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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2024, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 25.3.2024 , alle ore 9.10, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.DRAGO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. SERENA GUBERNALE;
Per il convenuto\opposto l'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA, oggi sostituito dall'avv. LUCIA
PLATANIA; I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13985/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Catania (CT), Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago, Cod. Fisc. giusta procura in atti;
C.F._3
ATTORE contro
, (C.F. Controparte_1 pagina 1 di 4 ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA e , con P.IVA_1 elezione di domicilio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O SEDE PROVINCIALE INPS EX INPDAP 26 CATANIA, presso l'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.3.2024 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato all'Istituto previdenziale, gli attori hanno convenuto quest'ultimo innanzi al Tribunale Civile di Catania al fine di ottenere che lo stesso voglia:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo fondiario per cui è causa;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. Con vittoria di spese, competenze e onorari. A sostegno delle proprie pretese hanno dedotto la capitalizzazione del tasso di interesse e il carattere anatocistico degli interessi;
la pattuizione e applicazione di un TAN superiore al tasso di interesse effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto delle domande proposte. CP_1
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.3.2024 che qui si intendono richiamate.
************* In data 17.10.2008, il SI. stipulava con l' (ad oggi ) Parte_1 CP_2 CP_1 un contratto di mutuo fondiario n. 048200800023038 (allegato n. 1), a rogito del dott.
, Notaio in Catania, n. repertorio 160.568 e n. raccolta 10.459, Persona_1 registrato in Catania, in data 20.10.2008, al n. 25600. In forza del suddetto contratto, la convenuta mutuava al SI. la somma di € 155.000,00, con TAN 4,15 %, ISC 4,19 Pt_1
%, che la parte mutuataria si obbligava a restituire in n. 60 rate semestrali, d'importo pagina 2 di 4 pari ad € 4.517,42, in virtù di una restituzione periodica degli interessi e del capitale (rimborso graduale) ovvero di un piano di ammortamento alla francese della somma finanziata.
A garanzia del mutuo de quo, la SI.ra interveniva quale datrice Parte_2
d'ipoteca. Con lettera Raccomandata A/R prot. in data 01.09.2022 (v. allegato 2) veniva comunicata la risoluzione del contratto in oggetto a seguito del mancato pagamento delle rate. Si assume che sin dalle origini del rapporto di finanziamento sopra descritto, la convenuta non si è attenuta a quanto disposto dagli artt. 1815, 1823, 1842, 1283, 1284, 1346 c.c. nonché a quanto stabilito dal d.lgs. n. 385/93 e dalla Legge 108/96; difatti, la Banca ha addebitato illegittimamente interessi in misura superiore a quella pattuita.
Nella fattispecie de quo trovano applicazione gli articoli 1283 e 1284 del codice civile, con la conseguenza che sono da ritenersi nulli gli addebiti fatti dalla convenuta in disprezzo ai menzionati disposti normativi, posto che le parti non avevano stabilito alcuna valida pattuizione di interessi ultralegali e detta lacuna non può essere sanata dall'eventuale accettazione tacita degli estratti conto (cfr. Cass. 870/2006). Per come controeccepito dall'istituto convenuto… l'attore in nessuna parte della citazione in giudizio fa menzione dei tassi di interesse effettivamente applicati nel corso degli anni, né specifica quali siano gli importi ad oggi versati per la restituzione del capitale finanziato,…. Né, nel prosieguo della narrazione, riporta dati esplicativi a sostegno delle proprie pretese, limitandosi a citare e trascrivere sentenze di merito e di legittimità che, a suo dire, suffragherebbero la fondatezza delle conclusioni cui perviene in seno all'atto di citazione. Non fondata è la censura relativa alla pretesa invalidità del cd. ammortamento alla francese sulla base di un suo preteso effetto anatocistico, atteso che nel piano di ammortamento costruito alla francese il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma solo dalla diversa costruzione delle rate;
peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimità di tale piano di ammortamento, va rilevata la piena aderenza al dettato normativo di cui all'art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con l'avanzare del rapporto.
Con sentenza n. 4913/2016 del 04/10/2016, emessa da questa Sezione è stata rigettata la relativa domanda di nullità statuendo che nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna pagina 3 di 4 capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento ed inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Non fondata in punto di diritto deve, poi, ritenersi la censura relativa al cumulo – pretesamente illegittimo - di interessi corrispettivi e moratori, atteso che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale deve escludersi che la violazione della soglia usuraria possa essere desunta attraverso il cd. cumulo fra interessi corrispettivi e moratori (ex plurimis Tribunale di Roma, 16 settembre 2014; Tribunale di Sciacca,
13 agosto 2014 e Tribunale di Verona, 27 aprile 2014, debitamente considerando che: 1) l'interesse moratorio, a differenza di quello corrispettivo, ha funzione di remunerare forfetariamente la banca dal danno subito per effetto del ritardo nel pagamento della rata, mentre 2) l'interesse moratorio è dovuto nella sola fase patologica del contratto, ovvero nella sola ed eventuale ipotesi in cui il pagamento venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita. Segue che in modo non corretto si è in tal senso richiamato il noto arresto della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 350 del 09 Gennaio 2013, atteso che sia gli interessi corrispettivi che quelli di mora, se isolatamente presi ben potrebbero risultare usurari, mai vengono calcolati insieme, ciascuna categoria di essi appartenendo ad un ambito funzionale, l'uno fisiologico e l'altro patologico, non destinati ad interferire gli uni sugli altri, dal momento che hanno natura differente e che, nel caso di inadempimento del debitore, e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta le domande degli attori;
- condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 5600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 25.3.2024 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 25.3.2024 , alle ore 9.10, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.DRAGO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. SERENA GUBERNALE;
Per il convenuto\opposto l'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA, oggi sostituito dall'avv. LUCIA
PLATANIA; I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13985/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], elettivamente domiciliati in Catania (CT), Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago, Cod. Fisc. giusta procura in atti;
C.F._3
ATTORE contro
, (C.F. Controparte_1 pagina 1 di 4 ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA e , con P.IVA_1 elezione di domicilio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O SEDE PROVINCIALE INPS EX INPDAP 26 CATANIA, presso l'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.3.2024 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato all'Istituto previdenziale, gli attori hanno convenuto quest'ultimo innanzi al Tribunale Civile di Catania al fine di ottenere che lo stesso voglia:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo fondiario per cui è causa;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. Con vittoria di spese, competenze e onorari. A sostegno delle proprie pretese hanno dedotto la capitalizzazione del tasso di interesse e il carattere anatocistico degli interessi;
la pattuizione e applicazione di un TAN superiore al tasso di interesse effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto delle domande proposte. CP_1
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.3.2024 che qui si intendono richiamate.
