Art. 1. Articolo unico.
Il numero dei posti di direttore capo di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628 , e' elevato a 12.
In corrispondenza di ogni impiegato che consegna la promozione in applicazione del comma precedente e fino alla sua cessazione dal servizio e' mantenuto vacante nel ruolo della carriera direttiva di cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628 , un posto di qualifica corrispondente a quella rivestita anteriormente alla promozione e un posto della qualifica iniziale.
Nei confronti dei rimanenti impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento resta fermo il disposto dello ultimo comma dell'art. 23 della legge precitata.
Il numero dei posti di direttore capo di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628 , e' elevato a 12.
In corrispondenza di ogni impiegato che consegna la promozione in applicazione del comma precedente e fino alla sua cessazione dal servizio e' mantenuto vacante nel ruolo della carriera direttiva di cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628 , un posto di qualifica corrispondente a quella rivestita anteriormente alla promozione e un posto della qualifica iniziale.
Nei confronti dei rimanenti impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento resta fermo il disposto dello ultimo comma dell'art. 23 della legge precitata.