Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3584 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Giuliano, Giancarlo Incerrano, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Incerrano in Milano, via Lomazzo, 27;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Questura di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del Decreto del Sottosegretario di Stato MAECI del 30.07.2025 (prot. n. -OMISSIS- - Decreto SSS Silli n. -OMISSIS- ), notificato in data 01.08.2025 che ha rigettato il ricorso gerarchico del Sig. -OMISSIS-avverso il diniego di rilascio di passaporto ordinario elettronico; b) Decreto della Questura di Monza e della Brianza del 30.05.2025 notificato il 14.06.2025 (Prot. Cat. 22/B/-OMISSIS-), recante diniego di rilascio del passaporto ordinario elettronico; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il ritiro e/o trattenimento del passaporto/documenti personali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Questura di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AL Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il Decreto del Sottosegretario di Stato MAECI del 30.07.2025 (prot. n. -OMISSIS- - Decreto SSS Silli n. -OMISSIS- ), notificato in data 01.08.2025 che ha rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il diniego di rilascio di passaporto ordinario elettronico, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
A seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 1284/2025 il MAECI ha emesso il Decreto di revoca del diniego in data 23.12.2025.
Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La difesa dello Stato ha resistito chiedendo a sua volta le spese in quanto il procedimento si è chiuso con la revoca con effetti ex nunc del diniego.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il giudizio è cessato per cessazione della materia del contendere a seguito del ritiro dell’atto impugnato.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate in quanto il diniego al rilascio del passaporto è stato ritirato quando il ricorrente ha depositato i necessari provvedimenti di estinzione del reato e della pena emessi dal giudice penale. D’altro canto i provvedimenti risultano ampiamente tardivi rispetto alla maturazione dei presupposti per la loro emanazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON IG, Presidente
AL Di MA, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL Di MA | ON IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.