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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1983/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza, a cui sono riuniti i fascicoli n. 2075/24 e n. 2188/24
TRA
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. TORRENTE ANTONIO che la Parte_1 rapp.ta e difende come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., che si costituisce anche per la rappresentato e CP_1 CP_2 difeso dall'avv. Azzano Stefano e con lui elett.te dom.to in C/Mare di Stabia alla via Savorito n. 8
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito Conclusioni: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 03/04/2024, 08/04/2024 e 12/04/2024 e poi riuniti, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso tre avvisi di addebito, il n. 371 2024 00010922 39 000 per €. 745,14 notificato in data 08.03.2024, il n. 371 2024 00010967 84 000 per €. 920,07 notificato il 09.03.2024 e il n. 371 2024 00010968 85 000 per €. 6.036,62 notificato il
11.03.2024, emessi in relazione a tre indebiti relativi a indennità di malattia e maternità agricola CP_ pagata da per gli anni 2007, 2002 e 2004, e poi revocata a seguito di accertamenti ispettivi.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva degli avvisi di addebito e, nel merito, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, con il conseguente suo annullamento, proponendo eccezione di prescrizione dei crediti;
il tutto con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva preliminarmente la riunione dei tre giudizi, la chiamata in causa dell' e il rigetto del ricorsi, con vittoria di spese. Controparte_3 Rigettata la richiesta di chiamata in causa dell' e l'istanza di sospensione dell'esecuzione per il CP_4 CP_ primo e il terzo avviso di addebito impugnato, avendo proceduto all'annullamento in autotutela del secondo avviso di addebito relativo all'anno 2002, all'odierna udienza, le parti concludevano come da note depositate;
ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Nel merito, premesso che per l'avviso di addebito n. 37120240001096784000 va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento in autotutela in corso di causa, va esaminata la fondatezza della contestazione, formulata dall'opponente, in ordine all'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati per effetto della intervenuta prescrizione. CP_ Evidenzia che l'avviso di addebito n. 371 2024 00010922 39 000 per €. 745,14 è stato emesso in relazione all'indebita percezione da parte della ricorrente, per il periodo 01.01.2007-31.12.2007, di indennità di maternità e malattia, poi revocata a seguito di accertamenti ispettivi e che il provvedimento di indebito era stato notificato alla ricorrente in data 21.10.2011, con successivo sollecito del 23.12.2022. La ricorrente ha poi pagato parzialmente il debito negli anni dal 2011 al
2013. Il provvedimento indebito era stato quindi tempestivamente notificato entro il periodo prescrizionale decennale, con notifica a mani proprie in data 21.10.2011; la ricorrente chiedeva di poter versare ratealmente quanto dovuto, pagando varie rate fino al 2013, circostanza non contestata e risultante dagli atti, e tale fatto implica il riconoscimento di debito e quindi l'interruzione della prescrizione;
il successivo sollecito con costituzione in mora è del 2022, ed è stato quindi emesso e notificato entro i 10 anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (art 2945 cc); la notifica dell'avviso di addebito è del 2024. CP_ Quindi il credito dell' non è prescritto.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito n. 371 2024 00010968 85 000, relativo al periodo 01.01.2004- 31.12.2004. Il provvedimento di indebito era stato notificato all'opponente in data 11.04.2013, sempre a mani proprie e, successivamente, era stato sollecitato il versamento di quanto dovuto in data
12.12.2013; in data 23.12.2022 vi è stato un nuovo sollecito con costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, essendo intervenuto entro i 10 anni dall'ultimo atto notificato. Pertanto neanche questo credito risulta prescritto.
La contestazione operata dall'opponente nelle note di trattazione, in ordine alla mancanza di CP_ conformità dei documenti esibiti dall' è generica e quindi non accoglibile (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2018, n. 25292, da ultimo Cass 30519/22 “questa Corte è ferma nel ribadire che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; di recente, Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40750)
Sugli avvisi di ricevimento risulta la firma dell'opponente. In ogni caso, essi sono pervenuti all'indirizzo della destinataria, pertanto opera l'art. 1335 cc e la presunzione di conoscenza, non contrastata da controparte.
(A tal proposito occorre precisare che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificata sia la cartella di pagamento sia l'avviso di addebito senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 20786 del 02.10.2014).
Pertanto il ricorso, in relazione all' avviso di addebito n. 371 2024 00010922 39 000 emesso per €. 745,14 in relazione all'indebita percezione dell'indennità di malattia e maternità da parte della ricorrente per il periodo 01.01.2007-31.12.2007, e all'avviso di addebito n. 371 2024 00010968 85
000, emesso per la stessa causale in relazione al periodo 01.01.2004-31.12.2004, va rigettato. In relazione all'avviso di addebito n. n. 371 2024 00010967 84 000 va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito e del credito ivi riportato, avvenuto in corso di causa. Spese compensate in relazione della reciproca soccombenza e della natura della causa.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da Parte_1
con ricorsi del 03/04/2024, dell' 08/04/2024 e del 12/04/2024 e poi riuniti, nei confronti
[...] CP_ dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. n. 371
2024 00010967 84 000;
- Rigetta nel resto i ricorsi;
- compensa le spese processuali.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti