Bari, che aveva riconosciuto il diritto dell'amministrazione alla ripetizione di quanto versato in favore dell'Avv. Rutigliano, distrattario dello che, a seguito di vana richiesta di restituzione delle somme Parte_2 incassate dall'appellato in esecuzione della sentenza poi riformata, aveva attivato la procedura di riscossione mediante ruolo, cui seguiva l'emissione della cartella esattoriale n. 014 2023 00367355
80 000 oggetto del presente giudizio.
7. A seguito di un primo rinvio per mancata comparizione delle parti, la causa perveniva all'udienza del 27.06.2025, ove sulle conclusioni formulate dall'appellante veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
8. L'appello proposto va dichiarato inammissibile per decorso del termine utile per l'impugnazione.
Invero l' ha introdotto erroneamente l'atto di appello Parte_3 nella forma del ricorso anziché con citazione (art. 342 c.p.c.), per cui la sua tempestività va verificata alla data di notifica dell'atto medesimo e non a quella di deposito del ricorso. Per giunta non è stata neppure fornita prova della notifica dell'atto introduttivo alle controparti con conseguente ulteriore improcedibilità dell'appello per mancata notifica nel termine perentorio fissato con decreto del 24.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla . Parte_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Bari il 22.08.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato