Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02001/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Fossati, Fabio Romanenghi e Cristina Ciarcià, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28;
contro
COMUNE DI -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Grandi, n. 4;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;
PROVINCIA DI -OMISSIS- in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del 18 agosto 2021 di riscontro dell’esposto presentato dai ricorrenti in data 1 aprile 2021 relativo all’intervento sul comparto denominato AC2, autorizzato con permesso di costruire convenzionato (per brevità, anche PCC) rilasciato ai signori -OMISSIS- e sottoscritto in data 19 settembre 2020;
nonché per l'annullamento e/o la nullità e/o l'inefficacia
dello stesso permesso di costruire convenzionato e degli atti consiliari con cui è stato dapprima adottato e poi approvato (delibera CC n. 53/2019 e delibera n. 6/2020);
di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg.ri -OMISSIS- sono proprietari di edifici residenziali posti in prossimità di un’area sita nel territorio del Comune di -OMISSIS-costituita dai mappali -OMISSIS- inserita dal vigente piano di governo del territorio in un ambito residenziale di completamento denominato AC2 disciplinato dall’art. 30 delle norme di attuazione del piano delle regole.
Con il ricorso in esame tali soggetti impugnano la nota del Comune di -OMISSIS-del 18 agosto 2021 di riscontro dell’esposto, da loro presentato in data 1 aprile 2021, relativo all’intervento realizzato sul mappale -OMISSIS-dai sigg.ri -OMISSIS- avente ad oggetto una casa unifamiliare. Viene inoltre impugnato il permesso di costruire convenzionato, rilasciato in data 24 settembre 2020, che ha assentito il suddetto intervento.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di -OMISSIS- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, ed i sigg.ri -OMISSIS-.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 21 novembre 2024.
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibili/irricevibilità sollevata dalla difesa del Comune di -OMISSIS-e dalla difesa dei sigg.ri -OMISSIS-. Con tale eccezione si sostiene che il ricorso in esame sarebbe in sostanza diretto, mediante l’impugnazione di una nota non avente valore provvedimentale, a mettere in discussione l’assetto di interessi delineato dal permesso di costruire convenzionato del 24 settembre 2020, non tempestivamente impugnato.
Ritiene il Collegio che questa eccezione sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come anticipato, in data 24 settembre 2020, è stato rilasciato ai sigg.ri -OMISSIS- un permesso di costruire convenzionato avente ad oggetto la realizzazione di una casa unifamiliare. Lo schema di questo provvedimento e la relativa bozza di convenzione sono stati adottati ed approvati, rispettivamente, con deliberazioni di consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2019 e n. 6 del 30 marzo 2020.
Dopo aver preso cognizione dell’avvio dei lavori, i ricorrenti hanno inoltrato al Comune di -OMISSIS-un’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto gli atti ed i provvedimenti che hanno assentito il suddetto intervento (pratica edilizia n. -OMISSIS-).
L’Amministrazione, dopo un primo riscontro negativo, ha alla fine accolto l’istanza con atto del 2 marzo 2021.
Una volta esaminati gli atti di cui sopra, i ricorrenti hanno inoltrato al Comune di -OMISSIS-l’esposto dell’1 aprile 2021, con il quale hanno sollecitato l’effettuazione di una verifica circa la regolarità dell’intervento. Gli aspetti per i quali è stata chiesta la verifica sono i seguenti: a) conformità di quanto realizzato al titolo edilizio e al vigente PGT, con particolare riferimento alle altezze dei fabbricati realizzati e alle distanze rispetto alle proprietà limitrofe; b) rispetto delle disposizioni di PGT e delle clausole contenute nella convenzione urbanistica allegata al titolo edilizio riguardanti l’obbligo di cessione di aree al Comune.
