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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LETTIERI MATTIA elett. Parte_1 dom.to in VIA C/ AVV. BOLLICI P.LE MATTEOTTI 28 PESARO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ZI CO elett.te dom.to in PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELL'INPS- VIA
SAN MARTINO 23
[...] ontumace Controparte_2
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE impugna la sentenza n. 138/2024 del Tribunale di RO, Sezione Lavoro, Parte_1 emessa in data 3 luglio 2024 e comunicata in data 4 luglio 2024 nella causa iscritta al n. di RG
271/2022, non notificata, con la quale è stata respinta la sua domanda volta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la a far data dal 20 gennaio Controparte_2
pagina 1 di 7 2015 al 31 luglio 2018 con inquadramento di impiegato di secondo livello (CCNL Commercio), e mansioni di esercente antiquario, ovvero, in via subordine l'esistenza di una collaborazione eterorganizzata ai sensi dell'art. 2, comma 1 D. Lgs. 81/2015.
Ritiene l'appellante che tale sentenza sia errata nella parte in cui ha negato la sussistenza di un Contr rapporto di lavoro subordinato con la dando credito - in via pressoché esclusiva - alle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori del Lavoro in sede ispettiva e solo in considerazione dell'autonomia con cui la medesima gestiva l'orario di lavoro e senza valorizzare la prova orale svolta in udienza, dalla quale emergeva la sottoposizione al potere direttivo e di coordinamento del datore di lavoro.
Secondo l'appellante, inoltre, la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato quanto deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4100/2023 emessa nella fattispecie del tutto similare del rapporto di lavoro del GL della Pt_1
In via subordinata, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe escluso la ricorrenza di una collaborazione coordinata e continuativa poiché la ricorrente avrebbe dichiarato di avere
“concordato con il marito le modalità organizzative” della prestazione, fraintendendo tale dichiarazione Contr in quanto utilizzata solo per giustificare la ragione per cui aveva scelto di interrompere il rapporto societario e assumere – in qualità di lavoratore subordinato - l'odierna appellante.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, sia accolta la domanda già avanzata in primo grado, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva quale dipendente e alla cancellazione dalla gestione commercianti sin dal 2015. CP_ Si è costituito nel presente grado l' chiedendo dichiararsi l'appello infondato, ritenendo del tutto corretta la sentenza di primo grado.
Anche in questo grado va registrata la contumacia della Controparte_2
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Si premette, in fatto, che con verbale di accertamento n. 2019001686/DDL emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di RO congiuntamente all' di RO in data 26 giugno CP_1
2020, i funzionari ispettivi ritenevano di dover disconoscere il rapporto di lavoro subordinato con inquadramento di impiegata di 2° livello, C.C.N.L. Commercio, intrattenuto da Parte_1 con la far data dal 20 gennaio 2015 al 31 luglio 2018. Controparte_4
Prima di vagliare la fondatezza di tale tesi, appare opportuno ricordare che al momento della costituzione della società e nel periodo dal 30 aprile 2005 al 16 aprile 2018, il capitale sociale della pagina 2 di 7 era così suddiviso: - con quota versata di euro 10.838,00; - CP_2 Parte_2 [...] con quota versata di euro 10.837,00; - con quota versata di euro Parte_1 Parte_3
10.815,00; - con quota versata di euro 330,00; - con quota versata di euro Parte_4 Parte_5
330,00.
Dal 16 aprile 2018 al 2 agosto 2018, il capitale sociale era, invece, così suddiviso: - Parte_2 con quota versata di euro 11.498,00; - con quota versata di euro
[...] Parte_1
10.837,00; - con quota versata di euro 10.815,00 ed, infine, dal 3 agosto 2018 Parte_3 Pt_3 diventava socio unico di
[...] CP_3
Per quanto concerne, in particolare, la posizione di la stessa, dal 16 Parte_1 dicembre 2004 al 5 febbraio 2014, oltre al ruolo di socia, ha ricoperto il ruolo di amministratore di Contr
insieme al marito, e al GL, In tale arco di tempo, dal 20 Parte_2 Parte_3 febbraio 2003 al 31 dicembre 2014, la medesima è stata iscritta alla Gestione Commercianti dell' CP_1 di RO, iscrizione poi proseguita anche dal 1° gennaio 2015 per il ruolo di socia, nonostante la Contr stessa, a partire dal 20 gennaio 2015, venisse assunta dalla società con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con qualifica di esercente antiquariato, 2° Livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario Distribuzione e Servizi.
Dall'anno 2015, il ruolo di amministratore unico è stato ricoperto dal sig. Parte_2
(come detto marito della appellante) munito del potere di rappresentanza.
Dunque, pur avendo la svolto, sin dalla costituzione della società, il ruolo di socia e di Pt_1 amministratrice, prestando attività di lavoro autonomo, dal 2015 fino alle dimissioni avvenute nel corso dell'anno 2018, la stessa ha lavorato in virtù di contratto di lavoro subordinato, avendo perso l'incarico di amministratrice.
Ebbene, si ricorda che, secondo orientamento consolidato (v. da ultimo Cass. 20/05/2002 n°
7310) il rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo, o viceversa, a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il «nomen juris») del rapporto si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venire meno o, al contrario dell'instaurarsi, del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa.
Si ricorda, poi, che, come correttamente premesso nella sentenza impugnata, la Cassazione (v.
Cass. sez. Lav. n. 809/2021) ha affermato che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e CP_1 di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", pagina 3 di 7 qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa”.
In questo caso “Colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per
l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale/assicurativo deve provare in modo certo
l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”.
Ebbene, ritiene questo Collegio che l'appellante non abbia fornito prova sufficiente dell'effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative, nel passaggio dal lavoro autonomo a quello subordinato, né dell'elemento primario della subordinazione.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo erano, infatti, già alquanto significativi della scelta di puro comodo sottostante al cambiamento della natura del contratto tra le parti.
La stessa appellante, sentita in sede ispettiva, dichiarava che tale cambiamento era stato determinato dalla variazione dell'assetto societario della ditta, in quanto il GL da gennaio Pt_3
2015, era divenuto socio unico della ditta Tale mutamento societario, Controparte_4 tuttavia, risulta essere avvenuto solo nell'agosto 2018, quando il rapporto di lavoro della si Pt_1 era già risolto. La stessa, inoltre, riferiva che, in relazione all'orario di lavoro, si coordinava con gli orari di apertura del negozio, essendo libera di gestirsi e di assentarsi in base alle sue esigenze. Contr Il marito della stessa, nonché amministratore unico della in merito all'attività della OG riferiva quanto segue: “sia a Milano che a RO seguiva i clienti, gli acquisti e le fiere. La sua attività si svolgeva in autonomia, non rispettando un orario imposto, né avendo direttive e ordini da seguire.
Posso dire che la gestione della ditta in merito all'apporto lavorativo di Controparte_4 mia OG di mio GL , è rimasta immutata sin dalla costituzione e in relazione a mia OG Pt_3 fino a luglio 2018. Preciso che la gestione quotidiana del lavoro di mia OG e è autonoma, Pt_3 ma occorre sempre il mio avallo nelle scelte importanti, quali vendite e acquisti”. Egli aggiungeva, inoltre, che “l'inquadramento di mia OG e di mio GL , come dipendenti, è stato Pt_3 consigliato dal commercialista come modo più funzionale e utile alla tutela della loro attività.
Soprattutto considerando la continua mobilità data dalla specificità del lavoro” dunque, sostanzialmente, confessando la natura di comodo della decisione di assunzione a titolo di lavoro subordinato.
pagina 4 di 7 Anche la dipendente dichiarava di non avere notato cambiamenti nella modalità di Tes_1 prestazione lavorativa da parte della (“per un periodo rivestiva la carica di amministratore Pt_1 insieme con il marito, per un altro periodo aveva la qualifica di dipendente. Questo però formalmente, in quanto, nei fatti, per quanto io ne so, il suo apporto nella ditta è rimasto immutato nei due periodi”).
