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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 13 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1635 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Teresa De GIACOMO E Cinzia SORACE giusta procura in atti, presso il cui studio in Francavilla in Sinni, alla Via Passeggeri n. 3, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Tucci, presso il cui studio in Potenza, a viale Marconi n. 219, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Potenza, viale Verrastro
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art.615 c.p.c./accertamento negativo del credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione qualificato come atto in opposizione a precetto ex art. 615, c.p.c. del 01.12.2022, la sig.ra ha proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n. Parte_1
09280202200000299000 notificato in data 3/10/2022 dall' , limitatamente alla Controparte_1 cartella n 09220180006491003503 per il pagamento della somma di euro 6.124,58 € oltre interessi e accessori a titolo di canone di concessione demaniale per l'anno 2012.
A fondamento dell'opposizione la predetta opponente ha innanzitutto dedotto la nullità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza della pretesa creditoria in quanto la stessa non ritiene di essere stata titolare di nessuna concessione demaniale rilasciata dalla;
ha dedotto poi Controparte_2
l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per nullità /inesistenza della notifica in quanto la comunicazione preventiva del fermo amministrativo è stata notificata dall' Controparte_1
attraverso l'indirizzo PEC t che non
[...] Email_1
corrisponde a quello dei pubblici registri, nonché per inesistenza della notifica degli atti prodromici e della cartella di pagamento.
Inoltre, l'opponente ha sostenuto l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo anche per l'assenza di una motivazione congrua e specifica del provvedimento con particolare riferimento alle concrete esigenze che giustificano l'adozione del provvedimento in rapporto all'entità del credito e alle condizioni soggettive del debitore.
Infine, l'opponente ha dedotto che la pretesa creditoria relativamente al canone demaniale vantato dalla regione per l'anno 2012 è prescritta in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata CP_2
notificata il 24.10.2019, 7 anni dopo e in assenza di qualunque atto interruttivo.
Ha chiesto la sospensione del preavviso considerata la cointestazione dell'automobile depositando documentazione a supporto.
Per tutti questi motivi, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale,
1. In via preliminare, dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per nullità e/o inesistenza della notifica e carenza di motivazione dello stesso e di tutti gli atti presupposti;
2. accertare l'inesistenza del credito e per
l'effetto dichiarare la illegittimità e/o nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
3. in subordine ed in via gradata, dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per l' intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.04.2023, si è costituita in giudizio la convenuta contestando le avverse pretese poiché infondate in Controparte_3
fatto ed in diritto. Innanzitutto, la predetta convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda così come formulata dalla controparte nelle forme dell'opposizione all'esecuzione all'art. 615 c.p.c. in quanto avendo l'attrice proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo contestando la nullità e inesistenza degli atti presupposti, avrebbe invece dovuto proporre il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché l'opposizione avverso il fermo amministrativo può essere proposta solo per vizi propri e non per carenza di motivazione degli atti presupposti in quanto la cartella di pagamento n 09220180006491003503 era stata notificata a in data 24/10/2019 non opposta nei termini di legge e quindi Parte_1
divenuta definitiva.
Relativamente alla nullità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza della pretesa creditoria, l' ha ritenuto che unico soggetto legittimato a contraddire tale pretesa Controparte_1
sia la che ha formato e reso esecutivo il ruolo. Controparte_2
Sull'eccezione riguardante l'inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo per essere avvenuta tramite un indirizzo non risultante dai pubblici registri, l'opposta ha sostenuto che non si rinviene nel diritto positivo l'obbligo che la notifica debba avvenire tramite un indirizzo PEC risultante dal registro IPA, ma solamente a tutela dei destinatari si prevede che la notifica sia effettuata ad un indirizzo di posta elettronica che risulti dal registro INI-PEC.
Sulla presunta carenza di motivazione degli atti notificati ha evidenziato che la cartella di pagamento che il preavviso di fermo amministrativo contengano tutti i requisiti indefettibili richiesti dalla legge, oltre a tutte le indicazioni relative all'Autorità emittente, al destinatario, alla pretesa fiscale, alle modalità di pagamento, di tutela e dell'indicazione del responsabile del procedimento.
