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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17591/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17591/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PIGNATELLI Parte_1 FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESE Controparte_1 FABRIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in LUSERNA SAN GIOVANNI il 31/07/1999.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'08/06/2001 e il 05/08/2003. Per_1 Per_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 8.05.2023.
Con ricorso depositato il 15/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di liquidazione Parte_1 Controparte_1 una tantum dei diritti di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro 48.000,00 che verrà corrisposto con le seguenti modalità:
- euro 4.000,00 per mezzo di bonifico bancario alla signora al momento della Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso congiunto
- e la rimanente somma di euro 44.000,00 mediante deposito fiduciario presso l'avvocato Fabrizio Francese di un assegno circolare entro il giorno 10 ottobre.
L'assegno verrà consegnato alla signora dall'avvocato Fabrizio Francese Controparte_1 successivamente al passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio, cui le parti si impegnano fin da ora a prestare acquiescenza. Le parti riconoscono che l'attribuzione economica che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a Controparte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, di suoi aventi causa, o comunque connessa alla Controparte_1 pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
DISPONE che il signor provvederà al mantenimento in via esclusiva della figlia Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
DISPONE che la signora contribuisca unicamente al 50% delle spese sanitarie Controparte_1 concordate o necessitate della figlia non coperte dal SSN. Per_2
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico e di non avere più nulla reciprocamente a richiedere e/o pretendere. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17591/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PIGNATELLI Parte_1 FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESE Controparte_1 FABRIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in LUSERNA SAN GIOVANNI il 31/07/1999.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'08/06/2001 e il 05/08/2003. Per_1 Per_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 8.05.2023.
Con ricorso depositato il 15/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor versi alla signora a titolo di liquidazione Parte_1 Controparte_1 una tantum dei diritti di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro 48.000,00 che verrà corrisposto con le seguenti modalità:
- euro 4.000,00 per mezzo di bonifico bancario alla signora al momento della Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso congiunto
- e la rimanente somma di euro 44.000,00 mediante deposito fiduciario presso l'avvocato Fabrizio Francese di un assegno circolare entro il giorno 10 ottobre.
L'assegno verrà consegnato alla signora dall'avvocato Fabrizio Francese Controparte_1 successivamente al passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio, cui le parti si impegnano fin da ora a prestare acquiescenza. Le parti riconoscono che l'attribuzione economica che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a Controparte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, di suoi aventi causa, o comunque connessa alla Controparte_1 pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
DISPONE che il signor provvederà al mantenimento in via esclusiva della figlia Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
DISPONE che la signora contribuisca unicamente al 50% delle spese sanitarie Controparte_1 concordate o necessitate della figlia non coperte dal SSN. Per_2
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico e di non avere più nulla reciprocamente a richiedere e/o pretendere. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.