Ebbene, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, dalle quali emerge un quadro di sostanziale corrispondenza tra le modalità lavorative prima e dopo la stipula del contratto di lavoro dipendente nel senso della conservazione di ampi margini di autonomia di gestione, non possono dirsi smentite dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
Infatti, pur avendo la teste precisato che la seguiva gli orari di apertura del Tes_1 Pt_1 negozio, non sono emerse sostanziali differenze tra il lavoro svolto da autonoma e quello svolto da dipendente, salvo per una minore mobilità ed assenze di trasferta a Milano o alle fiere da parte della a causa delle sue condizioni di salute (v. teste “L'assunzione di mia madre è Pt_1 Pt_2 avvenuta in coincidenza con la sua malattia che ne ha molto ridotto le capacità di deambulazione. A quel punto la contabilità che mia madre gestiva, viene curata dalla segretaria di RO sig.ra Tes_2 che si rapporta con mio padre. Prima della malattia mia madre partecipava molto più
[...] attivamente alla gestione della società, ad esempio proponeva l'organizzazione delle mostre ed era costantemente presente presso la galleria di RO. Successivamente la sua presenza si dirada progressivamente;
i clienti maggiori venivano gestiti da mio padre mentre mia madre ne curava altri;
mio padre è sempre stato il supervisore;
tutti noi riferiamo a lui per le incombenze importanti ed è lui che decide come fare ad es. se acquistare un'opera) … Prima della malattia mia madre viaggiava molto per ragioni di lavoro con mio padre. Dopo la malattia questa attività si è gradualmente azzerata”; teste “Quando la sig.ra è divenuta dipendente ha smesso di lavorare a Tes_1 Pt_1
Milano e fare trasferte all'estero per le aste e stava a RO tutta la settimana. A RO si occupava della consulenza sui cataloghi d'arte che poi sottoponeva al marito, si occupava insieme a me delle fatture in arrivo che registravo e su indicazione del sig. procedevo ai pagamenti. Se Parte_2 necessitavo di ferie o permessi mi rivolgevo al sig. . Prima del 2015 normalmente Parte_2 chiedevo alla ricorrente. (..) Dopo il 2015 la ricorrente per i suoi problemi di salute non acquistava più in autonomia i quadri e capitava che un oggetto che pure piaceva alla signora non venisse acquistato dal marito”).
Ebbene, il mero fatto che la ricorrente non facesse più trasferte e fosse maggiormente presente nella galleria di RO (anziché anche in quella di Milano o nelle varie fiere) non depone necessariamente per l'esistenza della subordinazione ben potendo le trasferte essere compiute anche da chi è dipendente;
allo stesso modo, il fatto che ogni decisione spettasse al marito , ad Parte_2
pagina 5 di 7 esempio per l'acquisto di opere o per l'effettuazione di pagamenti, non prova il potere direttivo o disciplinare dello stesso, essendo logico che, in quanto amministratore unico, avesse l'ultima parola in merito alla gestione dell'azienda. Non è, infatti, il potere direttivo sulla società da parte dell'amministratore unico che viene qui disconosciuto quanto l'esercizio da parte del medesimo del potere conformativo sul rapporto di lavoro. Anche il fatto che la presenza della ricorrente coincidesse con l'orario di apertura della galleria assume un rilievo poco significante, essendo emerso che, anche prima, era solo lei che aveva il compito di accogliere la clientela (oltre al marito in caso di sua contemporanea presenza a RO), in quanto unica esperta in antiquariato, a differenza dell'altra dipendente Tes_1
Nella sostanza, come già osservato dal primo giudice, oltre a non essere emersi cambiamenti nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa, non è emersa la prova dell'esercizio da parte del titolare dell'azienda del potere direttivo sulla lavoratrice.