Relativamente alla prescrizione quinquennale del credito, l' ha rilevato che Controparte_4 la prescrizione non sia maturata atteso che la pretesa fiscale è riferita all'anno 2012 e la
[...]
ha notificato l'accertamento n C2012002810 del 28/11/2012 in data 31/12/2016, formato CP_2 il ruolo nell'anno 2018 e che la cartella è stata notificata in data 24/10/2019. Inoltre, l' ha CP_1 provveduto a notificare ulteriori atti quali l'intimazione di pagamento n. 092 2022 90006754 84/000, il preavviso di iscrizione di ipoteca n 092 76 2022 00000715 000, entrambi relativi alla cartella di pagamento n 092 2018 0006491003503 che hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L' ha rilevato, infine, che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, Controparte_1 dell'intimazione di pagamento, e del preavviso di iscrizione di ipoteca ritualmente notificati alla debitrice integrano la fattispecie della rinunzia alla prescrizione di cui all' art 2937, comma 3, c.c
Sulla base di tali premesse, l' ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento Controparte_5
delle seguenti conclusioni: - preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del preavviso di fermo amministrativo impugnato, attesa l'inammissibilità di detta richiesta nonché l'insussistenza dei gravi motivi;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615
c.p.c. proposta da con atto di citazione del 01/12/2022, Parte_1 notificato il successivo 02/12/2022 all' , atteso come avendo Controparte_1 controparte eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo ben avrebbe dovuto proporre il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
- ancora in via preliminare, ove la domanda proposta da sia da intendersi Parte_1
quale opposizione ex art. 617 c.p.c. accertare e dichiarare che la stessa sia inammissibile;
- nel merito, rigettare la domanda proposta da con atto di citazione del Parte_1
01/12/2022 notificato il successivo 02/12/2022 all' , perché Controparte_1
infondata;
- per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del preavviso di fermo amministrativo n 092 80
2022 00000299 000 notificato a in data 3/10/2022; Parte_1
- in subordine ove venga accertata l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n 092 80 2022 00000299 000 anteriormente alla notifica della stessa, dichiarare responsabile la quale Ente impositore che ha formato e reso esecutivo il ruolo Controparte_2
ordinario n 2018/1762;
- con condanna dell'attrice o di chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza del 08.06.2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia della e Controparte_2 rilevato il pregiudizio che lederebbe sia la parte nell'indisponibilità del mezzo di spostamento sia un altro soggetto dal momento che l'auto è cointestata, ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo n 098202022000002990000 relativo all'autovettura di Fiat Panda targata FD646XN veicolo in comproprietà.
Passando al merito della questione, occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito e non un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di riparto della competenza per materia e per valore “(Cass. S.U. n 15354/2015).
Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo che si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. S.U. 15354/15).
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività.
Quanto al motivo riguardante l'illegittimità del preavviso amministrativo per nullità o inesistenza della notificazione , tale motivo non può essere accolto alla luce del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “ in tema di notificazione a mezzo pec della Suprema Corte da parte dell'Agente della Riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INIPEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità dal soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in questo giudizio”( Cass. n 18684/2023).
Nel caso in esame, avendo la parte impugnato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, non risulta sussistente alcun pregiudizio del diritto di difesa per la parte.
Manifestamente infondata appare la doglianza circa la mancata motivazione del preavviso di fermo amministrativo, posto che occorre precisare che il preavviso per essere motivato deve indicare la cartella sulla scorta del quale è emesso, al fine di consentire al contribuente un controllo sulla legittimità della pretesa esattoriale. È nullo il preavviso di fermo che non indica la natura, il tributo e la data di avvenuta notifica delle cartelle in esso elencate, elementi presenti nel caso di specie.
Inoltre, si può in questa “sede” richiamare una sentenza della corte di Cassazione che precisa che “in tema di riscossione delle imposte ,l'avviso di mora non ha necessità di particolare motivazione atteso che esso fa seguito alla notificazione della cartella di pagamento ed è notificato solo nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge, sicché è sufficiente che nel predetto atto siano richiamate le cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono le ragioni della pretesa tributaria “(Cass. n
27216/2014).