Il Comune di -OMISSIS- con la nota del 18 agosto 2021, ha dato riscontro all’esposto rilevando, innanzitutto, che l’ambito AC2 (nel quale come detto è inserita l’area interessata dall’intervento di cui si discute) è disciplinato dall’art. 30 delle norme di attuazione del piano delle regole il quale impone, per gli interventi di nuova costruzione, il piano attuativo o il permesso di costruire convenzionato destinati a regolare la realizzazione coordinata delle opere di interesse privato e delle opere di interesse pubblico. Nella nota si precisa che la bozza di convezione approvata con la sopraccitata deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30 marzo 2020 ha ripartito, fra le diverse proprietà inserite nell’ambito, la capacità edificatoria e gli obblighi riguardanti le opere di urbanizzazione e di cessione delle relative aree al Comune. A questo proposito, si è altresì precisato che, per il mappale -OMISSIS-(quello di proprietà dei controinteressati), la suindicata deliberazione ha imposto, quale obbligo di urbanizzazione, la realizzazione di un tratto di pista ciclabile le cui aree di pertinenza sono state specificamente individuate nella planimetria allegata alla deliberazione stessa.
La nota prosegue rilevando che il progetto dell’opera contestata risulta conforme alle disposizioni di PGT dettate in materia di altezze e di distanze. Per quanto riguarda le altezze, si è precisato che, sebbene il progetto per i relativi calcoli abbia fatto riferimento a parametri non corretti (punto intermedio ideale della facciata invece che punto più basso del terreno naturale), lo stesso debba comunque per questo profilo ritenersi conforme posto che non viene in ogni caso superata l’altezza massima di mt. 9.50 stabilita dall’art. 30 delle norme di attuazione del piano delle regole. Per quanto concerne le distanze si è precisato che l’edificio realizzato sul mappale -OMISSIS-rispetta la distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabilita dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nonché quella prevista per le zone C per le pareti finestrate di edifici antistanti pari all’altezza dell’edificio più alto.
Da quanto sopra si ricava che la nota del 18 agosto 2021 ha contenuto meramente esplicativo: con essa infatti il Comune non ha inteso riesercitare il potere autorizzatorio connesso al rilascio del titolo edilizio, ma si è limitato ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene che il titolo già rilasciato sia conforme alla normativa urbanistica generale e alle norme di PGT. Si può quindi affermare, in altre parole, che la suindicata nota non costituisce atto confermativo del permesso di costruire convenzionato rilasciato in data 24 settembre 2020, e non ha perciò natura di atto provvedimentale impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
La parte del ricorso che si rivolge contro di essa è pertanto inammissibile.
Diviene a questo punto agevole rilevare la tardività dell’impugnazione rivolta contro il permesso di costruire convenzionato del 24 settembre 2020 posto che non è contestato che i ricorrenti hanno preso visione della pratica edilizia n. -OMISSIS- nel mese di marzo dell’anno 2021 (dopo che il Comune ha accolto la loro istanza di accesso agli atti), e che l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato solo in data 29 ottobre 2021.
Si precisa infine che a conclusioni diverse non può portare il fatto che i ricorrenti, con il ricorso in esame, hanno anche dedotto censure con cui contestano la conformità dell’opera realizzata al titolo edilizio rilasciato.
A questo proposito si deve osservare che il Comune, a fronte di una denuncia di abuso edilizio, ha l’obbligo di effettuare le necessarie verifiche e di reprimere l’abuso eventualmente accertato.
Si deve però osservare che le difformità di cui si parla nel ricorso (riguardanti in sostanza la realizzazione di un terrapieno avente altezza maggiore di quella assentita) non sono state specificamente denunciate nell’esposto dell’1 aprile 2021; conseguentemente, su di esse, non si è espresso il Comune che, con la nota del 18 agosto 2021, si è, come detto, limitato ad affermare la conformità del progetto (anche per ciò che concerne le altezze) alle norme di PGT. I ricorrenti chiedono che questo Giudice disponga verificazione per accertare la sussistenza di tali difformità, ma un siffatto accertamento non può essere compiuto per la prima volta in sede giurisdizionale stante il divieto sancito dall’art. 34, secondo comma, cod. proc. civ.
Si deve pertanto ritenere che la nota del 18 agosto 2021 non sia impugnabile nemmeno per contestare al Comune una ritenuta inerzia nel contrasto di un abuso edilizio, salva ovviamente la possibilità, per i ricorrenti, di presentare una nuova circostanziata richiesta al Comune stesso e di agire successivamente in giudizio per il caso di silenzio o di riscontro negativo.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.