D'altronde, anche la circostanza, insistita, secondo cui la scelta organizzativa della subordinazione era stata motivata dal sopravvenuto grave stato di salute della non appare Pt_1 suffragato dalla certificazione medica prodotta in atti che attesta l'insorgenza della malattia solo dopo gennaio 2015 (peraltro, senza che siano documentate le dedotte difficoltà deambulatorie).
Né appare censurabile il fatto che non si sia giunti alle medesime conclusioni del Tribunale di
Milano che ha ritenuto effettivamente subordinato il rapporto di lavoro del GL presso la Pt_3 galleria di Milano, trattandosi, evidentemente, di due fattispecie che, quand'anche similari, se non altro per il contesto organizzativo aziendale, non possono essere identiche (e difatti parzialmente diverse sono state anche le testimonianze assunte).
Venendo, ora, al secondo motivo di appello, questo riguarda la censura circa la mancata applicazione della presunzione di subordinazione prevista dall'art. 2 D.lgs. 81/2015, in vigore soltanto dal gennaio 2016.
Recita tale norma (nella versione ratione temporis vigente) che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Come affermato dalla Cassazione (v. sentenza n. n. 1663 del 24/01/2020) “il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque
l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 10 gennaio 2016, si applica la pagina 6 di 7 disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.
Ciò “al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”.
Ebbene, nel caso in esame, non pare a questo Collegio che, nella specie, si ravvisi una fattispecie intermedia tra autonomia e subordinazione concretante una situazione di debolezza in capo alla lavoratrice, atteso che la sua qualità di socia fondatrice della società ed ex amministratrice della stessa impedisce di configurare il requisito della etero-organizzazione. In altre parole, pur non potendosi negare la personalità e continuità della prestazione, quest'ultima era destinata ad inserirsi in una organizzazione non unilateralmente predisposta e modulata dal titolare dell'azienda (o committente), essendo, invece, il frutto di una visione già concordata con la ex amministratrice, in un quadro di sostanziale continuità organizzativa (immutati gli orari di apertura della galleria, la tipologia di attività svolta, la suddivisione dei compiti).
L'appello va, dunque, complessivamente respinto.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' , che liquida in complessivi euro CP_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LETTIERI MATTIA elett. Parte_1 dom.to in VIA C/ AVV. BOLLICI P.LE MATTEOTTI 28 PESARO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ZI CO elett.te dom.to in PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELL'INPS- VIA
SAN MARTINO 23
[...] ontumace Controparte_2
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE impugna la sentenza n. 138/2024 del Tribunale di RO, Sezione Lavoro, Parte_1 emessa in data 3 luglio 2024 e comunicata in data 4 luglio 2024 nella causa iscritta al n. di RG
271/2022, non notificata, con la quale è stata respinta la sua domanda volta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la a far data dal 20 gennaio Controparte_2
pagina 1 di 7 2015 al 31 luglio 2018 con inquadramento di impiegato di secondo livello (CCNL Commercio), e mansioni di esercente antiquario, ovvero, in via subordine l'esistenza di una collaborazione eterorganizzata ai sensi dell'art. 2, comma 1 D. Lgs. 81/2015.
Ritiene l'appellante che tale sentenza sia errata nella parte in cui ha negato la sussistenza di un Contr rapporto di lavoro subordinato con la dando credito - in via pressoché esclusiva - alle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori del Lavoro in sede ispettiva e solo in considerazione dell'autonomia con cui la medesima gestiva l'orario di lavoro e senza valorizzare la prova orale svolta in udienza, dalla quale emergeva la sottoposizione al potere direttivo e di coordinamento del datore di lavoro.
Secondo l'appellante, inoltre, la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato quanto deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4100/2023 emessa nella fattispecie del tutto similare del rapporto di lavoro del GL della Pt_1
In via subordinata, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe escluso la ricorrenza di una collaborazione coordinata e continuativa poiché la ricorrente avrebbe dichiarato di avere
“concordato con il marito le modalità organizzative” della prestazione, fraintendendo tale dichiarazione Contr in quanto utilizzata solo per giustificare la ragione per cui aveva scelto di interrompere il rapporto societario e assumere – in qualità di lavoratore subordinato - l'odierna appellante.
Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, sia accolta la domanda già avanzata in primo grado, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva quale dipendente e alla cancellazione dalla gestione commercianti sin dal 2015. CP_ Si è costituito nel presente grado l' chiedendo dichiararsi l'appello infondato, ritenendo del tutto corretta la sentenza di primo grado.
Anche in questo grado va registrata la contumacia della Controparte_2
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Si premette, in fatto, che con verbale di accertamento n. 2019001686/DDL emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di RO congiuntamente all' di RO in data 26 giugno CP_1
2020, i funzionari ispettivi ritenevano di dover disconoscere il rapporto di lavoro subordinato con inquadramento di impiegata di 2° livello, C.C.N.L. Commercio, intrattenuto da Parte_1 con la far data dal 20 gennaio 2015 al 31 luglio 2018. Controparte_4
Prima di vagliare la fondatezza di tale tesi, appare opportuno ricordare che al momento della costituzione della società e nel periodo dal 30 aprile 2005 al 16 aprile 2018, il capitale sociale della pagina 2 di 7 era così suddiviso: - con quota versata di euro 10.838,00; - CP_2 Parte_2 [...] con quota versata di euro 10.837,00; - con quota versata di euro Parte_1 Parte_3
10.815,00; - con quota versata di euro 330,00; - con quota versata di euro Parte_4 Parte_5
330,00.
Dal 16 aprile 2018 al 2 agosto 2018, il capitale sociale era, invece, così suddiviso: - Parte_2 con quota versata di euro 11.498,00; - con quota versata di euro
[...] Parte_1
10.837,00; - con quota versata di euro 10.815,00 ed, infine, dal 3 agosto 2018 Parte_3 Pt_3 diventava socio unico di
[...] CP_3
Per quanto concerne, in particolare, la posizione di la stessa, dal 16 Parte_1 dicembre 2004 al 5 febbraio 2014, oltre al ruolo di socia, ha ricoperto il ruolo di amministratore di Contr
insieme al marito, e al GL, In tale arco di tempo, dal 20 Parte_2 Parte_3 febbraio 2003 al 31 dicembre 2014, la medesima è stata iscritta alla Gestione Commercianti dell' CP_1 di RO, iscrizione poi proseguita anche dal 1° gennaio 2015 per il ruolo di socia, nonostante la Contr stessa, a partire dal 20 gennaio 2015, venisse assunta dalla società con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con qualifica di esercente antiquariato, 2° Livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario Distribuzione e Servizi.
Dall'anno 2015, il ruolo di amministratore unico è stato ricoperto dal sig. Parte_2
(come detto marito della appellante) munito del potere di rappresentanza.
Dunque, pur avendo la svolto, sin dalla costituzione della società, il ruolo di socia e di Pt_1 amministratrice, prestando attività di lavoro autonomo, dal 2015 fino alle dimissioni avvenute nel corso dell'anno 2018, la stessa ha lavorato in virtù di contratto di lavoro subordinato, avendo perso l'incarico di amministratrice.
Ebbene, si ricorda che, secondo orientamento consolidato (v. da ultimo Cass. 20/05/2002 n°
7310) il rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo, o viceversa, a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il «nomen juris») del rapporto si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venire meno o, al contrario dell'instaurarsi, del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa.
Si ricorda, poi, che, come correttamente premesso nella sentenza impugnata, la Cassazione (v.
Cass. sez. Lav. n. 809/2021) ha affermato che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e CP_1 di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", pagina 3 di 7 qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa”.
In questo caso “Colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per
l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale/assicurativo deve provare in modo certo
l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”.
Ebbene, ritiene questo Collegio che l'appellante non abbia fornito prova sufficiente dell'effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative, nel passaggio dal lavoro autonomo a quello subordinato, né dell'elemento primario della subordinazione.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo erano, infatti, già alquanto significativi della scelta di puro comodo sottostante al cambiamento della natura del contratto tra le parti.