Quanto all'eccepita inesistenza del credito sottesa al provvedimento di preavviso di fermo e all'intervenuta prescrizione va osservato quanto segue.
Parte convenuta ha prodotto prova della notifica della cartella alla base del preavviso di fermo in data
24.10.2019 che riporta sotto il codice a barre il numero della cartella oggetto del procedimento.
Va chiarito che è sufficiente, per la raccomandata informativa, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" (art. 32) e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" (art. 39). Dunque, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Cass. n. 11708 del 27/05/2011).
Sicché, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014).
Ne deriva, nel caso, che la sottoscrizione per ricevuta dell'avviso di deposito da parte della persona individuata dall'agente postale all'indirizzo della destinataria, è del tutto rituale ed idonea a determinare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Nella specie, il destinatario non ha peraltro allegato né tantomeno provato la mancata incolpevole ricezione del plico, non ha disconosciuto la firma apposta.
Occorre ricordare che la cartella esattoriale non opposta entro il termine perentorio previsto dall' art. 24 D.Lgs. 46/99 cristallizza il credito dalla medesima portato ed il debitore opponente non può far valere in sede di esecuzione eventuali motivi di merito che avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione nel suddetto termine. L'interessato può far valere soltanto il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione che sia sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo. In questo senso
è pacificamente orientata la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 27/2/2007 n. 4506,
Cass. Sez. Lav. 25/6/2007 n. 14692, Cass. Sez. Lav. 1/7/2008 n. 17978, Cass. 5 febbraio 2009 n.
2835, Cass. 19/4/2011 n. 8931). Il ricorrente non ha proposto opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 alla cartella indicata nel preavviso di fermo oggetto di causa e, pertanto, può far valere solo le cause estintive del credito successive all'intervenuta decadenza dalla facoltà di proporre la suddetta opposizione.
Ne deriva l'infondatezza dei motivi legati all'inesistenza del credito e alla prescrizione dello stesso alla data di notifica della cartella.
Resta, invece, rilevante la cointestazione dell'automobile per come dedotta e provata da parte attrice.
Sotto tale profilo deve ritenersi fondata la censura proposta dal ricorrente in ordine alla illegittimità del preannunciato fermo amministrativo in quanto inerente a bene mobile (autovettura) cointestato a due soggetti di cui solo il ricorrente risulta debitore. Si condividono le motivazioni espresse sul tema dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte secondo cui affinché vi possa essere il fermo del bene mobile del debitore è necessario che quest'ultimo sia proprietario del 100% e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo una parte dell'autoveicolo stante la sua unitarietà e tenuto conto del chiaro dettato dell'articolo 86 comma 1 DPR 602/1973 che recita:
“decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri, dandone notizia alla e alla regione di residenza” (cfr. sent. n. 1374 del 3-10-2017).
In mancanza si giungerebbe ingiustificatamente a precludere il diritto di circolare con la autovettura a soggetto, comproprietario della stessa, non avente alcuna posizione debitoria nei confronti di un ente impositore. Ebbene nel caso di specie emerge documentalmente (all. carta circolazione) che la vettura oggetto del preavviso di fermo risulta cointestata oltre che al debitore ricorrente anche ad altro comproprietario, sicché, in virtù delle considerazioni in precedenza espresse, deve ritenersi insussistente il diritto di procedere al (preannunciato) fermo amministrativo sulla predetta autovettura.
