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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10734/2024 promossa da: ss. avv. MAJA ADRIANA Parte_1 Parte_2
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. e hanno evocato in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento a favore del primo dell'importo
[...] lordo di euro 1627,16 oltre agli accessori di legge per TFR e a favore del secondo dell'importo lordo di euro 1991, 22 oltre agli accessori di legge per
TFR;
2. la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
3. i ricorrenti, a fondamento delle domande proposte, hanno dedotto: di avere lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
1/1/2019 al 30/6/2024 prestando attività lavorativa presso il magazzino della nell'ambito di un contratto di appalto di logistica e CP_1 movimentazione delle merci affidato da a CP_1 [...]
e da quest'ultima subappaltato ad;
Controparte_3 CP_2 di non avere ricevuto il pagamento del TFR risultante dalle buste paga del mese di luglio 2024;
1 4. le due buste paga del mese di luglio 2024 (doc. 5) dimostrano che Pt_1
e hanno lavorato alle dipendenze della
[...] Parte_2 [...]
dal 1/1/2019 al 30/6/2024, maturando un credito Controparte_2 per TFR pari, rispettivamente, ad euro 1627, 16 lordi e ad euro 1991, 22 lordi;
5. il verbale di cambio appalto e il relativo allegato (doc. 4) dimostra che i due lavoratori per l'intero periodo dedotto in giudizio (1/1/2019-30/6/2024) siano stati adibiti all'appalto, avente ad oggetto attività di facchinaggio, affidato dalla società convenuta alla e da quest'ultima Controparte_3 subappaltato ad;
CP_2
6. l'art. 29 comma 2 del dlgs 276/2003 prevede che: "in caso di appalto di opere
o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”;
7. alla luce dei fatti sopra esposti e alla luce del chiaro disposto dell'art. 29 comma 2 cit. la società convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti, dipendenti della società subappaltatrice, quanto da quest'ultima loro dovuto a titolo di TFR e, segnatamente, l'importo lordo di euro 1627, 16 al ricorrente e l'importo lordo di euro 1991, 22 al ricorrente Parte_1 [...]
Parte_2
8. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M.
55/2014, con l'aumento previsto dall'articolo 4 comma 2, tenuto conto dell'unicità e della semplicità della questione trattata, sono poste a carico della società convenuta soccombente, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria all'odierna udienza di discussione;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
2 condanna la a pagare, a titolo di TFR, l'importo lordo di euro Controparte_1
1627,16 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo al ricorrente e l'importo lordo di euro 1991, 22 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo al ricorrente Parte_2 condanna, infine, la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2191, 80 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva, cpa, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Torino, 18/09/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
3
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. e hanno evocato in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento a favore del primo dell'importo
[...] lordo di euro 1627,16 oltre agli accessori di legge per TFR e a favore del secondo dell'importo lordo di euro 1991, 22 oltre agli accessori di legge per
TFR;
2. la società convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace;
3. i ricorrenti, a fondamento delle domande proposte, hanno dedotto: di avere lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
1/1/2019 al 30/6/2024 prestando attività lavorativa presso il magazzino della nell'ambito di un contratto di appalto di logistica e CP_1 movimentazione delle merci affidato da a CP_1 [...]
e da quest'ultima subappaltato ad;
Controparte_3 CP_2 di non avere ricevuto il pagamento del TFR risultante dalle buste paga del mese di luglio 2024;
1 4. le due buste paga del mese di luglio 2024 (doc. 5) dimostrano che Pt_1
e hanno lavorato alle dipendenze della
[...] Parte_2 [...]
dal 1/1/2019 al 30/6/2024, maturando un credito Controparte_2 per TFR pari, rispettivamente, ad euro 1627, 16 lordi e ad euro 1991, 22 lordi;
5. il verbale di cambio appalto e il relativo allegato (doc. 4) dimostra che i due lavoratori per l'intero periodo dedotto in giudizio (1/1/2019-30/6/2024) siano stati adibiti all'appalto, avente ad oggetto attività di facchinaggio, affidato dalla società convenuta alla e da quest'ultima Controparte_3 subappaltato ad;
CP_2
6. l'art. 29 comma 2 del dlgs 276/2003 prevede che: "in caso di appalto di opere
o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”;
7. alla luce dei fatti sopra esposti e alla luce del chiaro disposto dell'art. 29 comma 2 cit. la società convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti, dipendenti della società subappaltatrice, quanto da quest'ultima loro dovuto a titolo di TFR e, segnatamente, l'importo lordo di euro 1627, 16 al ricorrente e l'importo lordo di euro 1991, 22 al ricorrente Parte_1 [...]
Parte_2
8. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M.
55/2014, con l'aumento previsto dall'articolo 4 comma 2, tenuto conto dell'unicità e della semplicità della questione trattata, sono poste a carico della società convenuta soccombente, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria all'odierna udienza di discussione;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
2 condanna la a pagare, a titolo di TFR, l'importo lordo di euro Controparte_1
1627,16 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo al ricorrente e l'importo lordo di euro 1991, 22 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo al ricorrente Parte_2 condanna, infine, la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2191, 80 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva, cpa, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Torino, 18/09/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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