La stessa appellante, sentita in sede ispettiva, dichiarava che tale cambiamento era stato determinato dalla variazione dell'assetto societario della ditta, in quanto il GL da gennaio Pt_3
2015, era divenuto socio unico della ditta Tale mutamento societario, Controparte_4 tuttavia, risulta essere avvenuto solo nell'agosto 2018, quando il rapporto di lavoro della si Pt_1 era già risolto. La stessa, inoltre, riferiva che, in relazione all'orario di lavoro, si coordinava con gli orari di apertura del negozio, essendo libera di gestirsi e di assentarsi in base alle sue esigenze. Contr Il marito della stessa, nonché amministratore unico della in merito all'attività della OG riferiva quanto segue: “sia a Milano che a RO seguiva i clienti, gli acquisti e le fiere. La sua attività si svolgeva in autonomia, non rispettando un orario imposto, né avendo direttive e ordini da seguire.
Posso dire che la gestione della ditta in merito all'apporto lavorativo di Controparte_4 mia OG di mio GL , è rimasta immutata sin dalla costituzione e in relazione a mia OG Pt_3 fino a luglio 2018. Preciso che la gestione quotidiana del lavoro di mia OG e è autonoma, Pt_3 ma occorre sempre il mio avallo nelle scelte importanti, quali vendite e acquisti”. Egli aggiungeva, inoltre, che “l'inquadramento di mia OG e di mio GL , come dipendenti, è stato Pt_3 consigliato dal commercialista come modo più funzionale e utile alla tutela della loro attività.
Soprattutto considerando la continua mobilità data dalla specificità del lavoro” dunque, sostanzialmente, confessando la natura di comodo della decisione di assunzione a titolo di lavoro subordinato.
pagina 4 di 7 Anche la dipendente dichiarava di non avere notato cambiamenti nella modalità di Tes_1 prestazione lavorativa da parte della (“per un periodo rivestiva la carica di amministratore Pt_1 insieme con il marito, per un altro periodo aveva la qualifica di dipendente. Questo però formalmente, in quanto, nei fatti, per quanto io ne so, il suo apporto nella ditta è rimasto immutato nei due periodi”).
Ebbene, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, dalle quali emerge un quadro di sostanziale corrispondenza tra le modalità lavorative prima e dopo la stipula del contratto di lavoro dipendente nel senso della conservazione di ampi margini di autonomia di gestione, non possono dirsi smentite dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
Infatti, pur avendo la teste precisato che la seguiva gli orari di apertura del Tes_1 Pt_1 negozio, non sono emerse sostanziali differenze tra il lavoro svolto da autonoma e quello svolto da dipendente, salvo per una minore mobilità ed assenze di trasferta a Milano o alle fiere da parte della a causa delle sue condizioni di salute (v. teste “L'assunzione di mia madre è Pt_1 Pt_2 avvenuta in coincidenza con la sua malattia che ne ha molto ridotto le capacità di deambulazione. A quel punto la contabilità che mia madre gestiva, viene curata dalla segretaria di RO sig.ra Tes_2 che si rapporta con mio padre. Prima della malattia mia madre partecipava molto più
[...] attivamente alla gestione della società, ad esempio proponeva l'organizzazione delle mostre ed era costantemente presente presso la galleria di RO. Successivamente la sua presenza si dirada progressivamente;
i clienti maggiori venivano gestiti da mio padre mentre mia madre ne curava altri;
mio padre è sempre stato il supervisore;
tutti noi riferiamo a lui per le incombenze importanti ed è lui che decide come fare ad es. se acquistare un'opera) … Prima della malattia mia madre viaggiava molto per ragioni di lavoro con mio padre. Dopo la malattia questa attività si è gradualmente azzerata”; teste “Quando la sig.ra è divenuta dipendente ha smesso di lavorare a Tes_1 Pt_1
Milano e fare trasferte all'estero per le aste e stava a RO tutta la settimana. A RO si occupava della consulenza sui cataloghi d'arte che poi sottoponeva al marito, si occupava insieme a me delle fatture in arrivo che registravo e su indicazione del sig. procedevo ai pagamenti. Se Parte_2 necessitavo di ferie o permessi mi rivolgevo al sig. . Prima del 2015 normalmente Parte_2 chiedevo alla ricorrente. (..) Dopo il 2015 la ricorrente per i suoi problemi di salute non acquistava più in autonomia i quadri e capitava che un oggetto che pure piaceva alla signora non venisse acquistato dal marito”).
Ebbene, il mero fatto che la ricorrente non facesse più trasferte e fosse maggiormente presente nella galleria di RO (anziché anche in quella di Milano o nelle varie fiere) non depone necessariamente per l'esistenza della subordinazione ben potendo le trasferte essere compiute anche da chi è dipendente;
allo stesso modo, il fatto che ogni decisione spettasse al marito , ad Parte_2
pagina 5 di 7 esempio per l'acquisto di opere o per l'effettuazione di pagamenti, non prova il potere direttivo o disciplinare dello stesso, essendo logico che, in quanto amministratore unico, avesse l'ultima parola in merito alla gestione dell'azienda. Non è, infatti, il potere direttivo sulla società da parte dell'amministratore unico che viene qui disconosciuto quanto l'esercizio da parte del medesimo del potere conformativo sul rapporto di lavoro. Anche il fatto che la presenza della ricorrente coincidesse con l'orario di apertura della galleria assume un rilievo poco significante, essendo emerso che, anche prima, era solo lei che aveva il compito di accogliere la clientela (oltre al marito in caso di sua contemporanea presenza a RO), in quanto unica esperta in antiquariato, a differenza dell'altra dipendente Tes_1
Nella sostanza, come già osservato dal primo giudice, oltre a non essere emersi cambiamenti nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa, non è emersa la prova dell'esercizio da parte del titolare dell'azienda del potere direttivo sulla lavoratrice.
D'altronde, anche la circostanza, insistita, secondo cui la scelta organizzativa della subordinazione era stata motivata dal sopravvenuto grave stato di salute della non appare Pt_1 suffragato dalla certificazione medica prodotta in atti che attesta l'insorgenza della malattia solo dopo gennaio 2015 (peraltro, senza che siano documentate le dedotte difficoltà deambulatorie).
Né appare censurabile il fatto che non si sia giunti alle medesime conclusioni del Tribunale di
Milano che ha ritenuto effettivamente subordinato il rapporto di lavoro del GL presso la Pt_3 galleria di Milano, trattandosi, evidentemente, di due fattispecie che, quand'anche similari, se non altro per il contesto organizzativo aziendale, non possono essere identiche (e difatti parzialmente diverse sono state anche le testimonianze assunte).
Venendo, ora, al secondo motivo di appello, questo riguarda la censura circa la mancata applicazione della presunzione di subordinazione prevista dall'art. 2 D.lgs. 81/2015, in vigore soltanto dal gennaio 2016.
Recita tale norma (nella versione ratione temporis vigente) che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Come affermato dalla Cassazione (v. sentenza n. n. 1663 del 24/01/2020) “il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque
l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 10 gennaio 2016, si applica la pagina 6 di 7 disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.
Ciò “al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”.
Ebbene, nel caso in esame, non pare a questo Collegio che, nella specie, si ravvisi una fattispecie intermedia tra autonomia e subordinazione concretante una situazione di debolezza in capo alla lavoratrice, atteso che la sua qualità di socia fondatrice della società ed ex amministratrice della stessa impedisce di configurare il requisito della etero-organizzazione. In altre parole, pur non potendosi negare la personalità e continuità della prestazione, quest'ultima era destinata ad inserirsi in una organizzazione non unilateralmente predisposta e modulata dal titolare dell'azienda (o committente), essendo, invece, il frutto di una visione già concordata con la ex amministratrice, in un quadro di sostanziale continuità organizzativa (immutati gli orari di apertura della galleria, la tipologia di attività svolta, la suddivisione dei compiti).
L'appello va, dunque, complessivamente respinto.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' , che liquida in complessivi euro CP_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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