Ne deriva l'accoglimento in parte delle domande con conseguente declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e rigetto degli altri motivi di opposizione proposti avverso tale provvedimento. Tenuto conto del complessivo esito della lite le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara l'insussistenza del diritto a procedere all' iscrizione di fermo sull'autovettura di proprietà dell'attrice, Fiat Panda targata FD646XN;
2. rigetta le ulteriori domande;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 13 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1635 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Teresa De GIACOMO E Cinzia SORACE giusta procura in atti, presso il cui studio in Francavilla in Sinni, alla Via Passeggeri n. 3, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Tucci, presso il cui studio in Potenza, a viale Marconi n. 219, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Potenza, viale Verrastro
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art.615 c.p.c./accertamento negativo del credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione qualificato come atto in opposizione a precetto ex art. 615, c.p.c. del 01.12.2022, la sig.ra ha proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n. Parte_1
09280202200000299000 notificato in data 3/10/2022 dall' , limitatamente alla Controparte_1 cartella n 09220180006491003503 per il pagamento della somma di euro 6.124,58 € oltre interessi e accessori a titolo di canone di concessione demaniale per l'anno 2012.
A fondamento dell'opposizione la predetta opponente ha innanzitutto dedotto la nullità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza della pretesa creditoria in quanto la stessa non ritiene di essere stata titolare di nessuna concessione demaniale rilasciata dalla;
ha dedotto poi Controparte_2
l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per nullità /inesistenza della notifica in quanto la comunicazione preventiva del fermo amministrativo è stata notificata dall' Controparte_1
attraverso l'indirizzo PEC t che non
[...] Email_1
corrisponde a quello dei pubblici registri, nonché per inesistenza della notifica degli atti prodromici e della cartella di pagamento.
Inoltre, l'opponente ha sostenuto l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo anche per l'assenza di una motivazione congrua e specifica del provvedimento con particolare riferimento alle concrete esigenze che giustificano l'adozione del provvedimento in rapporto all'entità del credito e alle condizioni soggettive del debitore.
Infine, l'opponente ha dedotto che la pretesa creditoria relativamente al canone demaniale vantato dalla regione per l'anno 2012 è prescritta in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata CP_2
notificata il 24.10.2019, 7 anni dopo e in assenza di qualunque atto interruttivo.
Ha chiesto la sospensione del preavviso considerata la cointestazione dell'automobile depositando documentazione a supporto.
Per tutti questi motivi, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale,
1. In via preliminare, dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per nullità e/o inesistenza della notifica e carenza di motivazione dello stesso e di tutti gli atti presupposti;
2. accertare l'inesistenza del credito e per
l'effetto dichiarare la illegittimità e/o nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
3. in subordine ed in via gradata, dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per l' intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.04.2023, si è costituita in giudizio la convenuta contestando le avverse pretese poiché infondate in Controparte_3
fatto ed in diritto. Innanzitutto, la predetta convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda così come formulata dalla controparte nelle forme dell'opposizione all'esecuzione all'art. 615 c.p.c. in quanto avendo l'attrice proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo contestando la nullità e inesistenza degli atti presupposti, avrebbe invece dovuto proporre il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché l'opposizione avverso il fermo amministrativo può essere proposta solo per vizi propri e non per carenza di motivazione degli atti presupposti in quanto la cartella di pagamento n 09220180006491003503 era stata notificata a in data 24/10/2019 non opposta nei termini di legge e quindi Parte_1
divenuta definitiva.
Relativamente alla nullità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza della pretesa creditoria, l' ha ritenuto che unico soggetto legittimato a contraddire tale pretesa Controparte_1
sia la che ha formato e reso esecutivo il ruolo. Controparte_2
Sull'eccezione riguardante l'inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo per essere avvenuta tramite un indirizzo non risultante dai pubblici registri, l'opposta ha sostenuto che non si rinviene nel diritto positivo l'obbligo che la notifica debba avvenire tramite un indirizzo PEC risultante dal registro IPA, ma solamente a tutela dei destinatari si prevede che la notifica sia effettuata ad un indirizzo di posta elettronica che risulti dal registro INI-PEC.
Sulla presunta carenza di motivazione degli atti notificati ha evidenziato che la cartella di pagamento che il preavviso di fermo amministrativo contengano tutti i requisiti indefettibili richiesti dalla legge, oltre a tutte le indicazioni relative all'Autorità emittente, al destinatario, alla pretesa fiscale, alle modalità di pagamento, di tutela e dell'indicazione del responsabile del procedimento.