************* In data 17.10.2008, il SI. stipulava con l' (ad oggi ) Parte_1 CP_2 CP_1 un contratto di mutuo fondiario n. 048200800023038 (allegato n. 1), a rogito del dott.
, Notaio in Catania, n. repertorio 160.568 e n. raccolta 10.459, Persona_1 registrato in Catania, in data 20.10.2008, al n. 25600. In forza del suddetto contratto, la convenuta mutuava al SI. la somma di € 155.000,00, con TAN 4,15 %, ISC 4,19 Pt_1
%, che la parte mutuataria si obbligava a restituire in n. 60 rate semestrali, d'importo pagina 2 di 4 pari ad € 4.517,42, in virtù di una restituzione periodica degli interessi e del capitale (rimborso graduale) ovvero di un piano di ammortamento alla francese della somma finanziata.
A garanzia del mutuo de quo, la SI.ra interveniva quale datrice Parte_2
d'ipoteca. Con lettera Raccomandata A/R prot. in data 01.09.2022 (v. allegato 2) veniva comunicata la risoluzione del contratto in oggetto a seguito del mancato pagamento delle rate. Si assume che sin dalle origini del rapporto di finanziamento sopra descritto, la convenuta non si è attenuta a quanto disposto dagli artt. 1815, 1823, 1842, 1283, 1284, 1346 c.c. nonché a quanto stabilito dal d.lgs. n. 385/93 e dalla Legge 108/96; difatti, la Banca ha addebitato illegittimamente interessi in misura superiore a quella pattuita.
Nella fattispecie de quo trovano applicazione gli articoli 1283 e 1284 del codice civile, con la conseguenza che sono da ritenersi nulli gli addebiti fatti dalla convenuta in disprezzo ai menzionati disposti normativi, posto che le parti non avevano stabilito alcuna valida pattuizione di interessi ultralegali e detta lacuna non può essere sanata dall'eventuale accettazione tacita degli estratti conto (cfr. Cass. 870/2006). Per come controeccepito dall'istituto convenuto… l'attore in nessuna parte della citazione in giudizio fa menzione dei tassi di interesse effettivamente applicati nel corso degli anni, né specifica quali siano gli importi ad oggi versati per la restituzione del capitale finanziato,…. Né, nel prosieguo della narrazione, riporta dati esplicativi a sostegno delle proprie pretese, limitandosi a citare e trascrivere sentenze di merito e di legittimità che, a suo dire, suffragherebbero la fondatezza delle conclusioni cui perviene in seno all'atto di citazione. Non fondata è la censura relativa alla pretesa invalidità del cd. ammortamento alla francese sulla base di un suo preteso effetto anatocistico, atteso che nel piano di ammortamento costruito alla francese il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma solo dalla diversa costruzione delle rate;
peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimità di tale piano di ammortamento, va rilevata la piena aderenza al dettato normativo di cui all'art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con l'avanzare del rapporto.
Con sentenza n. 4913/2016 del 04/10/2016, emessa da questa Sezione è stata rigettata la relativa domanda di nullità statuendo che nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna pagina 3 di 4 capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento ed inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Non fondata in punto di diritto deve, poi, ritenersi la censura relativa al cumulo – pretesamente illegittimo - di interessi corrispettivi e moratori, atteso che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale deve escludersi che la violazione della soglia usuraria possa essere desunta attraverso il cd. cumulo fra interessi corrispettivi e moratori (ex plurimis Tribunale di Roma, 16 settembre 2014; Tribunale di Sciacca,
13 agosto 2014 e Tribunale di Verona, 27 aprile 2014, debitamente considerando che: 1) l'interesse moratorio, a differenza di quello corrispettivo, ha funzione di remunerare forfetariamente la banca dal danno subito per effetto del ritardo nel pagamento della rata, mentre 2) l'interesse moratorio è dovuto nella sola fase patologica del contratto, ovvero nella sola ed eventuale ipotesi in cui il pagamento venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita. Segue che in modo non corretto si è in tal senso richiamato il noto arresto della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 350 del 09 Gennaio 2013, atteso che sia gli interessi corrispettivi che quelli di mora, se isolatamente presi ben potrebbero risultare usurari, mai vengono calcolati insieme, ciascuna categoria di essi appartenendo ad un ambito funzionale, l'uno fisiologico e l'altro patologico, non destinati ad interferire gli uni sugli altri, dal momento che hanno natura differente e che, nel caso di inadempimento del debitore, e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta le domande degli attori;
- condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 5600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 25.3.2024 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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