Relativamente alla prescrizione quinquennale del credito, l' ha rilevato che Controparte_4 la prescrizione non sia maturata atteso che la pretesa fiscale è riferita all'anno 2012 e la
[...]
ha notificato l'accertamento n C2012002810 del 28/11/2012 in data 31/12/2016, formato CP_2 il ruolo nell'anno 2018 e che la cartella è stata notificata in data 24/10/2019. Inoltre, l' ha CP_1 provveduto a notificare ulteriori atti quali l'intimazione di pagamento n. 092 2022 90006754 84/000, il preavviso di iscrizione di ipoteca n 092 76 2022 00000715 000, entrambi relativi alla cartella di pagamento n 092 2018 0006491003503 che hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L' ha rilevato, infine, che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, Controparte_1 dell'intimazione di pagamento, e del preavviso di iscrizione di ipoteca ritualmente notificati alla debitrice integrano la fattispecie della rinunzia alla prescrizione di cui all' art 2937, comma 3, c.c
Sulla base di tali premesse, l' ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento Controparte_5
delle seguenti conclusioni: - preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del preavviso di fermo amministrativo impugnato, attesa l'inammissibilità di detta richiesta nonché l'insussistenza dei gravi motivi;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615
c.p.c. proposta da con atto di citazione del 01/12/2022, Parte_1 notificato il successivo 02/12/2022 all' , atteso come avendo Controparte_1 controparte eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo ben avrebbe dovuto proporre il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
- ancora in via preliminare, ove la domanda proposta da sia da intendersi Parte_1
quale opposizione ex art. 617 c.p.c. accertare e dichiarare che la stessa sia inammissibile;
- nel merito, rigettare la domanda proposta da con atto di citazione del Parte_1
01/12/2022 notificato il successivo 02/12/2022 all' , perché Controparte_1
infondata;
- per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del preavviso di fermo amministrativo n 092 80
2022 00000299 000 notificato a in data 3/10/2022; Parte_1
- in subordine ove venga accertata l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n 092 80 2022 00000299 000 anteriormente alla notifica della stessa, dichiarare responsabile la quale Ente impositore che ha formato e reso esecutivo il ruolo Controparte_2
ordinario n 2018/1762;
- con condanna dell'attrice o di chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza del 08.06.2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia della e Controparte_2 rilevato il pregiudizio che lederebbe sia la parte nell'indisponibilità del mezzo di spostamento sia un altro soggetto dal momento che l'auto è cointestata, ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo n 098202022000002990000 relativo all'autovettura di Fiat Panda targata FD646XN veicolo in comproprietà.
Passando al merito della questione, occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito e non un'opposizione all'esecuzione” (Cass. n 28509/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a quest'alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali in materia di riparto della competenza per materia e per valore “(Cass. S.U. n 15354/2015).
Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo che si colloca all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. S.U. 15354/15).
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività.
Quanto al motivo riguardante l'illegittimità del preavviso amministrativo per nullità o inesistenza della notificazione , tale motivo non può essere accolto alla luce del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “ in tema di notificazione a mezzo pec della Suprema Corte da parte dell'Agente della Riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INIPEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità dal soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in questo giudizio”( Cass. n 18684/2023).
Nel caso in esame, avendo la parte impugnato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, non risulta sussistente alcun pregiudizio del diritto di difesa per la parte.
Manifestamente infondata appare la doglianza circa la mancata motivazione del preavviso di fermo amministrativo, posto che occorre precisare che il preavviso per essere motivato deve indicare la cartella sulla scorta del quale è emesso, al fine di consentire al contribuente un controllo sulla legittimità della pretesa esattoriale. È nullo il preavviso di fermo che non indica la natura, il tributo e la data di avvenuta notifica delle cartelle in esso elencate, elementi presenti nel caso di specie.
Inoltre, si può in questa “sede” richiamare una sentenza della corte di Cassazione che precisa che “in tema di riscossione delle imposte ,l'avviso di mora non ha necessità di particolare motivazione atteso che esso fa seguito alla notificazione della cartella di pagamento ed è notificato solo nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge, sicché è sufficiente che nel predetto atto siano richiamate le cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono le ragioni della pretesa tributaria “(Cass. n
27216/2014).
Quanto all'eccepita inesistenza del credito sottesa al provvedimento di preavviso di fermo e all'intervenuta prescrizione va osservato quanto segue.
Parte convenuta ha prodotto prova della notifica della cartella alla base del preavviso di fermo in data
24.10.2019 che riporta sotto il codice a barre il numero della cartella oggetto del procedimento.
Va chiarito che è sufficiente, per la raccomandata informativa, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" (art. 32) e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" (art. 39). Dunque, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Cass. n. 11708 del 27/05/2011).
Sicché, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014).
Ne deriva, nel caso, che la sottoscrizione per ricevuta dell'avviso di deposito da parte della persona individuata dall'agente postale all'indirizzo della destinataria, è del tutto rituale ed idonea a determinare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Nella specie, il destinatario non ha peraltro allegato né tantomeno provato la mancata incolpevole ricezione del plico, non ha disconosciuto la firma apposta.
Occorre ricordare che la cartella esattoriale non opposta entro il termine perentorio previsto dall' art. 24 D.Lgs. 46/99 cristallizza il credito dalla medesima portato ed il debitore opponente non può far valere in sede di esecuzione eventuali motivi di merito che avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione nel suddetto termine. L'interessato può far valere soltanto il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione che sia sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo. In questo senso
è pacificamente orientata la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 27/2/2007 n. 4506,
Cass. Sez. Lav. 25/6/2007 n. 14692, Cass. Sez. Lav. 1/7/2008 n. 17978, Cass. 5 febbraio 2009 n.
2835, Cass. 19/4/2011 n. 8931). Il ricorrente non ha proposto opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 alla cartella indicata nel preavviso di fermo oggetto di causa e, pertanto, può far valere solo le cause estintive del credito successive all'intervenuta decadenza dalla facoltà di proporre la suddetta opposizione.
Ne deriva l'infondatezza dei motivi legati all'inesistenza del credito e alla prescrizione dello stesso alla data di notifica della cartella.
Resta, invece, rilevante la cointestazione dell'automobile per come dedotta e provata da parte attrice.
Sotto tale profilo deve ritenersi fondata la censura proposta dal ricorrente in ordine alla illegittimità del preannunciato fermo amministrativo in quanto inerente a bene mobile (autovettura) cointestato a due soggetti di cui solo il ricorrente risulta debitore. Si condividono le motivazioni espresse sul tema dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte secondo cui affinché vi possa essere il fermo del bene mobile del debitore è necessario che quest'ultimo sia proprietario del 100% e non di una parte soltanto, non potendosi, ovviamente, sottoporre a fermo una parte dell'autoveicolo stante la sua unitarietà e tenuto conto del chiaro dettato dell'articolo 86 comma 1 DPR 602/1973 che recita:
“decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri, dandone notizia alla e alla regione di residenza” (cfr. sent. n. 1374 del 3-10-2017).
In mancanza si giungerebbe ingiustificatamente a precludere il diritto di circolare con la autovettura a soggetto, comproprietario della stessa, non avente alcuna posizione debitoria nei confronti di un ente impositore. Ebbene nel caso di specie emerge documentalmente (all. carta circolazione) che la vettura oggetto del preavviso di fermo risulta cointestata oltre che al debitore ricorrente anche ad altro comproprietario, sicché, in virtù delle considerazioni in precedenza espresse, deve ritenersi insussistente il diritto di procedere al (preannunciato) fermo amministrativo sulla predetta autovettura.
Ne deriva l'accoglimento in parte delle domande con conseguente declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e rigetto degli altri motivi di opposizione proposti avverso tale provvedimento. Tenuto conto del complessivo esito della lite le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara l'insussistenza del diritto a procedere all' iscrizione di fermo sull'autovettura di proprietà dell'attrice, Fiat Panda targata FD646XN;
2. rigetta le ulteriori domande;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco